CENTRALE GI URIDICA RELAZION I CASSAZIONE
1966
ENRICO POGGI
Procuralore Generale della Corte Suprema di Cassazione
MSR 14 2386
Blsee- RSO PER l'INAUGURAZIONE DEll 'ANNO GIUDIZIARIO 1966
(pronunciato il 12 gennaio 1966
nell' Assemblea Generale della Corte di Cassazione)
Arte Stompa • Roma
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Procunllorc General e flel la Corte
GGI
Suprema di Cassazione RELAZION I
CASSAZIONE 1 966
MSR 14 2386
DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1966
(pronunciato il 12 gennaio 1966
nell' Assemblea Generale della Corte di Cassazione)
Arte Stampa . Roma
lennemente t'iunita petO l'inaugurazione dell' anno giudiziario 1966, ringrazio innanzi tutto il Sig. Pt'esidente della Repubblica, la cui presenza aggiunge solenni tà al t·i to ed al quale va l'omaggio sincero e devoto di tutti noi.
Ringrazio e saluto, poi, S. Emin. il Cardinale Traglia, Vica
rio di S.S., il Presidente della Camera dei Deputati, il Presi
dente del Consiglio dei Ministri , il Pt'esidente della Corte Costi
tuzionale, il Vice Presidente del Senato, i Membri del Governo fra cui il Ministro di Gt'azia e Giustizia, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente del Consi
glio di Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avv. gene
rale dello Stato, i rappresentanti dell' Ordine Forense e ogni altra Autorità civile e militare o personalità intervenuta.
L'annata decorsa si è chiusa con una gt'ave perdita per la Magistratura italiana: il 24 dicembre è deceduto S.E. il Prof.
Andrea Torrente, Presidente di Sezione della Corte Suprema.
Entt'ato in Magistratura nel 1931, a soli 48 anni aveva COll
seguita la predetta alta qualifica. Da tempo si era imposto per profondità di dottrina particolarmente nel diritto civile e della navigazione, dottrina che gli aveva meritata la docenza presso questo Ateneo.
La molteplicità dei suoi interessi culturali, all'infuori anche del cam po giuridico, aveva avuto modo di affermarsi ed incre mentarsi nella partecipazione attiva ed apprezzatissima, a con
gressi e convegni in Italia ed all'Estero, ove aveva rappresentato con onore la Cultura italia na.
Nel corso del 1965 sono stati collocati a riposo i seguenti Magistrati della Corte e della Procura Generale :il dott. Stani
slao Vista, da ultimo Presidente aggiunto della Corte di Cassa zione, i Presidenti di Sezione dOLl.ori Enr.ico Caizzi, Alessandro Varallo e Luigi MastropasC]ua, l'Avvocato g:enerale dott. Dome
nico Biscotti ed il Consigliere dou. Pietro Mazzei.
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MOVIMENTO DEI PROCESSI
SITUAZIONE DEGLI UFFICI
Un rapido esame dei dati relativi all'andamento degli affari presso i 'vari Uffici giudiziari induce alle seguenti constatazioni. Per quanto riguarda il lavoro civile i dati confermano in
nanzitutto la crisi dell'Istituto della conciliazione.
In proposito nella l'elazione dell'anno scorso, in rapporto al periodo 1963-64 ebbi a rilevare che la pur sensibile diminu
zione dei nuovi affari affluiti agli uffici non si era risolta in una diminuzione delle pendenze, in quanto minore, in senso assoluto e relativo, era stato il numel"O degli affari esauriti. Pertanto il risultato non poteva ricondursi unicamente alla riduzione, in ter
mini di valori reali, del limite di competenza.
Tale giudizio va ribadito, segnalandosi quest' anno di fronte a una diminuzione complessiva, nel triennio 1962-65, del 21
%
degli affari sopravvenuti, una diminuzione del 29
%
degli affariesauriti.
Anche presso le Preture come Giudice di I grado il numero dei processi sopravvenuti è stato inferiore, sia pure in minore proporzione, a quello dell'anno precedente, ma auche qui si è avuto un minore numero di processi esauriti, talchè la pendenza è aumentata del 14
%
circa.Di modesto rilievo, in rapporto alla richiamata crisi delle conciliazioni, il lavoro dei Pretori come giudici di appello.
Per i Tribunali, Giudici di primo grado, situazione analoga a quella delle Preture; il numero dei processi sopravvenuti è stato superiore a quello degli esauriti e la pendenza, rispeuo a quello del 30 giugno 1963, è aumentata di circa il 24
% .
Migliore la situazione per i Tribunali come giudici di ap pello, avendo il numero degli esauriti pressochè pareggiato quel
lo dei sopravvenuti.
Per le Corti di Appello, mentre nella materia della cogni. zione diretta si è avuta una diminuzione di pendenza, per processi di gravame la differenza fra il numero delle I)rOc~dlll'e
i
sopravvenute e di quelle esaurite ha avuto per conseguenza un sensibile aumento delle pendenze.
Per quanto riguarda la Suprema Corte di Cassazione, per i procedimenti ordinari si segnala un aumento della pendenza del 19
%
circa dal 30 giugno 1963 al 30 giugno 1965, pure essendosi avuto nelle annate '63-64 e '64-65 un numero complessivo inferiore di affari sopravvenuti (5
%
in meno) rispetto all'annata iniziale del triennio.
Migliore la situazione per i regolamenti di competenza ed i conflitti di giurisdizione, essendosi ottenuto una diminuzione di pendenza per il primo ordine di ricorsi rispetto a quello delle due annate precedenti, per i conflitti, rispetto a quella dal lO lu
glio 1963 al 30 giugno 1964.
Nella relazione dell'anno decorso esposti i dati relativi al movimento dei processi nel ramo civile ebbi a richiamare i risul
tati di una sia pur limitata indagine statistica, dai quali risul
tava il progressivo accrescersi del numero dei procedimenti esau
riti (nello stesso grado) oltre il triennio dal loro inizio; in con
fronto di quelli esauriti nel 2° o nel 3° anno. Ora aggiornata l'indagine, allora condotta per gli anni dal 1957 al 1961, a tutto il 1963 è stato confermato il progressivo aumento in percentuale dei processi esauriti oltre il triennio , fenomeno cui ovviamente fa riscontro la diminuzione di quelli conclusi entro il primo e secondo anno.
In rapporto poi alla durata delle procedure lungo le due giurisdizioni di merito una ricerca svolta sui dati del quinquen
nio 1956-1960 ha permesso di stabilire che il tempo medio occor
rente per giungere ad una soluzione definitiva delle controversie, che passi attraverso il vaglio del primo e del secondo grado, copre un periodo oscillante fra i tre e quaUro anni , con delle punte che raggiungono, talvolta, i dieci anni.
