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3ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 29 ottobre 2011 AVVISO AL PUBBLICO

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P A R T E P R I M A

SI PUBBLICA IL SABATO

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 43

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antin- cendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Ao- ste) . . . Pag. 3 LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 10.

Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Ao- sta) . . . Pag. 3 LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 11.

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medi- cina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria) . . . Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2011, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disci- plina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegeta- zione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).». . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2011, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Aggiornamento del programma d’azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizza- zione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» . . . Pag. 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

20 settembre 2011, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/

R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.» Pag. 8 REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona» . . . Pag. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disci- plina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) . . . Pag. 9

Roma - Sabato, 29 ottobre 2011

S O M M A R I O

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

R E G I O N I

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Uffi ciale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

(2)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg.

Regolamento stralcio di attuazione dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), concer- nente la disciplina degli organi collegiali . . . Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 agosto 2011, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbani- stica provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili . . . Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2011, n. 0218/Pres.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese com- merciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell’articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) . . . Pag. 10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

13 settembre 2011, n. 0222/Pres.

Regolamento di integrazione e modifica del decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2011, n. 182, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità . . . Pag. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

14 settembre 2011, n. 0223/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2010, n. 47 . . . Pag. 14

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 45.

Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio plurien- nale 2011 - 2013. Seconda variazione . . . Pag. 15

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 26.

Modifica alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Prov- videnze in favore delle farmacie rurali) . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 27.

Legge regionale concernente «Riordino del governo del- l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”» . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2010, n. 14 (Ini- ziative finalizzate alla razionalizzazione delle spese regio- nali) . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) . . . Pag. 19

REGIONE SICILIA LEGGE 12 luglio 2011, n. 13.

Norme in materia di dimensionamento degli istituti sco- lastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 . . . Pag. 21

LEGGE 12 luglio 2011, n. 14.

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie rela- tive a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sani- tario regionale . . . Pag. 21

LEGGE 20 luglio 2011, n. 15.

Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S . . . . Pag. 23

LEGGE 20 luglio 2011, n. 16.

Norme in materia di riserve in favore degli enti locali . . . Pag. 24

LEGGE 20 luglio 2011, n. 17.

Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico . . . Pag. 26

LEGGE 10 agosto 2011, n. 18.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra

i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini

Imerese e Trabia . . . Pag. 28

(3)

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d’Aosta n. 21 del 24 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all’art. 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

1. Al comma 3 dell’art. 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antin- cendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), dopo le parole: «può essere sostituito» sono inserite le seguenti: «, per il solo espletamento dei compiti connessi alla gestione operativa-tecnica,».

Art. 2.

Modificazioni all’art. 47 della legge regionale n. 37/2009 1. Dopo il comma 2 dell’art. 47 della legge regionale n. 37/2009, è inserito il seguente:

«2 -bis . Il personale appartenente al ruolo unico regionale che parte- cipa ai corsi di cui all’art. 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all’effettiva prestazione del servizio.».

2. Il comma 3 dell’art. 47 della legge regionale n. 37/2009 è sosti- tuito dal seguente:

«3. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all’art. 46 è collocato di diritto in aspettativa per l’intera durata del corso e percepisce, per l’intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili pro- fessionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all’effettiva prestazione di servizio.».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Il comma 2 -bis dell’art. 47 della legge regionale n. 37/2009, introdotto dall’art. 2, comma 1, si applica ai corsi di formazione di cui all’art. 46 della legge regionale n. 37/2009 avviati a far data dal 1° giu- gno 2010, con diritto per il personale interessato alla conseguente ride- terminazione del trattamento economico.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione dell’art. 3 è determinato in euro 17.000 per l’anno 2011.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previ- sione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.

3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta del- l’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 10 maggio 2011.

ROLLANDIN (Omissis) .

11R0493

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 10.

Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d’Aosta n. 21 del 24 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all’art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 1. Il comma 10 dell’art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), è sosti- tuito dal seguente:

«10. L’alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con ven- dita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità o di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all’art. 18. I reliquati stradali e idrici non sono compresi nell’elenco di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine, si provvede all’alienazione dei predetti beni con le modalità ordinarie.».

Art. 2.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet- tino ufficiale della Regione.

(4)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 10 maggio 2011.

ROLLANDIN (Omissis) .

11R0494

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2011, n. 11.

Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medi- cina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 21 del 24 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni in mate- ria di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), e del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di fun- zioni in materia di medicina e sanità penitenziaria).

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 192/2010, spettano alla Regione le funzioni, in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati nel territorio regionale, articolate nelle seguenti aree:

a) medicina generale;

b) prestazioni specialistiche e d’urgenza;

c) patologie infettive e terminali;

d) dipendenze patologiche;

e) salute mentale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione tra- mite l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), il personale medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di per- sonale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non apparte- nenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell’ambito del Dipartimento del- l’amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brisso- gne è trasferito, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all’art. 5 del d.lgs. 192/2010, all’Azienda USL con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale.

