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Il c.d. work for equity : la tassazione delle partecipazioni ricevute da società prestatrice di servizi

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1. Premessa

Con la risposta n. 776/2021 del 10 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della rilevanza fiscale degli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi a favore di start up innovative o di incubatori certificati, giuste le previsioni contenute nell’art 27 c.4 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012. Questa norma da un lato esclude per il percettore/assegnatario che tali strumenti concorrano alla formazione del reddito secondo il disposto dell’art 9 TUIR e tuttavia, in base al successivo c. 5 dello stesso articolo 27, la eventuale plusvalenza che dovesse derivare dalla eventuale cessione degli strumenti sarebbe interamente tassabile secondo le ordinarie norme previste per i redditi finanziari – vedi in particolare artt. 67 e 68 TUIR – . La tematica non risulta ad oggi, per quanto noto, oggetto di particolari ap- profondimenti ma riteniamo che ciò sia imputabile da un lato alle particolari operazioni cui si rivolge e dall’altro al fatto che trattasi di operazioni ad impatto pluriennale a loro volta interessate dal non facile contesto economico. Detto altrimenti, stanno ora venendo a “maturazione “operazioni avviate alcuni anni fa.

2. La normativa di riferimento

Il D.L. 179/2012 noto come “decreto crescita bis” aveva introdotto una serie di disposizioni organiche riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative anche sulla scia di analoghe iniziative presenti all’estero. In tale ottica, l’art. 25, dedicato ad individuare i beneficiari delle agevolazioni – start up up innovative e incubatori4 -–, fa riferimento

4 La Circ. AE n. 16/E dell’11 giugno 2014 al par. 1.1 evidenzia le caratteristiche delle start up innovative quali società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia

Con la Risposta n. 776/2021 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della tassazione delle partecipazioni ricevute da una socie- tà prestatrice di servizi nell’ambito del c.d. “work for equity” a sua volta riconducibile all’art 27 c 4 del D.L. 179/2012. Il pa- rere fa puntuale riferimento alla vigente normativa: esclusione

dalla formazione del reddito in fase di assegnazione e tassazio- ne in via ordinaria della plus/minus a seguito della eventuale successiva cessione. Alcuni aspetti sulla determinazione del reddito derivante dalla cessione degli strumenti finanziari potrebbero essere rivisti alla luce dell’evoluzione normativa.

di Renzo Parisotto

Il c.d. “work for equity”: la tassazione delle partecipazioni ricevute da società prestatrice di servizi

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alla “crescita sostenibile” allo “sviluppo tecnologico” alla “nuova imprenditorialità” e alla

“occupazione”. Peraltro la platea dei destinatari prevista originariamente fu ampliata attra- verso il D.L. 76/2013 convertito in Legge 99/2013 inserendovi le Piccole e Medie Imprese Innovative. Si ricorda che il c.3 del medesimo articolo disponeva un periodo di validità delle norme agevolative contenute nella Sezione IX rubricata “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative”.5

Il successivo art. 26, nella consapevolezza che si intendono disciplinare imprese in fase di avvio, dispone la non applicabilità delle regole antielusive in tema di “società in perdita sistemica” – comma 1 – ovvero di “società di comodo” – comma 4 –.

Di rilievo portante per l’interpello in commento è l’art. 27 che, con l’obiettivo di dotare le start up innovative e gli incubatori certificati di strumenti finanziari atti a favorire la fidelizzazione e l’incentivazione di coloro che si adoperano per il loro sviluppo , dispone l’esenzione sia fiscale che contributiva degli strumenti finanziari assegnati ai propri am- ministratori/dipendenti dalle medesime start up o incubatori (commi da 1 a 3) ovvero la non concorrenza alla formazione del reddito del soggetto che effettua l’apporto di opere e servizi (comma 4).

ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappre- sentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società “…non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”.