Lo stesso studioso che ha condono t.ale indagine fornisce alcuni dati, relativi ai capoluoghi di Corte di Appello ponendo a raffronto il numero dei procedimenti di primo grado chiusi con sentenza, con il numero di quelli abbandonati o chiusi con la conciliazione, traendone ovvie considerazioni sulla correlativa estensione del fenomeno della cosiddetta fuga dalla giustizia e sulla divel.·sa e minore incidenza cii tale fenomeno nei centri del
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Sud rispetto a quelli del settentrione, in corrispondenza al .d~.
verso tipo di economia dominante e quindi alla natura delle htI
giosità.
Passando ora al movimento dei processi penali, escluso per il momento quello riguardante la Suprema Corte, la prima con
statazione che si trae dalla statistica relativa, riguarda l'aumento delle pendenze, al 30 giugno 1965, rispetto al 30 giugno 1964 in tutti gli uffici giudiziari, fatta eccezione per le Corti di Assise di I grado che registrano una diminuzione del 4
%
circa, dovuta peraltro non al maggior numero dei procedimenti esauriti, ma unicamente al minor numero delle sopravvenienze.Aumento di pendenze, anche qui non per maggior numero di sopravvenienze, ma per minor numel·O di procedimenti esau
riti, viene pure segnalato per le Procure, gli Uffici di istruzione, i Tribunali (I grado) le Corti di Appello, oltrechè per i Tribu
nali dei minorenni.
Per quanto riguarda la durata dei processi penali, in sede di merito, non si hanno a disposizione risultati di ricerche specifi
che, le quali dovrebbero tener conto dei singuli stadii processuali, in rapporto alle possibili cause e formule di proscioglimento, cui può pervenirsi in sede istruttoria; a cominciare dal caso in cui siano rimasti ignoti gli autori del reato, situazioni queste che normalmente si riflettono in una rapida conclusione del proce
dimento.
Per quanto riguarda la Suprema Corte di Cassazione la si
tuazione finale è caratterizzata da una diminuzione notevole delle pendenze al 30 giugno 1965, rispetto alla prima delle due annate precedenti, diminuzione cbe peraltro trova in gran parte spiega
zione nell'applicazione dell'.amnistia di cui al D.P. 25 gennaio -963 verificatasi per 12.685 ricorsi, nel l° semestre del 1963 e per 17.485 ricorsi a tutto il 30 gingno 1964.
Per quanto riguarda gli aspeui sostanziali della litigiosità e della criminalità nell'annata, debbo limitarmi a pochi rilievi.
Non sarebbe invero possibile lraLlare efficacemente tali temi se non su di una solida base statistica che abbracci un periodo relativamente lungo di tempo, e inoltre senza la possibilità di controllati riferimenti anche ad aspetti formalmente estranei al fenomeno giudiziario, considerati nella loro costanza o var.iabi
lità, la interpretazione dei quali richiederebbe evidentemente una indagine delicata e complessa,
Pertanto, richiamandomi ai prospetti statistici che verranno allegati alla presente relazione mi limiterò genericamente ad af
fermare che le relazioni dei Procuratori generali non mettono in rilievo dati e situazioni da cui risulti, per i singoli distretti, una rilevante differenziazione sui caratteri della litigiosità in confronto delle annate immediatamente precedenti; e per quanto riguarda la materia complessa e non tutta omogenea, che si suole inquadrare sotto il titolo « provvedimenti vari» a constatare un aumento di una certa consistenza, in confronto dell'annata pre
cedente, delle dichiarazioni di fallimento e dei protesti cambiari, per numero e complessivo ammontare (mentre figura in diminu · zione l'ammontare medio per protesto) e dei pignoramenti; ri
flessi tutti, in complesso delle recenti vicende della economia nazionale,
Osservo ancora che le separazioni personali fra coniugi se
gnano un lieve aumento, rispetto alle annate precedenti e che è sempre notevole il numero delle domandc abbandonate senza formale conciliazione nei confronti di quelle formalmente conci
liate, nonchè rispetto al numero delle domande accolte od omologate; segno questo verosimilmente che le parti non annet
tono particolare intel'esse a conseguire, mediante l'intervento del giudice, una modificazione dei loro rapporti che riman-ebbe (a loro giudizio) per molti versi insoddisfacente.
Per quanto riguarda la criminalità me~tre per alcuni reati denunciati (atti osceni, adulterio e concubinato, omicidio pre
terintenzionale o colposo e truffa) si è avuto un aumento pro
gressivo nel triennio, per altri reati l'aumento talvolta sensibile fa seguito ad una flessione intervenuta nell' anno intermedio rispetto all'antecedente (calunnia, associazione per delinquere, frode nell'esercizio del commercio, delitti contemplati dalla leg
ge Merlin, rapina, sequestro di per ona a scopo di rapina e di estorsione, danneggiamento, insolvenza fraudolenta, appropria
zione indebita, ricettazione e bancarotta).
Per contro sono diminuiti le lesioni personali colpose, le ingiurie, le minacce, le violazioni di domicilio e, in misura pro
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gl'essi va nel triennio, le violenze carnali, gli omicidi e le lesioni personali volontarie, le risse e le estorsioni.
Altri delitti hanno avuto un andamento vario, tanto da non consentire di trame nette indicazioni. Può solo precisarsi che i furti semplici sono aumentati in relazione all'annata precedente ma non alla anteriore, gli aggravati invece risultano in numero inferiore rispetto al 1963-64 superando peraltro in misura note
volmente maggiore quelli del 1962-63.
Per gli assegni a vuoto netta è la flessione rispetto al '63-64, l·imanendosi peraltro al di sopra della cifra del '62-63.
Per le contravvenzioni netta invece la progressione in au
mento che ha raggiunto, nel corso dei tre anni oltre il 30
%
circa (da 1.019.000 a 1.358.000).
Per quanto riguarda quella particolare forma di crimina
lità che è propria della mafia siciliana, mi limiterò a notare che la Commissione parlamentare presieduta dall'Ono Ecc. Donato Pafundi ha continuata l'indagine estenendola fra l' altro alla possibilità che la criminosa associazione abbia potuto in qualche caso avvantaggiarsi del funzionamento non sufficientemente vi
gile ed attivo di Uffici pubblici appartenenti a vari rami del
l'ordinamento statale.
Ricorderò ancora che, da qualche tempo, la Procura gene
rale di Palermo con crescente frequenza richiede alla Suprema Corte di rimettere ad uffici giudiziari del continente i procedi
menti aventi ad oggetto delitti di mafia.
