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Testo  per  l’audizione  AC.  3098  Commissione  Affari  Costituzionali      

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NURSIND

CONFEDERAZIONE GENERALE UNITARIA CGU – CISAL

SEGRETERIA NAZIONALE

   

Testo  per  l’audizione  AC.  3098  Commissione  Affari  Costituzionali      

Nel  documento  che  CGU  CISAL  ha  già  trasmesso  si  è  scelto  di  trattare  pochi  ma   significativi   temi   ritenuti   di   maggiore   interesse   per   le   categorie   da   noi   rappresentate.  Li  riassumiamo  ulteriormente,  visti  i  tempi  ristretti  concessi  per   l’audizione.  

La   prima   questione   riguarda   una   serie   di   ingerazioni   all’art.   7   del   disegno   di   legge,   laddove   lo   stesso   la   riduzione   degli   uffici   e   del   personale   destinati   ad   attività   strumentali,   nonché   la   riduzione   delle   Prefetture   UTG   si   chiede   di   prevedere   la   introduzione   di   clausole   di   salvaguardia   per   il   personale   interessato,   al   quale   deve   comunque   essere   garantito   il   riassorbimento   nella   propria  o  in  altre  amministrazioni  pubbliche;  a  fortiori  si  chiede  la  previsione  di     una  simile  garanzia  anche  a  seguito  della  modifica  degli  UTG  in  UTS,  laddove  la   mancata  costituzione  di  un  UTS  comporterebbe  non  solo  la  soppressione  degli   uffici   periferici   dell’amministrazione   civile   dell’Interno,   ma   anche   quella   degli   uffici  periferici  dei  tutte  le  amministrazioni  destinate  a  confluire  nell’UTS.  

La seconda questione si riferisce alle deleghe dell’art. 13 del DDL che interessano il campo specifico di tutte le rappresentanze sindacali in quanto sono previste una serie di norme di   riordino   della   disciplina   del   lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni  pubbliche. In particolare si ritiene che adottare dei provvedimenti così importanti semplicemente “sentite” le organizzazioni sindacali sia riduttivo del ruolo delle rappresentanze dei lavoratori nella definizione della legislazione che li riguarderà quotidianamente. Riteniamo dunque che nella definizione delle materie delegate sia necessario un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori, più vicino alla concertazione che alla semplice audizione.

C’è la necessità, ad esempio di prevedere una modifica dell’istituto della mobilità se si procederà verso i concorsi nazionali o regionali. In particolare si osserva che stridono fortemente con il nuovo assetto, vecchi istituti quale il nulla osta dell’Amministrazione cedente, in caso di mobilità volontaria.

C’è la necessità di condividere con i Sindacati la revisione dei contenuti della

contrattazione aziendale (che in teoria dovrebbe addirittura essere sottratta alla legge)

come anche si vuole maggiore chiarezza sui controlli per malattia, laddove si creano

disparità tra dipendenti pubblici e privati.

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L’incentivo al part time specialmente in alcuni settori come la sanità può aiutare l’occupazione ma una soluzione come quella proposta lascia spazio a non poche perplessità, dal momento che non è supportata da misure di supporto e sostegno alla contribuzione previdenziale.

Ed intanto le dotazioni organiche degli enti pubblici invecchiano aumentando i casi di esonero dal servizio per limitazioni. Si prevedono revisioni e “semplificazioni” dei processi valutativi e dei procedimenti disciplinari appena modificati dal dlgs 150/2009 e in parte ancora inattuati per mancanza di contrattazione: anche in questo caso la richiesta è di rimuovere gli ostacoli creati dalle norme del 2009, per lasciare libero spazio alla contrattazione, nel rispetto del principio del merito e della premialità.

Si  propongono,  infine,  due  modifiche  al  dlgs  165/2001  che  vanno  nella  direzione   di  sanare  due  incongruenze  che  stanno  già  dando  corso  a  contenziosi  giudiziari.    

La   prima   modifica   prevede   di   aggiungere   la   parola   “e   rappresentative”   al   termine  del  comma  7  dell’art.  42  del  Dlgs.  165/2001  per  prevedere  la  presenza   nella   contrattazione   aziendale   dei   sindacati   che   in   questi   anni   sono   divenuti   rappresentativi   ma   non   sono   firmatari   di   contratto   per   il     blocco   della   contrattazione.  

La   seconda   interessa   il   regime   di   esclusività   di   rapporto   per   i   dipendenti   pubblici,  previsto  dall’art.  53  del  Dlgs  165/2001,  iscritti  ad  albi  professionali.  Si   stanno   promuovendo   numerose   cause   legali   di   richiesta   di   pagamento   della   tassa  di  iscrizione  agli  albi  professionali  sulla  scorta  di  due  recenti  sentenze  del   Consiglio  di  Stato  (26  novembre  2014,  n.  1224/2014)  e  della  Corte  di  Cassazione   (16   aprile   2015,   n.   7776)   in   quanto   obbligatoria   l’iscrizione   all’albo   professionale   e   funzionale   all’unico   beneficiario   ente   pubblico,   per   l’esclusività   di   rapporto.   In   mancanza   di   modifica   del   vincolo   si   prevede   un   aumento   esponenziale  dei  costi  a  carico  della  finanza  pubblica.  

   

Roma,  3  giugno  2015  

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