Le start-up innovative devono possedere i seguenti requisiti “cumulativi”, nonché taluni requisiti “alternativi”:

– devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi;

– devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commer- cializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;

– a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua - dichiarato nella voce A del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile - risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;

– non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime age- volativo;

– devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;

– non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Possono assumere la qualifica di start-up innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da soci diversi dalle persone fisiche.

Le start-up innovative, per definirsi tali, devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti “alternativi”:

1) sostenere “spese in ricerca e sviluppo ... uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa”;

2) impiegare “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”,

a) “in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, ... personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero”;

b) “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, ... personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;

3) essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, bio- tecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero … titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.

Parimenti al par. 1.2 identifica gli incubatori certificati quali società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

“L’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.

L’incubatore certificato – al fine di fruire della disciplina di favore, contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 – deve avere i seguenti requisiti, tassativamente elencati dal comma 5 dell’articolo 25 (omissis).

L’incubatore certificato per potersi qualificare come tale deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile.

5 Vedi Circ. AE 16/E/2014, par 3.1.7.

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Con specifico riguardo al primo comma i beneficiari dell’esenzione sono identificabili in: amministratori, lavoratori legati da rapporto di lavoro dipendente sia a tempo inde- terminato che determinato o part-time e più in generale collaboratori il cui reddito sia qualificabile come dipendente o assimilato a lavoro dipendente – escludendo le casisti- che di cui al c 4 successivo -. Non sono ammessi al beneficio i collaboratori occasionali posto che la norma fa riferimento ai soli “continuativi”. Si rimarca la differenza rispetto all’agevolazione prevista dall’art 51 c.2 lett. g) del TUIR laddove essa risulta condizionata dall’assegnazione alla “generalità dei dipendenti” mentre nella situazione in esame non vi è alcuna limitazione soggettiva6.

Ancora gli strumenti finanziari assegnati devono essere “partecipativi” vale a dire similari alle azioni [art 44 c 2 lett. a) TUIR] ed essere emessi dalla start up o incubatore o società da questi controllate mentre nelle situazioni similari di cui all’art 51 c 2 lett. g) TUIR sono interessati anche i titoli emessi da controllanti ovvero da società parimenti controllate.

Gli strumenti così assegnati nonché l’attribuzione del diritto di opzione per il loro acquisto non è rilevante ai fini reddituali e contributivi dei destinatari nel periodo di assegnazione o esercizio. Viene tuttavia di rilievo ai fini reddituali la circostanza che successivamen- te gli strumenti vengano ceduti: a) ad altri soggetti ovvero b) alle stesse emittenti loro controllate o controllanti – da notare il più circoscritto perimetro in fase di emissione –.

Nel caso a) il cedente realizzerà un reddito diverso di cui agli artt. 67/68 del TUIR per la cui determinazione la Circ. AE n 16/E citata afferma “...in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale … reddito diverso”7. Qualora si tratti di cessioni a soggetti sub b) si ha invece una decadenza dall’incentivo e quindi si dovrà assoggettare il valore, ora per allora – una sorta di recapture –, degli strumenti assegnati quale reddito di lavoro senza tuttavia l’applicazione di specifici ag- gravi. Un eventuale maggior corrispettivo percepito rispetto al valore considerato quale reddito da lavoro costituirà reddito diverso al pari del caso a).

6 Vedasi tabella Circ. AE 16/E/2014.

7 L’Agenzia aveva in precedenza richiamato il disposto dell’art 68 c. 6 TUIR laddove in merito alla determinazione dell’importo imponibile si legge “…sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito …ed il costo od il valore assoggettato a tassazione” laddove all’evidenza deve trattarsi di un “valore” avente rilevanza fiscale e quindi senza esenzioni fiscali specifiche.

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È palese come la decadenza dal beneficio comporterà una tassazione ad aliquota pro- gressiva IRPEF anziché proporzionale (oggi 26%) sui redditi finanziari diversi realizzati dall’assegnatario.

