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R E G I O N I DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO 3ª SERIE SPECIALE P ARTE PRIMA. Roma - Sabato, 23 luglio Anno Numero 29

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P A R T E P R I M A

SI PUBBLICA IL SABATO

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1

Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

R E G I O N I

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Sabato, 23 luglio 2022

Anno 163° - Numero 29

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2021, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi fi-

nanziari 2021 - 2023. (22R00236) . . . Pag. 1 REGIONE AUTONOMA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 novembre 2021, n. 0191/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gesto- ri di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge re- gionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decre- to del Presidente della Regione 1° febbraio 2016,

n. 15. (22R00240) . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2021, n. 0194/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme re- gionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° feb-

braio 2016, n. 17. (22R00241) . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2021, n. 0195/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attua- zione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regio-

ne 1° febbraio 2016, n. 16. (22R00242) . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2021, n. 0196/Pres.

Regolamento per la disciplina e l’esercizio del- le piccole produzioni locali di prodotti a base di

carne. (22R00243) . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2021, n. 0197/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regola- mento concernente criteri e modalità per l’attua- zione degli interventi di cui all’articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di ser- vizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all’attuazione del Programma annuale per l’ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incen- tivi ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, pic- cole e medie imprese commerciali attive, in parti-

colare, nei distretti del commercio. (22R00244) Pag. 27

(2)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2022, n. 1.

Proroga di termini previsti da disposizio- ni legislative e ulteriori disposizioni urgen-

ti. (22R00239) . . . Pag. 29

REGIONE SICILIA LEGGE 26 novembre 2021, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021,

n. 9. Disposizioni varie. (22R00237) . . . Pag. 33 LEGGE 26 novembre 2021, n. 30.

Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio

2021/2023. (22R00238) . . . Pag. 42

(3)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2021 , n. 18 .

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/sez. gen. del 4 agosto 2021) ( Omissis ).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONIDILEGGIPROVINCIALIEALTREDISPOSIZIONI CONNESSEALLASSESTAMENTODELBILANCIODIPREVISIONE

Sezione I

DISPOSIZIONIPERLATTUAZIONEDEL PIANONAZIONALE

DIRIPRESAERESILIENZA (PNRR) Art. 1.

Misure per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC) 1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per sem- plificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi sta- biliti dal PNRR, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi- lienza, dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al fondo comple- mentare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC), previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concer- nenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regio- nali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2. Per ragioni di urgenza, fermo restando l’obbligo di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, con uno o più regolamenti la Provincia può indi- viduare le disposizioni della legislazione statale che tro- vano immediata applicazione nel territorio provinciale.

I regolamenti possono dettare disposizioni di coordina- mento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l’ambito norma- tivo di riferimento, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento. I regolamenti sono approvati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime anche in relazione all’urgenza dell’intervento normativo; i regolamenti possono essere approvati previo adeguamento alle osservazioni espresse dalla commissione.

3. Con riferimento agli interventi legati ai piani pre- visti dal comma 1, di competenza della Provincia, dei comuni della provincia e dei relativi enti strumentali, si applica la disciplina provinciale relativa ai controlli e alla rendicontazione.

4. La Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale nel caso della mancata adozio- ne di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei pro- getti del PNRR e del PNIEC, nel caso di ritardo, iner- zia o difformità nell’esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia. La no- mina dell’ente, organo, ufficio o commissario ad acta cui spetta in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all’esecuzione dei progetti spetta al Presidente della Provincia, sentito il comune.

Art. 2.

Disposizioni relative al procedimento di approvazione contenuto nel PNRR del progetto «Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)»

1. Per le finalità previste dall’art. 1 e in attuazione del piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con la leg- ge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, la partecipazione della Provincia all’approvazione del progetto relativo al potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brenne- ro, intervento inserito nell’allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ( Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli- mento delle procedure), è effettuata secondo quanto pre- visto da questo articolo.

2. La posizione della Provincia è definita sul proget- to di fattibilità tecnica ed economica presentato ai sen- si dell’art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, sentiti i comuni nel cui territorio è prevista la localizzazione dell’opera e acquisiti i pareri e le osservazioni sull’ado- zione preliminare dell’aggiornamento al PUP ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge provinciale 4 agosto

(4)

2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), anche in modo coordinato con la partecipazione pubblica effettuata ad altri fini. La Provincia acquisisce inoltre il parere della competente commissione perma- nente del consiglio provinciale. Se i pareri richiesti ai sensi di questo comma non pervengono entro trenta gior- ni dalla richiesta, la posizione della Provincia è definita prescindendo da essi.

3. La Giunta provinciale informa il consiglio pro- vinciale circa la posizione assunta sul progetto «Poten- ziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione)».

4. Ai fini dell’intesa prevista dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regio- ne Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed ope- re pubbliche), la Provincia esprime la propria posizione nell’ambito della procedura prevista dall’art. 44 del me- desimo decreto-legge n. 77 del 2021.

