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QUANTITA’ SETTIMANALI PRESUNTE PER SEDE:

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Academic year: 2022

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Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A., del servizio di lavanderia per i Centri medico-legali Inail della Regione Molise.

CIG ZF83105C40

CAPITOLATO TECNICO

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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il lavaggio settimanale dei capi di vestiario (camici, casacche, pantaloni) del personale sanitario e della biancheria (federe, teli) di proprietà della stazione appaltante nonché la successiva distribuzione degli stessi presso i Centri medico-legali Inail della Regione Molise.

I capi oggetto del servizio potranno essere nuovi o anche usati (ovviamente da personale INAIL) e la Ditta si impegna a segnalare eventuali usure che impediscano un regolare servizio.

Per servizio di “lavaggio” si intendono le seguenti prestazioni:

- lavaggio con disinfezione e sanificazione;

- asciugatura;

- piccoli lavori sartoriali (rammendi, attaccatura bottoni, riparazione tasche, cucitura e rifacimento orli, applicazione di sigle identificative dell’Ente);

- eventuale rammendo;

- stiratura;

- piegatura;

- impacchettamento singolo;

- fornitura dei sacchi plastificati per il trasporto della biancheria sporca.

Per servizio di “distribuzione capi” si intende il ritiro e la riconsegna dei capi attraverso un accesso settimanale presso le Strutture INAIL del Molise sotto indicate:

1. Direzione regionale - Sovrintendenza medica - via Insorti d’Ungheria n. 70 - Campobasso

2. Sede di Campobasso - via Garibaldi n. 2/C - Campobasso 3. Sede di Isernia – via Risorgimento n. 1 - Isernia

4. Sede di Termoli - via Einaudi n. 1/G – Termoli

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA

Il servizio avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza 1 maggio 2021.

Il contratto non potrà essere tacitamente rinnovato.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, previa comunicazione da inviare via PEC al fornitore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della stessa.

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In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Resta salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse, trasferimento della sede o chiusura dello stabile, di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto mediante lettera raccomandata A.R o a mezzo PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima.

ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.

ART. 4 – QUANTITA’ PRESUNTE E IMPORTO DELL’APPALTO

Le quantità di capi oggetto dell’appalto sono puramente indicative, secondo la tabella che si riporta di seguito, e non impegnano il Committente. Il prezzo del servizio sarà corrisposto in relazione al quantitativo effettivo per ogni voce di prezzo.

QUANTITA’ SETTIMANALI PRESUNTE PER SEDE:

Capi Direzione

regionale

Sede di Campobasso Sede di Isernia Sede di Termoli

Camici Da 3 a 5 Da 8 a 16 Da 4 a 8 Da 6 a 12

Casacche 0 Da 1 a 3 0 Da 0 a 2

Pantaloni 0 Da 1 a 3 0 Da 0 a 2

Federe 0 0 0 Da 2 a 4

Teli 0 Da 0 a 2 0 Da 2 a 4

Gli operatori economici invitati a partecipare dovranno indicare una percentuale di ribasso che si applicherà a tutti i prezzi di gara (importi unitari e canone).

I prezzi da assoggettare a ribasso percentuale sono i seguenti:

- prezzo per il servizio di distribuzione capi a canone settimanale unitario per tutte le strutture inail del Molise: € 70,00 oltre iva.

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni camice: € 6,50 oltre iva;

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- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni casacca: € 4,50 oltre iva;

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni pantalone: € 4,50 oltre iva;

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni federa: € 1,50 oltre iva;

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni telo: € 2,50 oltre iva;

L’importo del servizio di distribuzione a canone settimanale verrà versato a prescindere dalla effettiva presa in consegna di capi da destinare al servizio di lavaggio, mentre per l’erogazione degli oneri per il servizio di lavaggio farà fede, per entrambi i contraenti, il documento di cui all’art. 6.

ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto si intende validamente reso con la messa a disposizione dei capi in dotazione presso i Centri medico-legali di cui all’art. 1 e con consegna degli stessi al piano e presso il magazzino o la stanza all’uopo dedicata.

