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Università degli Studi di Chieti - Approvazione schema di convenzione - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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(1)

Dirigente Proponente pagoI

del _

Delibera n.

~

D pubblicazione integrale

D pubblicazione della sola deliberazione D pubblicazione del solo frontespizio

Lapresente deliberazione.tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tiDologia degli atti allegati è assoggettata

I

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Ufficio Formazione Servizio di psicologia clinica

Destinatari dell'atto per conoscenza

I

I ~:

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U.O. Economico-Finanziaria Dipartimento della Clinical Governance e dei Servizi per l'Innovazione

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente

I

Direzione Scientifica

Documenti integranti ilprovvedimento:

Descrizione Allegato pago Descrizione Allegato data

Richiesta di convenzione 20170012429

8 Novembre 2017

Schema della convenzione

D Dichiarazionedi immediata esecutività

OGGETTO: Università degli Studi di Chieti-Approvazione schema di Convenzione

Dal Collegio Sindacale O alla Giunta Regionale

del---

22 IiOV.2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C.S.

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I

(2)

Dirigente Proponente pago2

non pone limitazioni alla durata dei tirocini 2. Di dare atto che

• l'art. 11 del Decreto Legge n" 138/2011, .~orplativi~ dI.'.,0r~e~~.. .e.,~t,o

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culari,

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Delibera n. __ del /_ (.. ii'..i .." .;.,..i jJ

l. Di approvare lo schema di Convenzione disciplinante le modalità di espletamento dei tirocini di formazione e di orientamento curriculari proposti dall'Università degli Studi "G D'Annunzio di Chieti-Pescara che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Giusta la premessa in narrativa:

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA DATO ATTO che:

• l'art. 11 del Decreto Legge n? 138/2011,non pone limitazioni alla durata dei tirocini formativi e di orientamento curriculari,

• i tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma l, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro;

• a norma dell'art.l, comma 3, del D.M. 25-03-1998 n0142 "i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare in relazione all'attività dell' Azienda, contemporaneamente, Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti in servizio al31 Dicembre dell'anno precedente";

• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, in servizio in questo Istituto al 31 Dicembre 2016, è di 449;

• che ad oggi 8 tirocinanti frequentano l'Istituto, nel rispetto del limite del 10% sopra richiamato;

• che sulla scorta di quanto sopra indicato è possibile ospitare altri tirocinanti;

CONSIDERATO che per i tirocini curriculari de quibus non si applicano le norme di cui al disciplinare approvato con D.GR. n? 116 del 30 Gennaio 2014

VISTO, altresì, lo schema di Convenzione disciplinante le modalità di espletamento di tali tirocini, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 5 dell'Atto Aziendale che prevede una sezione dedicata alla didattica e formazione anche per le Istituzioni e le Università;

RITENUTO di prendere atto del predetto schema disciplinante le modalità di espletamento dei

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tirocini sopra citati, allegato quale parte integrante e sostanziale, precisando come previsto all'art.4,

I

che gli oneri per le polizze assicurative ramo infortuni e responsabilità civile, saranno a carico

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dell'Università e che il n" dei tirocinanti sarà definito in seguito alla disponibilità delle Unità Operative di afferenza;

CONSIDERATO che con nota n020170012429 dell'8 Novembre 2017 è stata chiesta dall'Università degli Studi "G D'Annunzio di Chieti-Pescara-Servizi didattici di Psicologia la disponibilità ad attivare una convenzione disciplinante lo svolgimento, presso il servizio di Psicologia Clinica di questo Istituto, dei tirocini di formazione e di orientamento curriculari;

(3)

Dirigente Proponente pago3

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Delibera n. del _

D

NITARIO OlINARI

Istruttoria

6. Di dare atto che l'istruttore curerà la notifica del provvedimento ai destinatari.

4. Di stabilire che per ciascun tirocinante che frequenterà l'Istituto sarà nominato un Tutor;

3. Di prendere atto del predetto schema disciplinante le modalità di espletamento dei tirocini sopra citati,allegato quale parte integrante e sostanziale, precisando come previsto all'art.4, che gli oneri per le polizze assicurative ramo infortuni e responsabilità civile, saranno a carico dell'Università e che il n? dei tirocinanti sarà definito in seguito alla disponibilità delle Unità Operative di afferenza;

• i tirocini formativi e di orientamento,ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n.

196 del 1997, non costituiscono rapporto di lavoro;

• a norma dell'art. 1, comma 3, del D.M.25-03-1998 n0142 "i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare in relazione all'attività dell' Azienda, contemporaneamente, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti in servizio al 31 Dicembre dell' anno precedente;

• ilnumero dei dipendenti a tempo indeterminato, in servizio in questo Istituto al 31 Dicembre 2016, è di 449;

• ad oggi 8 tirocinanti frequentano l'Istituto, nel rispetto del limite del 10% sopra richiamato;

• sulla scorta di quanto sopra indicato è possibile ospitare altri tirocinanti;

5. Di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi "G D'Annunzio di Chieti- Pescara, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Scientifica, all'Ufficio Formazione, e al servizio di Psicologia Clinica, per i seguiti di rispettiva competenza.

