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Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

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Academic year: 2021

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(1)

Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso

P.zza della Repubblica, 59 00185 Roma

PEC: [email protected] email: [email protected]

www.ispettorato.gov.it Pag. 1 a 2 Direzione centrale vigilanza,

affari legali e contenzioso

Agli Al e p.c.

Al

Alla Alla All’

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Provincia autonoma di Trento Provincia autonoma di Bolzano

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi.

Sono pervenute richieste di chiarimento circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n.

300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

Viene in particolare posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato.

A parere della Scrivente, la soluzione va ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell’impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti.

INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001881.25-02-2019

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Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso

P.zza della Repubblica, 59 00185 Roma

PEC: [email protected] email: [email protected]

www.ispettorato.gov.it Pag. 2 a 2

In altri termini, il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in premessa non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);

delle modalità di funzionamento.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:

 comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;

 renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

IL DIRETTORE CENTRALE Dott. Danilo PAPA

AM/GP/1476

Firmato digitalmente da PAPA DANILO

C=IT O=ISPETTORATO NAZIONALE

DEL LAVORO/97900660586

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