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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 16440 DEL 28/10/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(LORETI ROBERTA) (MASCIOLI ENRICO) (N. MARCUCCI) (W. D'ERCOLE)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

(Alessandri Mauro) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/10/2020 prot. 809 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 - Lazio Nord Viterbo ed ATO 2 - Lazio Centrale - Roma" ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 – Lazio Nord Viterbo ed ATO 2 – Lazio Centrale – Roma” ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.

36” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6/1996, che rispettivamente stabiliscono:

- “La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n.

183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:

a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;

b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma…”;

ATTESO che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 147, comma 2 bis del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le modifiche della delimitazione di cui al citato articolo 2 sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate;

VISTO il citato Allegato A della legge regionale n. 6/1996 che riporta il Comune di Campagnano di Roma afferente all’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 6/1996, l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo ha optato ai fini della gestione del servizio idrico integrato per la forma della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, individuando quale soggetto gestore del servizio idrico integrato in ATO 1 la società Talete s.p.a.;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, in data 11 marzo 2006 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione che stabilisce al suo articolo 19 che vengano affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all’esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività

(3)

e passività relative all’esercizio del SII così come individuati e descritti nel Disciplinare Tecnico;

CONSIDERATO che il Comune di Campagnano di Roma ha regolarmente proceduto alla approvazione e alla successiva sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione e di gestione di cui rispettivamente agli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;

CONSIDERATO che, ad oggi, non si è perfezionato il trasferimento della gestione del servizio idrico comunale al soggetto gestore Talete s.p.a. e che la società CREA Gestioni s.r.l. del Gruppo ACEA s.p.a. conserva ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) e in scadenza il 31 dicembre 2020 la gestione del servizio idrico comunale;

CONSIDERATO che per la attuale operatività della Convenzione succitata e per molteplici ragioni di natura amministrativa, geografica, di interconnessioni e di reti di approvvigionamento il territorio del Comune di Campagnano di Roma risulta sostanzialmente afferente all’ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;

CONSIDERATO che con la propria Deliberazione n. 5 del 23 aprile 2015 il Comune di Campagnano ha deliberato di: “…avanzare formale richiesta alla Regione Lazio finalizzata ad una modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all’art. 2 della l.r. n. 6 del 22 gennaio 1996, che preveda lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’attuale ambito territoriale di appartenenza all’Ambito territoriale Ottimale n. 2 denominato ATO 2 Lazio Centrale Roma”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 26849 del 3 dicembre 2018 acquisita al protocollo regionale con n. 770951 del 4 dicembre 2018 il Comune di Campagnano di Roma richiedeva il passaggio dall’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;

CONSIDERATO che la Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo con la nota prot. n. 829236 del 27/12/2018 richiedeva al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente coordinatore dell’ATO 2 – Lazio Centrale – Roma e al Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di ente coordinatore ATO 1 – Lazio Nord Viterbo, l’espressione dei pareri dovuti ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, relativamente alla richiesta del Comune di Campagnano di Roma, finalizzata allo spostamento dall’attuale Ambito territoriale di appartenenza ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;

PRESO ATTO del parere espresso dall’ATO 1 Lazio Nord Viterbo trasmesso con nota prot. n. 2 dell’11 gennaio 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 22944 in medesima data;

PRESO ATTO del parere espresso da ATO 2 Lazio Centrale Roma trasmesso con nota prot. n. 102 del 6 marzo 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 179664 del 7 marzo 2019;

CONSIDERATO che la richiesta dello spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’ATO 1 all’ATO 2 appare riconducibile alle ipotesi di modificazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali che, come espressamente disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 6/1996

“…risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali…”;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

(4)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale, il seguente schema di deliberazione consiliare concernente “Modificazione degli Ambiti Territoriali ATO 1 – Lazio Nord Viterbo e ATO 2 – Lazio Centrale – Roma” ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6.”

IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.

36” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6/1996, che rispettivamente stabiliscono:

- “La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n.