(4)

1

Alessandro Segalotti

Ufficio Convenzioni e Tirocini Cordiali Saluti.

In attesa di una Vs. immediata risposta Vi porgo

Per ulteriori chiarimenti può contattarmi al seguente numero: 0871 3555295 http://www.disputer.unich.itlnode/6861

In questo link può trovare il regolamento:

4- Progetto Formativo e di Orientamento

3- Dichiarazione Sostitutiva atto di notorietà Tutor (allegato fotocopia documento di riconoscimento Tutor)

~--- ___J 2- Scheda Rilevazione

1- Contratto

,'0 1 70 O 1 2 4 2 9

I documenti sono i seguenti:

i

···-""'I.R.è.c.s. C.R.O.8.

l '

85028 ~IONEROIN VULTURECPl) _ Via Padre Pio n.l

I - 8 NOV. 2017

psycoconvenzion i@unich.it

Le allegoiseguenti documenti da compilare e rispedirli o via fax al seguente numero 0871 3555393 o via e-mail al seguente indirizzo:

al fine diottimizzare i servizi offerti agli studenti dall'Università d'Annunzio per l'espletamento del tirocinio professionalizzante post-Iaurea

Spett.le Direzione Inviato:

A:

Oggetto:

Allegati:

didatticapsico@gmail.com per conto diServizi Didattici di Psicologia [psycoconvenzioni@unich.it]

mercoledì 8 novembre 2017 09:25 Direzione Generale IRCCS-CROB Richiesta Convenzione

1_Contratto Convenzione SCUOLA.doc; 2_Scheda Rilevazione.docx; 3 _Dich_Sostit_Atto_Notorietà.pdf;4_Prog. Form..pdf

Da:

direzione Generale IRCCS-CROB

(5)

2) che in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della Legge 196/97 emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

1) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso Enti Pubblici ed Imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

PREMESSO

in Via .

"SoggettoOspitante" e rappresentata dal .

Via Partita Iva , d'ora in poi denominato

con Sede Legale in Cap Provincia .

natola

a il e domiciliatola per la carica

Recapiti utili indir. e-mail: ..

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L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, con sede legale in Via dei Vestini in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Caputi e per delega dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof. Sebastiano Miscia, con sede in Chieti, Via dei Vestini 31

TRA

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25.03.08)

DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CONVENZIONE DI TIROCINIO

/2017 del I

CONV. N°

(6)

a) il nominativo del tirocinante;

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

Il Soggetto Ospitante garantisce al Soggetto Promotore il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.

Lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 3: Modalità e contenuto degli stage

c) Il Soggetto Promotore designa un tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compitoèdi verificare l'attività formativa.

b) Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;

a) Il Soggetto Promotore assicura illi tirocinanteli contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Articolo 2: Obblighi del Soggetto Promotore

d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;

b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare risultati del tirocinio;

a) ad accogliere presso le Sue strutture un numero

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soggetti in tiroç~nio di formazione ed orientamento per anno accademico (non più di due tirocinanti a semestre per ogni dottore psicologo-tutor) su proposta del Soggetto Promotore;

Il Soggetto Ospitante si impegna:

Articolo 1: Obblighi del Soggetto Ospitante SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(7)

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto c/o le strutture del Soggetto Ospitante in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.

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Articolo 5: Privacy

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage awisando il Soggetto Promotore.

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante ètenuto a:

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

AI termine dello stage, sarà cura del tirocinante redigere una relazione sull'attività svolta. Il Soggetto Ospitante trasmette al Soggetto Promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di stage. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di stage, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante.

La durata degli stage varia da tre a sei mesi ed è concordata nello specifico dal tutor su proposta del Soggetto Ospitante e comunque non superiore ai 12 mesi,fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/1998, pone un limite massimo di 24 mesi. Le date di inizio e termine, nonché i tempi di presenza nei locali del Soggetto Ospitante, sono fissate di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor universitario.

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

(8)

Timbro Soggetto Ospitante Timbro Soggetto Promotore

Prot. Sebastiano Miscia

Il Legale Rappresentante Università degliStudi "G. D'Annunzio"

della Salute

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Ragione Sociale Soggetto Ospitante:

Soggetto Promotore:

Chieti,lì .

La presente Convenzione ha d!.Jratadi .... .. anni a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata. La parte che intende recedere deve dame comunicazione mediante lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo 6: Durata della Convenzione

Sono comunque riconosciute al Soggetto Promotore le facoltà di cui all'art.7 del D.Lgs.

196/03.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, sia in forma manuale che elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

(9)

Dirigente Proponente pag. 4

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Delibera n~_ ~el

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Rionero in V.re __ =2:_2__ M_i-,-O_\--'.',_?_n1~

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. l l, comma l l e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O. Controllo di Gestione

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE GiovanniB

STRATIVO

ARELLI

IL DIRETTOR S

Pellegrino MUSTO

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