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§ 14- 55.1

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Ex par. 14- 55.1, ora art. 38 Nuova Circolare.

Oggetto: Pratica num. 253/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di ……., effettuata con decreto del 18 dicembre 2013.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di ..., effettuata con decreto del 18 dicembre 2013 ed avente ad oggetto la riorganizzazione del settore penale;

- viste le osservazioni presentate dalle dottoresse ….., .., ……. e …………, nonché le controdeduzioni del Dirigente dell’Ufficio;

- visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 28 gennaio 2014;

osserva 1. Il provvedimento in esame

Con decreto del 18 dicembre 2013 il Presidente del Tribunale per i Minorenni di ... ha disposto

<<in via immediata e urgente, in parziale variazione delle tabelle in atto, con decorrenza dal 01.04.2014, la formazione di due collegi penali dibattimentali composti, nella parte togata, dai magistrati dr. …. . e d.ssa .. .. e, nella parte onoraria, da due coppie di giudici onorari, con riserva della loro indicazione nominativa, ai quali assegnare tutti i procedimenti penali dibattimentali e la trattazione di tutti gli affari ad essi inerenti.>>

Nella premessa del provvedimento si legge:

<<…rilevato che, trasferiti nel corso dell’anno 2013 i magistrati dr. … … e d.ssa … …, il 30 ottobre 2013 ha lasciato l’Ufficio, per trasferimento, anche il magistrato d.ssa . …., essendo tutti assegnati alle funzioni prevalentemente civili e tutti componenti anche dei collegi del dibattimento;

rilevato che è conseguentemente necessario provvedere relativamente alle composizioni dei collegi penali dibattimentali nei quali era tabellarmente prevista la partecipazione della d.ssa ….., già modificati dagli originari quattro con variazione tabellare in data 10.05.2013 a seguito del trasferimento dei magistrati dr. …… e d.ssa ….;

considerato l’incremento delle sopravvenienze penali dibattimentali negli ultimi tre anni e il notevole incremento delle pendenze nonostante il considerevole aumento della produttività dei magistrati, come illustrato nella tabella che segue

Andamento procedimenti DIB

dal 01/07/10 al 30/06/11 dal 01/07/11 al 30/06/12

PENDENTI: 175 PENDENTI: 298

SOPRAVVENUTI: 428 SOPRAVVENUTI: 488

ESAURITI: 305 ESAURITI: 512

PENDENTI A FINE PERIODO: 298 PENDENTI A FINE PERIODO 274

dal 01/07/11 al 30/06/12 dal 01/07/12 al 30/06/13

PENDENTI: 298 PENDENTI: 274

SOPRAVVENUTI: 488 SOPRAVVENUTI: 531

ESAURITI: 512 ESAURITI: 465

PENDENTI A FINE PERIODO: 274 PENDENTI A FINE PERIODO 340

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ritenuta l’urgenza di procedere tempestivamente ad una diversa organizzazione dell’Ufficio quanto al collegio del dibattimento;

ritenuta adeguata un’organizzazione che privilegi la ricorrenza dello stesso collegio e la specializzazione, in funzione della maggiore efficienza necessaria per contrastare efficacemente l’ormai preoccupante trend delle pendenze;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla formazione di due collegi penale composti, nella parte togata, dagli stessi due magistrati e, nella parte onoraria, da due coppie di giudici onorari, ai quali assegnare tutti i procedimenti penali dibattimentali e la trattazione di tutti gli affari ad essi inerenti;

ritenuto, inoltre, che le predette assegnazioni debbano essere integrate, avuto riguardo al sensibile incremento delle sopravvenienze dei procedimenti amministrativi, con l’inserimento dei due giudici togati nella turnazione di assegnazione di detti procedimenti, dei quali attualmente sono esclusivi assegnatari i quattro magistrati addetti alle funzioni GIP/GUP;

procedutosi ad interpello fra tutti i magistrati, come da documentazione allegata;