183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:

a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;

b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma…”;

ATTESO che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 147, comma 2 bis del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le modifiche della delimitazione di cui al citato articolo 2 sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate;

VISTO il citato Allegato A della legge regionale n. 6/1996 che riporta il Comune di Campagnano di Roma afferente all’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 6/1996, l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo ha optato ai fini della gestione del servizio idrico integrato per la forma della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, individuando quale soggetto gestore del servizio idrico integrato in ATO 1 la società Talete s.p.a.;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, in

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data 11 marzo 2006 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione che stabilisce al suo articolo 19 che vengano affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all’esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all’esercizio del SII così come individuati e descritti nel Disciplinare Tecnico;

CONSIDERATO che il Comune di Campagnano di Roma ha regolarmente proceduto alla approvazione e alla successiva sottoscrizione delle convenzioni di cooperazione e di gestione di cui rispettivamente agli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;

CONSIDERATO che, ad oggi, non si è perfezionato il trasferimento della gestione del servizio idrico comunale al soggetto gestore Talete s.p.a. e che la società CREA Gestioni s.r.l. del Gruppo ACEA s.p.a. conserva ai sensi e per gli effetti della Convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) e in scadenza il 31 dicembre 2020 la gestione del servizio idrico comunale;

CONSIDERATO che per la attuale operatività della Convenzione succitata e per molteplici ragioni di natura amministrativa, geografica, di interconnessioni e di reti di approvvigionamento il territorio del Comune di Campagnano di Roma risulta sostanzialmente afferente all’ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;

CONSIDERATO che con la propria deliberazione n. 5 del 23 aprile 2015 il Comune di Campagnano ha deliberato di: “…avanzare formale richiesta alla Regione Lazio finalizzata ad una modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all’art. 2 della l.r. n. 6 del 22 gennaio 1996, che preveda lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’attuale ambito territoriale di appartenenza all’Ambito territoriale Ottimale n. 2 denominato ATO 2 Lazio Centrale Roma”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 26849 del 3 dicembre 2018 acquisita al protocollo regionale con n. 770951 del 4 dicembre 2018 il Comune di Campagnano di Roma richiedeva il passaggio dall’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;

CONSIDERATO che la Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo prot. n. 829236 del 27/12/2018 richiedeva al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente coordinatore dell’ATO 2 – Lazio Centrale – Roma e al Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di ente coordinatore ATO 1 – Lazio Nord Viterbo, l’espressione dei pareri dovuti ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, relativamente alla richiesta del Comune di Campagnano di Roma, finalizzata allo spostamento dall’attuale Ambito territoriale di appartenenza ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;

PRESO ATTO del parere espresso dall’ATO 1 Lazio Nord Viterbo trasmesso con nota prot. n. 2 dell’11 gennaio 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 22944 in medesima data;

PRESO ATTO del parere espresso da ATO 2 Lazio Centrale Roma trasmesso con nota prot. n. 102 del 6 marzo 2019 acquisita al protocollo regionale con n. 179664 del 7 marzo 2019;

CONSIDERATO che la richiesta dello spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’ATO 1 all’ATO 2 appare riconducibile alle ipotesi di modificazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali che, come espressamente disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 6/1996

“…risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte

(6)

programmatiche regionali…”;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare le modifiche della delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma di cui all’Allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, inserendovi il Comune di Campagnano di Roma, come da elenco allegato al presente atto;

2. di approvare le modifiche della delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo di cui all’Allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, eliminandovi il Comune di Campagnano di Roma, come da elenco allegato al presente atto.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso Ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

(7)

N. COMUNI PROV.

1 ACQUAPENDENTE VT

2 ARLENA DI CASTRO VT

3 BAGNOREGIO VT

4 BARBARANO ROMANO VT

5 BASSANO IN TEVERINA VT

6 BASSANO ROMANO VT

7 BLERA VT

8 BOLSENA VT

9 BOMARZO VT

10 CALCATA VT

11 CANEPINA VT

12 CANINO VT

13 CAPODIMONTE VT

14 CAPRANICA VT

15 CAPRAROLA VT

16 CARBOGNANO VT

17 CASTEL S. ELIA VT

18 CASTIGLIONE IN TEVERINA VT

19 CELLENO VT

20 CERERE VT

21 CIVITA CASTELLANA VT

22 CIVITELLA D'AGLIANO VT

23 CORCHIANO VT

24 FABRICA DI ROMA VT

25 FALERIA VT

26 FARNESE VT

27 GALLESE VT

28 GRADOLI VT

29 GRAFFIGNANO VT

30 GROTTE DI CASTRO VT

31 ISCHIA DI CASTRO VT

32 LATERA VT

33 LUBRIANO VT

34 MARTA VT

35 MONTALTO DI CASTRO VT

36 MONTE ROMANO VT

37 MONTEFIASCONE VT

38 MONTEROSI VT

39 NEPI VT

40 ONANO VT

41 ORTE VT

42 PIANSANO VT

43 PROCENO VT

44 RONCIGLIONE VT

45 SAN LORENZO NUOVO VT

46 SORIANO NEL CIMINO VT

47 SUTRI VT

48 TARQUINIA VT

49 TESSENNANO VT

50 TUSCANIA VT

51 VALENTANO VT

52 VALLERANO VT

53 VASANELLO VT

54 VETRALLA VT

55 VIGNANELLO VT

56 VILLA S. GIOVANNI VT

57 VITERBO VT

58 VITORCHIANO VT

59 MAGLIANO ROMANO RM

60 MAZZANO ROMANO RM

ATO1-VITERBO

(8)