5. Dopo l’approvazione del progetto per il potenzia- mento della linea ferroviaria Verona - Brennero, la Giunta provinciale approva in via definitiva l’aggiornamento del PUP ai sensi dell’art. 31 della legge provinciale per il go- verno del territorio 2015, integrato e modificato in base alle risultanze della conferenza di servizi e della deter- minazione del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici previste dall’art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Sezione II

DISPOSIZIONIINMATERIADITRIBUTI,

CREDITIESPESE

Art. 3.

Modificazioni dell’art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 4 dell’art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

2. Nel comma 4 -bis dell’art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «nella misura statale» sono so- stituite dalle seguenti: «nella misura».

Art. 4.

Modificazioni di disposizioni in materia di concessioni di crediti a società strumentali 1. Alla fine del comma 3 dell’art. 18 della legge pro- vinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono inserite le parole: «Il termine per il rimborso delle somme concesse a titolo di finanziamento soci a Trentino network S.r.l. è stabilito al 31 dicembre 2022».

2. Nel comma 4 dell’art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, le parole: «31 dicembre 2025»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per i finanziamenti previsti dai commi 1 e 2, e al 31 dicembre 2025 per il finanziamento previsto dal comma 3».

3. Nel comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. Nel comma 1 dell’art. 4 della legge provinciale 9 di- cembre 2015, n. 19, le parole: «31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 5.

Integrazione dell’art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 1. Alla fine del comma 4 dell’art. 4 della legge provin- ciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «A decorrere dall’anno 2021, nella definizione dei risparmi assicurati attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazio- ne passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituziona- le sono esclusi i canoni di locazione passiva di immobili interessati da operazioni di valorizzazione del patrimo- nio pubblico attuate per il tramite della società prevista dall’art. 14 (Costituzione della società «Patrimonio del Trentino S.p.a.») della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.».

Art. 6.

Modificazioni dell’art. 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull’Europa 2015)

1. Nella rubrica dell’art. 17 della legge provinciale sull’Europa 2015 le parole: «per gli anni 2014-2020»

sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell’art. 17 della legge provinciale sull’Europa 2015 le parole: «per gli anni 2014-2020”

sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell’art. 17 della legge provincia- le sull’Europa 2015 le parole: «dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agri- colo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fon- do europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale eu- ropeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti europei recanti disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale e sul fondo sociale europeo».

(5)

Sezione III

DISPOSIZIONIINMATERIADIENTILOCALI

Art. 7.

Integrazione dell’art. 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 1. Dopo il comma 2 dell’art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

«2 bis. In relazione al completamento del processo di elaborazione dell’intervento legislativo previsto dal comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni ai sensi dell’art. 17 -quater della legge provinciale n. 3 del 2006; per la medesima durata e nella medesima composizione sono ricostituite le commissio- ni per la pianificazione e il paesaggio (CPC) previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazio- ne di quest’articolo provvedono le comunità con i loro bilanci.

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Nella lettera e -quater ) del comma 4 dell’art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, dopo le pa- role: «definita ai sensi dell’art. 8, comma 3.2, della leg- ge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27» sono inserite le seguenti: «o per le assunzioni di personale consentite ai sensi del comma 3.2 -bis del medesimo articolo in rela- zione al permanere o alla costituzione di una gestione associata».

2. Nel comma 4 -bis dell’art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, le parole: «alle attività dell’os- servatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all’art. 33 e ad altre attività funzionali all’esercizio delle competenze in materia di finanza locale» sono sostitui- te dalle seguenti: «alle attività delle strutture provinciali funzionali all’esercizio delle competenze in materia di finanza locale, comprese quelle volte a facilitare l’acces- so delle amministrazioni comunali agli interventi e pro- grammi europei».

3. Dopo il comma 2 dell’art. 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserito il seguente:

«2 -bis . In alternativa a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 la Giunta provinciale può individuare pun- tualmente, nell’ambito delle tipologie di opere e interven- ti stabilite ai sensi della lettera a) del comma 2, le opere e gli interventi ritenuti prioritari per la programmazione di interesse provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, d’intesa con la rappresentanza dei comuni, definisce le modalità. di applicazione di questo comma e, in partico- lare, quanto previsto dalle lettere b) , c) , e) , f) , g) e h) del comma 2.».

4. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2021, di 200.000 euro per l’anno 2022 e di 100.000 euro per l’anno 2023 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 9.

Modificazione dell’art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale dei comuni

1. Nel comma 3.2 -bis dell’art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, le parole: «con risorse a proprio carico»

sono soppresse.

Art. 10.

Integrazione dell’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 9 dell’art. 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

«9 -bis . I comuni indicati nel comma 1 possono cede- re a titolo gratuito in proprietà o in uso al Comun general de Fascia i beni mobili o immobili destinati alle funzioni, ai compiti o alle attività che essi gli attribuiscono o dele- gano, ai sensi del comma 4. Il Comun general de Fascia può cedere a titolo gratuito, in proprietà o in uso, i beni mobili o immobili non strettamente funzionali al raggiun- gimento dei propri fini istituzionali ai comuni nel cui ter- ritorio insistono questi beni, se destinati a funzioni am- ministrative, compiti o attività proprie dei comuni stessi.

