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DETPRES DEL 24 GENNAIO 2014 N. 18 Dr. Giuseppe ANTOLA. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, in base al nuovo

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DETPRES DEL 24 GENNAIO 2014 N. 18 Dr. Giuseppe ANTOLA.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva, con preavviso semestrale, in base al nuovo “Regolamento di attuazione art. 72 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della Legge n.183/2011(Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011” .

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.367;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ed, in particolare, l’art. 72, comma 11;

vista la Legge n. 15 del 4 marzo 2009, in particolare l’art. 6, comma 3;

visto l’art. 24 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

viste le delibere del Presidente-Commissario Straordinario n. 84/2008 e n. 8/2009 relative al Regolamento di attuazione del citato art. 72;

vista la determinazione presidenziale n. 300 del 4 novembre 2011, con la quale è stato disposto di risolvere il rapporto di lavoro con l’Istituto del Dr. Giuseppe ANTOLA, alla data del 1° giugno 2012;

visto il nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito nella L.

133/2008 in applicazione della L. 183/2011 e del D.L. 201/2011 convertito nella L.

214/2011, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30 maggio 2012;

(2)

visto, in particolare, l’art. 7 del citato nuovo Regolamento che consente all’Amministrazione, in considerazione della particolare esperienza professionale maturata e delle difficoltà di sostituzione nelle specifiche mansioni, di disporre la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale dirigente con incarico di livello generale che entro il 31 dicembre 2011 abbia maturato uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ma raggiunga i 40 anni di contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2012;

vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 177 del 30 maggio 2012, con la quale è stata revocata la determinazione presidenziale n. 300/2011 e disposto il differimento, ai sensi del citato articolo 7 del nuovo Regolamento, della risoluzione del rapporto di lavoro con l’Istituto alla data del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta dalla normativa vigente per la maturazione del diritto al conseguimento della pensione anticipata, che richiede per gli uomini un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per l’anno 2014;

considerato che il Dr. Giuseppe ANTOLA maturerà 42 anni e 6 mesi di contribuzione nel mese di luglio 2014;

visto l’art. 5 del nuovo Regolamento, che prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di compimento della prevista anzianità contributiva, un termine di preavviso di almeno sei mesi,

DETERMINA

di risolvere il rapporto di lavoro con l’Istituto del Dr. Giuseppe ANTOLA alla data del 1°

agosto 2014 (ultimo giorno lavorativo 31 luglio 2014), nel rispetto del previsto termine semestrale di preavviso, ai sensi dell’art. 7 del nuovo “Regolamento di attuazione dell’art.

72 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133/2008, in applicazione della Legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) e del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011”, citato in premessa.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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