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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEC3 DEL 28/01/2020 PROPOSTA N. 859 DEL 23/01/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area: PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ALTAMURA FRANCO) (ALTAMURA FRANCO) (E. CALABRI) (R. OTTAVIANI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

(Pugliese Giovanna) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 24/01/2020 prot. 23 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

OGGETTO: Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni” e, in particolare, l’art. 23;

VISTA la Legge Regionale 27 Novembre 2013 n. 8 “Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO l’art. 56 della sopra citata L.R. 13/2007 che prevede l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

VISTO il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 “Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere” e ss.mm.;

VISTO il Regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22, “Modifiche Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere)” e ss.mm.;

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, concernente: “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo”, così come modificato dal Regolamento regionale 28 novembre 2018, n. 21;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 8 maggio 2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo;

(3)

VISTI l’art. 2, comma 2 e l’art. 6, comma 4, del sopra richiamato Regolamento regionale n, 17/2008 e s.m.;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e, in particolare, l’art. 3, comma 6, lett. a), che definisce, tra l’altro, compatibili o complementari le destinazioni d’uso individuate all’interno delle categorie funzionali residenziale e turistico ricettiva;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del sopra citato Regolamento regionale n.

17/2008 e s.m.i. al fine di razionalizzare, ed aggiornare la normativa riguardante le strutture ricettive alberghiere;

CONSIDERATO che l’Ufficio Legislativo ha comunicato, con nota prot. 55765 del 21 gennaio u.s. di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5-bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche;

VISTA l’allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche”, che consta di n. 2 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 56 comma 2 della L.R. 13/2007, espresso nella seduta del ____________________;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

di adottare il Regolamento regionale concernente “Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche”, che consta di n. 2 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

(4)

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente “Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere” e successive modifiche

(5)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 17/2008) 1. All’articolo 6 del r.r. 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole “non oltre 200 metri” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre 300 metri”;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Le dipendenze non sono soggette a cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.

4 ter. La capacità ricettiva in posti letto delle dipendenze non può essere superiore ai due terzi di quella complessiva della struttura alberghiera.

4 quater. Nelle dipendenze è possibile somministrare agli ospiti il servizio di prima colazione.”

(6)

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(7)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all’unanimità.

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