Di fronte alla situazione sopra delineata trattandosi del mo
vimento dei processi, si pone necessariamente il problema del perchè gli Uffici non riescano, cronicamente, a far fronte agli affari che ad essi annualmente pervengono, ed ovviamente la prima spiegazione cui si è indotti a ricorrere è che tutto dipenda dalla perdurante incompletezza degli organici, rispetto alle piante organiche determinate .in segu ito alla entrata in vigore della Leg
ge n. 1 del 1963, che aumentò considerevolmente :i ruoli com
plessivi delle varie categorie.
Indubbiamente la risposta coglie genericamente nel se"no;
e del resto è innegabile e non può non riflettersi sulla s i~ua
zione di cui si tratta, il fatto che a tre anni ormai dalla entrata in vigore della legge citata, il sistema delle promozioni, dalla
stessa introdotto, ha dato luogo concretamente ad un arricchi
mento delle categorie di Appello e di Cassazione, soltanto nei limiti delle promozioni per esame e di quelle per scrutinio spe
ciale_ Per gli scrutini ordinari invece mentre sono imminenti le promozioni, relative alle vacanze del 1962 e 1963 per il passag
gio a Magistrato di Appello, si faranno attendere ancora, sia pure non a lungo, quelle per i posti di Magistrati di Cassazione.
D'altro canto l'attuale soprannumero esistente fra gli Uditori giudiziari con funzioni, non basta a sopperire alle esigenze delle Preture e dei Tribunali.
Ma con ciò l'argomento non è esaurito.
Invero, una recente indagine statistica condotta per lllIZla
tiva della Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed espletata col rispetto dei più rigorosi criteri e con l'uso dei metodi ed accorgimenti atti ad assicurare la concludenza di sif
fatte ricerche, ha provveduto a determinare, fra l'altro, per un lungo periodo di anni, il numero dei lavori giudiziari e segna tamente delle sentenze civili e penali computato pro capite, in rapporto alle varie categorie di Magistrati; ed ha poi ulterior
mente specializzata l'indagine, rispetto all'anno 1964 con riferi
mento ai singoli Uffici giudiziari.
Orbene, tale indagine ha chiarito che il numero delle sen
tenze civili e penali pro capite è ora in senso assoluto e relativo (rispetto al passato) tutt'altro che elevato e comunque è tale da potersene dedurre che un rendimento moderatame~te superiore consentirebbe, per notevole parte degli Uffici , di portare al 100
%
l'indice di assorbimento del lavoro via via sopravvelliente e così di raggiungere il pareggio del bilancio annuale.Tale risultato della ricerca, di per sè significativo, trova forse una parziale spiegazione, per quanto riguarda la materia civile, nel tempo vanamente impiegato dal magistrato per la pre
parazione delle udienze istrullor.ie e nel corso di esse; udienze nelle quali le stesse cause finiscono col Ticomparire periodica
mente senza che si compia alcun progresso verso la decisione;
mentre per quanto riguarda il rendimento delle udienze penali deve tenersi conto della frequenza (parlo per conoscenza acqui
sita allraverso l'esame di numerosi incarti relativi a procedure decise in definitiva, in sede di Cassazione, con la estinzione del
- lO
reato per prescrizione) con cui i dibattimenti debbono~s,sere sospesi o rinviati per omessa o irregolare citazione o per ~lf~tto di altri adempimenti di legge, eventualità tutte che un~ ITIlg,h~r~
orO'anizzazione dei servizi, sia di cancelleria che deglr ufflclah gi~diziari, oltrechè dei servizi anagrafici. dovrebbe ridurre al mInImO,
Indubbiamente il completamento degli organici aumentati d.alla legge del 1963 apporterà un miglioramento della situa·
zione, per quanto riguarda l'intensificazione del lavoro e lo svelo timento delle procedure, ma deve tenersi conto altresì che, oltre alla quantità dei magistrati complessivamente a disposizione, ha un'essenziale impol'tanza la loro razionale distribuzione fra le varie categorie ~ funzioni, secondo le esigenze di ciascuna di esse, Per maggior concretezza preciserò, confermando quanto ho sostenuto nella relazione dell'anno scorso, che si impone una l'evisione degli organici degli uffici delle Magistrature di merito rid.ucendo il numero dei posti di Magistrato di Appello destinati alle funzioni di Presidenti di Sezione di Tribunale per arric·
chirne gli organici dei Magistrati di Tribunale compresi quelli in funzione di Pretori, Tale necessità sarà pal,ticolarmente seno tita, ove il sistema dell'istruzione dei proc~ssi penali venga l'i.
formato affidandosi l'istruzione stessa, come è previsto nel dise·
gno di legge relativo, al Giudice IstruLLore,
Ovviamente la necessità di tale ridimensionamento dei ruoli non verrebbe meno neppure in caso di approvazione della pro·
posta di legge, attualmente all 'esame del Parlamento. Hllla uni.
ficazione, nell'unica categoria dei Magistrali di meril~, di quelle dei Magistrati di Tribunale e di Appello, Quel che cOllla è i;\vel'o che i singoli uffici di Pretura e di Trihunale siano messi iII "rado di far fronte al carico di lavoro che a ciascuno di essi affl~isce. non solo quantitativamente ma anche sollo l 'a~peLlo della com. pletezza della trattazione del processo c dell' approfondilo studio delle questioni correlative, unico rnezzo queslo pel' ridurre nei limiti del ragionevole, l'abuso delle illlpu~naz ioni , senza ricor
rere a mezzi più o meno artificiosi, estranei al nostro costume giudiziario,
, L~ propost:\ di ~e~~e suddeLLa invero, in quanto prevede che II MagIstrato dI Trrbunale, ~ulla ha~e di lilla valutazione del
Consiglio Giudiziario (valutazione che il Consiglio Superiore dovrà esaminare, prima di procedere alla nomina) possa conse
guire l'ammissione alle funzioni attualmente proprie del Magi
strato di Appello, con effetti economici e giuridici a data fissa (riservandosi invece l' attribuzione effettiva delle nuove fun
zioni via via che si formino vacanze nei relativi posti) nonostante l'apparenza in un certo senso rivoluzionaria, ricalca in sostanza una vecchia mai smentita tendenza di politica legislativa nella disciplina della promozione in Magistratura ; quella di amplial-e artificiosamente (cioè indipendentemente da ogni funzionale esigenza) le prospettive di avanzamento dei Magistrati affinchè anche i mediocri possano contare su un progressivo miglior trat
tamento economico; tendenza questa cui solo il Mortara ebbe il merito di opporsi concretamente, introducendo, nel progetto di legge redatto nel 1919, il sistema dei ruoli aperti.