rilevato che si sono dichiarati disponibili i magistrati dott. .. .. e d.ssa .. .., per i quali, che svolgono funzioni prevalentemente civili, ci si riserva di provvedere in ordine ai ruoli civili loro assegnati e all’eventuale integrazione con altri affari all’atto dell’avvio del nuovo assetto dibattimentale, avuta allora presente la complessiva situazione sia dell’organico dei magistrati dell’Ufficio, essendo in corso di copertura i posti lasciati dai magistrati trasferiti, sia dei procedimenti in carico;

rilevato che il nuovo assetto tabellare, tenuto conto delle udienze dibattimentali già fissate e avuto riguardo alla mole dei procedimenti già incardinati con i collegi attualmente operativi e al numeroso avvicendamento dei giudici onorari che avrà luogo nei primi mesi del 2014, deve disporsi che entri in funzione a decorrere dal 1 aprile 2014;

ritenuto che si rende necessario modificare con efficacia immediata nel senso suindicato le tabelle per il triennio 2009-2011 approvate dal C.S.M….>>.

2. Le osservazioni e le controdeduzioni

Sono state presentate osservazioni avverso il suddetto provvedimento dai magistrati che svolgono le funzioni di G.I.P. – G.U.P. (.., .., .., ….) e il Presidente del Tribunale ha controdedotto.

Con le osservazioni è stata contestata in particolare l’idoneità del disposto provvedimento in relazione alla natura, entità ed effetti dell’intervento organizzativo programmato, nonché la sua incompatibilità con la più circoscritta finalità della variazione tabellare, ammissibile in situazioni di urgenza, fondate da evenienze sopravvenute.

E’ stato osservato che, la concentrazione su due soli giudici togati di tutti gli affari penali dibattimentali realizzerebbe, di fatto, un nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio introducendo, “surrettiziamente, un nuovo concetto di promiscuità delle attribuzioni del giudice minorile - correlato ad una sorta di ‘temporaneità interna’ delle attribuzioni proprie del Tribunale dei Minori - in contrasto con le valutazioni reiteratamente espresse sul tema dal Consiglio Superiore della Magistratura”.

Nelle osservazioni, si rammenta, infatti, che “a partire dalla delibera adottata “in materia” nel maggio 2008, il CSM ha esplicitamente confermato la conformità al dettato dell’art.2 D.L.vo n.272/89 dell’assetto tabellare del Tribunale per i Minorenni di ... …” che prevedeva “un pool Gip / Gup, ai cui componenti vengono affidati anche tutti gli affari civili concernenti i procedimenti rieducativi ai sensi degli artt.25 ss RDL n.1404/34, nonché la composizione dei collegi civili e le funzioni di Magistrato di Sorveglianza (per alcuni bienni in forma esclusiva, in seguito in tutti i giorni pre-festivi nonché nel periodo feriale e nei periodi di assenza dei titolari), mentre ai giudici del dibattimento sono attribuiti anche i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione relativi alla potestà genitoriale e alla adottabilità”.

Quanto al presupposto dell’urgenza — rappresentata, nel provvedimento presidenziale, dall’incremento delle “sopravvenienze penali dibattimentali negli ultimi tre anni” e nel

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conseguente “notevole incremento delle pendenze, nonostante il considerevole aumento della produttività dei magistrati” — nelle osservazioni si evidenzia che la valutazione sarebbe stata fatta sulla base “di dati parziali (quelli del dibattimento), mentre dovrebbe fondarsi su una valutazione comparata dei flussi dei settori penali Dib e Gup, determinati sulla base dei procedimenti in entrata ed in uscita, nonché pendenti in un determinato periodo” e “senza tenere conto del numero di magistrati (più di sette giudici al dibattimento, quattro giudici al Gup) su cui l’incremento di pendenze in ciascuno dei settori è andato a ricadere nei periodi considerati”.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, nelle osservazioni si evidenzia che il settore GIP/GUP avrebbe subito un aumento delle sopravvenienze superiore a quello del dibattimento.