Eventuali variazioni del punto di consegna saranno comunicate per iscritto con almeno 72 ore di anticipo.

L’Inail si impegna a non lavare, riparare e modificare né direttamente né tramite terzi non autorizzati dal fornitore i capi di vestiario e di biancheria stabiliti e personalizzati.

L’Inail si obbliga a consentire al personale tecnico della ditta l’accesso ai locali ove sono ubicati i capi, oggetto del contratto, da prelevare e riconsegnare.

Il servizio di consegna e ritiro si intende erogabile dalle ore 8.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nella giornata del lunedì o in altra giornata eventualmente concordata con il personale sanitario dei centri medico-legali (come individuato nell’allegato A/6).

Il ritiro dei capi di vestiario e della biancheria sporca e le contestuali riconsegne di quelli lavati (ovvero il servizio di distribuzione) verranno effettuati ogni 7 (sette) giorni.

Tutti i capi ritirati per il lavaggio dovranno essere riconsegnati lavati e ricondizionati nei sette (7) giorni successivi.

L’affidatario curerà con oneri di personale e di automezzi a proprio carico, il ritiro, la riconsegna e il trasporto dei capi di vestiario e della biancheria presso le sedi territoriali indicate.

Il servizio di riconsegna della dotazione pulita dovrà essere eseguito contestualmente alle operazioni di ritiro.

Per esigenze particolari potranno essere concordate con il personale sanitario dei centri medico-legali (come individuato nell’allegato A/6) modifiche agli orari e alle modalità di ritiro e riconsegna dei capi.

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La biancheria pulita sarà consegnata alle Strutture separata per tipo di capo e impacchettata singolarmente. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro che garantisca il loro mantenimento in ottimali condizioni igieniche.

Le confezioni che presenteranno difetti, lacerazioni o manomissioni saranno rifiutate e l’appaltatore dovrà provvedere ad ulteriore trattamento della biancheria ivi contenuta.

6. – BOLLE DI CONSEGNA

Le operazioni di ritiro del materiale usato e di consegna di quello ricondizionato dovranno risultare da apposita bollettazione, in duplice copia, dalla quale risulti:

- l’indicazione del Centro medico-legale della Sede territoriale di consegna del materiale;

- la dotazione riferita al Centro medico-legale, dettagliata per tipologia;

- il numero di capi ritirati e consegnati, suddiviso per tipologia.

Il personale del Fornitore che esegue la consegna dovrà effettuare la verifica delle quantità e delle tipologie di prodotto congiuntamente al personale della Sede. In caso di impossibilità a eseguire la verifica congiunta al momento della consegna, la stessa è svolta dalla Sede ed eventuali discordanze saranno segnalate entro tre giorni dalla consegna.

Le bolle saranno controfirmate dal personale della Struttura Inail a cui il materiale è stato consegnato:

- in caso di verifica congiunta, quale riscontro di accettazione e di accertamento delle giuste quantità indicate

- in caso di controllo successivo, quale riscontro di ritiro e “riserva di verifica”.

In ogni caso una copia della bolla sarà trattenuta dalla Struttura Inail.

7. – RESTITUZIONE CAPI

Al termine del contratto d’appalto o in qualsiasi caso di scioglimento del contratto, entro e non oltre 30 giorni, la ditta dovrà restituire i capi ancora a sua disposizione nei luoghi dove avvenivano solitamente le consegne. L’Inail provvederà a effettuare tutte le verifiche presso le proprie Strutture. Trascorsi 30 giorni senza che sia avvenuta la restituzione dei capi, l’Inail avrà la facoltà di richiedere un rimborso dei capi non restituiti al valore teorico residuo.

8. – MODALITA’ DI LAVAGGIO DEI CAPI

L’affidatario dovrà adottare, in funzione della tipologia del capo e del grado di sporco dello stesso, il trattamento di ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura)

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più idoneo per conferire al capo stesso i requisiti prestazionali previsti dall’uso a cui sarà destinato, conformemente al sistema di controllo della biocontaminazione – RABC (UNI/EN 14065).

