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per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2013, proposto da Buti Alessandra, nella qualità di titolare della “Farmacia Buti della dr.ssa Alessandra Buti“, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Giordani e Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via .Avezzana, n..51;

contro

Maria Carla Marini, rappresentata e difeso dagli avv. Giovanni Bianchini e Raffaele Cavaliere, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza Gentile Da Fabbriano, n.3;

nei confronti di

Comune di Lucca; Farmalucca; Ordine dei farmacisti della Provincia di Lucca; Azienda Sanitaria Locale n.2 di Lucca; Regione Toscana, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00028/2013, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento sede farmacia

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della dr.ssa Maria Carla Marini;

Vista l’ impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata in primo grado;

Viste le note a difesa;

(2)

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Nicoloso e Giubileo, quest’ultimo in delega dell’ avv. Bianchini;

Ritenuto:

- che, a seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, la novella introdotta dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, non appare prescindere – con segnato riferimento all’istituzione di

“nuove farmacie” in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti – dal collegamento della sede dell’esercizio con le “zone” in cui si articola il territorio comunale, per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione;

- che, invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacia, puntualizza che detto ampliamento è teso a garantire una “più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”;

- che, per quanto su esposto, il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l’ accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci;

- che in relazione ai profili di novità della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare p ossono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1081/2013) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(3)

Il 01/03/2013

IL SEGRETARIO

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