9 -ter . I beni oggetto di cessione ai sensi del com- ma 9 -bis non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell’atto di cessione, se non previa autorizzazio- ne del cedente. Il cedente, inoltre, può autorizzare il ces- sionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 9 -bis , se permane anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la de- stinazione di pubblico interesse già inerente al bene ori- ginariamente ceduto o un’altra destinazione di pubblico interesse individuata nell’autorizzazione.».

Sezione IV

DISPOSIZIONIINMATERIADIORGANIZZAZIONE EPERSONALE

Art. 11.

Modificazione dell’art. 31 (Proroga di graduatorie del personale provinciale) della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7

1. Nel comma 1 dell’art. 31 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

2. La modifica prevista dal comma 1 si applica a decor- rere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2021.

(6)

Art. 12.

Modificazioni dell’art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Al comma 1 dell’art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «, inoltre,» è soppressa;

b) dopo le parole: «piano dei fabbisogni.» sono in- serite le seguenti: «Inoltre sono consentite, per il consi- glio provinciale, due assunzioni aggiuntive di funzionario indicate nel suo piano dei fabbisogni 2020-2022, oltre a quelle previste per attuare la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 provvede il consi- glio provinciale con gli stanziamenti del proprio bilancio.

Art. 13.

Modificazione dell’art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)

1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Per i fini di questa legge le competenze in ma- teria di tutela, conservazione, valorizzazione del patri- monio storico, artistico - compresi i beni demo-etno- antropologici - archeologico, archivistico e librario sono attribuite, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), a una struttura complessa o a una o più strutture semplici il cui dirigente è denominato soprintendente. Dove questa legge e la normativa statale, applicata ai sensi dell’art. 1, fanno riferimento alle soprintendenze e al soprintenden- te s’intendono riferite alla struttura qualificata come so- printendenza dalla Provincia e al dirigente preposto ad essa.».

2. Quest’articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell’art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

Art. 14.

Integrazioni dell’art. 75 -quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 2 -bis dell’art. 75 -quinquies del- la legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«2 -ter . Ai sensi dell’art. 79 dello statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razio- nalizzazione della spesa pubblica, la società indicata nel comma 2 costituisce strumento tecnico-esecutivo di siste- ma della Provincia per la gestione del servizio sostitutivo di mensa messo a disposizione anche degli enti strumen- tali previsti dall’art. 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo art. 79. La società è tenuta a fornire il servizio agli enti strumentali sulla base della deliberazione previ-

sta dal comma 3 e senza l’applicazione di un corrispettivo a loro carico. La deliberazione prevista dal comma 3 può essere integrata dai singoli enti strumentali, entro i limiti indicati dalla Giunta provinciale nell’ambito delle diretti- ve previste dal comma 3 -bis , anche per tenere conto delle peculiarità dei loro bisogni.».

2. Nel comma 3 dell’art. 75 -quinquies della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «contrat- tazione collettiva provinciale,» sono inserite le seguenti:

«è disposta la regolazione del servizio e in particolare».

3. Dopo il comma 3 dell’art. 75 -quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

«3 -bis . La Giunta provinciale adotta con delibera- zione le direttive agli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, per la definizione delle modalità attuative dell’adesione obbli- gatoria alla gestione del servizio sostitutivo di mensa tra- mite la società indicata nel comma 2.

3 -ter . Il comma 2 -ter è applicabile anche al consiglio provinciale, con modalità stabilite con specifica intesa tra quest’ultimo e la Provincia.».

Art. 15.

Modificazione dell’art. 16 (Disposizioni in materia di semplificazione) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Nell’alinea del comma 1 dell’art. 16 della legge pro- vinciale n. 3 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2021»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

Art. 16.

Integrazione dell’art. 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992)

1. Nel comma 2 dell’art. 19.1 della legge provincia- le sull’attività amministrativa 1992, dopo le parole: «ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»

sono inserite le seguenti: «, o dati compresi nelle partico- lari categorie di dati personali di cui all’art. 9 del medesi- mo regolamento».

Sezione V

DISPOSIZIONIINMATERIADICONTRATTI ESERVIZIPUBBLICI

Art. 17.

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dell’art. 39 -bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), in materia di contratti pubblici

1. Dopo il comma 6 dell’art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

«6 -bis . Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisio-

(7)

ne dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono appli- cate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall’ordinamento provinciale dei contratti. Alle compen- sazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o som- me a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è previ- sta una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile.».

2. Nel comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il termine previsto dal comma 2 -ter ».

3. Nel comma 1 -quater dell’art. 39 -bis della legge pro- vinciale n. 3 del 2006 le parole: «, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l’agenzia svolge i pro- pri servizi» sono sostituite dalle seguenti: «; con l’atto organizzativo sono definite le modalità per l’effettuazio- ne della valutazione della congruità dell’offerta da parte dell’agenzia, anche prevedendo fasi e modalità ad appli- cazione progressiva».

Art. 18.

Modificazione dell’art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

1. Nel numero 7 del primo comma dell’art. 3 della leg- ge regionale n. 40 del 1968, dopo le parole: «destinati all’assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro»

sono inserite le seguenti: «o quando l’intervento è realiz- zato da enti collettivi senza fine di lucro per assicurare il rispetto di misure di sanità pubblica, anche veterinaria, esclusi interventi finanziati su altre leggi».

