REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 16440 DEL 28/10/2020 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area: ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(LORETI ROBERTA) (MASCIOLI ENRICO) (N. MARCUCCI) (W. D'ERCOLE)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
(Alessandri Mauro) ___________________________
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/10/2020 prot. 809 ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 - Lazio Nord Viterbo ed ATO 2 - Lazio Centrale - Roma" ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 – Lazio Nord Viterbo ed ATO 2 – Lazio Centrale – Roma” ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'Assessore lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”
VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.
36” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6/1996, che rispettivamente stabiliscono:
- “La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n.
183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:
a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma…”;
ATTESO che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 147, comma 2 bis del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le modifiche della delimitazione di cui al citato articolo 2 sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate;
VISTO il citato Allegato A della legge regionale n. 6/1996 che riporta il Comune di Campagnano di Roma afferente all’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 6/1996, l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo ha optato ai fini della gestione del servizio idrico integrato per la forma della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, individuando quale soggetto gestore del servizio idrico integrato in ATO 1 la società Talete s.p.a.;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, in data 11 marzo 2006 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione che stabilisce al suo articolo 19 che vengano affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all’esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività
e passività relative all’esercizio del SII così come individuati e descritti nel Disciplinare Tecnico;
CONSIDERATO che il Comune di Campagnano di Roma ha regolarmente proceduto alla approvazione e alla successiva sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione e di gestione di cui rispettivamente agli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;
CONSIDERATO che, ad oggi, non si è perfezionato il trasferimento della gestione del servizio idrico comunale al soggetto gestore Talete s.p.a. e che la società CREA Gestioni s.r.l. del Gruppo ACEA s.p.a. conserva ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) e in scadenza il 31 dicembre 2020 la gestione del servizio idrico comunale;
CONSIDERATO che per la attuale operatività della Convenzione succitata e per molteplici ragioni di natura amministrativa, geografica, di interconnessioni e di reti di approvvigionamento il territorio del Comune di Campagnano di Roma risulta sostanzialmente afferente all’ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;
CONSIDERATO che con la propria Deliberazione n. 5 del 23 aprile 2015 il Comune di Campagnano ha deliberato di: “…avanzare formale richiesta alla Regione Lazio finalizzata ad una modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all’art. 2 della l.r. n. 6 del 22 gennaio 1996, che preveda lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’attuale ambito territoriale di appartenenza all’Ambito territoriale Ottimale n. 2 denominato ATO 2 Lazio Centrale Roma”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 26849 del 3 dicembre 2018 acquisita al protocollo regionale con n. 770951 del 4 dicembre 2018 il Comune di Campagnano di Roma richiedeva il passaggio dall’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;
CONSIDERATO che la Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo con la nota prot. n. 829236 del 27/12/2018 richiedeva al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente coordinatore dell’ATO 2 – Lazio Centrale – Roma e al Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di ente coordinatore ATO 1 – Lazio Nord Viterbo, l’espressione dei pareri dovuti ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, relativamente alla richiesta del Comune di Campagnano di Roma, finalizzata allo spostamento dall’attuale Ambito territoriale di appartenenza ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;
PRESO ATTO del parere espresso dall’ATO 1 Lazio Nord Viterbo trasmesso con nota prot. n. 2 dell’11 gennaio 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 22944 in medesima data;
PRESO ATTO del parere espresso da ATO 2 Lazio Centrale Roma trasmesso con nota prot. n. 102 del 6 marzo 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 179664 del 7 marzo 2019;
CONSIDERATO che la richiesta dello spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’ATO 1 all’ATO 2 appare riconducibile alle ipotesi di modificazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali che, come espressamente disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 6/1996
“…risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali…”;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale, il seguente schema di deliberazione consiliare concernente “Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 – Lazio Nord Viterbo e ATO 2 – Lazio Centrale – Roma” ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.”
IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.
36” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6/1996, che rispettivamente stabiliscono:
- “La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n.
