ORDINANZA
sul ricorso 14702-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente - contro
TORINO IDA, TORINO ANTONELLA, EQU ITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SALERNO;
- intimati - avverso la sentenza n. 11578/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/12/2016;
CI I
Civile Ord. Sez. 6 Num. 32682 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 18/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Torino Antonella e Torino Ida, quali ex soci della Comel di Torino Ida e C snc, cancellata dal registro delle imprese con atto del 9.12.2009, hanno impugnato gli avvisi di intimazione relativi a IVA e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007 notificati alla società.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza riformata in grado di appello dalla CTR Campania. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di appello ha ritenuto che per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese la stessa doveva ritenersi estinta, non applicandosi ratione temporis l'art.28 c.4 d.lgs.n.175/2014, sicché gli atti notificati alla società estinta erano da considerare nulli.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Le parti intimate non si sono costituite
L'Agenzia deduce la violazione degli artt.2291,2312 e 2495 c.c.
nonché dell'art.36 dPR n.602/1973. La CTR avrebbe errato nel ritenere estinta la pretesa fiscale in relazione all'intervenuta cancellazione della società di persona dal registro delle imprese.
Il motivo è fondato.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si
Ric. 2017 n. 14702 sez. MT - ud. 21-11-2018 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"-cfr.Cass. S.U.
4060/10; Cass.S.U. n.6070/2013; Cass. n.24955/2013).
Se, dunque, la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate" ha errato il giudice di merito nel ritenere che la notifica alla società degli atti impugnati dai soci ne determinasse la loro nullità in relazione all'intervenuta estinzione del sodalizio, avendo tralasciato di considerare il meccanismo della successione dei soci nelle pretese debitorie risultanti a carico della società.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 21.11.2018 in Roma.