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provincia di Firenze

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Academic year: 2022

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provincia di Firenze

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Con decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 il governo ha sospeso il pagamento della rata di acconto IMU per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il versamento IMU 2013, nei casi in cui è dovuto, deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D per i quali è previsto che il versamento IMU, ad aliquota standard dello 7,6 per mille è dovuto allo stato, mentre la differenza, con la maggiore aliquota deliberata, è di competenza del Comune.

Si fa inoltre presente che per tale categoria è variato il moltiplicatore da 60 a 65.

I contribuenti sono tenuti al pagamento dell’acconto entro il prossimo 17 giugno 2013 e del saldo entro il 16 dicembre 2013.

I relativi nuovi codici tributo sono indicati nel prosieguo della guida.

LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

(3)

1-) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è direta l’attività dell’impresa;

2-) il titolare, sugli stessi immobili indicati al punto che precede, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (anche quello acquisito per decesso del coniuge ex art. 540 c.c.), enfiteusi, superficie;

3-) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

4-) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing), il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5-) il coniuge separato (art. 4, comma 12-quinquies D.L.16/2012) L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Questo vuol dire che il soggetto passivo Imu è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell’imposta.

SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA

(4)

In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 convertito. con modificazioni nella L. 214/2011, la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, così ricavabile:

- per i fabbricati posseduti da imprese e non iscritti in Catasto possono continuare ad essere valorizzati provvisoriamente sulla base dei valori contabili.

- per i fabbricati iscritti in Catasto:

occorre fare riferimento alla rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata dal 1997.

Alla rendita così rivalutata devono essere applicati i seguenti MOLTIPLICATORI:

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE

immobili appartenenti al gruppo catastale A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7

160

C/3, C/4 e C/5

140

D/5 e A/10

80

immobili a destinazione speciale appartenenti al gruppo catastale

D (escluso D/5)

65

C/1

55

- per le aree fabbricabili:

la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota IMU corrispondente.

* * * * *

Per il pagamento dell’acconto dell’anno 2013 il Comune di Impruneta ha lasciato invariate le aliquote e detrazioni IMU già previste per l’anno 2012 ed approvate con delibere del Consiglio Comunale n° 30 del 26/04/2012 e n. 48 del 26/6/2012.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 25/9/2012 è stato approvato il Regolamento IMU del Comune di Impruneta.

BASE IMPONIBILE

(5)

Per gli immobili, non oggetto di sospensione, il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24; inoltre è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli uffici postali.

Nell’utilizzo del modello F/24 devono essere applicati i codici tributo specificamente assegnati dall’Agenzia delle Entrate, pubblicati sul sito istituzionale www.agenziaentrate.it, ed indicati sulla presente guida nella pagina seguente.

Il pagamento IMU 2013 viene effettuato in due rate:

- la prima rata entro il 17 giugno 2013, in misura pari al 50 per cento dell’imposta annuale applicando le aliquote deliberate dal comune per l’anno 2012.

- la seconda rata entro il 16 dicembre 2013.

I versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 o bollettini.

Sul sito del Comune di Impruneta è disponibile il programma ANUTEL per il calcolo IMU che consente di elaborare e stampare il relativo modello F24.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

(6)

E E 2 2 9 9 1 1

CODICE TRIBUTO

3912

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CODICE TRIBUTO

3916

- AREE FABBRICABILI

CODICE TRIBUTO

3918

- ALTRI FABBRICATI CODICE TRIBUTO

3925

- FABBRICATI D – STATO

CODICE TRIBUTO

3930

- FABBRICATI D – INCREMENTO COMUNE

Co C od di i ce c e C Co om mu u n n e e d di i I I mp m pr ru un ne et ta a

Co C o d d i i ci c i Tr T ri i b b u u t t o o

(7)

1) ALIQUOTA BASE: 10,6 per mille

(Rientrano in questa ipotesi tutti i fabbricati per i quali non risultino contratti di locazione. Ai fini IMU non sono previste riduzioni di aliquota per gli immobili concessi in comodato gratuito.

Rientrano, altresì, in questa aliquota le aree fabbricabili ed i terreni).

2) ALIQUOTE RIDOTTE :

A) 4,8 per mille per:

solo per cat. A/1, A/8 E A/9:

a) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

ALIQUOTE IMU- ACCONTO - ADOTTATE DAL

COMUNE DI IMPRUNETA ANNO 2013

(8)

***

B) 7,8 per mille, per:

a) immobili locati con contratti di locazione ex. art 2, commi 3 e 5 della L. 431/98.

b) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986.

c) immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

***

C) 9,5 per mille per gli immobili locati con contratti diversi da quelli di cui al precedente punto B lettera a).

***

ATTENZIONE: i contribuenti che si trovino nella condizione di usufruire delle aliquote ridotte dell’Imposta Municipale Propria di cui al precedente punto 2, lett. A, punto b) e lettere B), C) debbono far pervenire al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nella quale si attestino l’esistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell’aliquota ridotta e, se prevista, della relativa detrazione, salvo accertamenti da parte del Comune, con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni così presentate hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervengano variazioni.

(9)

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

RIDUZIONE DI IMPOSTA

(10)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 articolo 10, comma 4).

Il modello può essere compilato direttamente collegandosi al sito del Comune e cliccare sul link del collegamento all’ANUTEL oppure può essere scaricato dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente indirizzo:

http://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_Editabile.pdf (modello dichiarazione) http://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf (istruzioni)

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili.

Dichiarazione IMU

(11)

Sul sito istituzionale del Comune www.comune.impruneta.fi.it sono disponibili i modelli di autocertificazione richiesti al fine di utilizzare le aliquote ridotte, un programma per il calcolo del dovuto IMU e per la compilazione della dichiarazione IMU redatto in collaborazione con Anutel (Associazione Italiana Uffici Tributi degli Enti Locali), le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU del Comune di Impruneta nonché la presente Guida.

Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai seguenti uffici:

UFFICIO TRIBUTI

Piazza Buondelmonti 41 - IMPRUNETA orari di apertura:

martedì e venerdì: dalle ore 8,30 – 13.00 giovedì: dalle ore 15,00 – 18,00

email: tributi@comune.impruneta.fi.it

L’Ufficio Tributi riceve telefonate il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30 al numero 055/203641

*********

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Via Cavalleggeri 16 – IMPRUNETA

orari di apertura:

INFORMAZIONI E MODULISTICA

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