• Non ci sono risultati.

Tribunale Circolare dott. Burti per i custodi di beni immobili | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Tribunale Circolare dott. Burti per i custodi di beni immobili | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE SECONDA CIVILE

CIRCOLARE AI CUSTODI DI IMMOBIV PIGNORATI NELLA PROCEDURE ESECUTIVE ASSEGNATE AL RUOLO DEL DOrr. ATTIVO BURTI Il Giudice. dell'esecuzione,

rilevato che nello studio di diversi fascicoli si è accorto che esistono alcuni immobili staggiti in relazione ai quali era stata autorizzata dal G.E. l'occupazione dell'immobile da parte dell'esecutato o da parte di terzi e ciò anche per il periodo successivo all'ordinanza di delega dellà vendita;

rilevato, pertanto, che esistono diversi immobili messi in vendita occupati da persone o cose o sulla base di una pregressa autorizzazione del G .E. o, comunque, sulla base di contratti non oppònibili alla procedura con conseguentemente depre~zamento del loro valore sul mercato;

ciò in quanto lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi senza titolo, per quanto giuridicamente non apponibile, -determina nei potenziali acquirenti incertezza in ordine ai tempi di effettiva consegna nel caso di aggiudicazione e quindi disincentiva la loro partecipazione alla gara;

ritenuto che il debitore, a seguito del pignoramento, non vanta più, rispetto ai creditori, alcuna posizione soggettiva qualificata in ordine di godimento del benepignorato giudice dell'esecuzione in forza della quale il debitore può continuare ad abitare' l'immobile solo in quanto espressamente autorizzato d-algiudice;

tale conclusione, infatti, emerge dalla lettera della previsione dell'art. 560 terzo comma e.p.e. nel testo applicabile alle procedure esecutive iniziate prima della data di entrata in vigore della novella "legislativadi quest'ann01 ;

A norma dell'art. l, comma 4, della stessa Legge n. 12 de12019, la nuova disciplina normativa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12/2/2019): poiché "Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art. 4, comma 4, D.L. n. 135 del-20IS, n. 135, convertito dalla predetta Legge), la nuova disciplina dell'ordine di liberazione è applicabile alle esecuzioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019.

(2)
(3)

ordine di appartenenza ed all'IVG.

Si comunichi a cura della Cancelleria a tutti'i

ritenuto, pertanto, che appare opportuno disporre la liberazione dei beni, alfine di assicurare una più efficace. tutela dell'interesse dei creditori ad un rapido ed efficace svolgimento della procedura e, quindi, il perseguimento di valori costituzionalmente garantiti qu~li: i) l'effettività del diritto ad agire in giudizio -(art. 24 Co st. il quale, come è noto, comprende anche il diritto ad una tutela esecutiva effettiva); ii) il diritto alla ragionevole durata dt;l processo (art.

n

1 Cost.);

visti gli artt. 559e 560 c.p.c.;

invita i custodi di immobili 1n relazione ai quali non è stato emanato l'ordine di liberazion¥JJ.;~D~l~delega di vendita a relazionare al G.E.:

sull~ragioni per le quali non era stato emesso l'ordine di liberazione esplicitando le ragioni per le quali l'esecutato od un terzo era stato autorizzato ad occupare l'immobile',l

sulle condizioni attuali dell'immobile ed in particolare su: i) statO- di conservazione del bene; ii)tipologia dell'immobile; iii) titolo di occupazione da parte dell'esecutato o del terzo (contratto non opponibile, autorizzazione del G.E., etc.); iv) eventuale corresponsione di un canone o di un indennizzo a carico dell'occupante ed a favore della procedura; v) stato deipagamenti;

sul numero di tentativi di vendita esperiti e sulla eventuale presenza di potenziali interessati all'acquisto;

invita i custodi ad a~compagnare la predetta relazione con una bozza dell'ordine di liberazione;

invita tutti i custodi di procedure pér le quali è stato emesso l'ordine di liberazione e nelle quali l'occupante versi in situazioni socio-economico difficili a darne notizia ai servizi sociali competenti in modo formale, affinché si possano fare _carico della situazione entro la data che verrà flssàta per l'esecuzione coattiva dell'ordine.

Il Giudice dell'Esecuzione

D~~O~.

'indirizzo e-mail del rispettivo

TRIBUNALE c.P. DIVERONA DEPOSITATO IN CANCELLERIA

(4)

il ,.Jf,'

,

-

Riferimenti

Documenti correlati

- la consapevolezza che “gli avvocati, nel loro ruolo, sono protagonisti dell’amministrazione della Giustizia, direttamente coinvolti nel suo funzionamento e nella

Il percorso formativo, messo a punto dal comitato scientifico designato in sinergia tra il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, ordine Avvocati

Nel caso di cui al numero 1), il ricorso può essere trattato durante il periodo feriale, purchè vi sia un espressa rinuncia dell'interessato o del suo difensore ad avvalersi

FONTANA FRANCESCO (Presidente Sezione) FAVARO CARLO – G.O.T.. ALIPRANDI VITTORIO CARLO MARTORO MAURIZIO –

a richiesta del Funzionario sig.ra Maria Irene Armenio che ha segnalato come più compatibile con la procedura in oggetto quella presente in SIECIC – Procedure concorsuali

( la cui strategicità - nell’economia della procedura concorsuale - è resa ben evidente dalla correlata sanzione della revoca del curatore per i casi più gravi ed

potrà avvalersi della facoltà legale indicata solo in occasione della prima vendita competi tiva;. si segnala, conseguentemente, che non saranno ritenute valide - e verranno,

In relazione alle istanze di fallimento presentate nelf interesse dei lavoratori che vantino credito sotto soglia, per consentire ai medesimi lavoratori I'accesso