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(Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE COMMISSIONE EUROPEA

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(1)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso d'inizio di un procedimento di riesame dell'imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per la legatura di fogli originari della Repubblica

popolare cinese (2011/C 217/10)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente sca­

denza ( 1 ) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (in appresso «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una do­

manda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comu­

nità europea ( 2 ) («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La richiesta è stata presentata il 26 aprile 2011 dai seguenti produttori («i richiedenti»): Interkov spol.s.r.o, IML Industria Meccanica Lombardia S.r.l. e Niko Metallurgical company d.d.

Zelezniki (nel seguito «il denunciante»), che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie pari a più del 50 %, della produzione comunitaria totale di detti meccanismi a leva.

2. Prodotto

Il prodotto in questione sono i meccanismi a leva per la lega­

tura di fogli, utilizzati per archiviare fogli sciolti ed altri docu­

menti in raccoglitori e classificatori, originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito «il prodotto in esame»), che attual­

mente rientra nel codice CN ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio anti­

dumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio ( 3 ).

4. Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base i richiedenti hanno determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita effettivamente praticati o praticabili per un identico prodotto nell’Unione europea. La denuncia di un vero­

simile persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è destinato all'esportazione nel­

l'Unione.

Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Il richiedente ha presentato elementi atti a provare che le im­

portazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste significative, in termini sia assoluti che di quota di mercato.

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste un rischio di reite­

razione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo essi hanno presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inu­

tilizzate nel paese interessato, un eventuale venir meno delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle impor­

tazioni del prodotto in esame.

A parere dei richiedenti inoltre la situazione dell'industria co­

munitaria è tale che, lasciando decadere tali misure, qualsiasi altro aumento significativo delle importazioni a prezzi di dum­

ping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'aper­

tura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

( 1 ) GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 11.

( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 3 ) GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1.

(2)

5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se il venire meno delle misure implichi o no un rischio di persistere del dumping e di reiterazione del pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del numero manifestamente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) C a m p i o n a m e n t o d e i p r o d u t t o r i e s p o r ­ t a t o r i d e l l a R e p u b b l i c a p o p o l a r e c i n e s e Per consentire alla Commissione di stabilire se sia neces­

sario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le se­

guenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati di cui al punto 7:

— ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dal 1 o luglio 2010 al 30 giugno 2011, in­

dicati per ciascuno dei 27 Stati membri ( 4 ) separata­

mente e in totale,

— fatturato in valuta locale e volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1 o luglio 2010 il 30 giugno 2011,

— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame in altri paesi terzi nel periodo tra il 1 o luglio 2010 e il 30 giugno 2011,

— descrizione dettagliata delle attività della società sul piano internazionale relative al prodotto in esame,

— ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ( 5 ) coinvolte nella produ­

zione e/o nella vendita (su mercati esteri e/o su quello interno) del prodotto in esame,

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa ri­

sultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra la società si di­

chiara disposta a essere eventualmente inclusa nel cam­

pione. Ogni società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una ve­

rifica in loco delle risposte fornite. Se una società di­

chiara di non essere disposta a essere inclusa nel cam­

pione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta.

Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà anche le autorità della Repub­

blica popolare cinese e tutte le associazioni note di pro­

duttori esportatori.

ii) C a m p i o n a m e n t o d e g l i i m p o r t a t o r i

Per consentire alla Commissione di stabilire se risulti necessario ricorrere al campionamento e, in caso affer­

mativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le se­

guenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati di cui al punto 7:

— ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

— descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

— volume in unità e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione nel periodo dal 1 o luglio 2010 al 30 giugno 2011 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese,

( 4 ) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułga­

ria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lus­

semburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovac­

chia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Regno Unito.

( 5 ) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del rego­

lamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)

— ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ( 6 ) coinvolte nella produ­

zione e/o nella vendita del prodotto in esame,

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa ri­

sultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra la società si di­

chiara disposta a essere eventualmente inclusa nel cam­

pione. Ogni società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una ve­

rifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conse­

guenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori la Commis­

sione contatterà anche tutte le associazioni note di im­

portatori.

iii) C a m p i o n a m e n t o d e i p r o d u t t o r i d e l ­ l ' U n i o n e

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si tro­

vano nel fascicolo, consultabile da tutte le parti interes­

sate. Si invitano le parti interessate a consultare il fasci­

colo (utilizzando i recapiti riportati al paragrafo 7 per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione le società selezionate per l'inserimento nel campione.

iv) S e l e z i o n e d e f i n i t i v a d e i c a m p i o n i

Ogni parte interessata che desideri fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni è tenuta a farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione defini­

tiva dei campioni dopo aver consultato le parti interes­

sate che si sono dichiarate disposte a far parte del cam­

pione.

Le società facenti parte del campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchie­

sta.

