Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 23/72 T.U. del 19 aprile 1990
Oggetto: Ricorsi alla Commissione delle Tariffe dei premi. Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 4, quarto comma, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1989 e convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, (v. testo coordinato su Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990) ha riproposto all'articolo 4 , quarto comma, il testo sostitutivo del secondo comma dell'art. 45 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, già previsto dai decreti-legge n. 548 del 30 dicembre 1988, n. 110 del 28 marzo 1989, n. 196 del 29 maggio 1989 e n. 279 del 5 agosto 1989, tutti decaduti per mancata conversione nei termini di legge.
Tale nuova disciplina stabilisce che i conguagli di premio, determinati a seguito di decisioni emesse dalla Commissione delle Tariffe sui ricorsi proposti dai datori di lavoro, devono essere maggiorati di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto- legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.
In merito alla decorrenza della nuova misura del tasso da applicare si dispone che, in caso di decisione sfavorevole al datore di lavoro, la suddetta maggiorazione sia calcolata in base al tasso di interesse del:
- cinque per cento, per il periodo intercorrente tra il pagamento del minor premio e la data del 9 ottobre 1989;
- ventuno e cinquanta per cento, dal 10 ottobre al 12 novembre 1989 (cfr. circ. n. 9/89);
- ventisei per cento, dal 13 novembre 1989 (cfr. circ. n. 5/1990) fino alla data di versamento del conguaglio.
Restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti eventualmente adottati dalle Unità operative in relazione ai citati decreti legge decaduti per mancata conversione.