In particolare, il lavaggio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati singolarmente.

Il lavaggio dovrà garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia dipendenti dall’utilizzo corretto del capo;

- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;

- l'eliminazione degli odori.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia e idonei ad assicurare ai capi sottoposti a tale tipo di trattamento la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle, ecc.

L'asciugatura dei dispositivi sottoposti a processo di lavaggio ad acqua non deve lasciare un tasso di umidità residuo tale da essere potenziale veicolo di contaminazione e di produzione di muffe.

Alla fine del processo di ricondizionamento i capi che saranno riconsegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od ombreggiati, con aspetto decoroso, profumo di pulito.

La biancheria che, ad esclusivo giudizio delle Strutture, non risulti sufficientemente pulita o ben stirata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell’appaltatore.

ART. 9 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE, DANNI E RESPONSABILITA’

CIVILE

Il fornitore dovrà dare atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali presso cui accedere per i ritiri e le consegne, nonché di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica

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destinazione o altre caratteristiche in genere dei locali siti negli ambulatori dove dovrà accedere.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a effettuare tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico. Il servizio sarà reso a perfetta regola d’arte, con regolarità ed efficienza e sotto la personale responsabilità di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata e a tal fine garantisce sin d’ora di essere in possesso delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il fornitore si impegna espressamente a:

- osservare, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dalla Direzione regionale Molise e dalle sedi territoriali;

- comunicare alla Direzione regionale Molise le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, indicando le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;

- manlevare e tenere indenne la Direzione regionale e le Strutture territoriali da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell’INAIL o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore prende atto e accetta che il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere prestato senza soluzione di continuità e anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle Strutture INAIL.

In relazione a quanto sopra, la Ditta assuntrice si impegna a stipulare con Società Assicuratrici di primaria importanza opportuna polizza a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile, con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con massimale per ogni sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con massimale annuo non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), valida per tutta la durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un’appendice alla stessa rilasciata dall’Assicuratore, nella quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche i servizi appaltati dall’INAIL, con indicazione dei massimali sopra indicati, valida per tutta la durata del servizio.

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Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, dovrà essere consegnata all’INAIL prima dell’inizio del servizio.

L’esistenza e la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto, pertanto qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 10 - ASSICURAZIONI E CONTRATTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza e malattia, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto.

L’Inail è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni adempimento, prestazione e obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all’Aggiudicatario, nel corso dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie per legge.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni terzi.

La Ditta è inoltre tenuta ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili nella categoria.

L’aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti leggi in materia.

Per il servizio in oggetto i rischi da interferenza sono valutati pari a zero dato che l’attività si svolge al di fuori dei locali Inail.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, accertate con provvedimento definitivo della pubblica autorità competente, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

ART. 11 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO L’affidamento del subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice dei contratti.

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E’ vietata, a pena di nullità, ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.

ART. 12 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, da emettersi a cadenza mensile posticipata.

A tal fine, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese, con riferimento al mese precedente, la ditta è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale, tramite E-mail, il

“report dei lavaggi” contenente: Sede – tipologia pezzo (camice/casacca/pantalone/federa /telo) – numero di dotazioni consegnate - numero di dotazioni ritirate - data di consegna/ritiro – costi contrattuali.

Per la quantificazione dell’importo mensile saranno presi a riferimento i prezzi unitari offerti in gara e moltiplicati per il numero di dotazioni effettivamente lavate con cadenza settimanale nei 30 giorni di riferimento.

E’ inoltre dovuto un canone unitario settimanale che prescinde dall’effettiva presa in carico di materiale da lavare o dalla sua riconsegna.

Acquisito il suindicato report, verrà rilasciato entro i successivi 15 giorni il certificato di verifica di conformità e il certificato di pagamento relativo al corrispettivo mensile del servizio, di cui si darà notizia al fornitore.

