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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, ai sensi del Regolamento Inail di attuazione dell’art

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DETPRES DEL 3 GENNAIO 2018 N. 5 Dr.ssa Carmela Sidoti.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, ai sensi del Regolamento Inail di attuazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in applicazione della legge n.183/2011 e del d.l. n. 201/2011, convertito in legge. n. 214/2011.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il d.p.r. del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 72, comma 11;

vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 3;

visto l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

visto il nuovo “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011”, approvato con determinazione commissariale n. 174 del 30 maggio 2012;

visto, in particolare, l’art. 7, comma 2, del citato Regolamento, in base al quale “Nei confronti del personale dirigente con incarico di livello generale che maturi i requisiti pensionistici a decorrere dal 1/1/2012, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro verrà esercitata automaticamente al conseguimento dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata. Anche in tal caso, si procede ai sensi dell’art. 5, comma 1”;

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rilevato che la Dr.ssa Sidoti, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx risulta raggiungere il requisito pensionistico di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva nel luglio del 2018;

visto l’art. 5 del suddetto “Regolamento” che prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di compimento della prevista anzianità contributiva, un termine di preavviso di almeno 6 mesi;

vista la propria determinazione n.182/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di Responsabile della Direzione regionale Liguria;

vista la relazione del Direttore generale in data 21 dicembre 2017,

D E T E R M I N A

di risolvere il rapporto di lavoro con l’Istituto della Dr.ssa Carmela Sidoti alla data del 1° agosto 2018 (ultimo giorno lavorativo il 31 luglio 2018), nel rispetto del termine semestrale di preavviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, del nuovo “Regolamento di attuazione dell’art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della legge n.

183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011”.

Conseguentemente l’incarico dirigenziale di cui alla propria determinazione n.182/2017, cesserà alla predetta data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

f.to prof. Massimo De Felice

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