Il concetto informatore della riforma era infatti semplice ed a mio giudizio più che plausibile.
Infatti, svincolato il trattamento economico dalla progres
sione nella carriera viene meno un ostacolo di ordine pratico ed umano, a che le funzioni di maggiore responsabilità (sia pelO l'insindacabilità, nel merito degli accertamenti di fatto, sia per
chè importano un primo controllo del giudizio di primo grado, circa la norma applicata al caso concreto) siano affidate a Magi
strati, ancora relativamente giovani, che delle proprie idoneità alle funzioni medesime diano garanzia attraverso un appropriato e rigoroso vaglio.
Orbene la Legge n. l del 1963, anzichè informar i a tale concetto, ha ulteriormente progredito sulla via fin qui seguita dal Legislatore, tantochè il rapporto rispell.O all'organico com
plessivo totale dei ruoli delle singole categorie, che dalla riforma Zanardelli in poi era già cresciuto, per la Magistratura di Appello in forza delle successive revisioni, dal 19,6
%
al 24.,2%
(Legge27 dicembre 1956), è stato ulteriormente aumentato fino a rag
giungere il 25,9
% ;
mentre per la Magistratura di Cassazione si è passati dal 2,5%
al 7,2%;
il tullo naturalmente a scapito della categoria dei Magistrati di Tribunale. scesi dal 65,8% al 60,6% .
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Essa legge d'altra parte, e quella attualmente in gestazione per l'unificazione delle Magistrature di merito, si sono pure ispirate, a modo loro, al concetto informatore del sistema dei ruoli aperti in quanto prevedono, ripeto, una decorrenza a data fissa (undici anni), degli effetti economici (oltrechè di quelli giuridici) computata alla nomina a Magistrato di Tribunale; ma mentre la Legge del 1963 paga, per cosÌ dire lo scotto dell'arti
ficiosa costruzione colla trovata, ci si passi la parola, delle pro
mozioni in soprannumero, per la proposta Breganze lo scotto è rappresentato dalla scissione dei due momenti, quello della effet
tiva destinazione delle funzioni di appello (rimandata al formarsi di vacanze, nella sotto categoria) e quello della nomina da cui discendono gli effetti economici e giuridici a datare dal compi
mento di undici anni dalla promozione a Magistrato di Tribunale.
I proponenti (e la Camera dei Deputati che ha già appro vato con qualche emendamento il progetto) non si sono, a quanto risulta, preoccupati di indagare sulla base degli attuali ruoli di anzianità o di speciali indagini, di quanto i due momenti possa
no praticamente risultare distanziati nel tempo, se cioè gli undici anni di che sopra rispondano fino ad un certo limite al naturale
« scorrimento » dall'una all'altra sottocategoria. Eppure tratta
vasi di problema che era prezzo dell'opera affrontare.
Innanzitutto, poichè la legge, nel testo già approvato da uno dei rami del Parlamento, non prevede una nuova valutazione da parte del Consiglio giudiziario, ad una certa distanza di tempo dalla prima, è lecito il dubbio che la protratta attesa della va~anza si rifletta in un minor impegno del Magistrato nell'esercizio della funzione cui rimane addetto; ma, a parte ciò, giustificate per
plessità sorgono in rapporto alle aspettative, per il Magistrato, di ulteriore progresso nella carriera.
Va bensÌ tenuto presente chela Commissione Ministeriale per la riforma dell'Ordinamento, presieduta dal Primo Presi
dente della Suprema Corte, ha in sostanza data per scontata, da un lato l'unificazione dei Magistrati di Tribunale e di Appello nell'unica categoria eli Magistrati di merito, mentre d' altro canto ha proposto un nuovo sistema di reclutamento per l' accesso alla Suprema Magistratura di Legittimità; e che, presupposto l'acco
gli mento del voto espresso in proposito dalla anzidetta Commis
sione, la questione perderebbe in parte rilievo.
Ma poichè non può escludersi la protratta vigenza del siste ma attuale, pel quale, una considerevole aliquota dei posti di Magistrato di Cassazione viene annualmente attribuito per scru
tinio (per merito distinto) non si può non preoccuparsi della situazione prospettata cioè dell'ineliminabile e cronologicamente non prevedibile ritardo nella attribuzione concreta al Magistrato di Tribunale delle funzioni di Magistrato di Appello (sulla base di una valutazione che si ridurrà verosimilmente, per molti, alla esclusione di sensibili ragioni di demerito) rispetto al momento, a data fissa, al quale la legge fa risalire sia gli effetti giuridici (fra i quali è indubbiamente la decorrenza del minimo di anzia
nità richiesto per eventuali ulteriori avanzamenti) che quegli economici. In altri termini potrebbe essere praticamente ridotto al minimo l'esercizio effettivo delle funzioni di appello senza che ciò valga a ritardare la possibilità per il Magistrato di quali
ficarsi sempre a data fissa, per la promozione alla categoria superiore; anche perchè le vacanze in detta categoria verranno a ridursi; sia per l'eliminazione delle promozioni in soprannu
mero che per la riduzione del ruolo attuale dei Magistrati di Appello come sopra proposta. Eppure l'esercizio effettivo, da parte dello scrutinando, delle funzioni di Appello, rappresenta un insostituibile arricchimento dell'esperienza giudiziaria del Magistrato, prezioso per un giudizio sull'ammissione all'esercizio delle funzioni di Cassazione, sia per la maggiore responsabilità che in sede di appello viene ad assumere l' accertamento del fatto, non suscettibile di riesame nel merito, sia per la più appro fondita indagine sulla norma applicabile al caso, che normal
mente si avvale di un ulteriore e più autorevole apporto all'espli
carsi della dialettica processuale, da parte dei difensori.
Questi rilievi, certo non peregrini, mirano d'altra parte principalmente a mettere in evidenza, il pericolo .illS.ito nellegi
ferare come suoI dirsi « per leggine » tanto più in una materia come quella dell'ordinamento giudiziario, che per l'oggetto e la natura della propria preceuiva, volta a delineare la struttura del
l'ordine e a disciplinarne l'interna dinamica, non soffre, senza
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"rave rischio ritocchi o rabberciature che prescindano da una
o ' . ~
visione globale delle esigenze cui la riforma deve provveuere.