Venendo infine al c. 4 dell’art 27 in commento e al tempo stesso oggetto dell’interpello, questo nella sostanza amplia l’esenzione reddituale già prevista dal c.1 a favore dei soggetti che apportano “opere e servizi” alle start up/incubatori e così le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere/servizi ovvero dei crediti scaturenti da tali opere/servizi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’assegnatario secondo i canoni di cui all’art 9 TUIR al momento della ultimazione della prestazione ovvero della emissione degli strumenti ovvero “al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento “. Rientra viceversa tra i redditi diversi (art. 67 TUIR) il provento derivante dalla eventuale successiva cessione degli strumenti partecipativi ricevuti.

Contrariamente a quanto previsto al c. 1 – vedi sopra – non sono qui previste situazioni negative di recapture laddove la cessione avvenga nei confronti degli emittenti, loro controllati o controllate. Dirimente per l’inquadramento delle attribuzioni tra il c. 1 ed il c. 4 è la precisazione contenuta nella Circ. AE n. 16/E par. 4, laddove si precisa che il c.

1 ha riguardo ai soggetti la cui remunerazione “rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato”8, mentre il c. 4 opera nelle altre situazioni, es. reddito di lavoro autonomo o d’impresa.

In tema di agevolazioni fiscali va anche considerato l’art. 29 del D.L. 179/2012 laddove sono previste specifiche facilitazioni per coloro che investono in start up innovative: in tale ambito il Decreto Interministeriale 28 dicembre 20209, attuativo della norma prima- ria nel quale sono richiamate le definizioni e le condizioni soggettive ed oggettive sopra descritte1011, fissa i limiti quantitativi dell’agevolazione per gli investitori.

3. La Risposta AE n. 776/2021

L’istanza di interpello è stata proposta da una società che, avendo fornito servizi di con- sulenza ad una società iscritta nel registro speciale presso la Camera di Commercio quale società “start up innovative” previa stipula di un accordo di “work for equity”, riceveva dalla committente come corrispettivo della prestazione una quota di partecipazione nel patrimonio della medesima. Il valore attribuito a tali strumenti risulta da perizia ex art.

2465 cc. L’istante chiedeva conferma circa la riconducibilità dell’operazione al disposto del c. 4 dell’art. 27 del D.L. 179/2012 – vedi sopra – e di conseguenza per la irrilevanza fiscale della quota di partecipazione ricevuta altrimenti riconducibile al disposto dell’art. 9 TUIR12. L’Agenzia, ripercorsi tutti i vari contenuti di prassi ed in particolare la Circ. AE 16/E/2014, conferma la spettanza dell’agevolazione fiscale all’istante – leggasi soggetto che ha effet- tuato l’apporto di beni e servizi – sottolineando tuttavia due aspetti:

– l’agevolazione introdotta dal D.L. 179/2012 concerne i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, dal momento che sono contraddistinti da elevata qualifica:

8 Vedi anche par 3.1.2 della medesima Circolare.

9 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 38 del 15/2/2021.

10 Si veda in particolare l’art 3 “investimento agevolato” e art 4 “agevolazione fiscale “laddove sono fissati i massimali di inve- stimento e di deduzione rispettivamente 300 mila complessivi e 50% annuo fino ad un massimo di euro 50 mila.

11 Il Decreto citato era stato preceduto per analoga fattispecie dal Decreto Ministero Finanze del 7 maggio 2019 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale 156 del 5/7/2019.

12 “I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria secondo le disposizioni dei successivi capi …(omissis) ….”.

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non deve quindi trattarsi di apporti generici o, per dirla diversamente, a ridotto valore professionale/tecnico

– il soggetto che apporta opere e servizi di fatto “sospende” la tassazione degli strumenti ricevuti in contropartita fino al momento in cui li dovesse cedere. In tale evenienza il c. 5 dello stesso art. 27 ne prevede la tassazione secondo le regole ordinarie (art. 67 TUIR) con conseguente necessità di determinare la base imponibile.