Nelle osservazioni viene, inoltre, evidenziato che “la variazione tabellare sarebbe stata effettuata anche a prescindere da una comparazione dei flussi e delle pendenze basata sulla composizione qualitativa dei ruoli”: si precisa, infatti, che “l’indiscutibile aumento delle sopravvenienze per il dibattimento a partire dal 2011 … risulta sostanzialmente determinato dalla modifica di orientamento assunto dall’ufficio Gup a fine 2010, in adesione al consolidato orientamento di legittimità che non ritiene ammissibile il consenso del difensore dell’imputato contumace ai fini della definizione del procedimento all’udienza preliminare…“

e che riguarderebbe, per lo più, “procedimenti relativi a reati bagatellari e di rapidissima definizione (es. furto in supermercato)” e che, anche al dibattimento, sarebbero suscettibili di facile definizione, “già in prima udienza, in ragione del consenso ex art.493 co.3 c.p.p.

anticipatamente manifestato dal difensore all’udienza preliminare”. In definitiva, secondo le ricorrenti, “La situazione di sofferenza del settore Gip/Gup appare … più grave ed urgente di quella del dibattimento su cui si è inteso intervenire”.

Infine, nelle osservazioni si evidenzia la contraddittorietà di un provvedimento d’urgenza di variazione tabellare che posticipa di quattro mesi l’entrata in vigore delle modifiche con lo stesso introdotte.

Il Presidente del Tribunale ha controdedotto che << l’area penale dibattimentale è andata rendendosi particolarmente critica a seguito del trasferimento di tre degli otto magistrati in essa impegnati e comunque dell’impennata delle sopravvenienze (passate dalle circa 180 del 2010 alle oltre 500 del 2013), conseguente pressocchè totalmente all’incremento dei rinvii a giudizio dall’udienza preliminare, che, come verificato recentemente, hanno portato le pendenze a circa 700, non immediatamente fronteggiabili atteso che i restanti cinque giudici utilizzabili nelle udienze penali sono gravati anche, come gli altri due giudici assegnati alla sorveglianza, dell’onerosissimo, e oltremodo delicato, ruolo civile, fattosi anch’esso particolarmente critico a motivo dei circa 2900, degli oltre 8000 pendenti, procedimenti lasciati dai tre colleghi trasferiti.

Pendenze penali dibattimentali non fronteggiabili però neppure mantenendo, a organico interamente coperto, l’assetto di cui alle tabelle in vigore, prevedente l’intervento di quattro collegi composti da otto magistrati del settore prevalentemente civile, con l’aggiunta, per i procedimenti con imputati irreperibili ed atti acquisiti, di altri due collegi presieduti dal Presidente e da altro giudice con a latere, a turno, gli altri otto. A fronte del notevolissimo incremento degli affari, la ridotta ricorrenza dei collegi (quindicinale) - implicante dilazioni eccessive nelle trattazioni dei processi o, in taluni casi con particolari esigenze di speditezza, determinante il ricorso a complicate soluzioni organizzative interferenti con altre attività del Tribunale - e le difficoltà di perequazione delle assegnazioni, soprattutto per i processi più gravi e complessi con in corso misure cautelari attesa la brevità di queste, incidente sulla fissazione della data dell’udienza e, quindi, sulla individuazione del collegio, confliggono con l’esigenza di una ragionevole durata dei processi (che in gran parte pervengono al dibattimento già dopo una protratta permanenza nella fase preliminare) e richiedono provvedimenti tempestivi, che non possono attendere i tempi della formazione ed esecutività

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delle nuove tabelle. Quello adottato, solo nominalmente, e per ragioni organizzative, prende avvio il 01.04.2014, essendo necessario gestire con gradualità e senza sconvolgimenti il passaggio avendo fin d’ora individuato con certezza udienze e carichi in ragione dei complessivi impegni dei magistrati coinvolti, in un periodo in cui, per le difficoltà di formazione dei collegi per il quasi dimezzamento dei componenti, è anche prevedibile un aumento delle pendenze, che dovrà essere recuperato con tempestività.

Non può, per altro verso, tacersi il diffusamente e reiteratamente lamentato sempre più assorbente peso assunto dalle funzioni penali dibattimentali dai giudici addetti prevalentemente all’area civile (impegnati anche negli affari del Tribunale del Riesame, nelle eventuali sostituzioni del Collegio dibattimentale e nell’esercizio, sia pure sporadico, delle funzioni GIP nelle convalide degli arresti), influente sulla efficienza dell’organizzazione del lavoro in detta area, circostanza che, in uno con quelle sopra evidenziate, quale che sia il prossimo assetto tabellare rendono irrinunciabile che all’area penale dibattimentale siano assegnati due soli magistrati.