Il rilievo può estendersi ai molti, troppi progetti di inizia
tiva parlamentare volti alla riforma, sia del sistema delle promo
zioni, sia della composizione e dei compiti dei Consigli giudi
ziari e del Consiglio Superiore della Magistratura, progetti nei quali alla stregua delle stesse relazioni che li accompagnano è apertamente riconoscibile l'eco di prese di posizione scopel·ta
mente e talvolta ingenuamente polemiche, ovvero il limite stret
tamente settoriale o di gruppo dell'interesse all'innovazione le
gislativa, a giustificare la quale è quasi sempre invocato un imperativo costituzionale talvolta per nulla conferente.
Tipico al riguardo è la frequenza colla quale il 30 comma dell'art. 107 CO. cc I magistrati si distinguono fra loro, solo per diversità di funzioni )) viene citato evitando, prudentemente di raffrontarlo coll'art. 105 che parla di promozioni e col dettato dell'art. 104, 4° comma ove è richiamato il cc concetto di cate
goria di Magistrati )) espressione tecnica per designare complessi
vamente i Magistrati che cc ad uno stesso livello di qualificazione e di trattamento economico, esercitano funzioni diverse l). A quel concetto appunto si riferiva Vittorio Emanuele Orlando, nel lontano 1907, durante la discussione sulla legge di riforma che porta il suo nome colle parole che seguono: cc agli attuali Magistrati del P.M. ho dato (in via transitoria) una certa quan
tità di posti nelle categorie snperiori, appunto per consentire loro una maggior rapidità nel passaggio delle categorie ... percbè è nel passaggio da una categoria all'altra che la carriera del P. 1:. considerevolmente ritarda in confronto alla Magistratura "iu
dicante l). o
Sembra qnindi opportuno che i n tema .iella rifornul globale dell'ordinamento giudiziario venga prontamente e decisamente affrontato; e che nel conternpo l' auivitù legislativa si linùti a risolvere i pro.blemi cui ha dato luogo l'applicazione della legge dell?6.3, particolarmente per quanto riguarda le promozioni per scrutlnw.
Per il ridimensionamento degli organici delle Preture e dei Tribunali nei sensi sopra chiariti, trattandosi di una semplice
modifica del D.P. 23 aprile 1963 n. 527, opino che possa prov
vedersi nella stessa forma e che il provvedimento sia urgente.
Ritengo a questo punto opportuno un cenno sul congresso dei Magistrati organizzato dali'Associazione Nazionale Magistrati e svoltosi nello scorso settembre a Gardone Riviera avente ad og
getto i temi: « Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico nel
la Costituzione » e « Esame del disegno di legge-delega sul Codice di procedura penale », disegno presentato alla Camera dei De
putati dal Ministro di Grazia e Giustizia nelI'aprile 1965; non
chè sul Convegno organizzato dal Centro Internazionale di studi giuridici, tenutosi a Monza nei primi giorni dell' ottobre ed avente ad oggetto : « Le Magistrature Supreme », che, del congresso di Gardone, costituì in un certo senso il contraltare.
Dirò innanzi tutto brevemente del secondo tema del Con
gresso dei Magistrati (Disegno di riforma del c.P.P.) limitan
domi al punto riguardante l'unificazione dell'istruttoria da affi
darsi al Giudice anzichè al P.M. Tale punto oltre ad avere dato luogo ad una risoluzione in senso contrario (nel senso cioè del
l'affidamento al P.M. dell'unica forma di istruttoria) ha anche suscitato, come si legge tra le righe dell'interessante ed elaborato esame compiuto dai relatori, una reazione psicologica quasi di indignazione, come se si trattasse di una prova di sfiducia nella Magistratura requirente. E tale stato d' animo, va aggiunto, tra
spare anche in talune delle relazioni inviatemi dai Procuratori generali.
Orbene, pur rendendomi conto del come quello stato d'alli
mo abbia potuto insorgere, non posso condividere la tesi soste
nuta dai relatori e seguita, come si è notato. dalla maggioranza.
L'affidare l'istruttoria unificata al P.M. costituirebbe, in
vero un andare a ritroso rispetto allo stesso Codice Rocco nella sua originaria redazione.
Esso prevedeva infatti l'istruttoria sommaria, coll'effetto di escludere la garanzia rappresentata dalla presenza del Giudice (che costituisce ormai un corollario logico del possibile anche se limitato intervento attivo del difensore; e del conseguente instau
rarsi del contraddittorio, nella fase istruttoria) soltanto in quanto concorressero situazioni e circostanze, per così dire, di liquidità del caso, tali da far apparire ultronea quella garanzia.
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Si"nificherebbe inoltre l'estraniarsi da un movimento, che trascende ormai le frontiere delle singole nazioni, nel senso di assicurare ovunque l'immediato controllo giudiziale sulla legalità della privazione anche momentanea della libertà personale ed inoltre quel « leale processo » che ha appunto il suo fulcro nella persona del Giudice chiamato a risolvere eventuali contrasti fra i portatori degli interessi in conflitto, pubblico accusatore ed accusato, e posto quindi dalla legge al disopra di essi.
D'altra parte questa collocazione, in un certo senso allo stesso livello, della parte pubblica e dell'incolpato, si produce solo in funzione dell'instaurarsi effettivo della dialettica proces·
suale, che non tollera in linea di principio di essere svigorita nella propria essenza; e non si vede quindi perchè debba ritrovarsi in essa una minorazione del Magistrato requirente, che del processo è parte necessaria.
Ma un altro errore di prospettiva mi par di riscontrare nella reazione più emozionale che dialettica contro la innovazione in discorso:
Il Magistrato requirente, invero, sottrattagli la funzione della istruzione, fin qui esplicata, come dominus della istruttoria sommaria, non si estranea certo dal procedimento istruttorio, affidato al Giudice, aprendoglisi largo campo di attività tutte strettamente correlative alla natura dei suoi compiti. Ciò in rela·
zione, innanzi tutto, allo svolgimento od alla direzione delle inda· gini di polizia giudiziaria richieste dal caso, particolarmente quando non sia ancora possibile affermare con sicurezza il carato tere delittuoso (li un determinato avvenimento; ovvero dar un nome ad un reo sia pur genericamente .indiziato di esserlo.
In tal fase, invero occorre assicurare che la Polizia giudi.
ziaria agisca nei limiti dei poteri affidatigli dalla legge; ed evi·
tare che lo spirito, per così dire agonistico, degli indagatori li induca a trascurare il paziente controllo òell 'ipotesi concepita. ad evitare cioè che in essi la . pinta al succes o prevalga sullo spirito di ricerca della verità, come è umauo che talora avvenga;
nel.q~al caso può. succedere che, risultata infondata l'ipotesi che ha mformata la l"Icerca, venga meno anche la possibilità di indi·
rizzarla utilmente su altra via.
