DINOIA FEDERICO PELANDA SIMBARI USLENGHI AVVOCATI
VOLUNTARY DISCLOSURE: LUCI ED OMBRE DELLA NUONA NORMATIVA
IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO
avv. Armando Simbari
Milano, 12 dicembre 2014
IL RICICLAGGIO: una norma in continua espansione dal 1978 ad oggi
• Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59
La fattispecie di riciclaggio viene introdotta come specificazione del tradizione delitto di ricettazione (art.
648 c.p.), con l’obiettivo di andare a colpire un fenomeno delittuoso ben delineato: la sostituzione di banconote frutto dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata ed estorsione aggravata.
Sezioni Unite (27.2 – 13.6.2014 n.25191): la fattispecie “non si connotava per una sua spiccata autonomia né era rivolto al contrasto del ‘riciclaggio’ in quanto tale, ma svolgeva piuttosto una funzione sussidiaria rispetto ai reato presupposto, di cui condivideva l’oggetto giuridico, comprensivo della tutela non del solo patrimonio, ma anche dell’ordine pubblico; al contempo, al pari della ricettazione e del favoreggiamento personale e reale, prevedeva una clausola di esclusione rispetto all’ipotesi del concorso nei reati presupposto”
• Legge 19 marzo 1990, n. 55
Estensione dei “delitti presupposto” (fino a quel momento solo il sequestro di persona, la rapina e l’estorsione aggravata), introducendo anche quelli concernenti la produzione e il traffico di stupefacenti.
Ampliamento della condotta tipica: non più solo la “sostituzione del denaro”, ma anche “l’ostacolo all’identificazione della loro provenienza”.
• Legge 9 agosto 1993, n. 328
Estensione dei “delitti presupposto”: non piò alcune specifiche fattispecie, ma genericamente tutti i delitti non colposi.
Art. 12-quinquies d.l. 306/1992:
autoriciclaggio nascosto?
• Sezioni Unite (27.2 – 13.6.2014 n.25191): “una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizione di legge. La condotta consiste nella creazione di una situazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione”.
• la mancanza della clausola di riserva fa sì – sempre secondo le Sez. Un. – che “la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche fatti, per così dire, di auto-ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili”;
“l’autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, è punibile anche ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992”
AUTORICICLAGGIO
Dilatazione non più solo oggettiva, ma anche soggettiva della fattispecie di riciclaggio:
dell’impiego del provento del reato presupposto, risponde anche l’autore di quest’ultimo.
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Difficoltà di tipo oggettivo e dogmatico
• Post factum non punibile
Le ulteriori operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto, di utilizzo dei beni di provenienza delittuosa, altro non sono che la naturale prosecuzione degli stessi reati presupposto: punire questo comportamento successivo di impiego significa evidentemente andare a punire due volte lo stesso fatto, il cui disvalore penale è già assorbito dalla prima fattispecie (cd. principio di consunzione).
• Ne bis in idem sostanziale.
In definitiva, la sottoposizione a procedimento penale per autoriciclaggio dell’autore del reato presupposto suona come una causa di automatico aggravamento della responsabilità, senza alcun collegamento con l’effettivo disvalore della condotta di utilizzazione dei beni e dei relativi effetti.
Dopo la mancata conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014
IL MAXIEMENDAMENTO SANGA
In Commissione Finanze, il maxiemendamento Sanga introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la fattispecie di autoriciclaggio (art. 1 ter proposta di legge Causi)
Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)
“1. E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una professione ovvero di un’attività bancaria o finanziaria.
4. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
5. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648”.
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L’introduzione della nuova fattispecie di autoriciclaggio avveniva semplicemente tramite l’eliminazione della clausola di riserva che figura in apertura della vigente fattispecie di riciclaggio, prevista e punita dall’articolo 648 bis c.p. (“fuori dei casi di concorso nel reato”)
Si rendeva, quindi, punibile sic et simpliciter anche l’autore del reato presupposto per le condotte che, oggi, sono previste solo a carico del terzo
IL MAXIEMENDAMENTO SANGA
Commissione Giustizia della Camera in sede consultiva:
“Gli ulteriori atti di disposizione (materiali o giuridici) dell’autore del reato presupposto altro non sarebbero che la sua naturale prosecuzione, sicché la loro punizione darebbe luogo ad un bis in idem; in particolare, mentre nel reato di riciclaggio l’autore del reato-presupposto si affida, per finalità di profitto, ad un
‘favoreggiatore esperto’, anch’esso mosso da finalità di profitto, gli atti di godimento e di disposizione del provento da parte del solo autore del reato-presupposto costituiscono la prosecuzione della sua iniziale attività antigiuridica”
“La deroga al ne bis in idem sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di atti che non si traducano nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento, che integrano la naturale prosecuzione del reato presupposto; quindi, devono essere punibili solo i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non naturali ma concretamente frappositive: idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito".
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Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)
• Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
• Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
• Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
• Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
• La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
IL TESTO APPROVATO DAL SENATO
• La nuova fattispecie di autoriciclaggio colpisce i proventi di qualsiasi delitto non colposo.
• Sistematico raddoppio dell’intervento sanzionatorio a fronte di un medesimo fatto, avente un unico disvalore (già coperto dal reato presupposto), con buona pace del divieto di bis in idem.
• Strumento per far rivivere la rilevanza penale di fatti e comportamenti non più perseguibili in quanto già estinti.
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• Ai fini dell’autoriciclaggio, il reato presupposto ricomprende qualsiasi delitto non colposo e, dunque, anche fatti di modestissima rilevanza penale sanzionati dall’ordinamento con pene estremamente lievi
Esempi:
- art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni);
- art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).
• Reato presupposto non punibile / non procedibile (commesso all’estero)
• Ambiguità delle espressioni “mera utilizzazione” e “godimento personale”
• L’estensione soggettiva del riciclaggio, con la possibilità di perseguire penalmente lo stesso soggetto che ha commesso il fatto presupposto, pone evidenti problemi sotto il profilo probatorio
Esempio: casi in cui il provento del delitto presupposto non consista in un illecito arricchimento, bensì in un illecito risparmio, come avviene nei reati tributari.
Questioni aperte