• Non ci sono risultati.

AS 1324 Emendamento Art. 12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AS 1324 Emendamento Art. 12"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

AS  1324   Emendamento  

Art.  12      

Dopo  l’articolo  12  inserire  il  seguente:  

 

«12-­‐bis.  

(Professione  sanitaria  di  odontotecnico)  

 

 

1.  Nell'ambito  delle  professioni  sanitarie  è  compresa  la  professione  dell'odontotecnico.  Per   l'esercizio  della  professione  sanitaria  di  odontotecnico  è  necessario  il  possesso  della  laurea   abilitante  o  titolo  equipollente.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  1,   2,   4   e   5   della   legge   1   febbraio   2006,   n.   43,   ai   fini   dell'individuazione   delle   competenze   riconducibili  alla  professione  dell’odontotecnico.    

2.  Con  Accordo  Stato-­‐Regioni,  da  adottarsi  entro  3  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente   legge,  sono  stabiliti  i  criteri  per  il  riconoscimento  dei  titoli  equipollenti  ai  fini  dell'esercizio   della   professione   sanitaria   di   cui   al   comma   1.   Con   decreto   del   Ministro   dell'Istruzione,   Università   e   ricerca,   di   concerto   con   il   Ministro   della   Salute,   sentite   le   competenti   Commissioni  parlamentari  e  acquisito  il  parere  del  Consiglio  Universitario  nazionale  e  del   Consiglio  Superiore  di  Sanità,  da  adottarsi  entro  6  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente   legge,  è  definito  l'ordinamento  didattico  della  formazione  universitaria  in  odontotecnica.  

3.   È   istituito,   senza   nuovi   o   maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   presso   l'Ordine   dei   Tecnici   sanitari   di   radiologia   medica   e   delle   professioni   sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e   della   prevenzione,   l'albo   per   la   professione   sanitaria   di   odontotecnico.  

Possono   iscriversi   all'albo,   istituito   ai   sensi   del   presente   comma,   i   soggetti   che   hanno   conseguito   la   formazione   universitaria   in   odontotecnica,   ai   sensi   del   decreto   di   cui   al   comma  2,  e  i  soggetti  in  possesso  dei  titoli  di  cui  al  medesimo  comma  2.  

4.  Alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1264,  e  al  Regio  decreto  31  maggio  1928,  n.  1334,  le  parole:  

«dell'odontotecnico»,  ovunque  ricorrano,  sono  soppresse.»  

   

ASTORRE    

 

Riferimenti

Documenti correlati

Dato atto che sul presente emendamento dovranno essere rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile del Capo Settore Economico finanziario, ex art. 49 TUEL, nonché quello

Descrivere la variazione di date, luoghi o numero di spettacoli da effettuare, le relative motivazioni, l’impatto sul progetto e i risultati attesi.. Compilare dettagliatamente

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti

Il timore evidenziato anche da recentissime dichiarazioni della Ragioneria dello Stato era che, applicando meramente le sentenze, vi fosse un aumento imponderabile della

3 bis - le Regioni e le Province autonome possono realizzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Universit‡, in deroga al modello unico aziendale di cui al comma

326, all’articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), sono inserite infine le seguenti parole: «e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno

Le aziende sanitarie locali, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono bandire