183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:
a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma…”;
ATTESO che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 147, comma 2 bis del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le modifiche della delimitazione di cui al citato articolo 2 sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate;
VISTO il citato Allegato A della legge regionale n. 6/1996 che riporta il Comune di Campagnano di Roma afferente all’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 6/1996, l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo ha optato ai fini della gestione del servizio idrico integrato per la forma della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, individuando quale soggetto gestore del servizio idrico integrato in ATO 1 la società Talete s.p.a.;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, in
data 11 marzo 2006 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione che stabilisce al suo articolo 19 che vengano affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all’esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all’esercizio del SII così come individuati e descritti nel Disciplinare Tecnico;
CONSIDERATO che il Comune di Campagnano di Roma ha regolarmente proceduto alla approvazione e alla successiva sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione e di gestione di cui rispettivamente agli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;
CONSIDERATO che, ad oggi, non si è perfezionato il trasferimento della gestione del servizio idrico comunale al soggetto gestore Talete s.p.a. e che la società CREA Gestioni s.r.l. del Gruppo ACEA s.p.a. conserva ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) e in scadenza il 31 dicembre 2020 la gestione del servizio idrico comunale;
CONSIDERATO che per la attuale operatività della Convenzione succitata e per molteplici ragioni di natura amministrativa, geografica, di interconnessioni e di reti di approvvigionamento il territorio del Comune di Campagnano di Roma risulta sostanzialmente afferente all’ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;
CONSIDERATO che con la propria deliberazione n. 5 del 23 aprile 2015 il Comune di Campagnano ha deliberato di: “…avanzare formale richiesta alla Regione Lazio finalizzata ad una modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all’art. 2 della l.r. n. 6 del 22 gennaio 1996, che preveda lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’attuale ambito territoriale di appartenenza all’Ambito territoriale Ottimale n. 2 denominato ATO 2 Lazio Centrale Roma”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 26849 del 3 dicembre 2018 acquisita al protocollo regionale con n. 770951 del 4 dicembre 2018 il Comune di Campagnano di Roma richiedeva il passaggio dall’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;
CONSIDERATO che la Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo prot. n. 829236 del 27/12/2018 richiedeva al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente coordinatore dell’ATO 2 – Lazio Centrale – Roma e al Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di ente coordinatore ATO 1 – Lazio Nord Viterbo, l’espressione dei pareri dovuti ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, relativamente alla richiesta del Comune di Campagnano di Roma, finalizzata allo spostamento dall’attuale Ambito territoriale di appartenenza ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;
PRESO ATTO del parere espresso dall’ATO 1 Lazio Nord Viterbo trasmesso con nota prot. n. 2 dell’11 gennaio 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 22944 in medesima data;
PRESO ATTO del parere espresso da ATO 2 Lazio Centrale Roma trasmesso con nota prot. n. 102 del 6 marzo 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 179664 del 7 marzo 2019;
CONSIDERATO che la richiesta dello spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’ATO 1 all’ATO 2 appare riconducibile alle ipotesi di modificazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali che, come espressamente disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 6/1996
“…risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte
programmatiche regionali…”;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di approvare le modifiche della delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma di cui all’Allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, inserendovi il Comune di Campagnano di Roma, come da elenco allegato al presente atto;
2. di approvare le modifiche della delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo di cui all’Allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, eliminandovi il Comune di Campagnano di Roma, come da elenco allegato al presente atto.
La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio.
Avverso la presente deliberazione è ammesso Ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
