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COMUNE DI MONFALCONE. Reg. atti n. DISCIPLINARE PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

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COMUNE DI MONFALCONE

Reg. atti n. ________ dd. ____________

DISCIPLINARE

PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ASSENTITA CON CONCESSIONE N. 30 DI DATA 28.05.2009 E AUT.

ART. 24 N. 1242 DI DATA 13.03.2013, RELATIVO ALL’OCCUPAZIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA PER IL MANTENIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN CALCESTRUZZO, PARTE DEL 4°

LOTTO, COME PREVISTO DALLA 2° PERIZIA DI VARIANTE.

Con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra

1) Il COMUNE DI MONFALCONE, C.F. e P.IVA 00123030314, avente sede in piazza della Repubblica n. 8, rappresentato dal dott. Marco MANTINI, nato a Gorizia il 03.12.1966, Dirigente dell’Area Tributi, Bilancio e Opere Pubbliche, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta;

E

2) la ditta Irisacqua s.r.l., C.F. e P.IVA 01070220312, avente sede a Gorizia, in via IX Agosto n. 15, rappresentata dal dott. Paolo LANARI, nato a Trieste il 15.10.1949, in qualità di Direttore Generale di Irisacqua s.r.l., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse della società che rappresenta;

Premesso:

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- che con concessione n. 30 di data 28.05.2009 la Capitaneria di Porto di Monfalcone affidava alla società Irisacqua s.r.l. un’area demaniale marittima per mantenere un tratto di condotta fognaria in calcestruzzo, con scadenza in data 31.12.2012; --- - che con aut. art. 24 n. 1242 del 13.03.2013. la Regione Autonoma F.V.G. affidava alla società Irisacqua s.r.l.

un’area demaniale marittima per mantenere un tratto di condotta fognaria in calcestruzzo, parte del 4° lotto, come previsto dalla 2° perizia di variante, con scadenza in data 31.12.2020; --- - che con determinazione dirigenziale n. _____ dd.

___.___.2020, che le parti dichiarano di conoscere pur non essendo allegata al presente contratto, è stato approvato lo schema del presente disciplinare; --- Considerata l’istanza di data 18.06.2020, prot. di arrivo n.

27879/A di data 19.06.2020, con la quale il dott. Paolo LANARI in qualità di Direttore Generale di Irisacqua s.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima sopra specificata, individuata sulle pp.cc. .3255, 946/16, 946/13 e 946/3 F.M. 25 del C.C. di Monfalcone, tutte tavolarmente iscritta a nome di DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO MARINA MERCANTILE per una superficie virtuale di 321,45 mq; --- Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’istanza sul BUR n.

____ di data __________.2020, presso l’Albo Pretorio del Comune

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di Monfalcone per il periodo stabilito, durante il quale non sono state presentate osservazioni o domande concorrenti; --- Preso atto che non è stata esperita la procedura di richiesta

dei pareri istruttori, trattandosi di rinnovo di concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all’erogazione di pubblici servizi;

Considerati gli elaborati tecnici pervenuti; --- Atteso che:

 ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 22/2006 come modificato dalla L. 10/2017, le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all’erogazione di pubblici servizi possono essere rinnovate, senza formalità istruttoria, per un massimo di trent’anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione; ---

 il presente atto rientra tra quelli di cui all’art. 39 del Codice della Navigazione e all’art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, in quanto l’intervento si concreta in un servizio pubblica utilità; ---

 la condotta fognaria in calcestruzzo occupa una superficie virtuale determinata ai sensi della Circolare del Ministero

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delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120/2001, pari a di 321,45 mq; ---

 che in applicazione del Decreto Ministeriale del 19 luglio 1989, il canone annuo iniziale relativo alla presente concessione viene provvisoriamente quantificato in € 361,90 (euro trecentosessantuno/90), pari al valore del canone per l’anno 2020, così determinato: --- a) area occupata da impianti di difficile rimozione: €/mq 3,30962 x mq 321,45 = € 1.063,88, importo ridotto del 90%

ai sensi del comma 6.1 dello stesso D.M. uguale a € 106,39, pertanto viene applicato il canone minimo di € 361,90; ---

 il canone sopra fissato verrà aggiornato annualmente, come stabilito nell’attuale decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e potrà essere ricalcolato sulla base di specifiche norme sopravvenute; --- Verificato che è già stato effettuato il versamento relativo

all’annualità 2020; --- Accertato che, ai sensi del comma 30, art. 13, della L.R.

