• Non ci sono risultati.

Capitolo 3 Condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di dispacciamento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Capitolo 3 Condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di dispacciamento"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

Capitolo 3

Condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di dispacciamento

3.1 Premessa

Allo stato attuale, le condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale, sono definite dalla Del. n.168/03.

Tali disposizioni, saranno modificate con l’entrata in vigore della Del. n.111/06 prevista per il mese di Aprile 2007.

Le finalità perseguite dall’Autorità nella definizione delle condizioni tecnico-econimiche relative al dispacciamento sono:

− Assicurare l’imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, inclusi i clienti finali − Assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli acquisti e delle vendite

concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso

− Promuovere un’efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che è l’attività volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante

− Promuovere lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica La Del. n.111/06 ha come oggetto il completamento della regolamentazione della partite economiche relative al dispacciamento, in relazione ai contratti di acquisto e vendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte (Borsa elettrica) o al di fuori del medesimo (Contratti Bilaterali).

Ai fini di quanto previsto sopra, la Del. n.111/06 disciplina le condizioni per l’approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:

− Registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento

− Aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento − Regolazione dei corrispettivi di dispacciamento

Si ricorda che sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento: − I titolari di unità di produzione

− I titolari di unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato

(2)

− L’Acquirente Unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato − I titolari di punti di importazione o di punti di esportazione

− Il GSE per le unità di produzione CIP6/92 Il contratto per il servizio dispacciamento:

− Identifica i punti di immissione e di prelievo nella responsabilità dell’utente del dispacciamento − Disciplina i diritti e gli obblighi dell’utente del dispacciamento nei confronti del Gestore di Rete

ai fini dell’immissione (prelievo) di energia elettrica in (da) una rete con obbligo di connessione di terzi, anche con riferimento alle modalità di comunicazione delle informazioni necessarie all’esecuzione fisica del contratto

− Disciplina le modalità di determinazione, in applicazione delle disposizioni dell’AEEG, dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal Gestore di Rete nell’attività di dispacciamento e le modalità di liquidazione delle relative partite economiche

− Disciplina le garanzie finanziarie che l’utente di dispacciamento deve prestare al Gestore di Rete a copertura del rischio di controparte.

Tra i vari aspetti presi in considerazione dalla Del. n.111/06, quelli che saranno esaminati più in dettaglio riguardano la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento.

I corrispettivi di dispacciamento sono:

− Corrispettivo di sbilanciamento effettivo − Corrispettivo di non arbitraggio

− Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna − Corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto − Corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD

− Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema − Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna

− Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

− Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

− Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi Nel seguito, la numerazione degli articoli farà riferimento alla Del.111/06.

(3)

3.2 Corrispettivi di dispacciamento

L’utente del dispacciamento paga a Terna se negativi

o

riceve da Terna se positivi

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo (Art.40) relativi ai Conti di Sbilanciamento Effettivo intestati all’utente stesso, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”

L’utente del dispacciamento se responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate

paga a Terna

Corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna (Art.42)

Corrispettivo di non arbitraggio (Art.41) L’utente del dispacciamento se responsabile di

punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativi

o

riceve da Terna se positivi

Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (Art.44)

Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (Art.44)

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (Art.45)

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (Art.46)

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (Art.47) escluso AU

Utente del dispacciamento↔Terna

L’utente del dispacciamento se responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo,

paga a Terna

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (Art.48)

(4)

Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel MGP (Art.43)

Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel MA (Art.43)

GME ↔ Terna

Il GME

paga a Terna se negativo o

riceve da Terna se positivo

Corrispettivo di non arbitraggio (Art.41)

Operatori di mercato ↔ Terna

Gli Operatori di Mercato pagano al GME se negativi

o

ricevono dal GME se positivi

Corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (Art.43)

Acquirente Unico ↔ Terna

L’Acquirente Unico

(nella veste di utente di dispacciamento per il mercato vincolato)

paga a Terna se negativo o

riceve da Terna se positivo

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativi ai punti di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano” (Art.40)

Tabella 3.2

(5)

3.2.1 Corrispettivi di sbilanciamento effettivo (Art. 40)

Con riferimento alla Del. n.34/05, agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia al Gestore di Rete alla quale l’impianto è collegato, ad eccezione di quella ceduta nell’ambito delle convenzioni di cessione pluriennali e limitatamente all’energia elettrica immessa, non si applicano i corrispettivi di sbilanciamento.