2. Per i fini di questo articolo con la tabella A è autoriz- zata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2021 sulla mis- sione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Art. 19.

Integrazione dell’art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012)

1. Dopo il comma 3 -ter dell’art. 39 della legge provin- ciale sull’energia 2012 è inserito il seguente:

«3 -quater . Il termine per la pubblicazione del bando di gara previsto da quest’articolo è differito se il termi- ne per il rilascio di pareri o osservazioni propedeutici ad esso da parte di ARERA è sospeso o superato, per il pe- riodo corrispondente alla sospensione o al ritardo. Il ter- mine è differito, inoltre, per il tempo necessario in caso di esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comu- ni ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46 -bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 no- vembre 2007, n. 222).».

Sezione VI

DISPOSIZIONIINMATERIADICULTURA,

ISTRUZIONEEUNIVERSITÀ

Art. 20.

Inserimento dell’art. 28 -bis nella legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Dopo l’art. 28 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 28 -bis (Iniziative per il cinquantesimo anni- versario del secondo statuto speciale di autonomia) . — l.

In occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniver- sario del secondo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e al fine di diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza della storia e del futuro dell’autonomia, per gli anni 2021 e 2022 la Provincia può sostenere, mediante la concessione di contributi, iniziative, anche realizzate all’estero, finalizzate alla valorizzazione del- la storia della comunità trentina e all’approfondimento del tema dell’autonomia speciale, nonché all’attivazio- ne di processi di innovazione culturale e di sviluppo so- stenibile, da realizzare nell’ambito del programma del cinquantenario.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adot- tata previo parere della competente commissione perma- nente del consiglio provinciale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 12, commi 1 e 2, e possono essere riser- vati ai giovani, anche privi del requisito di qualificazione previsto dall’art. 12, comma 3.».

2. Per i fini dell’art. 28 -bis della legge provinciale sul- le attività culturali 2007, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per cia- scuno degli anni 2021 e 2022 sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), pro- gramma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel set- tore culturale).

(8)

Art. 21.

Integrazione dell’art. 7 (Tariffe d’ingresso ai musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’art. 7 della legge provinciale n. 3 del 1985 è inserita la seguente:

«d -bis ) di emigrati trentini all’estero, individuati in base all’art. 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000);».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 22.

Inserimento del capo II -bis e dell’art. 6 -bis nella legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l’art. 6 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente capo:

«Capo II -bis - Disposizioni in materia di onorificenze».

2. Dopo l’art. 6 della legge provinciale n. 13 del 2008, nel capo II -bis della legge, è inserito il seguente:

«Art. 6 -bis (Trentino onorario) . — 1. La Provincia assegna il riconoscimento di trentino onorario, quale ma- nifestazione di riconoscimento e gratitudine da parte della Provincia, a cittadini italiani o stranieri o ad associazioni ed enti per la loro esperienza e conclamata competenza in un determinato campo del sapere o in relazione a meriti per iniziative, interventi o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio o tali da comportare la promozione dell’immagine del Trentino in ambito nazionale o interna- zionale nei settori d’interesse provinciale.

2. Il riconoscimento di trentino onorario è un ricono- scimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rile- vanza giuridica; può essere concesso anche alla memoria.

3. Il riconoscimento è conferito dal Presidente della Provincia, nell’ambito di una cerimonia, previa delibera- zione della Giunta provinciale.

4. I soggetti che hanno ricevuto il riconoscimento sono iscritti nell’albo provinciale dei trentini onorari.

Nell’albo è annotato in ordine cronologico il nominativo del soggetto riconosciuto trentino onorario, le motivazio- ni del conferimento e gli estremi del provvedimento della Giunta provinciale. Gli iscritti nell’albo sono invitati in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e prendono posto tra le autorità.

5. La Giunta provinciale definisce i criteri per il con- ferimento, le modalità di consegna e i casi di perdita del riconoscimento, nonché quanto necessario per l’applica- zione di quest’articolo.».

3. Per i fini dell’art. 6 -bis della legge provinciale n. 13 del 2008, introdotto dal comma 2, con la tabella A è auto- rizzata la spesa di 3.000 euro per il 2021 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Art. 23.

Modificazioni dell’art. 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, e dell’art. 6 -bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Nel comma 2 dell’art. 37 della legge provinciale n. 6 del 2018 le parole: «decorsi trentasei mesi dall’adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo art. 6 -bis » sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2022».

2. Alla fine del comma 1 dell’art. 6 -bis della legge pro- vinciale sui giovani 2007 sono inserite le parole: «Fino alla data indicata dall’art. 37, comma 2, della legge pro- vinciale 28 maggio 2018, n. 6, nella scelta degli opera- tori è attribuito un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso delle validazioni e certificazioni delle compe- tenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.».

Art. 24.

Modificazione dell’art. 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 1. La lettera a) del comma 2 dell’art. 9 della legge pro- vinciale n. 16 del 2020 è sostituita dalla seguente:

« a) per l’anno 2021 in 537.160.000 euro;».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’ap- plicazione di quest’articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto scuola.

