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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEC10 DEL 10/03/2020 PROPOSTA N. 1234 DEL 30/01/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area: FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(BALDINI MIRELLA) (BALDINI MIRELLA) (C. STORTI) (R. OTTAVIANI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

(Pugliese Giovanna) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 03/03/2020 prot. 101 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernete "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle Agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro a livello nazionale"

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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OGGETTO: Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernete “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle Agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro a livello nazionale”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Turismo e Pari Opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizione relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art. 12 della LR n. 13/2007, così come modificato dall’art. 1, comma 11 della LR n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTO il Regolamento Regionale 28 novembre 2018, n. 21, riguardante – Modifiche al Regolamento Regionale 16 giugno 2011, n. 5, concernente “Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo”;

VISTA la LR 17/2015 “Legge di Stabilità Regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 recante “disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 concernente disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale.”;

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(3)

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto: ”LR 31/12/2015 n.

17 – Legge di Stabilità Regionale 2016 “- attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8, che, nel disciplinare il subentro della Regione Lazio nell’esercizio delle funzioni non fondamentali ivi riportate, individua nella Agenzia Regionale del Turismo, a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione stessa, la struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2018 n. 208 “Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dall’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, Approvazione schema di contratto”;

VISTO l’art. 35 bis (Direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo) comma 2) della LR n. 13/2007 così come modificato dall’art. 29 comma 1 lettera f) della LR 22 ottobre 2018 n. 7;

VISTO l’art. 29, comma 2, Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, che dispone l’adeguamento del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Elenco regionale delle Agenzie Sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale) ai principi introdotti dal comma 1, lettera f);

VISTO l’art. 56 della sopracitata legge regionale 13/2007 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c) dello Statuto;

VISTO il Regolamento Regionale 24 ottobre 2018, n.19 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Elenco regionale delle Agenzie Sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del sopracitato Regolamento Regionale n. 19/2008 al fine di aggiornare la normativa ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018 n.7;

RITENUTO opportuno, conformare, contestualmente, il Regolamento Regionale n. 19/2008 alle disposizioni della sopracitata legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare dell’art. 7, il quale stabilisce che le funzioni non fondamentali in materia di turismo già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dall’ex Province del Lazio sono esercitate dalla Regione;

CONSIDERATO che l’ufficio legislativo, ha comunicato con nota prot. 0075143 del 28 gennaio 2020, di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del Regolamento Regionale 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento Regionale recante: Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo.

Elenco regionale delle Agenzie Sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”;

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(4)

VISTA l’allegata proposta di Regolamento Regionale riguardante: Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle Agenzie Sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”, che consta di numero 13 articoli, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 56, comma 2) della legge regionale 13/2007, il parere della Commissione consiliare competente nella seduta del …….

DELIBERA

di adottare il Regolamento Regionale recante: Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle Agenzie Sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”, che consta di numero 13 articoli e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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(5)

Allegato

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli

altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”

(6)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 3 del r.r. 19/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 19/2008 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

(7)

Art. 2

(Modifiche all’articolo 5 del r.r. 19/2008.)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 19/2008 le parole “provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

(8)

Art. 3

(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 19/2008) 1. All’articolo 6 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 3 e 4 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b) al comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;

c) alla lettera e) del comma 3 le parole “all’articolo 13” sono sostituite dalle seguenti

“all’articolo 12”.

(9)

Art. 4

(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 19/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole “da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;

b) alla lettera e) le parole “provincia in cui ha sede l'agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “Regione”;

2. Al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

(10)

Art. 5

(Modifiche all’articolo 8 del r.r. 19/2008) 1. All’articolo 8 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente:

“Regione”;

b) al comma 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

(11)

Art. 6

(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 19/2008) 1. All’articolo 9 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b) al comma 4 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente:

“Regione”.

(12)

Art. 7

(Modifiche all’articolo 11 del r.r. 19/2008) 1. All’articolo 11 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente:

“regionale”.

(13)

Art. 8

(Modifiche all’articolo 12 del r.r. 19/2008) 1. All’articolo 12 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo”;

b) al comma 1 le parole “ciascuna provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;

c) al comma 2:

1) le parole “Negli elenchi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti:

“Nell’elenco di cui al comma 1”;

2) alla lettera c) la parola “provincia” è sostituita dalla seguente “Regione”;

3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) i cittadini italiani che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 del d.lgs.

206/2007”.

(14)

Art. 9

(Modifiche all’art. 13 del r.r. 19/2008) 1. L’articolo 13 del r.r. 19/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Aggiornamento dell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo) 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.”

(15)

Art. 10

(Modifiche all’art. 16 del r.r. 19/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 del r.r. 19/2008 la parola “Direzione” è sostituita dalla seguente:

“struttura”.

(16)

Art. 11

(Modifiche all’art. 17 del r.r. 19/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole “Direzione Regionale” sono sostituite dalle seguenti:

“struttura regionale”;

b) alla lettera a) la parola “direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”;

c) la lettera c) è soppressa.

(17)

Art. 12

(Modifiche all’art. 21 del r.r. 19/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 21 del r.r. 19/2008 la parola “direzione” è sostituita dalla seguente:

“struttura”.

(18)

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(19)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all’unanimità.

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