11.08.2011 n. 11 (assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 21/2017), in considerazione del canone concessorio inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00) il concessionario non è tenuto a presentare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori; ---

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Ritenuto pertanto di poter provvedere, nei limiti delle

disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, al rilascio di una concessione demaniale a favore della società Irisacqua s.r.l., avente ad oggetto l’utilizzo di una superficie demaniale marittima totale virtuale di mq 321,45 per “l’occupazione di un’area demaniale marittima in Comune di Monfalcone–viale San Marco- per il mantenimento di un tratto di condotta fognaria in calcestruzzo, parte del 4° lotto, come previsto dalla 2°

perizia di variante”, con validità dal 01.01.2021 al 31.12.2050 per un canone annuo di € 361,90 (euro trecentosessantuno/90) da aggiornare annualmente, alle condizioni previste dal presente atto; ---

DECRETA Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, restando ferme tutte le previsioni, prescrizioni, obblighi, oneri e contenuti nella presente concessione. --- Art. 2 – Oggetto

1. È concesso alla società Irisacqua s.r.l., con sede a Gorizia, in via IX Agosto, 15, di seguito denominata

“Concessionario”, l’occupazione di un’area demaniale marittima in Comune di Monfalcone – Viale San Marco – per il mantenimento di un tratto di condotta fognaria in

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calcestruzzo, parte del 4° lotto, come previsto dalla 2°

perizia di variante, unicamente nei limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dal presente provvedimento e che competono al demanio, in relazione al bene iscritto al demanio marittimo statale, in Comune di Monfalcone, insistente per una superficie virtuale di 321,45 mq, sulle pp.cc. .3255, 946/16, 946/13 e 946/3 F.M. 25 del C.C. di Monfalcone, tutte tavolarmente iscritte a nome di DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO MARINA MERCANTILE, come meglio identificato nell’elaborato grafico che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto. --- 2. Il Concessionario, a pena della decadenza della concessione, potrà utilizzare l’area esclusivamente per le necessità connesse con l’attività oggetto della presente concessione.

Art. 3 – Durata

1. La presente concessione ha validità di anni 30 (trenta) a decorrere dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2050. --- 2. Il concessionario potrà rinunciarvi in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5 in relazione al pagamento del canone; in caso di rinuncia il concessionario dovrà rimettere, a sua cura e spese, su richiesta dell’Amministrazione comunale, ogni cosa allo stato pristino entro un congruo termine stabilito dall’Amministrazione comunale. ---

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3. Eventuale domanda di rinnovo della concessione dovrà essere inoltrata dal concessionario almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa. --- Art. 4 – Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario si impegna ad utilizzare il bene oggetto della presente concessione per le finalità e le prescrizioni indicate nell’articolo 2 del presente decreto, comportando l’utilizzo diverso o la sub concessione dello stesso a terzi, anche a titolo gratuito, salve le autorizzazioni di legge, la decadenza della presente concessione, previa diffida scritta al concessionario; l’affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione ed il sub ingresso nella stessa possono avvenire solo previa autorizzazione dell’Amministrazione concedente. --- 2. Il Concessionario si impegna ad impedire che le attività connesse alla manutenzione ed alla fruizione delle opere in questione possano determinarsi fenomeni di inquinamento incompatibili con quelli tollerati dalla normativa vigente.

Art. 5 – Canone

1. Il canone, a titolo di riconoscimento della demanialità del bene concesso e di corrispettivo della presente concessione, è determinato in via preventiva annua in € 361,90 (euro trecentosessantuno/90) calcolato, salvo conguaglio, ai sensi del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989, come meglio specificato in premessa e sarà aggiornato annualmente

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sulla base di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alla superficie virtuale complessivamente occupata dalle opere pari a mq 321,45. --- 2. Il pagamento del canone annuale, aggiornato in base alla vigente normativa, sarà dovuto previa richiesta dell’Amministrazione comunale e dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla richiesta stessa e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. --- 3. Il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini indicati dal presente articolo comporterà l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera d) del C.d.N., per la presente concessione. --- 4. Il canone così determinato ha carattere di provvisorietà;

con la sottoscrizione per accettazione della presente clausola il Concessionario si obbliga alla corresponsione di ogni conguaglio derivante da successive determinazioni definitive e/o conseguente a successive determinazioni dovute da variazioni sostanziali che dovessero intervenire allo stato ed alla tipologia delle opere, con riferimento all’art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.d.N. --- 5. Il Concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.

47, lett. f) del C.d.N., su richiesta dell’Amministrazione concedente, a corrispondere l’eventuale maggiorazione del

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canone determinata dall’applicazione del computo metrico di cui al Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).