N. COMUNI PROV.

1 AFFILE RM

2 AGOSTA RM

3 ALBANO LAZIALE RM

4 ALLUMIERE RM

5 ANGUILLARA SABAZIA RM

6 ANTICOLI CORRADO RM

7 ARCINAZZO ROMANO RM

8 ARDEA RM

9 ARICCIA RM

10 ARSOLI RM

11 ARTENA RM

12 BELLEGRA RM

13 BRACCIANO RM

14 CAMERATA NUOVA RM

15 CAMPAGNANO DI ROMA RM

16 CANALE MONTERANO RM

17 CANTERANO RM

18 CAPENA RM

19 CAPRANICA PRENESTINA RM

20 CARPINETO ROMANO RM

21 CASAPE RM

22 CASTEL GANDOLFO RM

23 CASTEL MADAMA RM

24 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM

25 CASTELNUOVO DI PORTO RM

26 CAVE RM

27 CERRETO LAZIALE RM

28 CERVARA DI ROMA RM

29 CERVETERI RM

30 CIAMPINO RM

31 CICILIANO RM

32 CINETO ROMANO RM

33 CIVITAVECCHIA RM

34 CIVITELLA SAN PAOLO RM

35 COLLEFERRO RM

36 COLONNA RM

37 FIANO ROMANO RM

38 FILACCIANO RM

39 FIUMICINO RM

40 FONTE NUOVA RM

41 FORMELLO RM

42 FRASCATI RM

43 GALLICANO NEL LAZIO RM

44 GAVIGNANO RM

45 GENAZZANO RM

46 GENZANO DI ROMA RM

47 GERANO RM

48 GORGA RM

49 GROTTAFERRATA RM

50 GUIDONIA MONTECELIO RM

51 JENNE RM

52 LABICO RM

53 LADISPOLI RM

54 LANUVIO RM

55 LARIANO RM

56 LICENZA RM

57 MANDELA RM

58 MANZIANA RM

59 MARANO EQUO RM

60 MARCELLINA RM

61 MARINO RM

62 MENTANA RM

63 MONTE PORZIO CATONE RM

64 MONTECOMPATRI RM

65 MONTELANICO RM

ATO2-ROMA

(9)

66 MONTEROTONDO RM

67 MORLUPO RM

68 NAZZANO RM

69 NEMI RM

70 OLEVANO ROMANO RM

71 PALESTRINA RM

72 PERCILE RM

73 PISONIANO RM

74 POLI RM

75 POMEZIA RM

76 PONZANO ROMANO RM

77 RIANO RM

78 RIGNANO FLAMINIO RM

79 RIOFREDDO RM

80 ROCCA CANTERANO RM

81 ROCCA DI CAVE RM

82 ROCCA DI PAPA RM

83 ROCCA PRIORA RM

84 ROCCA SANTO STEFANO RM

85 ROCCAGIOVINE RM

86 ROIATE RM

87 ROMA RM

88 ROVIANO RM

89 SACROFANO RM

90 SAMBUCI RM

91 SAN CESAREO RM

92 SAN GREGORIO DA SASSOLA RM

93 SAN POLO DEI CAVALIERI RM

94 SAN VITO ROMANO RM

95 SANTA MARINELLA RM

96 SANT'ANGELO ROMANO RM

97 SANT'ORESTE RM

98 SARACINESCO RM

99 SEGNI RM

100 SUBIACO RM

101 TIVOLI RM

102 TOLFA RM

103 TORRITA TIBERINA RM

104 TREVIGNANO ROMANO RM

105 VALLEPIETRA RM

106 VALMONTONE RM

107 VELLETRI RM

108 VICOVARO RM

109 ZAGAROLO RM

110 FILETTINO FR

111 TREVI NEL LAZIO FR

112 ORIOLO ROMANO VT

113 VEJANO VT

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