In sostanza l’Agenzia non aggiunge altro, né avrebbe potuto diversamente, rispetto ai contenuti della norma citata dall’istante ovvero dei precedenti documenti di prassi13. 4. Considerazioni

Quanto sopra riportato offre lo spunto per alcune brevi considerazioni partendo anche dalla constatazione che sulla rilevazione contabile di tali assegnazioni da parte dell’e- mittente, non vi sono puntuali indicazioni da parte degli organismi preposti – es. OIC – . Nella risposta all’interpello viene fatto un richiamo alla datata Circolare dell’Agenzia 10/E/2005 laddove si afferma “...a fronte dell’emissione di strumenti finanziari parteci- pativi la società non iscrive alcun valore nel proprio attivo di bilancio e ciò in quanto gli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi non determinano alcun incremento contabile del patrimonio netto …”. Apparentemente non viene considerato come nel frattempo sia stato emanato il D.L. 244/2016 in cui l’art. 13 bis prevede le norme di coordinamento IRES/IRAP con il D.Lgs. 139/2015 così come inserito il c. 1 bis all’art.

83 TUIR laddove sono stati condivisi per i soggetti OIC adopter i contenuti dell’art 6 del DM 8/6/2011 – leggasi “operazioni con pagamento basato su azioni per i servizi forniti da dipendenti” – originariamente previsto per i soggetti IAS Adopter. Questo consentirebbe, ad avviso di chi scrive, di individuare o almeno considerare un costo sostenuto per la partecipazione ricevuta dal prestatore14. Detto altrimenti potrebbe riconoscersi nel valore iscritto presso l’emittente quel valore d’acquisto cui fa riferimento l’art 68 TUIR rendendo così definitiva l’esenzione da tassazione – salvo ovviamente comportamenti non consentiti in chiave antielusiva – e non semplicemente rinviata/sospesa la tassazione, riprendendosi i criteri già previsti per i Piani Individuali di Risparmio (PIR). In tal senso si supererebbero anche le problematiche connesse ad una eventuale successiva riduzione di capitale di cui all’art 47 c 7 TUIR e segnatamente la quantificazione del reddito da capitale.

Sul piano sostanziale confrontandoci con il similare fenomeno dei c.d. carried interest di cui all’art 60 del D.L. 50/201715, la plusvalenza qualificabile come reddito finanziario dovrebbe tenere conto, anche per questa fattispecie, del costo dell’investimento come sopra individuato.

Nel caso in esame dovrebbe potersi considerare il valore certificato di perizia ex art 2465 c.c. e d’altro canto la circostanza, prevista dal c. 4 dell’art 27 in commento, che la emissio- ne dei titoli avvenga a soddisfazione dei “crediti maturati” presuppone che il prestatore debba assoggettare quel corrispettivo alla tassazione ordinaria sia pure secondo criteri di cassa o di competenza. Laddove la plusvalenza non tenesse conto di tale tassazione originaria si potrebbe correre il rischio di una doppia tassazione. In ogni caso in un’ottica di semplificazione negli adempimenti fiscali rilevare o memorizzare elementi reddituali a tassazione “sospesa” appare laborioso sia per il contribuente che per l’Amministrazione in

13 Vedi anche A. GerMANi, «Non tassate le partecipazioni in cambio di consulenza», in Il Sole 24 Ore, 11/11/2021.

14 Si vedano anche eventuali successive ricadute nei casi previsti dall’art. 47 c. 7 TUIR (recesso/riduzione capitale).

15 Vedi Circolare AE n. 25/E/2017.

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fase di controllo. A ciò aggiungiamo la circostanza che la riforma fiscale appena avviata, venga indirizzata verso un sistema duale e ciò suggerisce di evitare collocazioni ambigue o non definitive dei redditi.

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