Lo sbilanciamento effettivo, per ciascun punto di dispacciamento e in ciascun periodo rilevante è pari alla componente del Saldo Fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo, relativa al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.

Il Saldo Fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo è pari alla somma di:

− I programmi post-MA di immissione e di prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione (ovvero, positivo per le cessioni e negativo per i prelievi)

− I programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel MSD, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, con segno opposto rispetto alla convenzione (ovvero, positivo per le cessioni e negativo per i prelievi)

− L’energia elettrica immessa o prelevata

Se lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è negativo, l’utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l’energia elettrica acquistata nell’ambito del servizio di dispacciamento.

Se lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è positivo, l’utente del dispacciamento riceve da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l’energia elettrica venduta nell’ambito del servizio di dispacciamento.

(6)

Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad unità di

produzione rilevanti Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di

consumo rilevanti Per ciascun punto di dispacciamento di importazione

Per ciascun punto di dispacciamento di esportazione Sbilanciamenti effettivi positivi Sbilanciamento aggregato zonale positivo Sbilanciamento aggregato zonale negativo Sbilanciamenti effettivi negativi Sbilanciamento aggregato zonale positivo Sbilanciamento aggregato zonale negativo

Prodotto tra, lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e al valore minimo tra:

− Prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel MSD ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento − Prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante nella medesima zona

Prodotto tra:

− Sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento

− Prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

Prodotto tra, lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e al valore massimo tra:

− Prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel MSD ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

− Prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante nella medesima zona

Prodotto tra:

− Sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento

− Prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

(7)

Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione relativo ad

unità di produzione non rilevanti Per ciascun punto di dispacciamento

per unità di consumo relativo ad unità di consumo non rilevanti

Sbilanciamento aggregato zonale positivo

Sbilanciamento aggregato zonale negativo

Prodotto tra, lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il valore minimo tra:

− prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel MSD ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

− prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante nella medesima zona

Prodotto tra, lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il valore massimo tra:

− prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel MSD ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

− prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP in quel periodo rilevante nella medesima zona

Fig. 3.2

Con sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

(8)

 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel MGP nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel MGP nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel MGP nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al MSD.

(9)

3.2.2 Corrispettivo di non arbitraggio (Art. 41)

Il corrispettivo di non arbitraggio viene determinato da Terna ed è, per ciascun periodo rilevante, pari alla differenza tra:

− Il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel MGP1

− Il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel MGP2, della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

 L’operatore di mercato che ha presentato l’offerta, per ciascuna vendita o acquisto nel MA relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, paga al GME se negativo o riceve dal GME se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario (sopra definito) e la medesima vendita o acquisto

 Il GME paga a Terna se negativo o riceve da Terna se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi definiti nel punto precedente

 L’utente del dispacciamento che ha presentato l’offerta, per ciascuna vendita o acquisto nel MSD relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativo o riceve da Terna se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario (sopra definito) e la medesima vendita o acquisto

 L’utente del dispacciamento, per lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativo o riceve da Terna se positivo, corrispettivo di non arbitraggio, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario (sopra definito) e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno

1

Prezzo orario zonale di vendita dell’energia. 2

Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario di acquisto dell’energia, pari alla media dei prezzi zonali di vendita, ponderati per le quantità di energia acquistate nelle diverse zone.

(10)

3.2.3 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna (Art. 42)

Con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, Terna determina il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna.

