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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, in base al nuovo “Regolamento di attuazione dell’art

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DETPRES DEL 15 FEBBRAIO 2016 N. 49 Dr Emidio SILENZI.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, in base al nuovo “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011” approvato con determinazione commissariale n.

174 del 30 maggio 2012.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. in data 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

vista la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ed, in particolare, l’art. 72, comma 11;

vista la Legge n. 15 del 4 marzo 2009 ed, in particolare, l’art. 6, comma 3;

visto l’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

visto il nuovo “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011”, approvato con determinazione commissariale n. 174 del 30 maggio 2012;

visto, in particolare, l’art. 7, comma 2, del “Regolamento”, in base al quale “nei confronti del personale dirigente con incarico di livello generale che maturi i requisiti pensionistici a decorrere dal 1/1/2012, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro verrà esercitata automaticamente al conseguimento dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata. Anche in tal caso, si procede ai sensi dell’art. 5, comma 1”;

vista la propria determinazione n.80 del 20 marzo 2014 con la quale al Dr Silenzi è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di responsabile della Direzione Regionale Calabria, di durata triennale a decorrere dal 15 aprile 2014;

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2 vista la relazione del Direttore Generale in data 11 febbraio 2016;

rilevato che solo recentemente l’Inps ha aggiornato la situazione contributiva del Dr Silenzi e che dalla stessa è risultato che l’interessato raggiungerà il requisito pensionistico di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva nel luglio del 2016;

visto l’art. 5 del citato “Regolamento” che prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di compimento della prevista anzianità contributiva, un termine di preavviso di almeno 6 mesi,

DETERMINA

di risolvere il rapporto di lavoro con l’Istituto del Dr Emidio Silenzi alla data del 1°

settembre 2016 (ultimo giorno lavorativo il 31 agosto 2016), nel rispetto del termine semestrale di preavviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, del nuovo “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n.

133/2008, in applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011”, citato in premessa.

Conseguentemente, l’incarico dirigenziale di cui alla propria determinazione n.80/2014 cesserà alla predetta data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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