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull’handicap 2003), e della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2 -bis . La consulta elegge tra i suoi componenti un presidente, che dura in carica tre anni e decade se cessa di far parte della consulta; il presidente successivamente eletto dura in carica fino al termine del triennio.».

2. La rubrica dell’art. 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Misure e servizi per l’inclusione e il successo formativo degli studenti».

3. Al comma 1 dell’art. 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, dopo le parole: «promuove gli inter- venti» sono inserite le seguenti: «di inclusione scolastica»;

b) nella lettera a) la parola: «disabilità» è sostituita dalle seguenti: «disabilità in età evolutiva»;

c) nella lettera a) le parole: «secondo quanto previ- sto dall’art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’art. 4 -bis »;

(9)

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di appren- dimento in ambito scolastico), secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14 (Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento);»;

e) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b -bis ) in situazione di svantaggio tale da com- promettere in modo significativo la frequenza e il positi- vo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.».

4. Dopo il comma 1 dell’art. 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

1 -bis . Per i fini del comma 1, lettera a) , e secondo quanto disciplinato dal regolamento previsto dal com- ma 3, è predisposto il profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello bio-psico sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del piano educativo in- dividualizzato (PEI);

1 -ter . Le istituzioni scolastiche e formative:

a) attivano interventi tempestivi a carattere pre- ventivo, educativo e didattico idonei a supportare il successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali;

b) definiscono, ai sensi dell’art. 15, comma 4, la formazione in servizio del personale docente, coordinan- dosi con la formazione realizzata dall’IPRASE;

c) orientano le famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali sugli specifici strumenti e interventi at- tivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali.”

5. Dopo il comma 4 -bis dell’art. 120 della legge pro- vinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4 -ter . In via sperimentale, per l’anno scolastico 2021-2022 per le sedute del consiglio dell’istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei con- sigli di classe, è ammessa la partecipazione nella modalità della videoconferenza.».

6. Il comma 4 dell’art. 4 della legge provinciale sull’handicap 2003 è abrogato.

7. Dopo l’art. 4 della legge provinciale sull’handicap 2003 è inserito il seguente:

«Art. 4 -bis (Accertamento e attestazione di han- dicap nell’età evolutiva) . — 1. Gli accertamenti delle condizioni previste dall’art. 4, comma 1, che riguardano persone in età evolutiva sono effettuati da una commis- sione costituita presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 7 del 1998, da un operatore sociale, appartenente possibilmente all’ente gestore di riferimento dell’assistito, da uno specialista in età evolutiva in servizio presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e, quando la patologia lo richiede, da uno specialista della patologia in servizio presso la stes- sa Azienda provinciale per i servizi sanitari. All’accerta- mento possono assistere un genitore o il tutore dell’inte- ressato, un medico di fiducia dell’interessato, se questi

se ne assume la relativa spesa, nonché, se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell’associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente.

2. L’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica è effettua- to, anche contestualmente all’accertamento previsto dal comma 1, dalla commissione istituita ai sensi del mede- simo comma, su richiesta di chi esercita la responsabili- tà genitoriale. L’accertamento è propedeutico alla reda- zione del profilo di funzionamento, ai sensi dell’art. 74, comma 1 -bis , della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione interna- zionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del piano educativo individua- lizzato (PEI). Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono individuate le modalità, le condizioni e la documentazio- ne necessaria per la richiesta di accertamento.

3. Avverso le decisioni della commissione prevista da quest’articolo è ammessa istanza di riesame secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3.».

8. La deliberazione prevista dall’art. 4 -bis , comma 2, della legge provinciale sull’handicap 2003, come intro- dotto dal comma 7, fissa la data dalla quale si applicano gli articoli 4 e 4 -bis della legge provinciale sull’handicap 2003, come modificati e introdotti dal presente articolo.

La deliberazione è approvata dalla Giunta provinciale en- tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La Giunta provinciale, sentita l’Azienda provincia- le per i servizi sanitari, è autorizzata a definire le con- dizioni, la documentazione e le modalità da applicare, fino alla data fissata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 8, per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scola- stica, quando non contestuale all’accertamento previsto dall’art. 4, comma 1, della legge provinciale sull’handi- cap 2003.

10. Le certificazioni rilasciate fino alla data stabilita ai sensi del comma 8 in base all’art. 4 della legge pro- vinciale sull’handicap 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, mantengono validità fino alla loro data di scadenza.

11. Alla copertura delle spese derivanti dall’art. 4 -bis della legge provinciale sull’handicap 2003, introdotto dal comma 7, provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 26.

Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di procedura concorsuale per ispettore scolastico

1. Nel comma 4 dell’art. 13 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: «a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023».

(10)

Art. 27.

Modificazione dell’art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 {Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale)

1. Il comma 1 -bis dell’art. 3 della legge provinciale n. 1 del 1997 è sostituito dal seguente:

«1 -bis . Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione so- ciale e i diritti delle persone handicappate), o con un’in- validità pari o superiore al sessantasei per cento, nonché i figli dei beneficiari di una pensione di inabilità.».

2. Alla copertura delle spese derivanti da quest’articolo provvede l’Opera universitaria con il proprio bilancio.

Art. 28.