Art. 6 – Responsabilità verso terzi

1. I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo o soprassuolo, restando a cura e spese del Concessionario di eseguire i lavori che occorressero per adattamenti o ripristini in quanto necessarie per la gestione delle opere e salva la responsabilità che al Concessionario possano derivare dai suddetti lavori. --- Art. 7 – Eventi eccezionali

1. Il concessionario non potrà pretendere risarcimenti né indennizzi per danni ai manufatti presenti sui beni demaniali in concessione, dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate, anche se di eccezionale violenza e qualunque altra causa. --- 2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di distruzioni totali o parziali dei manufatti presenti sui beni demaniali per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. --- Art. 8 – Limiti della concessione ed accesso alle aree

1. Il Concessionario non può eccedere i limiti assegnatigli con la concessione, né variarli; non può erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non può cedere ad

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altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, salve le autorizzazioni di legge, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui le stesse fossero destinate. --- 2. Il Concessionario è tenuto inoltre a lasciare libero l’accesso sulle aree oggetto di concessione al personale del Comune, dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, della Capitaneria di Porto, dell’Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. --- Art. 9 – Manutenzione

1. Il Concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, osservando le prescrizioni che, all’occorrenza, fossero dettate dall’Amministrazione concedente. --- 2. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, il Comune qualora non preferisca applicare l’art. 47 del Codice della Navigazione potrà, dopo la diffida con fissazione del termine per l’esecuzione dei lavori necessari, in caso di inadempienza, provvedere d’ufficio a spese del Concessionario all’esecuzione di detti lavori. --- Art. 10 – Modifiche della concessione

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1. Con provvedimento del Comune potranno essere assunte modifiche della concessione da comunicarsi al concessionario, per ottemperare a disposizioni di legge. - Art. 11 – SID e accatastamento

1. Al fine della corretta gestione informativa del demanio marittimo, il concessionario è tenuto ad aggiornare, su richiesta della competente amministrazione statale, la documentazione tecnica e la modulistica prodotte nonché la dichiarazione integrativa relativa all’effettiva occupazione della zona concessa. --- Art. 12 – Revoca e decadenza

1. Nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente provvedimento il concedente può revocare in tutto o in parte la concessione; la revoca non dà diritto ad indennizzo fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 C.d.N., che si applica in quanto compatibile con la concessione assentita con il presente decreto. --- 2. Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il Concessionario o chi per esso, previa diffida da parte dell’Amministrazione con fissazione del termine e dei lavori da eseguire, sarà in ogni caso obbligato, per le spese necessarie, a rimettere tali opere in efficienza. ---

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3. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nelle ipotesi di cui all’art. 47 del C.d.N. e nelle altre specifiche ipotesi regolamentate dal presente provvedimento; il Concessionario decaduto non diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione. -- 4. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza i relativi provvedimenti dovranno contenere l’indicazione delle modalità cui il Concessionario è tenuto in ordine allo sgombero a proprie spese dell’area occupata e quant’altro necessario per la riconsegna della stessa nel pristino stato alla pubblica autorità. --- 5. È fatta salva l’applicazione di ogni eventuale sanzione in cui il Concessionario fosse incorso. --- 6. Qualora il Concessionario non adempia agli obblighi relativi allo sgombero e alla riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, rinuncia o altre cause di cessazione della concessione, il Comune ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, mediante recupero delle eventuali spese sostenute, nei modi prescritti dall’art. 84 del C.d.N.

oppure rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti,

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vendita che il Comune avrà facoltà di eseguire senza formalità, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali il Comune potrà imporre il rimborso ai sensi del citato art. 84. --- Art. 13 – Affidamento a terzi

1. Ai fini dell’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e del subingresso nella stessa trovano rispettivamente applicazione il coordinato disposto dell’articolo 45 bis e dell’art. 46 del C.d.N. --- Art. 14 – Spese, registrazione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della concessionaria, ivi comprese le imposte di bollo e di registro. --- 2. Ai fini del pagamento dell’imposta di registro il valore del presente atto ammonta, fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall’art. 5 comma 3 dello stesso, ad un totale di

€ 10.857,00 (euro diecimilaottocentocinquantasette/00). -- Art. 15 – Richiamo di norme

1. Per quanto non previsto nella presente concessione, si applicano le vigenti norme in materia ed in particolare il Codice della Navigazione e il D.P.R. 328/1952.

L’inosservanza alle citate prescrizioni è violazione all’art. 1164 C.d.N. salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. ---

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2. È fatto obbligo al Concessionario di munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta dalla normativa vigente ed è subordinata in particolare alle discipline doganali e di pubblica sicurezza. --- Art. 16 – Comunicazioni

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni successivi alla data di ricevimento del decreto medesimo. --- IL CONCESSIONARIO _____________________________

PER IL COMUNE DI MONFALCONE _____________________________

Ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 6, co. 2 L. 221/2012, la presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

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