L'accuratezza e sistematicità delle prime indagini; e succes
sivamente del loro controllo che, al bi;ogno spetterà al P.M. il provocare in sede di istruttoria, rappresentano d'altro canto il miglior modo di prevenire impensati capovolgimenti o tentativi di capovolgimento, nell'impostazione dell'indagine, in sede di giudizio (in raffronto a quella seguita in istruttoria) con conse
guenze di cui recenti cronache giudiziarie hanno offerto esempi eloquenti.
* * *
La discussione sul tema « Funzione giurisdizionale e indi l·izzo politico nella Costituzione », che pure aveva assunto, nel suo svolgimento toni polemici, cui aveva dato esca, in parte la stessa relazione del Prof. Maranini, ferma per taluni argomenti a schemi polemici ormai logori, si è in definitiva conclusa con una mozione approvata per acclamazione che merita qualche riserva per il punto relativo alla facoltà riconosciuta al Giudice ordinario d'applicare direttamente « ove possibile » la norma costituzionale, ma di cui va lodata in complesso la ragionevolezza del contenuto e la responsabile moderazione del tono.
In merito ad alcune delle tesi affacciate nel dibattito mentre nulla ho da aggiungere al già detto sul nessuu significato del
l'art. 107, 30 comma CO. ai fini di dimostrare la pretesa inco
stituzionalità di qualsiasi forma di progressione irreversibile (promozione) da funzione a funzione, dirò. a completare l'argo
mentazione che, colla predetta di5posizione, si è unicamente enunciato il principio per cui il Magistrato, qualunque sia la fun
zione cui è addetto rappresenta sempre, econdo la formula Blakstoniana, la « viva vox legis » e che sotto tale aspetto nulla rileva la categoria di appartenenza del giudicante o dei giudi
canti.
Non posso d'altra parte condividere, perchè intrinseca
mente offensiva per la Magistratura lLaliana, l'affermazione che la sola eventnalità di dover sOLLoporre a Giudizio di una Com
missione, composta di Magistrati di Cas azione, la propria atti vità come redattore di lavori giudiziari, valga a piegare il Magi
strato ad nn pi li che ratio//'abile obsequiwlI , alle decisioni della
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Suprema Corte anche laddove scienza e coscienza gli dettereb
bero soluzioni da quelle di fformi.
Ciò non mi esimerà dal prendere in considerazione se pur non ex professo, la tesi, che può ricavarsi da alcune delle voci risuonate nel congresso, che, cioè, il modo in cui la Corte Supre
ma esercita la propria funzione si risolva in una minorazione della libertà del giudice, nel momento in cui si accinge alla propria decisione, della libertà cioè di interpretare la legge te
nendo conto anche di un complesso di situazioni e di indici tratti dalla realtà sociologica e culturale e mettendo a frutto una sensi
bilità acquisita col diretto contatto colla realtà, alla quale il Giudice di mera legittimità per la stessa natura di tale funzione non sarebbe, nOl-malmente, stimolato in egual misura a riferirsi.
Questa impostazione ha avuto un'eco, ovviamente non favo
revole, nell' ambiente dei Magistrati che hanno dato precipuo contributo al Convegno di Monza sulle Magistrature Supreme, i quali nel loro complesso hanno rappresentato il contraddittore, in un dialogo a distanza, dei Colleghi intervenuti al Congresso.
Il Convegno di Monza, dal canto suo, particolarmente attra
verso la relazione del Collega Jannuzzi ha avuto in complesso facile gioco nel chiarire la posizione riconosciuta dalla Costitu zione alla Suprema Corte e l' ulteriore campo di azione aperto dalla Costituzione medesima alla sua attività ; nonchè nel met
tere in luce l'essenziale esigenza cui risponde la funzione di giu
dice di legittimità della Corte, esigenza non sminuita dall'impos
sibilità di eliminare contrasti od oscillazioni giurisprudenziali; ed infine nel porre in meritato rilievo l' opera indefessa spesa dai Magistrati per far fronte alla mole sempre crescente dei ricorsi, nelle condizioni meno favorevoli .
È qui doveroso, da parte mia, SOlto quest'ultil1lo aspetto ric~rdare che con deplorevole lel,;l,;erezza un M.cll,;i Irato di Ca _ sa~lone (non della Cassazione) in una dichiarazione resa pub
blica ha messo a contrasto da una parte l'alTelralo che si accu
mula presso la Cassazione (come presso "Ii alLri uffici "iudi ziari), dall'altra il numero dei Consiglieri
~ssel,;n a tol e
dalI~UOVO
~rg~nico, anc?ra ogl,;i meramente teorico, ral,;l,;iurll,;emlo quell'ef fetti vo non pl LI della met~1 d i esso.
Tornando alla relazione del Collega J annuzzi osservo che essa pone a base delle sue considerazioni, volte a · chiarire il modo dell' operare della Suprema Corte, il concetto tradizionale proprio delfa cosidetta Giu"risprudenza concelluale e di alcune delle tendenze che si richiamano al positivismo giuridico, il con
cetto cioè che in un sistema come il ~ostro non siano ammissibili lacune e pertanto l'attività interpretativa sia tipicamente vinco
lata avendo carattere meramente conoscitivo o dichiarativo, men
tre è pur noto che da tempo il dogma sopra enunciato è stato, anche in Italia, battuto in breccia. Infatti, a parte le considera
zioni svolte dal Prof. Maranini, nella sua richiamata relazione;
proprio in una memoria presentata al Convegno di Monza da un valoroso Collega della Cassazione, si sostiene (sia pure al fine di suffragare una propria tesi sull'atteggiamento preso dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, rispettivamente nelle sentenze n. Il del 4 febbraio 1965 e 28 aprile 1965, ric. Garbuglia), si sostiene, ripeto, in sostanza che la legge vive nell'interpreta
zione del Giudice e che pertanto questa ha carattere di una sua partecipazione, alla produzione del diritto.
Non interessa qui indagare se il valoroso collega nel fare tali affermazioni, e cosÌ abbandonando il !lunto di vista sostenuto dal relatore Jannuzzi, abbia avvertito il pericolo se non di spalan
care, di lasciar socchiusa la porta, attraverso la quale avrebbero potuto irrompere i Freirechtler italiani; pericolo che hanno in
vece avvertito altri Magistrati come ne fanno fede le vivaci rea zioni a talune prese di posizione dei Congressisti di Gardone.
