Sanzioni accessorie – confisca – gara di velocità non autorizzata – procedimento penale – estinzione del reato – messa in prova – ordinanza prefettizia - legittima
Mentre la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato produce l'estinzione delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di dette sanzioni. Tale disciplina riguarda anche la sanzione accessoria della confisca.
Pertanto, nel caso di specie, è legittima l’ordinanza prefettizia che ha disposto la confisca del veicolo con cui si era svolta una gara di velocità non autorizzata ex art. 9 ter CdS, anche se il procedimento penale si è concluso con pronuncia di estinzione del reato a seguito del positivo superamento della messa in prova.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Luigi Giovanni LOMBARDO Rel. Consigliere:
Giuseppe FORTUNATO ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Ragioni in fatto in diritto della decisione
1. A. A. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia del 5.12.2017, con era stata disposta la confisca del veicolo a causa della violazione dell'art. 9 ter CDS, avendo il ricorrente partecipato ad una gara di velocità nelle vie centrali di Trieste.
Nel proporre opposizione il A. A. aveva dedotto di esser stato sottoposto anche a procedimento penale e che il giudizio si era concluso con pronuncia di estinzione del reato a seguito del positivo superamento della messa in prova, lamentando che la confisca non poteva esser disposta in mancanza di una pronuncia penale di condanna.
Con sentenza n. 346/2018, il Giudice di pace di Trieste ha annullato il provvedimento.
Proposto appello dalla Prefettura di Trieste il tribunale, esaurita la trattazione, ha integralmente riformato la prima decisione, ponendo in rilievo che era indiscussa la commissione della violazione contestata, tanto emergendo dagli accertamenti svolti dai Carabinieri del Comando di Triste, e che, a norma dell'art. 224 ter comma sesto, CDS, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo, competeva al Prefetto valutare la sussistenza della violazione ed applicare la misura della confisca, sottolineando altresì che anche l'art. 168 ter c.p.c. dispone che l'esito positivo della prova estingue il reato senza pregiudicare l'applicazione delle sanzioni accessorie.
La cassazione della sentenza è chiesta da A. A. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
La Prefettura di Trieste resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione
224 ter, comma sesto, d.lgs. 285/1992 e 168 ter, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'estinzione del reato a seguito dell'esito favorevole della prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni accessorie solo ove previste dalla legge e che comunque anche il prefetto può applicare la confisca del veicolo solo in presenza di una condanna penale del responsabile della violazione.
Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1 L. 689/1981, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che, in palese violazione della norma che autorizza l'applicazione di sanzione accessorie solo ove previste dalla legge, la confisca sia stata disposta in carenza dei relativi presupposti giustificativi.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Prima dell'introduzione dell'art. 224 ter CDS, ad opera della L. 120/2010, la possibilità di applicare una sanzione accessoria anche in caso di estinzione del reato era prevista esclusivamente dall'art. 224, comma terzo, CDS, che, con riferimento alla sospensione o ritiro della patente (e con formulazione del tutto analoga a quella dell'attuale art. 224 ter), dispone tuttora che mentre la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di dette sanzioni ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
Il medesimo regime è stato esteso dall'art. 44, comma primo, L. 120/2010 anche alle ipotesi in cui è prevista l'applicazione della confisca (sull'evoluzione della normativa, in motivazione, Cass. 1419/2016).
Detta misura è, nello specifico, effetto della violazione dell'art. 9 ter il cui comma terzo, dispone appunto che, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo,
norma che - attualmente - va quindi coordinata con l'attuale formulazione dell'art. 224 ter CDS.
Anche la giurisprudenza penale di questa Corte ha avuto occasione dì puntualizzare che l'art. 224 ter, comma sesto, CDS va interpretato nel senso che la verifica dell'applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto in caso di estinzione del reato è consentita solo con riferimento a condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010 (Cass. pen. 23220/2016).
Quindi, ove sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato per qualunque causa diversa dalla morte, compete al prefetto valutare la sussistenza delle violazioni.
I precedenti di legittimità citati in ricorso riguardano, infine, il potere del giudice penale di disporre la confisca solo in caso di condanna, il che non esclude anche il potere prefettizio di irrogazione della confisca in caso di estinzione del reato ai sensi del comma terzo dell'art. 224 ter CDS, potere che può essere sollecitato dallo stesso giudice penale o dal PM (su tale ultimo profilo: Cass. 6947/2019).
Neppure è pertinente il richiamo, meglio specificato nella memoria illustrativa, alla pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2020, che ha dichiarato illegittimo l'art. 224 ter CDS nel punto in cui consente al Prefetto di disporre la confisca in caso di positivo superamento della messa alla prova da parte del responsabile del reato di guida sotto l'effetto di alcool.
Il giudice delle leggi ha considerato che la disposizione - a differenza dell'ipotesi che qui viene in considerazione - precludeva la confisca in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ma non anche in caso di favorevole esito della messa in prova, rilevando evidenti profili di irragionevolezza nel trattamento normativo delle due ipotesi per il fatto che, "pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del
che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale".
In sostanza la sentenza, lungi dallo sconfessare le soluzioni condivise dal Collegio, contiene indicazioni interpretative che non si attagliano all'ipotesi di reato di cui all'art. 9 ter CDS, che - a differenza della guida sotto l'effetto di alcolici - non prevede trattamenti differenziati - quanto all'applicabilità della confisca - in relazione a differenti cause di estinzione del reato.
Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione.
Il Presidente: LOMBARDO
Il Consigliere estensore: FORTUNATO
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021