REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DEC3 DEL 28/01/2020 PROPOSTA N. 859 DEL 23/01/2020 GIUNTA REGIONALESTRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Area: PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(ALTAMURA FRANCO) (ALTAMURA FRANCO) (E. CALABRI) (R. OTTAVIANI)
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L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
TURISMO E PARI OPPORTUNITA'
(Pugliese Giovanna) ___________________________
L'ASSESSORE
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IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 24/01/2020 prot. 23 ISTRUTTORIA:
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
OGGETTO: Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni” e, in particolare, l’art. 23;
VISTA la Legge Regionale 27 Novembre 2013 n. 8 “Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTO l’art. 56 della sopra citata L.R. 13/2007 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;
VISTO il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 “Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere” e ss.mm.;
VISTO il Regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22, “Modifiche Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere)” e ss.mm.;
VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, concernente: “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo”, così come modificato dal Regolamento regionale 28 novembre 2018, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 8 maggio 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTI l’art. 2, comma 2 e l’art. 6, comma 4, del sopra richiamato Regolamento regionale n, 17/2008 e s.m.;
VISTA la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e, in particolare, l’art. 3, comma 6, lett. a), che definisce, tra l’altro, compatibili o complementari le destinazioni d’uso individuate all’interno delle categorie funzionali residenziale e turistico ricettiva;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del sopra citato Regolamento regionale n.
17/2008 e s.m.i. al fine di razionalizzare, ed aggiornare la normativa riguardante le strutture ricettive alberghiere;
CONSIDERATO che l’Ufficio Legislativo ha comunicato, con nota prot. 55765 del 21 gennaio u.s. di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5-bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche;
VISTA l’allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche”, che consta di n. 2 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di adottare la suddetta proposta;
ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 56 comma 2 della L.R. 13/2007, espresso nella seduta del ____________________;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,
di adottare il Regolamento regionale concernente “Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche”, che consta di n. 2 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente “Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere” e successive modifiche
Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 17/2008) 1. All’articolo 6 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole “non oltre 200 metri” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre 300 metri”;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le dipendenze non sono soggette a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.
4 ter. La capacità ricettiva in posti letto delle dipendenze non può essere superiore ai due terzi di quella complessiva della struttura alberghiera.
4 quater. Nelle dipendenze è possibile somministrare agli ospiti il servizio di prima colazione.”
Art. 2 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.