L’esercizio di dette funzioni non comporterà, comunque, l’esclusione dallo svolgimento di altre funzioni proprie del giudice minorile, purchè compatibili sotto il profilo organizzativo (tutte le attività decisorie del Tribunale per i minorenni, tranne alcune penali, sono collegiali), presentandosi da questo punto di vista, allo stato, più idonee quelle relative all’area dei procedimenti rieducativi ex art. 25 R.D.L. n. 1404/1934

E’ del resto lo stesso assetto che, nello spirito di cui all’art. 2 D.L.vo n. 272 del 1989 e con riguardo ad esigenze di efficienza e funzionalità, da anni è stato attribuito all’area penale GIP/GUP, con l’iniziale coinvolgimento di tre magistrati, nel 2004 passati a quattro, che svolgono funzioni di fatto pressocchè esclusive appunto come GIP e GUP, integrate da competenze di fatto esclusive nell’area rieducativa e da sporadici interventi nell’area della sorveglianza e, con la partecipazione nei periodi feriali ad alcuni collegi, anche nell’area propriamente civile.

Con l’attribuzione anche ai due giudici del dibattimento della competenza nell’area rieducativa (le sopravvenienze sono ormai nell’ordine di oltre 700 l’anno) si avrà poi un alleggerimento del carico di lavoro dei singoli GIP/GUP.>>.

In effetti, nelle osservazioni la maggiore preoccupazione rappresentata è quella relativa al carico di lavoro e delle pendenze del settore GIP GUP, essendo stato rilevato che la variazione tabellare in esame determinerebbe una disomogeneità tra il carico di lavoro dei due giudici assegnati al dibattimento rispetto ai magistrati addetti agli altri settori.

Nessuna osservazione è stata formulata, però, dai magistrati dell’area prevalentemente civile, pur direttamente interessati dalla variazione in oggetto.

Il Presidente nelle sue controdeduzioni ha evidenziato che <<il carico di qualche centinaio di fascicoli del dibattimento penale è in realtà ad oggi di circa 700, della cui definizione, oltre che delle svariate appendici, è ragionevole pretendere che i colleghi si facciano carico in misura decisamente superiore a quella media di circa 500 degli ultimi due anni.

Senza nulla togliere all’impegno profuso dai colleghi GIP/GUP, non può infine trascurarsi di considerare come relativamente all’area GUP - divenuta indubbiamente critica - almeno negli anni a decorrere dal 2011, corrispondenti a quelli in cui ha avuto luogo l’adesione da parte dei GUP all’orientamento di legittimità che ha precluso la possibilità della definizione di molti procedimenti all’udienza preliminare, non vi sia stato che un incremento marginale degli esauriti, inferiore a quello che ci si sarebbe potuti attendere, sia pure in misura ridotta, considerando il numero sopravvenuto, e la semplicità, delle definizioni per rinvio a giudizio al dibattimento; e come, sotto altro profilo, minore si sia fatto l’impegno richiesto per le convalide, in cinque anni diminuite fino a oltre il 25%.

Le difficoltà dell’area GUP sono in corso di attenta analisi per l’individuazione degli opportuni interventi di contrasto, ma allo stato, anche in una valutazione comparativa delle esigenze dei destinatari del servizio che questo Tribunale dovrebbe poter garantire, non può

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affermarsi che siano pregiudicate per il diverso assetto che andrebbe ad assumere altra area dell’organizzazione dell’Ufficio.>>

3. Il parere del Consiglio Giudiziario

Nella seduta del 14 gennaio 2014 il Consiglio Giudiziario di ... ha disposto l’audizione del Presidente del Tribunale per i Minorenni, espletata successivamente nella seduta del 28 gennaio 2014.