Modificazioni dell’art. 7 -quater (Disposizione transitoria relativa all’anticipazione del prezzo nell’ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

1. La rubrica dell’art. 7 -quater della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni straordinarie in materia di appalti di servizi di ristorazio- ne scolastica e universitaria».

2. Dopo il comma 1 dell’art. 7 -quater della legge pro- vinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti:

«1 -bis . Ai fini di un parziale ristoro dei costi comun- que sostenuti dagli appaltatori di servizi di ristorazione scolastica e universitaria durante la sospensione o la ri- duzione delle attività scolastiche, formative e universi- tarie a causa della pandemia da COVID-19, disposte in adempimento alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall’art. 5, comma 1, della legge provinciale di recepi- mento delle direttive europee in materia di contratti pub- blici 2016, sono autorizzate, inoltre, a riconoscere agli appaltatori medesimi un importo pari al 30 per cento del disavanzo mensile tra il fatturato effettivo e i costi diretti sostenuti per la produzione del servizio e per il mante- nimento in efficienza delle strutture erogative; quest’im- porto non può comunque superare il limite massimo del 30 per cento del risparmio mensile derivante all’ammi- nistrazione aggiudicatrice dalla sospensione o riduzione del servizio. L’importo è calcolato per i soli periodi, tra marzo 2020 e dicembre 2021, nei quali è stata disposta la sospensione o la riduzione delle attività scolastiche, for- mative e universitarie. Sono considerati costi diretti am- missibili i costi per il personale direttamente impiegato nelle strutture erogative del servizio, per approvvigiona- menti di materie prime, per utenze, per tasse e per manu- tenzioni ordinarie, al netto delle eventuali somme otte- nute dall’appaltatore a titolo di rimborso o ristoro, anche solo parziale, dei predetti costi. I costi ammissibili soste- nuti, come definiti ai sensi del periodo precedente, sono analiticamente dichiarati dall’appaltatore con riferimento ai mesi individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

1 -ter . La misura prevista dal comma 1 -bis può esse- re concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell’Unione europea contenu- ta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commis- sione europea, del 20 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modi- ficazioni successive.».

3. Alla copertura delle spese derivanti da quest’articolo provvedono l’Opera universitaria e le comunità con i loro bilanci.

Sezione VII

DISPOSIZIONIINMATERIADI PARCONAZIONALEDELLO STELVIO, PESCAEACQUEPUBBLICHE

Art. 29.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. All’art. 44 -sexies della legge provinciale sulle fore- ste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano del parco nazionale, per perseguire gli obiettivi di tutela del comma 1, suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di protezione, in riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale, e disciplina:

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni d’uso pubblico o pri- vato e norme d’attuazione relative, con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture ri- servati alle persone con disabilità;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestio- ne e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 -bis . Ai fini del comma 3 e in modo differen- ziato nelle diverse aree in cui è suddiviso il territorio del parco, il piano del parco nazionale contiene in particolare:

a) norme prescrittive e vincolanti, che preval- gono sui contenuti del PTC e del piano regolatore gene- rale (PRG);

b) indirizzi e criteri per il conseguimento degli obiettivi di tutela previsti dal comma 1 nella pianificazio- ne urbanistica della comunità e dei comuni.

3 -ter . I comuni e le comunità il cui territorio ri- cade all’interno del parco nazionale conformano i propri PRO e PTC a quanto stabilito dal piano del parco, entro il termine individuato dal medesimo piano.»;

(11)

c) nel comma 4 le parole: «Al fine di quanto previsto dal quarto periodo del comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «I PRG dei comuni il cui territorio ricade all’interno del parco nazionale sono predisposti in confor- mità a quanto stabilito dal piano del parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine,»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La realizzazione di opere in deroga alle previsioni del piano del parco nazionale per le opere pub- bliche e di interesse pubblico, nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è consentita nei limiti e alle condizioni previste dal piano del parco nazionale, previa autorizza- zione della Giunta provinciale. A tal fine la richiesta di deroga è presentata alla struttura provinciale competente in materia di aree protette e depositata, unitamente al pro- getto, presso la stessa e presso gli uffici comunali per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni decorrenti dal deposito presso la struttura provinciale competente, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.

Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo la richiesta è pubblicata all’albo comunale e sul sito in- ternet istituzionale della Provincia. Decorso il termine di deposito la Giunta provinciale, considerate le osservazio- ni presentate e sulla base delle valutazioni delle strutture provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione del- le opere in deroga, acquisito il parere non vincolante del comune nel cui territorio ricade l’intervento. Per quanto non previsto da questo comma si applica il titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La realizzazione di opere in deroga a previsione del PRG ricadenti all’interno del parco na- zionale, coerenti con il piano del parco, è consentita nei casi e con le procedure previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territo- rio 2015, previa acquisizione del nulla osta previsto dall’art. 44 -undecies .».

2. All’inizio del comma 4 dell’art. 44 -octies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Alla realizzazione di ope- re pubbliche e di interesse pubblico in deroga alle pre- visioni del regolamento del parco nazionale si applica l’art. 44 -sexies , comma 9.».