Tale corrispettivo è definito al fine di evitare che l’utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna nel MSD; questa eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:

− Terna ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:

− Lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo

− Lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è negativo − Terna ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per

unità abilitata e:

− Lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo

− Lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento è positivo Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, Terna ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:

− Le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo

− Le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo

Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna è pari al prodotto tra: − Quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento

− Corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento  La quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minimo tra:

− Il valore assoluto della quantità dell’offerta accettata − Il valore assoluto della somma tra:

− Lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento a cui l’offerta si riferisce − Le quantità delle offerte accettate che la precedono nell’ordine

Tale somma

− Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, se Somma ≥0, allora la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero

− Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, se Somma ≤0, allora la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero

(11)

 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento − Con riferimento ad un’offerta di vendita è pari alla differenza tra:

− Il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento

− Il prezzo dell’offerta di vendita accettata nel MSD per il medesimo punto di dispacciamento

− Con riferimento ad un’offerta di acquisto è pari alla differenza tra:

− Il prezzo dell’offerta di acquisto accettata nel MSD per il punto di dispacciamento − Il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel MGP nella zona in cui è

localizzato il medesimo punto di dispacciamento

Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.

3.2.4 Corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (Art. 43)

 Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel MGP − Calcolato dal GME a carico degli Operatori di Mercato:

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, è pari alla differenza tra:

− Prodotto tra, il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel MGP1 nella zona in cui il punto è ubicato

− Prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel MGP2

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo riferito ad un’unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione è pari alla differenza tra:

(12)

− Prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel MGP1 nella zona in cui è ubicato il punto

− Prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel MGP2

− Calcolato dal GME a carico dell’AU

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”, è calcolato secondo le modalità previste all’art. 7 della Del. n.34/05 (componenti CCT)

A carico del GME, è pari alla somma dei seguenti elementi

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”, è pari al prodotto tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell’energia acquistata nel MGP2

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione (ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, è pari al prodotto tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell’energia venduta nel MGP1 nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento

− Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo relativo ad unità di consumo, è pari al prodotto tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel MGP2

− Per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, è pari al prodotto tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel MGP1 nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento

1

Prezzo orario zonale di vendita dell’energia. 2

Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario di acquisto dell’energia, pari alla media dei prezzi zonali di vendita, ponderati per le quantità di energia acquistate nelle diverse zone.

(13)

 Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel MA Calcolato dal GME a carico del GME è pari alla somma, cambiata di segno, tra:

− Prodotto tra, le vendite nel MA e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel MA nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui la vendita si riferisce

− Prodotto tra, gli acquisti nel MA e il prezzo dell’energia elettrica acquista nel MA nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l’acquisto si riferisce

3.2.5 Corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD (Art. 44)

Terna determina il saldo complessivo dato dalla somma tra:

− Il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell’applicazione: − Dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (Art.40)

− Dei corrispettivi di non arbitraggio (Art.41)

− Dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna (Art.42) − Il saldo tra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente

− Nel MSD (Art.60)

− Nel mercato per l’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato (Art.61)

− Il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure (Art.33) relativamente al corrispettivo CAPD

Il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD è pari al rapporto tra: − La somma tra: il saldo complessivo e il gettito calcolato da Terna (art.7, comma 4, secondo

periodo, Del. n.205/04)

− L’energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento

Il corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD è determinato da Terna per ciascun utente del dispacciamento ed è pari al prodotto tra:

− Il corrispettivo unitario

(14)

3.2.6 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (Art. 45)

Terna determina il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (Art.64) come rapporto tra:

− I costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema − L’energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento

Il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è determinato da Terna per ciascun utente del dispacciamento, ed è pari al prodotto tra:

− La somma del corrispettivo unitario e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico (Tabella 7)

− L’energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento

3.2.7 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (Art. 46)

Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all’attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna e del GME relativi alle attività funzionali al monitoraggio (Del. n.50/05).

Il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna è pari al prodotto tra: − Il corrispettivo unitario di 0,01 c€/kWh

− L’energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento

3.2.8 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (Art. 47)

Il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti è determinato da Terna per ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell’AU. Tale corrispettivo è pari al prodotto tra:

− Il corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (Tabella 1)

(15)

3.2.9 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (Art. 48)

Il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva è determinato da Terna per ciascun utente del dispacciamento.