Il Consiglio Giudiziario a maggioranza ha espresso parere favorevole, richiamando le motivazioni indicate dal Presidente del Tribunale per i minorenni e rilevando, in particolare, che:

<<….

- sussistono le ragioni di urgenza, tenuto conto dei dati aggiornati oggi illustrati dal Capo dell’Ufficio, che danno conto di una costante e significativa crescita delle sopravvenienze nel settore dibattimentale;

- l’intervento è limitato ad un preciso settore del più ampio contesto organizzativo del Tribunale per i minorenni e restano quindi riservate alla procedura tabellare ordinaria forme di intervento più ampio che potranno tenere in debita considerazione anche le esigenze degli altri settori;

- l’esecuzione differita alla data del 1.4.2014 si giustifica in forza della comprovata esigenza di una gestione più razionale ed efficiente del calendario di udienza.>>

La minoranza dei componenti il Consiglio Giudiziario ha espresso il proprio voto contrario, ritenendo non sussistenti le invocate ragioni di urgenza, tenuto conto – in particolare – del differimento dell’entrata in vigore del provvedimento a circa 5 mesi dopo la sua adozione e della modesta incidenza qualitativa dei procedimenti riferiti ad imputati irreperibili.

Ha rilevato, inoltre, che:

<<….

- il provvedimento determina un riassetto sostanziale dell’intero Ufficio giudicante minorile, trascurando però le esigenze specifiche di ciascun settore ed è quindi incongruo rispetto alle complessive necessità del Tribunale;

- non è stata considerata l’ipotesi alternativa di utilizzare i colleghi dell’ufficio gip – gup, allo stato meno impegnati rispetto al passato, a rotazione e in modo da escludere problemi di incompatibilità per lo smaltimento di una quota di processi in dibattimento fino al varo dell’assetto tabellare definitivo per il prossimo triennio;

- risultano di fatto pretermessi da questo riassetto globale del settore penale i tre giudici di nuova destinazione….>>

4. La decisione consiliare

Il provvedimento in esame merita approvazione perché conforme alla normativa tabellare.

Esso è riconducibile ai “Provvedimenti urgenti di modifica della tabella”, di cui al paragrafo 14, Capo II, della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti che stabilisce che “I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via d’urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via d’urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare”

(14.1).

Il Presidente del Tribunale ha giustificato con idonea e sufficiente motivazione le ragioni e le esigenze di servizio sottese alla sua scelta organizzativa, illustrando anche in sede di audizione dinanzi al Consiglio Giudiziario i flussi di lavoro del settore penale:

<<Deposito agli atti del Consiglio uno schema riepilogativo con i dati completi dei flussi dei procedimenti penali trattati in dibattimento, come da ultimo aggiornati all’esito di un controllo più

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accurato. Lo schema contiene un riepilogo dell’andamento delle sopravvenienze e delle pendenze dal 1990 ad oggi.

Il numero complessivo dei processi sopravvenuti nel 2013 è peraltro maggiore rispetto a quello inizialmente indicato nel provvedimento in esame ed è pari a 800 procedimenti.

Fino al 2010 l’udienza preliminare era in grado di assorbire circa il 90% della pendenza totale.

Il mutato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione sulla definizione in forma semplificata nel caso di imputato irreperibile ha determinato un incremento davvero notevole dei flussi in dibattimento, con una pendenza attuale di 670 procedimenti e con una continua tendenza all’aumento.

Degli 800 procedimenti penali sopravvenuti nel 2013, c.ca 400 sono procedimenti riferiti a imputati irreperibili che, in via tendenziale, sono definiti con sentenza contestuale. Preciso che una quota degli 800 è dovuta ad iscrizioni tardive, pertanto tale numero rappresenta un picco.

La ragionevole previsione per il 2014 è di circa 600/650 procedimenti penali sopravvenuti. Questo dato dipende anche dalla capacità di smaltimento dei gup. L’opzione difensiva per la celebrazione del processo in sede dibattimentale è infatti spesso dovuta alla prevista possibilità di ottenere una declaratoria di prescrizione.

L’assetto attuale del dibattimento non è in grado assorbire questi flussi. Attualmente sono destinati al dibattimento otto giudici dell’organico. La destinazione al dibattimento è promiscua e non esclusiva.

