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Ufficio Segreteria Generale C O M U N E DI U R B I N O

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C O M U N E DI U R B I N O Ufficio Segreteria Generale

MOZIONE NON APPROVATA, CON 4 VOTI FAVOREVOLI, 9 CONTRARI, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2015 CON ATTO NUMERO 9.

Oggetto: Mozione per la revoca della determina n.22 del 26/11/2014, registro generale n.1007 avente per oggetto: Attivazione comando temporaneo del dipendente di Marche Multi Servizi Sig. Ciaroni Marcello presso Comune di Urbino - Settore Lavori Pubblici, quale istruttore area tecnica Cat, C1, 36 ore settimanali, durata mesi 6 a decorrere dal 1 dicembre 2014

Premesso che

Con la determina n. 22 del 26/11/2014 tramite l’attivazione di una procedura di comando, in data 1/12/2014, ha preso servizio il dipendente di Marche Multi Servizi Sig. Ciaroni Marcello, con la qualifica di istruttore area tecnica Cat. C1 per 36 ore settimanali per 6 mesi con funzioni di coordinamento (capo operaio)

premesso che

l’atto di attivazione del comando di quest’ultima figura viene pubblicato nella stessa data in cui il dipendente è già in servizio; che il comando è una procedura disposta a tempo determinato ed in via eccezionale qualora sia richiesta una “Speciale Competenza”

premesso che

La nozione di comando di cui all’art. 56 t.u. n. 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l’obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall’altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l’Amministrazione di origine.

Poiché l’art. 56 ultimo comma del t.u. citato vieta l’assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli di appartenenza, il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale. Infatti, per Giurisprudenza pacifica la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, è prevista nell’interesse dell’Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l’adozione. Tali esigenze sono temporanee ed eccezionali.

considerato che

pur non trattandosi di mobilità, per analogia e opportunità politica, il comando non sarebbe stato applicabile al caso in oggetto poiché “non è assolutamente consentita la mobilità di personale di società partecipate da pubbliche amministrazione verso l’amministrazione pubblica che possiede le partecipazioni azionarie della società stessa – totalitarie o meno – né verso altre amministrazioni o

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enti pubblici non economici di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001; né è consentita la mobilità di personale di enti pubblici economici – es. aziende speciali degli enti locali – verso le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001; gli atti relativi a tali mobilità sarebbero nulli ai sensi del combinato degli articoli 2, comma 2 e 30, comma 1, del d.lgs.

n. 165 del 2001, nonchè fonte di danno erariale.” (da “Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della mobilità pre-concorso sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale” Marco Rossi).

considerato che

il dipendente in oggetto è imputato con processo di primo grado per reato di peculato mentre era in servizio nella discarica di Cà Lucio

considerato che

Il Sig. Ciaroni è membro attivo del gruppo politico del Sindaco Gambini tanto da essere stato addirittura candidato nella lista civica “liberi per cambiare”

Ritenuto

Che i nuovi decreti sulla trasparenza costituiscono una novità e che in attuazione della legge anticorruzione, il nuovo decreto stabilisce una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità, in base agli art. da 3 a 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.

39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato presenta una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità, condizione per acquisire l’incarico, che deve essere pubblicata nel sito della Pubblica Amministrazione

Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla legge n.215/2014, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

il gruppo PD impegna il Sindaco

A revocare la determina n.22 del 26/11/2014, registro generale n.1007 avente per oggetto:

Attivazione comando temporaneo del dipendente di Marche Multi Servizi Sig. Ciaroni Marcello presso Comune di Urbino - Settore Lavori Pubblici, quale istruttore area tecnica Cat, C1, 36 ore settimanali, durata mesi 6 a decorrere dal 1 dicembre 2014

A trasmettere a tutti i consiglieri una relazione scritta, nel prossimo consiglio Comunale sulla procedura seguita da parte del responsabile della prevenzione e corruzione

A trasmettere e motivare, sempre in forma scritta, a tutti i consiglieri se esiste o meno un danno erariale a carico del Comune di Urbino perché un dipendente di categoria C1 percepisce un compenso mensile di Euro 4.271,99 a fronte della retribuzione media di un qualsiasi dipendente di Cat. C1 col contratto delle autonomie locali (ruolo tecnico o amministrativo, educatore, vigile urbano, maestra d’asilo ecc., di 1800 euro Lordi.)

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