3. Nel comma 3 dell’art. 44 -novies le parole: «, limi- tatamente alla disciplina della pianificazione territoriale prevista dall’art. 44 -sexies , comma 3,» e le parole: «Que- sto comma non si applica se la riduzione del perimetro riguarda esclusivamente gli insediamenti e le aree previsti dall’art. 44 -sexies , comma 3.» sono soppresse.

4. Il comma 1 -bis dell’art. 44 -undecies della legge pro- vinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«1 -bis . Per le aree di promozione economica e so- ciale previste dal piano del parco nazionale, ad esclusione dei siti e delle zone appartenenti alla rete «Natura 2000», gli interventi edilizi sono autorizzati dai comuni senza

necessità del nulla osta previsto dal comma 1, salvo che l’intervento non costituisca variante al PRG o si applichi l’art. 44 -sexies , comma 10; l’autorizzazione è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di aree protette. Questo comma si applica, dopo l’approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale, in segui- to all’adeguamento del PRG al piano del parco ai sensi dell’art. 44 -sexies , comma 3 -ter , e, in prima applicazione, ai sensi dell’art. 114 -ter , comma 2.».

5. All’art. 114 -ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le se- guenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il primo piano del parco nazionale approva- to dopo l’entrata in vigore di questo comma individua il termine entro cui il PTC e i PRG dei comuni il cui terri- torio ricade nel parco nazionale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono adeguati alla disciplina contenuta nel piano medesi- mo; l’adeguamento dei piani costituisce atto obbligatorio.

Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco na- zionale approvato ai sensi dell’art. 44 -septies , continua- no ad applicarsi i PRG e i PTC e relative varianti; dopo la predetta data cessano di essere applicate le previsioni dei PRG e dei PTC non coerenti con le norme prescrit- tive e vincolanti contenute nel piano del parco ai sensi dell’art. 44 -sexies , comma 3 -bis . Nel territorio del parco nazionale e fino alla data di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga a previsioni del PRG continua ad ap- plicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, ma il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell’autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco nazionale, resta ferma l’applicazione della di- sciplina di tutela e di salvaguardia del parco ai sensi del comma l.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 -bis . L’art. 44 -sexies , come modificato dalla legge provinciale n. 18 del 2021, si applica anche al pia- no del parco in corso di approvazione alla data di entrata in vigore di questo comma. A tal fine, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questo comma. la Giunta provinciale adegua il piano del parco adottato in via preli- minare mediante una riadozione ai sensi dell’art. 44 -sep- ties , comma 2, della documentazione aggiornata; previa acquisizione dei pareri previsti dal medesimo comma e unitamente all’aggiornamento del rapporto ambientale.

La Giunta provinciale, nell’ambito del predetto atto di riadozione, individua le previsioni del piano del parco, anche adottate in precedenza, nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità. Per le parti riadottate dalla Giunta provinciale si applica la procedu- ra di approvazione prevista dall’art. 44 -septies a partire dalla pubblicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.».

(12)

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978) 1. L’art. 8 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 — 1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conse- guente razionale coltivazione delle acque stesse, compre- so il ripopolamento delle specie autoctone, la Provincia predispone la carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici, all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee. La carta ittica può essere predisposta e aggior- nata anche per stralci, intendendosi per stralci le parti del- la carta ittica che interessano materie omogenee.

2. La carta ittica provinciale è approvata con delibe- razione della Giunta provinciale, sentito il comitato pro- vinciale della pesca; essa è soggetta a revisione periodica, secondo quanto stabilito dalla carta stessa.

3. In applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazio- ne degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la carta ittica provinciale disciplina le immissioni delle specie ittiche non autoctone in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali tenendo conto di motivate ragioni di rile- vante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali. A tale scopo la carta ittica provinciale contiene uno studio del rischio, predisposto nel rispetto dei livelli minimi di tutela previsti dalla nor- mativa vigente, sul quale è acquisito il parere dell’Isti- tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. La carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, ha carattere vincolante anche per i piani di ge- stione della pesca, disciplinati dal regolamento e conte- nenti le indicazioni tecniche specifiche per la gestione di ogni zona omogenea, per le attività programmate ai fini dell’incremento della pesca di competenza della Provin- cia e per le attività dei concessionari del diritto di pesca.

5. Le semine per il ripopolamento delle specie itti- che autoctone e le semine per le immissioni delle specie ittiche non autoctone sono autorizzate dalla struttura pro- vinciale competente nel rispetto di quanto previsto dalla carta ittica e dai piani di gestione. In particolare, le au- torizzazioni indicano il contesto temporale e spaziale di validità e forniscono le eventuali prescrizioni.

6. La Provincia autonoma di Trento assicura le in- formazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione euro- pea. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della norma- tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).».

2. Nella lettera g) del comma 1 dell’art. 22 della leg- ge provinciale sulla pesca 1978 le parole: «immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabili- te dall’art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «semine di specie ittiche in violazione dell’art. 8».

