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IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:

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COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2018/1645 del 12/07/2018

OGGETTO: PROROGA VALIDITA’ DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “ALBERGO SAN ROCCO”,

(CONVENZIONI REP. 522 DEL 12.12.2005 E REP. 111 DEL 21.12.2009), ART. 93 COMMA 1 – TER LETTERA A) L.R. 12/2005 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:

- il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato ai sensi della L.R. 12/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2012 e pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e consorsi n. 22 del 30.05.2012;

-

le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, all’ART. 40 - PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI IN FASE DI ATTUAZIONE – così dispongono: “1.- Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’attuazione di piani attuativi già convenzionati e appositamente perimetrali nelle tavole P, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano delle Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni o altro termine previsto dalla stipulazione della convenzione ferme comunque restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla convenzione a carico dei proprietari.”;

- tra le parti di tessuto consolidato normate dall’art. 40, rientra l'immobile sito lungo Viale Oriano, per il quale il Comune di Treviglio ha approvato, con deliberazioni n. 291 di Giunta Comunale del 23.11.2005 e n. 107 di Consiglio Comunale del 17.11.2009, gli atti del Piano di Recupero denominato “Albergo San Rocco” e successiva Variante, proposti dall'impresa Edilferri Spa;

- in data 12.12.2005 è stata stipulata la convenzione urbanistica in forma di atto pubblico Rep. n. 522 a rogito del Segretario Comunale di Treviglio Dott. Lopomo Domenico, successivamente modificata con atto Rep. n. 111 a firma del Segretario Comunale Dott. Carbonara Roberto del 21.12.2009;

- l'art. 12 della convenzione di variante rep. 111/2009 fissa la validità decennale del piano attuativo dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria (12.12.2015);

- ai sensi dell'art. 30 comma 3 bis della L. 98/2013 la scadenza della citata convenzione risulta automaticamente prorogata di tre anni e pertanto il termine di attuazione del piano è differito alla data del 12.12.2018;

- con prot. 28464 del 31.05.2018 l'impresa Edilferri Spa, in qualità di soggetto attuatore del piano e proprietaria dell'area, ha richiesto la proroga dei termini di validità della convenzione sopra citata di ulteriori tre anni (12.12.2021) ai sensi dell'art. 93 comma 1 ter lettera a) della L.R. 12/2005 come modificata dall'art. 26 della L.R. n. 15/2017;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 93 comma 1 ter lettera a) della L.R. 12/2005, l'Amministrazione può su istanza degli interessati, valutate le motivazioni e lo stato di attuazione del piano, autorizzare il differimento della scadenza dei termini convenzionali per un periodo non superiore ai tre anni;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dall'impresa Edilferri Spa circa la crisi del mercato immobiliare e il conseguente determinarsi di condizioni sfavorevoli per poter procedere alla fase di attuazione dell'intervento edificatorio;

VERIFICATO che dalla ricognizione circa lo stato di attuazione del piano di recupero in oggetto risulta:

– che l'impresa Edilferri Spa ha assolto agli obblighi convenzionali disposti nei confronti del Comune (come previsti all'art. 3 dell'atto Rep . n. 111 del 21.12.2009), avendo versato interamente gli importi relativi alle monetizzazioni degli standard urbanistici;

– che con denuncia di inizio attività prot. n. 17650 del 06.04.2011 sono stati demoliti i fabbricati dell'ex Albergo San Rocco;

VERIFICATO altresì che la proroga dei termini convenzionali non introduce modifiche rispetto alle originarie previsioni pianificatorie e non comporta riduzioni della dotazione di servizi;

RITENUTE accettabili le motivazioni esposte dalla società proprietaria dell'area;

(2)

CONSIDERATO che, come emerge dalle premesse, l’art. 40 del vigente PGT ha inteso garantire la conclusione degli interventi edilizi previsti dal PRG ed ancora in corso di realizzazione;

DATO ATTO che trattandosi di reiterazione di una previsione già contenuta dal piano delle regole, non necessita procedere alla procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL;

PRESO ATTO altresì che la presente proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data __.__.2018 Prot. n. ______, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera “o” del Piano Anticorruzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013 e s.m.i.;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. _);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. _);

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. _);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

– Favorevoli n.

– Contrari n.

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, la proroga dei termini di validità del Piano di Recupero denominato “Albergo San Rocco” per la durata di ulteriori tre anni e quindi fino al 12.12.2021, fermo restando che tale differimento non introduce modifiche rispetto alle originarie previsioni pianificatorie e non comporta la riduzione della dotazione di servizi;

DI DISPORRE affinchè gli uffici comunali preposti provvedano alla stipula degli appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi in recepimento della proroga approvata;

DI AUTORIZZARE il Dirigente dei Servizi Tecnici alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Treviglio, dell'atto integrativo/modificativo alle convenzioni urbanistiche già in essere Rep. n. 522 del Segretario Comunale di Treviglio successivamente modificata con atto Rep. n. 111 del Segretario Comunale del 21.12.2009.

Allegati:

Alessandro Nisoli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

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