A rassicurare i timorosi gioverà comunque notare, seguendo autorevoli studiosi di sociologia del dirillo che, se ai primi fau
tori del diritto libero, va imputato di avere ritenuto possibile rinunciare addirittura al concetto di norma giuridica, sostituen
dolo completamente con una cosidetta più o meno nebulosa
« realtà giuridica)) diversa è la situazione ove anzichè riferirsi ad essa si conceda al giudice eli aver riguat:do « alla sottostruttura delle regole da cui sorgono. per molte vie anche le norme giuri
diche, che a poco a poco si consolidano nel sistema del diritto )). L'interpretazione creativa del giudice dovrebbe quindi con
tenersi nei limiti di una presa in considerazione delle regole sociali già avviate verso quel consolidall/ento e ciò salvo sempre
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il controllo eventuale della Corte Suprema sulla relativa argo
mentazione_
Va ora rilevato che una reazione al concettualismo, che con
diziona l'interpretazione nel senso accolto dal relatore Jannuzzi , è insita, fra 1; altro, nella posizione presa, da giuristi co.me il Calamandrei, il Redenti, l'Andrioli e il Satta di fronte al sistema di compilazione delle Massime della Suprema Corte, le quali per il fatto di apparire scevre di qualsiasi riferimento alla fattispecie si prestano ad essere applicate, acriticamente, non altrimenti di una disposizione di legge il cui dettato appaia non suscettibile di dubbie;ze nell'interpretazione; anche se in realtà l'enunciato corrisponde invece alla formulazione di un concetto giuridico astratto per sua natura e pertanto ad estensione non nettamente delimitabile.
Ciò mi induce ad auspicare un perfezionamento nel metodo della massimazione, sulla base dei suggerimenti di un illustre comparativista, il Prof. Gino Gorla, nel senso cioè che l'enun
ciazione del principio di diritto che ha condizionata la decisione di accoglimento o di rigetto sia preceduta da una sintetica espo
sizione del fatto accertato in sede di merito, onde sia possibile individuare la ratio decidendi specifica e concreta delimitandosi il contenuto della pronuncia nei suoi reali confini.
Verrebbe così valorizzata, presso le Magistrature di tuerito e gli operatori del diritto, l'opera sagace e penetrante della Su
prema Corte; ed inoltre indirettarm:nte i « concetti giuridici » verrebbero ricondotti alla loro vera funzione di strumenti di lavoro.
Ho finito, ma prima di richiederVi Eccellenza Primo Presi
dente di dichiarare aperto il nuovo anllO giudiziario, permet
tetemi di esprimere a Voi ed alla Magistratura tutta della Corte Suprema il fervido auspicio: che nel corso dell'anno, coll' afflui re di nuove forze, la Corte sia messa .in grado di affrontare con maggiore efficienza il compito altissimo che le incombe; che la ridestata coscienza pubblica sull 'essenzialità dei problemi della Giustizia induca i poteri responsabili ad avviare le riforme che l'esperienza ha da tempo indicato per una regolamentazione dei mezzi di ricorso al giudice di legittimità, più rigorosamente ade
rente alla natura ed ai limiti di tale giudizio; e di esprimere,
inoltre, la certezza che la Corte sappia essere sempre altrettanto fiera nell'affermare e difendere l'intangibilità dei poteri che la legge le affida, quanto rigorosamente rispettosa delle sfere di competenza degli altri organi al vertice dell'ordinamento sta
tuale; che la formale insindacabilità del proprio operato le sia sempre stimolo a maggiore scrupolo nell'esercizio delle proprie funzioni e che a questi essa sappia attendere con quel senso di superiore umiltà cui Alessandro Manzoni ~i riferiva affermando che il comandare non è che una più nobile forma dell'obbedire.
Con questa certezza Signor Primo Presidente, Vi chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudi
ziario 1966 per la Suprema Corte di Cassazione.
MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Pelltlcnl i Sopravvenuti Esuuriti
Uffi ci giudiziari
,I
30·6·1962 30-6-" I 1963 / 30-6· 19M " I / "I 30-(~· 1 965
]0-7-1962 30·6·1963
10 .7. 1963 30-6-1%4
/ 1°.7_1964 30·6·1965
P-7-1962 30-6·]963
}"·7-1963 30-6-196<1
P-7-1964 30-6·]965
/ /
Primo grado e cognizione direLla.
Conci I iazioni 62.920 54.309 49.612 48.183 57.624 46.868 45.396 66.235 51.565 46.825
Preture 2~7.9H 259. 767 283.40J 295.828 201.424 220.247 202.222 189.601 196.614 189.794
Tribuna li 325.389 354.760 401. 720 442 .520 185.449 209.973 21 1.819 156.078 163.013 171.019
Corli di Appello 1.326 1.301 1.293 1.167 3.657 1.278 1.710 3.682 1.286 1.836
Cr"do di appello.
Pre tore U80 1.602 1.348 1.196 683 513 430 861 767 582
Tribunali 17.7i9 18.173 18.325 18.890 10.656 9.965 9.224 10.262 9.813 8.659
COrli di Appell o 32 .366 34.477 36.376 37.979 21.894 22.590 21. 942 19. 783 20.691 20.339
Corte Supr. di Cassazione:
in to tale 8.171 8.457 8.940 .10.034 4.648 4.454 4 .. 390 4.362 3.971 3.296
di cui :
proc. orùinari 7.917 8.220 8.622 9.798 'L325 '1.079 4.119 4.022 3.677 2.943
reg. di competenza 226 233 256 194 255 260 222 248 237 284
confl. di giurisdizione 28 4 62 42 68 ]]5 49 92 57 69
""
"'"
- 24
T t\ VOI..A B CI V ltE
PROVVEDIMENTI VAHl
1°·7·1962 )°·7· 1963 )°·7_ 1964
l'rov,'.!dilllc nii 30-6· 1963 30·6-1964 30·6·1965
I ) Vend ite l11 obili ~l l'i 23.377 22.269 24.548
2) Vendite immobiliari 1.841 J.31 i l.li6
3) Oecl'c li ingiulllivi 4-14.732 440.159 485.196
4) Seq ues tri giudiziari 2.723 2.681 3.041
5) Seques tri conserva tivi 14.412 13.723 13.416
6) Pi gnol'amenli 3i8.921 362.556 409.274
il Prolesti :
IlUlll e l'O 13.012 .738 13 .811.406 15.252.190
:! rnrnonlaJ'c (milioni di lire) 636. 5'55 885.026 956.568
8) Separa zione perso coniugi :
(I ) domande l)rCSenl~l l e 10.987 ]].214 110462
b) conciliale 411 385 528
c) abbandonate 4.10'1 4.03'6 4.324
d ) ri geltate o non omologa te 565 569 593
e) accolte od omologate 5.135 5.290 5. 44 0
9) Di chiarazioni di assenza l26 ]03 9\
lO) Dichiarazioni di mort e presunta 1.463 ) .4H 2.2i6
Il ) Adozioni 2.639 2.826 2. i l.l
12) Senlcnzc stran iere dichiarale efli cac i
COn sentenza o con decreto 21 ]6 ].I
13) Fallimenti dichiHI';,lli : 5.833 5.990 i.495
di cui :
Il ) comme rcio e serviz i 3.566 3.519 ·Ui\
b) industl'i a 1.990 2 . .1 i3 2.7iO
c) alll'c alli"itù 277 298 3-<1
MOV IMENTO DEI PROCEDIMENTI
u ftic::i giudiziari
Pretu re .. . . . . . ..