Il dibattimento è organizzato con la celebrazione di otto udienze al mese, che si tengono nei giorni di martedì e giovedì. I giudici addetti al dibattimento devono contemperare il loro impegno anche con le attività del settore civile, con tutte le connesse urgenze.>>

Il Dirigente ha pure giustificato la tempistica scelta in ordine alla efficacia del provvedimento:

<<Il differimento dell’efficacia del provvedimento di modifica tabellare al 1.4.2014 è legata all’esigenza di organizzare in via preventiva i calendari del dibattimento, tenendo conto anche dell’avvicendamento di un buon numero di giudici onorari.

È stata di recente trasferita ad altro ufficio la collega che aveva il ruolo di coordinatore del settore penale, la dott.ssa …... La dott.ssa ….. organizzava i calendari per le discussioni delle messa alla prova, i calendari degli incidenti di esecuzione, curava le liquidazioni dei difensori d’ufficio e, in generale, si occupava di tutte le problematiche per la gestione del dibattimento.

Ad aprile è previsto l’arrivo di tre nuovi magistrati, con trasferimento deliberato dal CSM o di imminente deliberazione. Mi risulta che una di queste tre posizioni ha delle particolarità, che sono attualmente all’esame del CSM, mentre gli altri due posti sono stati già deliberati e per uno dei due è già pervenuta anche una richiesta di posticipato possesso, sulla quale ho dato parere contrario.

La variazione tabellare urgente è stata fatta interpellando tutti i magistrati presenti al momento dell’adozione del provvedimento. Preciso che abbiamo cominciato a discuterne ad ottobre, quando era stato deliberato il trasferimento della dott.ssa Caroselli.

In relazione a questi nuovi arrivi si vedrà come collocarli, anche in base al tempo della loro presa di possesso dell’ufficio. In concomitanza all’arrivo dei nuovi colleghi potrò poi provvedere anche sulla ridistribuzione dei carichi del settore civile, anche in relazione ai ruoli dei due colleghi sin d’ora destinati al dibattimento. omissis

Ritengo che in questo momento l’ufficio gip – gup non sia sovradimensionato, potrebbe però conseguire obiettivi di maggiore efficienza.>>

Infine il Presidente ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di assegnare le funzioni dibattimentali penali a dei magistrati del settore civile e non a quelli che esercitano le funzioni G.I.P. – G.U.P.:

<<Non ho valutato la possibilità di distribuire una quota dei processi del dibattimento tra i colleghi dell’ufficio gip – gup per i problemi connessi alla gestione delle incompatibilità e, soprattutto, perché ritengo prioritario il loro massimo impegno per lo smaltimento di un consistente arretrato,

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superiore a 4.000 procedimenti. I colleghi gip – gup sono stati impiegati anche per aiutare nello smaltimento di una piccola quota di procedimenti civili>>.

La consistenza quantitativa e qualitativa dei carichi del settore dibattimento come illustrati dal Dirigente giustifica il provvedimento organizzativo urgente in esame, anche se il 40% delle sopravvenienze risulta costituito da procedimenti nei confronti di imputati irreperibili e perciò di semplice consistenza e agile trattazione, ove si consideri che i due magistrati destinati alle funzioni dibattimentali comunque sono gravati anche da carichi di lavoro del settore civile.

Razionale, peraltro, appare la scelta organizzativa di escludere che svolgano le funzioni dibattimentali i magistrati addetti al settore G.I.P. – G.U.P., giacché essa è sicuramente funzionale ad evitare le situazioni di incompatibilità, in linea con i principi recepiti dalla normativa tabellare (si veda paragrafo 26.3, ultimo capoverso, della Circolare1).