N. COMUNI PROV.
1 ACQUAPENDENTE VT
2 ARLENA DI CASTRO VT
3 BAGNOREGIO VT
4 BARBARANO ROMANO VT
5 BASSANO IN TEVERINA VT
6 BASSANO ROMANO VT
7 BLERA VT
8 BOLSENA VT
9 BOMARZO VT
10 CALCATA VT
11 CANEPINA VT
12 CANINO VT
13 CAPODIMONTE VT
14 CAPRANICA VT
15 CAPRAROLA VT
16 CARBOGNANO VT
17 CASTEL S. ELIA VT
18 CASTIGLIONE IN TEVERINA VT
19 CELLENO VT
20 CERERE VT
21 CIVITA CASTELLANA VT
22 CIVITELLA D'AGLIANO VT
23 CORCHIANO VT
24 FABRICA DI ROMA VT
25 FALERIA VT
26 FARNESE VT
27 GALLESE VT
28 GRADOLI VT
29 GRAFFIGNANO VT
30 GROTTE DI CASTRO VT
31 ISCHIA DI CASTRO VT
32 LATERA VT
33 LUBRIANO VT
34 MARTA VT
35 MONTALTO DI CASTRO VT
36 MONTE ROMANO VT
37 MONTEFIASCONE VT
38 MONTEROSI VT
39 NEPI VT
40 ONANO VT
41 ORTE VT
42 PIANSANO VT
43 PROCENO VT
44 RONCIGLIONE VT
45 SAN LORENZO NUOVO VT
46 SORIANO NEL CIMINO VT
47 SUTRI VT
48 TARQUINIA VT
49 TESSENNANO VT
50 TUSCANIA VT
51 VALENTANO VT
52 VALLERANO VT
53 VASANELLO VT
54 VETRALLA VT
55 VIGNANELLO VT
56 VILLA S. GIOVANNI VT
57 VITERBO VT
58 VITORCHIANO VT
59 MAGLIANO ROMANO RM
60 MAZZANO ROMANO RM
ATO1-VITERBO
N. COMUNI PROV.
1 AFFILE RM
2 AGOSTA RM
3 ALBANO LAZIALE RM
4 ALLUMIERE RM
5 ANGUILLARA SABAZIA RM
6 ANTICOLI CORRADO RM
7 ARCINAZZO ROMANO RM
8 ARDEA RM
9 ARICCIA RM
10 ARSOLI RM
11 ARTENA RM
12 BELLEGRA RM
13 BRACCIANO RM
14 CAMERATA NUOVA RM
15 CAMPAGNANO DI ROMA RM
16 CANALE MONTERANO RM
17 CANTERANO RM
18 CAPENA RM
19 CAPRANICA PRENESTINA RM
20 CARPINETO ROMANO RM
21 CASAPE RM
22 CASTEL GANDOLFO RM
23 CASTEL MADAMA RM
24 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM
25 CASTELNUOVO DI PORTO RM
26 CAVE RM
27 CERRETO LAZIALE RM
28 CERVARA DI ROMA RM
29 CERVETERI RM
30 CIAMPINO RM
31 CICILIANO RM
32 CINETO ROMANO RM
33 CIVITAVECCHIA RM
34 CIVITELLA SAN PAOLO RM
35 COLLEFERRO RM
36 COLONNA RM
37 FIANO ROMANO RM
38 FILACCIANO RM
39 FIUMICINO RM
40 FONTE NUOVA RM
41 FORMELLO RM
42 FRASCATI RM
43 GALLICANO NEL LAZIO RM
44 GAVIGNANO RM
45 GENAZZANO RM
46 GENZANO DI ROMA RM
47 GERANO RM
48 GORGA RM
49 GROTTAFERRATA RM
50 GUIDONIA MONTECELIO RM
51 JENNE RM
52 LABICO RM
53 LADISPOLI RM
54 LANUVIO RM
55 LARIANO RM
56 LICENZA RM
57 MANDELA RM
58 MANZIANA RM
59 MARANO EQUO RM
60 MARCELLINA RM
61 MARINO RM
62 MENTANA RM
63 MONTE PORZIO CATONE RM
64 MONTECOMPATRI RM
65 MONTELANICO RM
ATO2-ROMA
66 MONTEROTONDO RM
67 MORLUPO RM
68 NAZZANO RM
69 NEMI RM
70 OLEVANO ROMANO RM
71 PALESTRINA RM
72 PERCILE RM
73 PISONIANO RM
74 POLI RM
75 POMEZIA RM
76 PONZANO ROMANO RM
77 RIANO RM
78 RIGNANO FLAMINIO RM
79 RIOFREDDO RM
80 ROCCA CANTERANO RM
81 ROCCA DI CAVE RM
82 ROCCA DI PAPA RM
83 ROCCA PRIORA RM
84 ROCCA SANTO STEFANO RM
85 ROCCAGIOVINE RM
86 ROIATE RM
87 ROMA RM
88 ROVIANO RM
89 SACROFANO RM
90 SAMBUCI RM
91 SAN CESAREO RM
92 SAN GREGORIO DA SASSOLA RM
93 SAN POLO DEI CAVALIERI RM
94 SAN VITO ROMANO RM
95 SANTA MARINELLA RM
96 SANT'ANGELO ROMANO RM
97 SANT'ORESTE RM
98 SARACINESCO RM
99 SEGNI RM
100 SUBIACO RM
101 TIVOLI RM
102 TOLFA RM
103 TORRITA TIBERINA RM
104 TREVIGNANO ROMANO RM
105 VALLEPIETRA RM
106 VALMONTONE RM
107 VELLETRI RM
108 VICOVARO RM
109 ZAGAROLO RM
110 FILETTINO FR
111 TREVI NEL LAZIO FR
112 ORIOLO ROMANO VT
113 VEJANO VT