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Tribunale Provvedimento Giudice dell'Esecuzione dott. Burti 13 maggio 2020 | Ordine degli Avvocati di Verona

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N. R.G'

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

S,rond" J~<;jOIJ'Civi!" T'aI/imenio!?, d,II,Esectl';joni Forzai,

Nella procedura esecutiva i,critta al n. t.g. ",

~

0_'.,.'promossa da:

PROCEDENTb:

Contro

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ESECUTATI

.

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ORDINANZA

---

TI Gmdice dell'EsecuzIOne

a scioglimento della r;scrn assunta all'udienza dci h~ pronunciato la >cguente

1. : ha prupO~1OopposIzIOne agli atti esecutivi avven;o l'ordine di liberazione che 'ltlCS10 Giudice dcll',Hse.cu7.;one ha pronunciato sul pre~urposto che l'immobile ogg,,(to di esccur,ionc f03SC occupato ,ulla base di titolo non upponibile ex an.2923, ~~zo ~omma.c,c. Si wno costi-

MO ,

-

chinl<::'lldo 11.

rlgetto'ddl'oppo~ionc esecurì,'a.

2. 1\ gra,'amc "VVcrso il provvedimento di liberazione dell'immobile si fonda SUIl'UlllCOprc5uppoSIO che l'cspcrro ,timatorc _ "d ",limare la congruità <Id canone _ a\'Tcbbe fatto riferimento al contratto d'affitto dci 15.5.2009 ed al valuri di mercato csistcnti a quella data quandu, i,,,,ece, il predetto conttano rapprcsentcrebbe il rinoo"o del contratto d'affitto <id 4.12.1996 il cui canO- ne, al momento della stipula e cioè negli onnai lontani .Anni No,.anta, ,a.

rehlJc congmo per i v.loti di mercato dell'epoca.

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3.1. L'opposÌ7..lOne, dun'lUc, 51 fonda su due prerupposti (una premessa in fimo ed lina conseguenza in dimto} e, eioè, da un lato che 11contratto di lo.

cazione del 15,5.2009 :;arehhe il nnnOvO della locazione del 4.12.1')96 e, dall'altro. che, nel CaSodi rinnovo del contratto di locaZIOne,ho valutazione di congrwtà del canone si debba fare al momentO della stipula del primo conrratto e non, mVl'~e, alla data di quello succe"ivo.

3.2. In sede di udien7.a l'nppnnent,. ha precIsato chl' l'esiguità dcl canone d'affitto pte,~sto dal contratto del 15.5.2009 èdipega dal fatlo che il co"dut- tore ha eseguito impottanti lavora7.iorll dI miglioria del fondo per l'impotto di ClIca 70.000,00.

4. L'oppo<izionc i:. infondata anche ltl rcla~ione al nuovo motivo di oppo,i-

~1()U~fatto \'~Iere ltl udiell~a per 'J"anto di ragIOne.

S,l. Anzirutto - come correttamente upinano le difese delle p~rti re,;stenti - il contratto del 2UO')non è il unnovo del contratto del 1996, ma i due cuntratti si suno succeduti l'uno all'altro con un'L"vidente soluzione di con- tinuità

5.2. Come è "oto, infatu, affinché 81p"ssa parlare di rinnuv", i due COtltr:ltu (pur cssendu espressione di autonome manife'ta,ioni di volontà contrattua ..

le e dando vlla a rappurti glUridiCldistinti) devono avere ,I medeSImo Con- tenutu, mentre il contratto del 2009 prevede a carico dell'affittuario un cor- nspertiyo dlverso da 'Juello del 19')(, (euro 1.()()(),OOin luogo di curo

!.U32,91 'lume e'JUlvalenre in lire dell'imporro di 2.000.(00) ed una durara dÌ\cersa ('lUlndiCl anll11tl luogo di diCClanm).

5.3.1. Incompatibile con la circustanza che il contrarto del 2009 sia il Mnu"

vo di quellu dci 19% ~ anche 11fatto che il pnmo conrratto

è

<caduto ncl 2006 e che, pertanto, i due COtltr:ltti si Sono succeduti con soluziooe di um- tiouici Seoza che - nel relam'o 1tltcrvallo tcmponle <licirca tre anni _ il rap- p"no del1'odil'mu oppon""tc con il fundo abbia avuto una regolarnenta- ziooe patti7Ja (si deve pre"umere, 'fumdi, che abbia continuato ad occup~rlo

"oltanto inVl'ste di compropnelario).