Nessun rilievo può avere la circostanza che sino alla variazione tabellare in esame il Tribunale per i Minorenni di ... era stato organizzato “con la creazione di un pool Gip/Gup, ai cui componenti venivano affidati anche tutti gli affari civili concernenti i procedimenti rieducativi ai sensi degli artt. 25 ss RDL n.1404/34, nonché la composizione dei collegi civili e le funzioni di Magistrato di Sorveglianza (per alcuni bienni in forma esclusiva, in seguito in tutti i giorni pre-festivi nonché nel periodo feriale e nei periodi di assenza dei titolari), mentre ai giudici del dibattimento venivano attribuiti anche i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione relativi alla potestà genitoriale e alla adottabilità” (come risulta dalla delibera del CSM in data 27 maggio 2008 con la quale sono state approvate per il biennio 2006/2007).

In effetti tale assetto organizzativo è stato confermato anche nelle tabelle 2009/2011, attualmente in vigore, come risulta dalla delibera (del 10 marzo 2011) di approvazione di tali tabelle, nella quale si evidenzia che <<il Tribunale per i minorenni è organizzato in una unica sezione promiscua, all’interno della quale i 13 magistrati in servizio risultano suddivisi in due sottogruppi, nove (oltre al Presidente) per il settore civile e quattro per il settore penale. Tale articolazione riproduce quella già approvata da questo Consiglio con delibera 28 maggio 2008, che risponde alla logica secondo cui l’assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile (penale e civile), e ciò pur tenendo conto che – secondo il Consiglio giudiziario - l’assetto in essere potrebbe determinare,

(1) Quanto al disposto del par. 26.3, nella relazione illustrativa alla Circolare si fa riferimento alla possibilità di deroga alla regola generale della distinzione di funzioni solo nel caso di uffici di piccole dimensioni e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, come è facile evincere dalla lettura del testo della relazione stessa: “motivando adeguatamente sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta, sarà ad esempio possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni GIP e/o GUP, all’interno dell’unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l’ufficio GIP/GUP affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo)”.

Il disposto del par. 26.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti prevede che “ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di prevedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione”.

Nel primo caso, pertanto, la deroga necessita soltanto di adeguata motivazione sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta. Nel secondo caso, ovvero nel caso sussista una autonoma sezione GIP/GUP, è possibile provvedere alla assegnazione di funzioni di giudice del dibattimento a magistrati della autonoma sezione GIP/GUP, laddove però nella motivazione del provvedimento di assegnazione si dia conto dell’oggettiva impossibilità di fare diversamente.

Non solo contingenti difficoltà dell’ufficio ma, altresì, sofferenze perduranti nell’organico consentono di prevedere in tabella la destinazione promiscua di giudici alla sezione unica penale ed alla sezione GIP/GUP, purché – come detto - da parte del dirigente dell’ufficio si dia adeguata motivazione circa “la oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti”.

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nel tempo, la creazione di due settori di specializzazione mista tendenzialmente stabili e perciò poco osmotici>>.

Con la variazione tabellare in esame non può dirsi affatto superata la concezione che privilegia la promiscuità delle attribuzioni del giudice minorile, così come previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 28/07/1989 n. 272, che stabilisce un regime di favor per la pluralità di competenze nell’ambito della funzione giudiziaria minorile (“nei tribunali per i minorenni l’assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile”), nonché dal paragrafo 55.1 della circolare in materia di organizzazione tabellare che ribadisce che “l’assegnazione … è disposta secondo criteri obiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali”.

Il provvedimento in oggetto, sebbene attribuisca le funzioni dibattimentali penali solo ai giudici Villa e Marino, non priva –come è reso evidente dalla lettura delle tabelle- ne tali giudici né le osservanti (che svolgo le funzioni GIP –GUP) di altre competenze nel settore civile.

E’ del tutto infondato, poi, il rilievo negativo secondo il quale il nuovo assetto organizzativo non giustificherebbe più la deroga al limite decennale di permanenza nelle stesse funzioni prevista per il Tribunale per i minorenni, proprio in ragione della contestuale attribuzione di funzioni penali e civili a tutti i giudici del predetto Tribunale.

Come si è già detto il provvedimento in esame non priva affatto i giudici interessati dello svolgimento di funzioni promiscue e, poi, non può trascurarsi che la deroga sopra citata ha proprio come eccezione quella che riguarda i magistrati che svolgono funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p. (art.