Il fornitore, all’esito di tale comunicazione, potrà emettere la fattura relativa alla mensilità di riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il codice univoco ufficio della Direzione regionale Molise: GEOXQD.

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

Sull’importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di verifica di conformità delle prestazioni.

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ART. 13 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L' Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere o ampliare taluni servizi in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviare, con almeno quindici giorni di preavviso al fornitore tramite e-mail all’indirizzo di PEC risultante dai pubblici registri, con conseguente riduzione o aumento proporzionale del canone contrattuale nei limiti ed ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Il prezzo offerto resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste nell’art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso superi il 20%, l’aumento è stabilito in 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Istituto procederà alla revoca dell’affidamento nonchè all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà pervenire alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, via pec all’indirizzo: molise@postacert.inail.it.

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ART. 16 – CONTROLLI E PENALITA’

L’affidatario dovrà assicurare per ogni giorno della durata contrattuale il servizio in oggetto. L’INAIL si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune.

Fermo restando quanto previsto nell’art. 17 (esecuzione in danno) e nell’art. 18 (risoluzione del contratto), qualora il servizio non venisse espletato in conformità con quanto stabilito in questo Capitolato Speciale, l’Amministrazione potrà effettuare una specifica contestazione, tramite comunicazione scritta da inviarsi via pec al fornitore entro 7 (sette) giorni dalla consegna, supportata, ove riguardi lo stato estetico dei capi, da documentazione fotografica e richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l’Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste non siano ritenute accettabili, l’Amministrazione applicherà, in relazione alla tipologia di inadempimento, le penalità come di seguito indicato:

- MANCATO RISPETTO DELLA FREQUENZA CONTRATTUALE DI RITIRO E DI RICONSEGNA DEI CAPI: penale di € 10,00 a capo per ogni settimana di ritardo nella consegna; in caso di mancato passaggio settimanale, oltre all’applicazione delle penali come sopra detto, non sarà dovuto il relativo canone;

- INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI LAVAGGIO DEI CAPI: penale di

€ 10,00 per ogni capo difforme;

- SMARRIMENTO DI UN CAPO: penale di € 30,00 per singolo capo smarrito.

Le penalità saranno applicate anche cumulativamente.

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto per colpa dell’impresa.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’impresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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ART. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’INAIL potrà ordinare ad altri l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni e le perdite eventualmente derivati all’INAIL.

Per la rifusione dei danni l’INAIL potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell’aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente previste dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Capitolato, dal Codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 cc.:

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 e ss. della l. 13 agosto 2010, n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

- la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, qualora siano tali da pregiudicare il servizio e quindi l’attività stessa degli uffici, ferma restando l’applicazione delle penali previste all’art. 16 del presente Capitolato;

- l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto, come previsto dall’art. 16 del presente Capitolato;

- il fallimento, il concordato fallimentare o la liquidazione coatta amministrativa della Ditta.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è trasmessa all’esecutore via Pec.

ART. 19 – RECESSO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo PEC, previo pagamento del servizio già eseguito oltre al decimo dell’importo del servizio non ancora eseguito (calcolato sulla base del canone e del costo a consumo rapportato alla media dei lavaggi settimanali effettuati durante la vigenza del contratto). Si applicano al riguardo le previsioni di cui all’art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, si rendessero disponibili convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.

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23/12/1999, n. 488 relative al servizio oggetto del presente affidamento e a parametri migliorativi rispetto a quelli offerti, qualora l’aggiudicatario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare i predetti parametri, l’INAIL potrà procedere a recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito nella Legge 135 del 7/8/2012.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse e altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 21 - COMPETENZA ARBITRALE

Le parti si impegnano a deferire le controversie, eventualmente sorte, presso l’organismo arbitrale istituito presso la Camera di Commercio del Molise approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unioncamere Molise n. 80 del 16/10/2006 e ss. mm. ii.

ART. 22 – TRACCIABILITA’

L’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

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ART. 24 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale si rinvia al d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, alla legge italiana.

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