5.3.2. loolirc, anche a voler cuns1tlerate quantu h. allegato l"opponCllte all'udien'a di di,cussione e, cIOè, che, es,endo la durata mlll1ma del Cuntrat- to d'affitto agrario pan a '1wndiCl anll1, il primo contratto sarebbe. scaduto nel2Ul! (e nun nel 2006 come preyisro dalle parti), comun4ue, allor:l, nun si putr"bbe ugualment" parlare di finll,,"O perché, alla data del2()(J9, il cOn- tratto dI affitto dci 19% non sarebbe ancora :;caduto c, pertanto, la OU(l\'a pattuiziunc non ,arehbe interYl'nuta per nnn,ware il p",cedenre accordo, ma per modIficare I~ prcc,,,knti parruiziolll, sosotuendole coo un acconlo di contenuto diverw. lo questo semo, del re~tu, si "pie!!;herebbe la scelta delle parti dI modificar" al nbasso il canone di ~ffatto e nm",Julare la dUr:lta del 'l'eundo contratlo.

6. Inoltre l'opposiziune è lllfoodata perché, anche volendo considerare che VIé Stato un nnnuvo dd contratro d"affinu{eosa che così non é per quanto llln~nzi dellu), la ,'alut""ione di e()ngruit~ del canone deve eSSere falla con rif"nmet1to al moment" dci "nnmco. De.'e essere premess" cl", il contratto

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rinncwalO non èil contratto ori~n"rio cui le parti hanno differito 11termine di "ffie.oa finale (in mI casu, infatti, si avrebbe una pratO,,'" c nOn già llll rtnnovo), ma un "UliVOcontratto esprc"ione di un'aulOlloma "l'tontà nc- g<l7.lalcche dà vita ad un rapporto distinto dal primo' C ad eSSo legato sol- tanto dal farto che contiene le mede31me condi~ioni economiche c che ad esso ,i salda sul piano temporale senza solu7.iont, di continuità. Conseguen- temente la valutazione di cOlll,>rUitàdci canOne deve f:,tgj cOn riferimento ai ,.alori di mercato esistenti al momento del rinnu"u C non a quelli dclla ,ti- pula dci primo contratto i cui effetti, a ben vedere, sono cesoati e sono stati sostituiti da quelli del nom'o ed autonomo cantutto. Va, poi, al riguardo, ultertormente specificato che la \ciltà del canone della locazlUnc ex art. 2'J23, [e17.Ocomma, c,c. ha come eoro!lano la valutazlOnc, ",,!la ba,e ,il una pre"

sun~ione iUni et d, ;,m, che le parti abbiano stipulato la I(Ka~;one in frode all'aggiudicatario e ai erediton (i quali ultimi hanno evidentemente tulIO l'interesse a far subastare il bene come libero per consentirc la sua aggiudi- eazlOne ad un corrispcttivo più. alto). È proprio sulla base di quesra presun- zione che la norma eomidera la locazionc a un"ne vile automaticamente inopponihilc ai terzi (aggiudicatario e cmJitori) senza neces,ità di c,perire un giudizio di cognizlOne ocdinario nell'ambirn del quale dimostrare la sus- si>ten7.a degli altri e più gra'cosi pre,uppo,ri rec la pronuncia di revoca ex art, 2901 c.c, La palrUlzione di un CanOne incongruo compotta, infarti, di pcr sé la vaIulllz;onc che le parti abbiano conduso un eontriltto pITgiudi~!e.

vole ndla con,apevolezza di arreCare un danno ai creditori dellocatorr: non occorre la statuj~!one del giudicc di cognizione né la dimostrazione di quale f","e 11lconcrcto lo ,tato soggettivo dci contraenti. Se è 'lue.,ta èla ratio dcl.

la nonna, ,'a da ,é che la valura~;onc di congruità dc! Canone va fatta n,alire al momento in cui ,i mamfesta quella \'olontà conttattuale ehc dà vita al rapporlo negoziale pregiudi?le,'o\c per gli intereSSI dci creditori c, penanlo, e,"cndo il eonfiltto nnnovato un autonomo e distinto nego?lO rispetto a quello originano, dctta valUlaw)f1e nOn può che cssccc operata al momcnlO dcl rinnovo 11lcui cioè ,tata manifestata la nuova ,colontà negoziaIe auto.

nomarnerlle leSIva di guclla del creditori.

