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Pensioni - Assegno ordinario di invalidità - Coadiutore di impresa artigiana- Automaticità delle prestazioni- Esclusione.

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Pensioni - Assegno ordinario di invalidità - Coadiutore di impresa artigiana- Automaticità delle prestazioni- Esclusione.

Corte di Appello di Palermo- 05.06/07.06.2008, n. 793 - Pres. Porrello - Rel. Rizzo- M.C. (Avv. Giardina) - INPS (Avv. Carlisi, Agueci).

Il principio della automaticità delle prestazioni previsto dall'art. 2116 c.c, cosi come interpretato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 374/1997), costituisce una regola a carattere generale nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti, non operando solo in presenza di una deroga espressa. Non trova applicazione invece nel rapporto tra ente di previdenza e lavoratore autonomo cui è equiparato il coadiutore (o collaboratore ) di impresa. Ne consegue che il diritto alla prestazioni previdenziali non matura in assenza di versamento della contribuzione obbligatoria.

FATTO

Con ricorso depositato il 7.3.2005 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n.

1158 emessa l'8.11.2007 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato a corrispondere a M. C. l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1.11.2000.

Deduceva l'erroneità della statuizione adottata dal primo giudice che non aveva tenuto adeguatamente conto della eccepita carenza del requisito contributivo richiesto ai fini della fruizione della detta prestazione previdenziale.

Si costituiva M. C. che chiedeva il rigetto dei gravame.

La causa, all'udienza del 5.6.2008, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, veniva decisa come separato dispositivo.

DIRITTO

L'appello è fondato

Come è noto, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno

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nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di unterzo, (v. art 1 L. n.

222/1984)

A norma dell'art. 4 della citata legge n. 222, rubricato Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità:

“Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939. n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

P e r i l a v o r a t o r i s u b o r d i n a t i , e s c l u s i g l i o p e r a i dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'art 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 9 n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.

Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contribuii giornalieri. ll requisito di contribuzione, nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468, contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.”

Il richiamato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272, all'a rt. 9, punto 2) ha stabilito che l'assicurato ha diritto alla pensione a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

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a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziate dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

- 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero - 260 contributi settimanali di cui atta tabella B, n. 1, ovvero

- 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

- 780 ontributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

- 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n, 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

- 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

- 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

- 52 contribuii settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero - un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

- 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero - 104 contribuii giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinanti ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma".

Ora, in base all'art. 2116, primo comma, c.c., rubricato Prestazioni:

“Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".

La norma, come è noto sancisce il principio della automaticità delle prestazioni nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro.

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Principio confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art.

23 ter, D.L. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.

Tale principio - nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) - costituisce, poi, regola generale - nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti - e, come tale, trova applicazione - nello stesso ambito - a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 1460 del 2001, n. 5767 del 2002).

Tuttavia, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione, invece, nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale - in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'iscrizione al relativo albo professionale, ancorché questa possa dar luogo, con l'iscrizione all'ente previdenziale, alla possibilità per il medesimo ente, che ne consegue, di attivarsi per la riscossione degli stessi contributi (in tal senso, vedi Cass. n. 9525/2002, 11869/95;

Sez. L, Sentenza n. 7602 del 15/05/2003, Sez. L, Sentenza n. 12794 del 02/09/2003, Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005, SeZ.L, Sentenza n. 18830 del 18/09/2004).

Il M., coadiutore di impresa artigiana, trovasi in una posizione assicurativa equivalente a quella dei lavoratori autonomi ed è iscritto nell'apposita gestione; con la conseguenza che, fino al momento in cui l'lNPS non avrà materialmente ricevuto i contributi necessari ai fini dei perfezionamento dei requisiti di assicurazione previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate, costui non potrà rivendicare l'assegno ordinario dì invalidità.

La sentenza appellata deve, conseguentemente, essere riformata mediante il rigetto della domanda azionata da M. C. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

L'appellato soccombente, non avendo presentato idonea certificazione ai sensi del novellato art. 152 disp. att. cod. civ. va condannato al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.

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(OMISSIS)

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