1 del Regolamento, approvato con Risoluzione del 13 marzo 2008 2).

In ordine alla funzione di G.I.P. – G.U.P. nella relazione illustrativa si precisa quanto segue:

<<…. Vengono così in considerazione le funzioni fallimentari e di giudice dell’esecuzione, nelle quali ragioni di prudenza e cautela suggeriscono di indicare un termine di durata massima nel relativo incarico pari dieci anni, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle procedure, dei penetranti poteri conferiti al giudice che procede, della natura e della qualità dei soggetti coinvolti

(2) In ordine al “campo di applicazione” e ai termini di permanenza il Regolamento prevede quanto segue:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. La presente normativa si applica esclusivamente ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, escluse le seguenti funzioni:

giudice presso il tribunale ordinario composto da un’unica sezione, oltre all’eventuale sezione distaccata, fatta eccezione per le seguenti posizioni tabellari alle quali si applica il termine di permanenza massimo: giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva, giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;

giudice del lavoro di pianta organica;

giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolge funzioni esclusive di g.i.p../g.u.p.;

giudice presso l’ufficio di sorveglianza;

magistrato addetto all’ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione;

sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

magistrato distrettuale giudicante e requirente;

giudice presso la corte d’appello composta da un’unica sezione;

giudice presso una sezione distaccata della corte di appello composta da un’unica sezione;

sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

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e – non ultimo - della percezione esterna del potere di gestione di patrimoni a volte anche ingenti, che rende opportuno un più frequente ricambio.

Le medesime argomentazioni sono utilizzabili anche per i giudici che svolgono funzioni di G.I.P./G.U.P. – congiuntamente o disgiuntamente - qui richiamandosi quanto già affermato circa la particolare natura di una figura di magistrato competente in materia di diritti di libertà della persona, e per i giudici assegnati ad una Sezione distaccata di Tribunale atteso il loro limitato ambito territoriale, evidenziandosi che – come già riportato al punto II della presente relazione - nel caso in cui tale Sezione preveda in organico almeno due giudici ed una suddivisione per materia per ogni singola posizione tabellare sarà possibile transitare da una posizione tabellare ad altra disponibile nell’ambito della medesima Sezione.

Si precisa, peraltro, che anche nel caso in cui le funzioni di G.I.P. o di G.U.P. sono esercitate disgiuntamente, non sarà possibile rimuovere la condizione di superamento del termine massimo transitando da una funzione all’altra, trattandosi sostanzialmente di diverse articolazioni della medesima funzione, come già argomentato per gli uffici giudicanti plurisezionali.

Anche per gli incarichi da ultimo menzionati il termine massimo è fissato in dieci anni.>>.

Quindi, il Consiglio proprio nel suddetto Regolamento ha evidenziato che per una importante e delicata funzione come quella di G.I.P. – G.U.P. non si può ipotizzare alcuna deroga al termine massimo di permanenza fissato in dieci anni.

Va, infine, confutata la tesi secondo la quale non sia possibile provvedere alla riorganizzazione di un intero settore con una variazione tabellare urgente.

La disciplina in materia (paragrafi 13 e 14 della Circolare) consente, nel corso del triennio di efficacia della tabella, di intervenire anche sulla riorganizzazione generale dell’ufficio con la procedura delle variazioni tabellari, purché vi siano –come nel caso in esame- ragioni ed esigenze di servizio che giustifichino tale intervento.

Né si può sostenere l’inopportunità dell’adozione di una variazione tabellare in prossimità del termine di efficacia delle tabelle redatte per il triennio 2009/2011 (termine più volte prorogato dal Consiglio, da ultimo con delibera del 18 settembre 2013), dovendo considerarsi che, a norma del paragrafo 11.1, <<la tabella dell’ufficio è formata e diviene efficace (solo, n.d.r.) con l’adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce>>; e <<fino all’adozione della tabella ai sensi del paragrafo 11.1, resta in vigore la tabella precedentemente formata>> (paragrafo 11.2) .

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di ..., effettuata con decreto del 18 dicembre 2013 ed avente ad oggetto la riorganizzazione del settore penale.”

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§ 14- 55.1

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