ì Il canone non p",,> considerarsi congruo neppuec i" considcrazlOnc delle

"pe,e che il conduttore a,crebbe effettuato sul fo"do condotto in affitto.

Dagli accordi intere""i tra le paro non emerge, infatti, che il condutrore (che, per "'ClSO,cra anche comproprietario del fondo) "fo",c obbligato ad cseguire Utl ceno tipo di intcrvenli e per un d<'!enninato impono, né tanto meno che l'esccuzione di tali interventi fosse una contropartita del minor valore dci canone d'affitto,

8. La rucostan~a che la locazione del 2009 non costiruisca un rinnovo di quella del 1996 c, comunqu,,, la cireo,tanza chc, quand'anche lo fo~,e, l. va- lutazione di viltà dcl catione debba c,Sere fatta con rif(,nmento al momento

l A riprova di ciò s; con,ideri che ai fini della verifica dello necessità doll. tnlscri,ione dell, loem"e ul(nlnovenn.le per la

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opponihilità.i terzi <~arlt. 2643, n. 8) < 2644 c.o. ,i f.pa- oifi,arnenle riferirncn'o alla o"rata del primooon(",UO e non ali. du"'!a dell'efficaci. del CM- ,,,,tto e degli <ven!""li rinnovi e. ciò, anc~" laddovo «si .i.no sonoro"i al regime "ineoli"ico previ'lo d~li artI. 28 e 29 d.lla I,U< 39211978o. quindi. in as,,",adi do'ennina!j presupposti di fatro, roppresonti"o atti dovuli da par\e d,l loe.'ore.

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cld rinnovo contrattuale (msia al momento in cui le parri danno vita al ""'P_

pono contrattuale ch,. effdti\'ament~ pregtudka gh interess; dd creditori c dell'aggiudicatario) coffi[l0rta il rigetto dell'opposi,ione a!l'ordine di libera- zIone.

\I, Va ;010 ltlCldcntalmcnt<' preci,ato che la previs'one ,upravyenuta di cm all'art. 103, comma 1>,dd cl.!. 1~/2U2(J non ltlcid~ sulla ,-aIidità dell'ordine di liberazione.

').1. AnzitwtO la norma, quand'anche fosse ritenuta applicabile all'ordine di hhcnzione emes,o dal l;lUdicc dell'Esecuzione sulla base di un';ntcrp[ctazl""~ analogica della <uddctta previ&ionc, nOn inciderebbe sulla ,-alidità dd prm."cdimcnto, ma avrebbe <olramo rdfeno di differirnc r attua.:lionc in data p",teriore al 30,(,0.2020.

9.2.. [n oglll caso la norma non ,; applica all'ordine di hbenlztunc (c",ì ~o.

me, del (e'to, non !,a(!cbb~ doversi applicare provycdimenu camelari aventi ad oggetto il ma,c", ,Il un lmmobile eymtualmente pronunciati c.~ art, 71l1l c.p.c. che devuno e"ere atruari ex art. 669-duodecies c.p,c, ,,~condo le mo- dalità derrate dal l;mdicc dclla cautela c, comunque, presuppongono un'attuazlDne ad h.rw in raglO'''' ddle esil,'Cnzc d'urgenza ,ottese all'adozIOne dd p[{)V\'~dimcmo).

9.3. Anzitutto a ciòèoSlati,-o il dato letterale deU'an. 103, comma ,eslO, dJ.

11\/2020 che fa rifenmento alla "mt'll'(jom!' dei "Orowedimt!lti di n/mcio", men- tre l'ordin~ di liberazione (pur conteo<-"fldoun ordine di ril,.,cio) non :ii c,~- h'Uendle fonne ddl'e"~cuzione per rila,clU (art. 605 c.p.c. c ,eguenu) rrami- te ufficialc gludi"iario e <\1i,tan"a dci creditore al rila"eio dcll'immobL!c, ma, al contrario, Ylene "f!f!!!!l1!!.dal cus/od, st'll"a !O-'"rmaN"adelleJòrmalità di fil'agli amco/i 6V,; " fegl/mt," sulla b"c delle di,po.l"iorn unpartitc dal medc.imo (;'u<!ice dell'Esecuzl(JllC. S,L!p,ano !csSlca!cla fattispeCIe normatwa sembra, quindi, individuare l'esecuzione "'trapre'a sulla base JcI titolo esecutivo per il rilasClo di Un immobile c non l'e,propna~ionc immobIliare v'ene attuato un provyednnento di liberazione adottato dal G.E. ndrc.crci~io ,b propri poteri di dire7jolle dci pro<:c",o e.cemiv".