Tale corrispettivo è pari al prodotto tra:

− il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (Tabella 2)

− l’energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento

3.2.10 Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi (Art. 36)

Terna è responsabile dell’aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Per il periodo 2004-2007, ai fini dell’aggregazione, Terna si avvale dell’opera delle imprese distributrici (Art.34-35); a partire dall’anno 2008, Terna si avvarrà dell’opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.

Terna calcola:

− L’energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante − L’energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante

Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione, il corrispettivo a remunerazione dell’attività prestata dalle medesime imprese (Art.35) pari a:

− Per un numero compreso fra 1 e 50 punti di prelievo trattati su base oraria, compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributrice e iscritti nel registro elettronico (Art.37):

CAPD= [400 + (UdD^1/2)* CAPDU] €/mese

− Per un numero compreso fra 51 e 100 punti di prelievo trattati su base oraria, compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributrice e iscritti nel registro elettronico (Art.37):

CAPD= [400 + (UdD^1/2)* CAPDU +(PTOP–50)* CAPD50] €/mese

− Per un numero superiore a 100 punti di prelievo trattati su base oraria, compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributrice e iscritti nel registro elettronico (Art.37):

(16)

CAPD = [400 + (UdD^1/2)* CAPDU + 50* CAPD50 + (PTOP –100)* CAPD100] €/mese

Dove:

− PTOP è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell’ambito di e competenza dell’impresa distributrice e iscritti nel registro elettronico (Art.37)

− UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l’impresa Distributrice

− CAPDU e CAPD50 e CAPD100 sono i corrispettivi unitari (Tabella 6)

 L’utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, paga a Terna il corrispettivo per l’aggregazione delle misure in immissione pari al prodotto tra:

− Corrispettivo unitario CAI (Tabella 5)

− Numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”.

 Il Gestore di Rete che ritira l’energia ai sensi del D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”(o il GSE nel caso sia il GSE stesso a ritirare l’energia), paga a Terna il corrispettivo per l’aggregazione delle misure in immissione per ogni punto di immissione relativo alle unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano” pari al prodotto tra:

− Corrispettivo unitario CAI (Tabella 5)

− Numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione D.lgs. n.387/03 o Legge n.239/04 “Marzano”.

 L’utente del dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna il corrispettivo unitario per l’aggregazione delle misure dei prelievi pari alla somma dei valori CAPDe CAPG (Tabella 6) per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarità.

Ogni anno, l’AEEG provvederà ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualità di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

I coefficienti relativi alle tabelle 1-7 a cui si fa riferimento in questo capitolo, sono riportati in Appendice 2; tali valori sono relativi a quanto definito nella Del. n.168/03, in quanto le tabelle della nuova Del. n.111/06 al momento non sono ancora state pubblicate.

Riferimenti

Documenti correlati

Per il loro dimensionamento, tali impianti tendono, anziché al tendenziale bilanciamento dell’energia prelevata dalla rete tramite una produzione fotovoltaica di entità pari

• La corrente di induzione può provenire da sorgente separata (batteria, altra dinamo, convertitore AC/DC) e in questo caso si parla di macchina ad eccitazione separata, o

e vendita (compreso Dispbt) 8%.. Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita. In particolare, il Cliente dichiara di avere ben compreso

SCONTO FINO A 25 kWh/MESE PER 12 MESI.. Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita. In particolare, il Cliente dichiara di avere

 dispacciamento centralizzato  il dispacciamento di tutte le unità è effettuato a livello centrale nella responsabilità del TSO e l’utente (unità di

Inoltre, al termine del periodo di validità sopra indicato, il Corrispettivo Commercializzazione e Vendita in “quota fissa” sarà pari a 72 €/punto di fornitura all’anno,

Bonus sociale: Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione

• Quando viene utilizzata in un’area pericolosa di Classe I, Divisione 2, questa apparecchiatura deve essere montata in una custodia idonea con metodi di cablaggio adeguati e