3. In sede di prima applicazione dell’art. 8, comma 3, della legge provinciale sulla pesca 1978, come sostituito dal presente articolo, lo studio del rischio è predisposto quale stralcio di aggiornamento della carta ittica provin- ciale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), e della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. All’art. 17.2 della legge provinciale sulle acque pub- bliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «Fatto salvo quanto pre- visto dai commi 6, 7 e 8, se la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico ha una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore al limite pre- visto dal comma l,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1»;

b) nel comma 3 le parole: «Queste concessioni sono denominate di seguito «concessioni di medie derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico» sono soppresse;

c) nel comma 6 le parole: «, di quelle per usi multipli che includono, oltre all’uso a scopo idroelettrico, anche l’uso potabile per servizio pubblico, di quelle per usi mul- tipli in cui l’uso idroelettrico è funzionalmente connes- so ad un uso diverso, di quelle in capo alle cooperative elettriche storiche, nonché le concessioni di derivazione d’acqua di potenza nominale media annua uguale o infe- riore a 220 kW» sono soppresse;

d) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

2. Nella rubrica e nel comma 1 dell’art. 17.3, nella ru- brica e nel comma 1 dell’art. 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: «concessioni di me- die derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico» sono sosti- tuite dalle seguenti: «concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico previste dall’art. 17.2».

3. Il comma 2 dell’art. 17.3 della legge provinciale sul- le acque pubbliche 1976 è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico previste dall’art. 17.2 sono riassegnate per un periodo adeguato per garantire l’ammortamento degli investimenti e l’equa remunerazione dei capitali investiti, e comunque per un periodo non superiore a trent’anni.».

4. Il comma 1 dell’art. 17.5 della legge provinciale sul- le acque pubbliche 1976 è sostituito dai seguenti:

«1. Entro il 31 luglio 2024 o entro la data successi- va eventualmente individuata dalla normativa statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono svolte le procedure di riassegnazione relative alle concessioni di

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derivazioni d’acqua di potenza media annua fino a 220 kW disciplinate da questo capo che sono scadute prima di tale data. Resta fermo il diverso termine previsto dal comma 1 -bis per il rinnovo delle concessioni di potenza media annua superiore a 220 kW.

1 -bis . Le procedure di riassegnazione relative alle concessioni di derivazioni d’acqua di potenza media an- nua superiore a 220 kW sono svolte:

a) nel terzo anno successivo al termine previsto dal comma 1 con riguardo alle concessioni di potenza media annua superiore a 1000 kW e fino a 3000 kW sca- dute prima di tale data;

b) nel terzo anno successivo al termine previsto dal comma 1 con riguardo alle concessioni di derivazioni d’acqua di potenza media annua superiore a 220 kW e sino a 1000 kW scadute prima di tale data.».

5. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono abrogati.

6. L’art. 26 -octies della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

Sezione VIII

DISPOSIZIONIINMATERIADISERVIZIANTINCENDI

Art. 32.

Modificazione dell’art. 21 -bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nel comma 3 dell’art. 21 -bis della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «o l’adeguamento tecnico delle caserme esistenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «, l’adeguamento tecnico o gli interventi di ristrutturazione edilizia delle caserme esi- stenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari, nonché per gli interventi di nuova costruzione di caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, anche al fine del raccordo degli interventi finanziati sui fondi della finanza locale».

2. Alla copertura delle spese derivanti da quest’articolo provvede la Cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

Art. 33.

Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)

1. Dopo il secondo comma dell’art. 3 della legge regio- nale n. 24 del 1954 è inserito il seguente:

«Le cariche di ispettore regionale, provinciale, di- strettuale o di zona sono incompatibili con quelle di sin- daco, vicesindaco o assessore comunale.».

2. Alla fine del primo comma dell’art. 16 della legge regionale n. 24 del 1954 sono inserite le parole: «Le ca- riche di comandante e vice comandante sono incompa- tibili con le cariche di sindaco, vicesindaco o assessore comunale.».

3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da nove mesi dall’entrata in vigore di questa legge.

Art. 34.

Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento), dell’art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e dell’art. 36 -ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990); in materia di attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. Nel comma 4 dell’art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «ad evidenza pubblica e quelle con- correnziali» sono soppresse.

2. Nel comma 10 dell’art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «, dopo aver dichiarato l’aggiu- dicazione, secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici» sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 -bis dell’art. 16 della legge provin- ciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

«6 -ter . L’ordinamento provinciale in materia di con- tratti pubblici non si applica agli appalti e alle concessio- ni concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei vigìli del fuoco volonta- ri, nell’ambito delle loro attività istituzionali, fermo re- stando l’obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed effi- cienza energetica. Con deliberazione della Giunta provin- ciale, sentita la federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, sono disciplinati criteri e modalità per l’attività contrattuale dei predetti soggetti.».

4. Nel comma 6 -bis dell’art. 36 -ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «i corpi volontari dei vigili del fuoco della Provincia di Trento nonché le relative unioni e l’organismo di rappresentanza degli stessi, nonché» sono soppresse.

5. Nel comma 6 -bis dell’art. 36 -ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «La Pro- vincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei con- fronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell’orga- nismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell’ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di questo comma.» sono soppresse.

6. Fino all’approvazione della deliberazione prevista dall’art. 16, comma 6 -ter , della legge provinciale n. 26 del 1988, introdotto dal comma 3, continuano ad appli- carsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Riferimenti

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