'l.4. Oltre alla formulaZIOne letterale ddl'arL 103, comma sesto, dd d.l.

18/2020, vi è anche llfl altro e pili deCl.,ivo demcnto c"ntrario all'applicazlom, della cllata di'posi~Jone all'ordine Ji liberazionc (di.posi- none chc <:c"titucndo un lJmitt" "l principio di effettività dell" tutela gIuri-

"dizlOnalc di cui all'art. 24 Co.," va restrimvamente applicata). L'ordine di Iibera7.l01lC,specie a seguito dell" formulazione dell'art. 560 c.p.c., non "lene n~c~",ariamente pronunciato d"l C.E. come forma ,Ii anticlpa"ione dell. N- tela C""cutiva 'petlante all'aggiudicamrio .ulla ba:;c del decreto di r.••sfcn- mcnto (chc costilui,ec tirolo per il ril.scio), ma può e3Sere pronulIciaw all- che per ragtoni caulelari (pencolo all'incolwmm pubblica o di danneggta.

mento del bene) o ~'()me ,anZlone del debitorc abitante per l'ino"'t'.IVatlZa degli obblighi sul med,'31mo g<aVatlUt" f"nzionali "d Ull pwticuo svolgimen_

to dell'espropriazione immobili"re. Anche a pc~,cindere da rali peculiari 6t- ll.pecie, l'ordine di lib,'raz,onc lIon è, III nt"S",11lcaso, .oltanto funzionale a garan(1rc il rilascio del bene a eol"i che, acquirente del medc"",o in ,ede <il

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ve"dita furzata, vanti un diritto al rilascio, ma io, più in generale, finalinalO alla realizzazione degli imere,,,, deUa proccdut:l esecutiva immobiliare che nOli coincidonu nccl'ssariamentc ,,,hanto CUli quelli dell'aggiudica1ario (tant'è che per gli immobili diver", da quelli cuscimenti abitazione principale del del,,!urc c dci suu nucleo familiare l'ordine di liberazione può pacifica- mente ven;te Cffi<'SSOancor poma dell'aggIUdicazione c, n)oscgu"mcrncntl', della sleSsa individua7.1UnCdell' aggiudicatario avente uno specifico ill.r ad >?m

s,,1 bene staggito). Se, inoltre, nell'esecuzione per rilascio VI

è

un rapportu proccssualc bilaterlac tra escrutante che vanta un diritto alla consegna deD'immobile e parte C"ccutata che è wggerra all'eseruzlone coalti.'''- dell'obbligo di rilaHClo,l'ordine cli liberazione instaur:l un "'-ppottn pmces.

suale multipolare tra colUI che occupa il bene, i crediton, l'aggmdicatano (solo ,;e pre,ente e costiruitmi nel processo esecutivo) cd il custodc ehe ne!l'inrere'.,e della procedura fa i3tanza al C,E. p~r l'~mi,s;one dell'ordine di liherazione e ne cura l'alIUazione al fine ddl'~see,,~ione del suo incancu pubblico. Con,eguentemente, la diw;r>ità dd procedimento atruarivo, della natura rapporto pfOce",uale e. dci prcsuppusti per l'ad07.lOne dell'ordine di libcraztone nspetto a quelli dell'cseeuzionc per rilascio gtu3tificano la diver- sità di trattamento anche III relazione alla disciplina transiron. dettata per la gestione della fase emergen71ale.

9.5, Vi è, poi, da ultimo, anche un ultenore e1emL'tltu ststematico o,rati,""

all'applicazione dell'att. 103, comma ,esto, del d,L 18/2020 all'ordine di li.

berazione pronunciato nelle procedure di esproprial,lO"e immobiliare. Il le- gi<larore dell'emerge"?'a con una specificfl di'po,azione collocala nell'MI:.

