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Lettera Primo Presidente Corte di cassazione - Judicium

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Academic year: 2022

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GIUSEPPE MICCOLIS

Il Primo Presidente della Cassazione (e dunque la Cassazione), in una lettera inviata al Presidente del C.N.F. (e dunque agli avvocati), ha raccomandato “chiarezza” e “sinteticità”

nella redazione dei ricorsi, controricorsi e memorie in Cassazione, esattamente come prescritto per la redazione delle sentenze, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Affinché l’atto possa ritenersi “chiaro” e “sintetico”, il Primo Presidente ci rassicura di considerare congruo il tetto di 20 pagine, sottolineando che in caso di «eccezionale complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi rispettata se l’atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto» e che, in ogni caso, un breve sommario in premessa non guasterà ed anzi sarà molto gradito.

Tale scontata raccomandazione, che può essere sintetizzata in “siate negli atti sintetici e chiari, anziché prolissi ed incomprensibili” (già contenuta nell’art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo per gli atti del giudice e delle parti), non può che essere pienamente condivisa da tutti. Peraltro, non mancano pronunce in cui la prolissità degli atti di parte è censurata per violazione delle regole del giusto processo. Ma se il Primo Presidente della Cassazione l’ha formulata al Presidente del più alto organo della avvocatura una ragione ci deve essere.

Ad ogni modo e prescindendo dalla ragione che ha indotto il Primo Presidente alla raccomandazione, questa sta a significare che la Cassazione, al di là delle normali e tollerabili percentuali di avvocati che hanno, negli atti (ma in tutti gli atti, anche in quelli prodotti innanzi ai giudici di merito), la tendenza a ribadire più volte lo stesso concetto, come se il giudice non fosse in grado di comprenderlo se posto una sola volta, è letteralmente invasa da atti composti da fiumi e fiumi di pagine.

Ma come mai l’avvocato si trasforma, da sintetico e chiaro nelle fasi di merito, in prolisso ed incomprensibile in Cassazione? La domanda è ovviamente retorica. Tutti conosciamo la risposta. Ed infatti, l’”esagerazione” degli avvocati nella redazione degli atti in Cassazione è, forse, conseguenza della “esagerazione” della Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso (o il ricorso incidentale) per violazione del principio di autosufficienza, sancito dall’art. 366 c.p.c., che, tra i motivi di inammissibilità, ha, quanto a ricorrenza, sostituito dal 2009 le abrogate «forche caudine» costituite (nel triennio 2006-2009) dal quesito di diritto.

Di conseguenza, l’avvocato, nel momento in cui prepara il ricorso o il controricorso (semmai con ricorso incidentale), avendo il “sacro terrore” di scadere nelle nuove «forche

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caudine» del principio di autosufficienza (da ultime Cass. nn. 24448/2013; 22517/2013, 20928/2013), ha la naturale tendenza a scadere dal lato opposto, che pure è ragione di inammissibilità (Cass. nn. 18304/2013; 12874/2012; 17447/2012, in cui il ricorrente aveva inserito nel ricorso le fotocopie degli atti dei gradi precedenti): sembra un percorso costituito da una strettissima via con, ai lati, due vasti campi minati. Il che è ulteriormente aggravato dall’evoluzione della interpretazione della Cassazione, per la quale ciò che era ammissibile (o comunque non inammissibile) al momento della redazione dell’atto, non lo è più al momento della decisione.

Ed allora, considerato che il Primo Presidente è certamente ben consapevole dello stato dell’arte (tanto da richiamare nella lettera il coordinamento tra “raccomandazione” e principio di autosufficienza) e che la risposta degli avvocati alla legittima domanda “ma se per evitare la scure dell’inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza il mio ricorso necessita di almeno 30 pagine, come posso risolvere l’empasse?» non può essere ”Times New Roman 8 e 40 righe per ogni pagina”, la “raccomandazione” va letta come una proposta proveniente dalla Cassazione in cui, a fronte della “sinteticità” e

“chiarezza” (rectius delle 20 pagine, breve riassunto per le questioni complesse, sommario in premessa), dall’altra parte vi sarà un allargamento della via, con il conseguente restringimento del campo minato e l’impegno, quanto meno nelle fattispecie dubbie, ad aprire il fascicolo, anziché liquidare il ricorso con l’inammissibilità e, semmai, la pronuncia del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.

L’importante è che il new deal proposto valga per i ricorsi e controricorsi successivi, non per quelli antecedenti che vanno oggi in decisione.

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