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Nota brevissima sull’incidenza della circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 e del successivo D.M. 9 dicembre 2014 in merito agli accordi di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n 162/2014 - Judicium

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VITTORIO VIOLANTE

Nota brevissima sull’incidenza della circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 e del successivo D.M. 9 dicembre 2014 in merito agli accordi di cui all’art. 12 del d.l. n.

132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n 162/2014

1. – La circolare n. 19/2014 adottata dal Ministero dell’Interno in data 28 novembre 2014, cui ha fatto seguito il decreto ministeriale 9 dicembre 2014 ove sono state ‘codificate’ le formule da utilizzare negli accordi dinanzi all’Ufficiale di stato civile, di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, nell’evidente ottica restrittiva dell’applicazione del nuovo istituto – in vigore dal’11 dicembre 2014 - ha preso espressa posizione sulla interpretazione relativa alla previsione che esclude i

“patti di trasferimento patrimoniale”.

Nella richiamata circolare – di cui, per ragioni temporali, non si è potuto tenere conto in un precedente scritto 1, ove, sulla specifica questione, si era pervenuti a diverse conclusioni di tipo interprativo - si è richiamata l’attenzione “..sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale di stato civile”, sicché, si legge sempre nella circolare, “in assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale di stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”.

Non vi è dubbio che l’espressione utilizzata dal legislatore nel testo normativo – “patti di trasferimento patrimoniale” - è sicuramente priva della necessaria chiarezza. Tuttavia l’accezione più ampia – ossia comprensiva di qualunque scambio economico-patrimoniale - che è stata accreditata nella circolare ministeriale desta perplessità per concorrenti profili.

In primo luogo, perché, con tale lettura restrittiva, si vanifica la portata del nuovo procedimento semplificato, sicuramente ‘eversivo’ rispetto alla nostra tradizione, atteso che è destinato ad operare non solo nei casi di assenza di figli minori o ‘deboli’ – peraltro anche di una sola parte, come evidenziato singolarmente sempre nella medesima circolare 2– ma alla condizione ulteriore

1 V.VIOLANTE, Riflessioni a prima lettura sui nuovi procedimenti consensuali in materia di diritto di famiglia di cui al D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L n.

162/2014, in Giustiziacivile.com.

2 Cfr. M. CRESCENZI, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, in www.questionegiustizia.it., 11, il quale rileva che “tale limitazione – dalla quale sembra discendere l’impossibilità di adire l’ufficiale dello stato civile anche per chi abbia figli nati da una diversa unione e che neppure convivono con la coppia (si pensi all’ipotesi frequente in cui dopo la separazione di fatto uno dei coniugi abbia avuto un figlio minore da altra unione – sembra oggettivamente illegittima perché non prevista dalla norma, otre che del tutto priva di logica”.

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che non vi sia neppure la previsione di un assegno di mantenimento per il coniuge più debole.

In secondo luogo, tenuto conto che tale procedimento è stato previsto anche per la “..modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, non è agevole capire quale oggetto possano avere detti accordi di modifica, in un ambito in cui non vi sono figli, se si inibisce alle parti di incidere sull’assetto economico della separazione o del divorzio. Inoltre, nell’art. 12, comma 3), del d.l. n.

132/2014, vi è l’espresso riferimento alle “condizioni concordate” dell’accordo di separazione e di divorzio 3.

Peraltro, lo stesso utilizzo del termine ‘trasferimenti’, potrebbe escludere l’assegno di mantenimento, che più che configurasi quale trasferimento, è espressione del dovere di mantenimento di cui all’art. 143 c.c.4.

In tale prospettiva, la richiamata circolare ministeriale interpretativa della portata del divieto di patti di trasferimento patrimoniale, di cui all’art. 12, comma 3), del d.l. n. 132/2014, potrebbe apparire in contrasto e comunque non perfettamente in linea con la complessiva lettura della previsione normativa.

2. – In conclusione, secondo la circolare ministeriale è possibile rivolgersi all’ufficiale di stato civile solo per perfezionare “un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, senza figli minori o ‘deboli – ripetesi, anche di una sola parte – e senza alcuna previsione di tipo patrimoniale. Inoltre, viene sostanzialmente eliminata la possibilità, normativamente prevista, di richiedere consensualmente la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

In assenza di ulteriori novità, è certo che i Comuni si adegueranno pedissequamente a tale circolare, sicché non accetteranno accordi contenenti clausole tra i coniugi con effetti patrimoniali nei termini indicati in sede ministeriale.

In tale contesto, sarebbe forse ipotizzabile il ricorso ex art. 95 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 a fronte del ‘rifiuto’ dell’ufficiale di stato civile di ricevere l’accordo contenente clausole patrimoniali, nella speranza di conseguire, all’esito del procedimento camerale disciplinato nel successivo art.

96, il decreto che, previa ‘disapplicazione’ della circolare e del successivo decreto ministeriale, imponga all’ufficiale di stato civile l’esecuzione dell’adempimento che si assume illegittimamente rifiutato.

Sotto tale profilo, si è osservato che con riferimento al suddetto rimedio giurisdizionale “….la questione ha una sua intrinseca complicazione nel meccanismo che prevede, in base al citato D.M., (ove sono state previste le varie formule da utilizzare per gli accordi dinanzi all’Ufficiale di stato civile) che le parti che vogliano separarsi o divorziare dovranno dichiarare su modelli prestampati di non essere genitori di figli rientranti nelle categorie ‘protette’ e non di aver pattuito trasferimenti patrimoniali….; la mancata redazione di tale modulo probabilmente bloccherà la procedura che si articola nella convocazione delle parti dinanzi all’ufficiale dello stato civile dopo trenta

3 Cfr. M.CRESCENZI, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, cit..

4 Cfr. G. VASSALLO, Separarsi e divorziare oggi: negoziazione assistita e soluzioni consensuali, in www.altelex.it.

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giorni per confermare l’accordo, con la conseguenza che alla fine si avranno modelli non conformi allo standard imposto dall’amministrazione ed accordi non confermati e quindi, comunque, privi di effetti. E, soprattutto, c’è da chiedersi se a questo punto non sia preferibile ab initio, la via giurisdizionale” 5 .

5 Così espressamente M. CRESCENZI, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, 12, cit..

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