54-rer della legge 27/2020 con cui è srato convenito il cll 11:1/2020si è spe- cificaramente occupato delle espropnazioni immobiliari prevedendone la SOSpClI,;!oneper un periodo di ,ci mesi, ma ha al contempo limitato la so- spensione alle sole procedure di espwpriazione fO!7ata ayenti ad oggetto l'abitazlOne principale. ~tante la diversa collocazione topografica dclle nor- me è, qmndi, coerente ritenere che l'art. lO], sesto commfl, Sia previsto pcr le esecuzioni per rilascio e ad esse sole UOVlapplica~jone, menUe la disci- plina dell'emergenza clell'espropriazlOne fotzata avenre ad oggetto immobili s,a 5010 'Iuella preveduta dall'art. 54-1CTehe, 3lj';tlificativamentc (a conferma CIoè del ,.uoto nomutivo del cl.!. 18!2020 sulle espropriazioni unmobiliari), è ,tato introdotto soltanto con la legge di conversione cd a tutehl di interes,i ulTeriori rispello fl quelli presidiati dal temporaneo divicto di eseCUZlOnede-

~Ii obblighi di rilascio di beni immobili (prova ne è che la disposizione

m-

rrodotta con la legge di conversione prevede la ''''pensione ddla proeedura esecutiva avente ad oggetto l'abitaziune principale poma <l[]coraehe Sifldi- sposta la ,'endita e ancor prima dell'aggiudica~ione o"vcro,ia in una fase della pwcedma in eui il debitore, sah"o ea,;i del rurto peculiari, nOn può già di per sé eSSer" eostrelro a rila'Clare l'immubile che rappresenta la sua abita- zione principale).

IO. L'idoneità della l're ,ente decisiune a dcfinire il gtudizio oppusitivo (atg.

ex art. 624 c.p.c.) gmstifica la pronuncia sulle ,pese di lite ai senSi dell'art. 91 c.p,c. Queste v<l[]noli'luidale pr~ndcndo i ,'alori lo scaglionc mdcterrninabi- l~ di media importanza del D.\1 55/2014limitaramente :ille primc due fa,i cld giucli7.io c magglOrando ti eompe",o di 1/] in ragIOne della mamfesta Pflgina 5

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mfondatezza ddla domanda dell'upponente . .l.e 'l'e", vengonu, '1uindi, li- quidate in euro

4.040,54 oltre rimborsa futfeuario dci 15% ed aCCeS30ridi lem s~ d(wllti.

Il. L" condanna dell'opponente alla refll~1Oneddk 'l'e,e di lite ''''tenute dalle parti opposre ,i glUstilka per il fano che, sino alb data di pubhlicazio- ne del decreto di trasferimento (avvenuta soltanto ndla l';I0mat" di ieri), la procedura ~spropriativa nun cra ancora passata n~lla fase distributiva e, conseguent~m~nre, i creditori avevano un interesse giuridko alla stabilizza- zion~ JCI~lieffetti dcll'ordine di liberazione, attcS" la possibilità pcr il G.E.

di rimettere m di,cussione gli effctti ddl'aggiudicazione O\'e si fmse accorto dell'e,istenza di vi>';della procedura di gara, Essi, '1uindi, ave\'"no intere8~e allo svolgimento di attività difensi,'a alla quale S0110 stati costrctti dall'ini~i"tivaprocessualc dell'opponente.

P.Q.M.

- RIGETTA ['oppOSizione;

_ ASSEGN1\ termine di tLentagiorni per l'in(roduz1Onedel giudi,io di me- rito decorrenti dalla comunicaziune dcii" presente urdinanza " da quelli del giudice dd reclamo in caso di gravame;

_ CONDANNA l'oppom,nt~ a rifondere le spese di [it~ che SIh'luidano in euro 4.054,54 per cIascuna dclle parti cogtinure,

Si ComlUliChi,anche al Con,iglio clell'Ordine degli £\vvocati (espunti i rife- rimenti alle parti del giudizio) per la [ra~missione~ custodi ed "ll'IVG

Verona, 13 maggio 2020 •• •

Il Giudice dell'e,ecu~ione Attilio Burri

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