Proc ure . . . . . . . .
Procure }linorenni . . . . Uffici Istruzione . . . . . Tribunali :0 grado . . . . Tribunali ~1inorenni . . . Corti Assise .l0 grado . . Tribunali 2" grado . . . . CorI i Appell o .. . . . . Corl i Appell o Minorenni . CorI i Assise Appello . . .
Corte Supr. di Cassazione:
in totale • o • •
ai cui :
- proco ordinari . . .
- proco speciali . . o o
Pendent i
I
al,I 30-6· 1962
636 .li5 52.562 5.052 2i.088 66.008 4.528 895 28.953 19.486 151 1.2i4
33.11 3
32.299 814
30-6· 1963
386 .294 70 .249 8.225 42.297 68.483 10. 106 760 18.348 21 .314 151 1.220
32 .655
31. 604 1.051
I
;\0·6· 196·1 alI
:11I
30·6·1965I
579.121 70.957 8.401 33 .95 1 69.618 13.965 766 15.395 20.895 181 1.010
17.569
15.772 1.797
833.590 73.877 9. 769 42.588 74.363 19.660 734 23.341 21.687 239 1.082
24.947
23.070 1.877
Sopra,'venuli
18 .7.1%2 1 ~·i-1963 1°·7·196<1 30·6·1963
I
1964 30·6·1965I
30·6I
2.173. no
733.206 38.025 4.08.409 73.609 32.416 1.175 44,.201 25.19J 444 976
30.40'~
28.692 1.712
2.186.984 769 .563 39.064 478.764 i2.579 36.284 1.272 32 .579 25.449 455 877
20.861
18.766 2.095
2.4 12.909 7<19 .570 39.743 469.773 68.540 34.809 1.186
4,1.506
24.268 575 1.037
28.455
26.529 1.926
I~sallriti
1/1·7·1962 1/1·7·1963 }0·7·1964 30·6· 1963 30·6·196" 30·6·1965
I I
2.423.601 715.519 34.852 393.200 71.134 26.838 1.310 54.806 23.363 444 1.030
30.862
29 .387 ].475
1.994.157 768.855 38 .888 4.87.110 71.444 32.425 1. 266 35.532 25.868 425 1.087
35.947
34.598 1.349
2.158.440 746.650 38.375 461.136 63 .795 29.114 1.218 33.560 23.476 51 7 965
t-.:>
CIl
21.077
19.231 1.846
- 26
TAVOtA J) PENAtE
REATI DENUNCIATI ALLE PRETURE E PROCURE
dal ]°·7_1962 dal 1"·7-1963 dal r-7-1964 Reali al 30-6-1963 a I 30-6· 1964 a I 30-6-1965
Delini :
Sottrazione o dannegghunenlo di cose sottoposte a pi gnol'3m cnto o a se
quesll'o . . . . . . . . li.029 12.454 15.886 Viole nza o minaccia il un P.U. - Res i
stenza a un P.V. -Oltraggio a un P.U.
Calunnia
Associazione pcr delinquere Incendio
Frode nell'esercizio del commercio Vendita di soslanze alimenlari non ge
nuine come genuine.
Violenza carnale Alti di libidine violenti Alli osceni . .
Istigazione alla prostiluzione e favoreg
giamento - sfrutt ?menlo di proslilute Adullcrio - ('oncubinalo .
Violazion e deg li obbli ghi di ass islcnza fami liare
Maltrattamenti in famiglia o VCI' o fan
c iulli
Omicidio "olol1l<1l"io . Infanticidio p CI' CLl u sa d'onore Percosse
Lesioni personali volonlaric Omicidio IlI'clcl'inlcnzionalc
Ri ssa . . Omicidio colposo Lesioni pCl'son.. di colpose Omissione di SOCCOI'SO
ln giul'ia
9.597 2.093 475 7.860 2.498
2.509 1.943 1.485 3.643
1.924 2. 171
11.504
5.8,18 1.3J 5 55 7. 1I2 54. 719 126 3.226 (,.693 .1 99.'H9 38'1· 26. 199
9.852 2.081 452 4.396 2. 186
2.259 1.864 1.560 3.938
1.899 2.225
1.1.936
5.335 1. 208 79 7. 2·18 50.593 l 28 3.05 1 6.850 212.89,1·
·1.17 26.4 57
9.687 2.143 560 6.010 2.765
2.262 1.800 1.502 4.051
2.1 63 2.381
11.650
5.36 , 1. 170 73 6.969
·17. 915 .1 36 2.77 3 6.864 .1 97.096 383 25 .1·18
Diffamazione à1i naccia
Violazione di .]. ( OI IlI Cd lO ~ " .. Furio semplice Furio aggrava lo Rapina Estors ione
Seques tro cl ' ~I I . pers. . . on~l a scopo di rapina
o I estorsione .
Dannegg iam ento
T,·urr"
I.nsolvcnza .< r' l'an dolcnta . . . .
Usura
Appropriazio:le" ."Ind ebita Ri cellazionc
Emissione a segni
Banc~lI'olta a vuolo . AII!"i delilli
TOTALE DELITTI
COll ll'avvcnzion i
TOTALE Ih:,,·,·, .
6.138 18.672 3.662 53.599 3li.427 1.74 1 1.030
263 14.591 17.619
2.368 122.064 6.906 83.482
1.035.113
6.213 J9.013 3.682 47.806 357 .992 1.662 1.028
225 14.410 17 .725 4.082 4J5 10.752 2.252 142.620 6.563 74.5 13
1. 082.3.1 5
6. 182 18.120 3.614 49. 739 353.697 1.755 993
294 15.861 19 .623 4. 761 493 IUJ5 2.432 125.707 8.062 7J.8.J.9
\.05.\.351
1.358.459
2..112 .810