Qualora la collaborazione risulti insufficiente la Com­

missione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'in­

chiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione facenti parte del campione e a tutte le associa­

zioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esporta­

tori della Repubblica popolare cinese facenti parte del cam­

pione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori facenti parte del campione e a tutte le as­

sociazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osser­

vazioni, presentare informazioni non contenute nelle rispo­

ste al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che queste ne facciano richie­

sta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

La pertinente richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).

d) Base per la determinazione del valore normale

La Commissione intende prender contatto con produttori operanti in altri paesi ad economia di mercato quali India, Iran e Thailandia al fine di stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Qualora non ri­

ceva la necessaria cooperazione la Commissione otterrà lo scopo rifacendosi ancora una volta ai prezzi effettivamente praticati o praticabili nell’Unione. Si invitano le parti inte­

ressate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di tale base per stabilire il valore normale entro il termine apposito fissato al successivo punto 6, lettera c).

( 6 ) Cfr. nota 5.

(4)

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione Qualora risultasse confermata la probabilità di un persistere del dumping e del pregiudizio a termini dell'articolo 21 del regola­

mento di base, si deciderà se sia contrario o no all'interesse dell'Unione mantenere in vigore le misure antidumping. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli operatori del settore nell'Unione ad essa noti, alle loro associazioni di rap­

presentanza ed alle organizzazioni di rappresentanza di consu­

matori ed utenti. Queste parti possono, alla pari di quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi specifici della loro richiesta, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comu­

nicate in applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini a) Termini generali

i) T e r m i n e e n t r o i l q u a l e l e p a r t i d e v o n o c h i e d e r e i l q u e s t i o n a r i o

Tutte le parti interessate che non abbiano collaborato all'inchiesta in esito alla quale sono state prese le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questio­

nario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gaz­

zetta ufficiale dell'Unione europea.

ii) T e r m i n e e n t r o i l q u a l e l e p a r t i d e v o n o m a n i f e s t a r s i , r i s p o n d e r e a l q u e s t i o n a ­ r i o e f o r n i r e o g n i a l t r a i n f o r m a z i o n e Salvo laddove altrimenti disposto, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispon­

dere al questionario o fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società selezionate per far parte di un campione de­

vono presentare le risposte al questionario entro il ter­

mine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii) A u d i z i o n i

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'au­

dizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

i) Poiché la Commissione intende consultare le parti inte­

ressate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel

campione in merito alla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le infor­

mazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pub­

blicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale del­

l'Unione europea.

ii) Ogni altra informazione relativa alla selezione dei cam­

pioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub iv), deve perve­

nire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblica­

zione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii) Salvo laddove altrimenti disposto, le risposte al questio­

nario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per le osservazioni riguardanti la base per la determinazione del valore normale

Nell’ambito del procedimento le parti interessate possono desiderare esprimere un parere in merito all’idoneità di India, Iran e Thailandia o di altri paesi ad economia di mercato di cui si possa proporre la selezione in quanto tali al fine di stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popo­

lare cinese ovvero, qualora non si abbia la cooperazione di tali paesi, alla possibilità che la Commissione ottenga lo scopo rifacendosi ai prezzi effettivamente praticati o pratica­

bili nell’Unione. Le osservazioni devono pervenire alla Com­

missione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispon­

denza

La dicitura «Diffusione limitata» ( 7 ) va apposta a tutte le comu­

nicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riser­

vato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente par­

ticolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le in­

formazioni riservate comunicate da una parte interessata che non presenti un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti potranno non essere prese in considerazione.

( 7 ) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n.

1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è anche protetto confor­

memente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Par­

lamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis­

sione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)

Ai fini del presente procedimento la Commissione si servirà di un sistema elettronico di gestione dei documenti. Le parti inte­

ressate sono pertanto tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di pro­

cura o certificato firmato che eventualmente corredino le rispo­

ste al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire in­

viato per posta o consegnato a mano) all’indirizzo riportato più avanti. In ossequio all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base la parte interessata che non possa trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico deve infor­

marne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informa­

zioni in merito alla corrispondenza ed ai contatti con la Com­

missione le parti interessate possono consultare le pagine per­

tinenti sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio Direzione H

Ufficio: N105 04/092 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22963307

E-mail: trade-lever-arch-dumping@ec.europa.eu; trade-lever-arch- injury@ec.europa.eu

8. Omessa collaborazione

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base qualora una qualsiasi parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente il procedimento, è possibile elaborare con­

clusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricor­

rendo eventualmente, in forza dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non colla­

bora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponi­

bili, l’esito dell'inchiesta potrà risultare meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base i relativi risultati non comportano una modifica della portata delle misure in vigore, ma l'abroga­

zione o il mantenimento di tali misure in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga oppor­

tuno rivedere la portata delle misure al fine di modificarla (cioè aumentarla o ridurla) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indi­

pendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della pre­

sente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio con­

cernente la tutela delle persone fisiche in relazione al tratta­

mento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli orga­

nismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 8 ).

12. Consigliere-auditore

Si ricorda alle parti interessate che, qualora ritengano di incon­

trare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione ge­

nerale del Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all’occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni pro­

cedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedi­

mento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consul­

tare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).

( 8 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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