2. I medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne, possono mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all’art. 5 del d.lgs. 192/2010, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, il numero delle ore rese all’amministrazione penitenziaria mediante un rapporto di lavoro annuale rinnovabile di continuità assi- stenziale con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall’Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessi- bilità. Al predetto personale sanitario si applicano le deroghe previste dall’art. 2 della l. 740/1970.

3. Nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, l’Azienda USL può inoltre attribuire, secondo i criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per la medi- cina generale, incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico di cui al comma 2. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall’Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità.

4. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 l’Azienda USL predispone apposite graduatorie stilate secondo l’ordine di priorità decrescente previsto dalle lettere seguenti:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina gene- rale, settore della continuità assistenziale;

b) medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per la con- tinuità assistenziale con l’Azienda USL con precedenza per coloro che abbiano una maggiore anzianità di servizio presso la stessa Azienda;

c) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina gene- rale, settore della continuità assistenziale, già titolari di incarico a tempo determinato per la continuità assistenziale con l’Azienda USL;

d) medici convenzionati titolari di incarico di assistenza primaria con l’Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l’anzianità di titola- rità dell’incarico con l’Azienda USL;

e) medici convenzionati con incarico provvisorio di assistenza primaria con l’Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l’anzianità di titolarità dell’incarico con l’Azienda USL;

f) medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio di assistenza primaria operanti nei distretti dell’Azienda USL, con priorità per i medici con un numero inferiore di assistiti. In caso di parità di assi- stiti, prevale l’anzianità di titolarità dell’incarico con l’Azienda USL;

g) medici non inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale.

(5)

5. Ai medici di cui al comma 4, lettere b) , c) , d) , e) , f) , e g) , possono essere attribuiti incarichi con impegno orario anche inferiore alle venti- quattro ore settimanali, effettuabili anche in forma frazionata e flessibile nell’arco delle ventiquattro ore, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dal- l’accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

Art. 4.

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative 1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle fun- zioni di cui all’art. 2, comma 1, di proprietà del Dipartimento dell’am- ministrazione penitenziaria, individuati con apposito inventario redatto d’intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, anche avvalendosi di personale dell’Azienda USL, sono trasferiti all’Azienda USL con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio dell’Azienda USL e sono sottoposti al regime giuridico di cui all’art. 5 del decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2, comma 1, individuati con apposito inventario redatto d’intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte dell’Azienda USL, sulla base di apposita convenzione predisposta in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 1° aprile 2008. L’inventario deve includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dall’Azienda USL per le attività con- nesse alle patologie da dipendenza.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla determinazione dell’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 192/2010.

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previ- sione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.9.2.10 (Altri interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

3. La Regione ha inoltre facoltà di stanziare, con la legge di asse- stamento o di variazione del bilancio regionale, somme eccedenti rispetto a quelle attribuite dallo Stato, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in mate- ria di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta del- l’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Decorrenza del trasferimento delle funzioni

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 192/2010, il trasferi- mento delle funzioni di cui alla presente legge decorre dalla data di trasferimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.

192/2010.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Aosta, 10 maggio 2011

ROLLANDIN (Omissis) .

11R0495

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2011, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disci- plina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegeta- zione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 1º marzo 2010, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2613 del 19 set- tembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all’art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).».

Art. 1.

Sostituzione dell’art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R

1. L’art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale compe- tente, la comunicazione riguardante l’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all’art. 3 entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai contenuti dell’allegato D.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende esistenti presen- tano la comunicazione riguardante l’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all’art. 3.».

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(6)

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 settembre 2011 COTA 11R0511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2011, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Aggiornamento del programma d’azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizza- zione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicem- bre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R e 17 dicembre 2010, n. 20/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-2612 del 19 set- tembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Aggiornamento del programma d’azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)».

Art. 1.

Sostituzione del comma 3 dell’art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

Il comma 3 dell’art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:

«3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di ori- gine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.».

Art. 2.

Modifiche all’art. 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. La lettera s) del comma 1 dell’art. 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituita dalla seguente:

« s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agrono- mica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;».

2. La lettera t) del comma 1 dell’art. 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R è sostituita dalla seguente:

« t) stallatico: gli escrementi, l’urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;».

Art. 3.

Modifiche all’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dall’art. 1 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 9/R, è sostituito dal seguente:

«1. Gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunica- zione di cui all’art. 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) redatto secondo le indica- zioni operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all’Allegato II. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentate dell’azienda, deve essere depositato nel fasci- colo aziendale; copia cartacea deve essere disponibile in azienda per eventuali controlli. In alternativa al deposito presso il fascicolo azien- dale, copia cartacea firmata in originale del PUA può essere inviata alla provincia competente entro 15 giorni dalla trasmissione informatica del medesimo. Il PUA ha validità quinquennale, purché non subentrino modifiche significative delle tecniche agronomiche oppure non si veri- fichi una o più delle seguenti condizioni:

a) aumento superiore al 25 per cento della quantità di azoto zoo- tecnico gestito;

b) aumento superiore al 25 per cento del carico zootecnico (kg di azoto zootecnico per ettaro di terreno oggetto della distribuzione);

c) riduzione superiore al 25 per cento della superficie oggetto della distribuzione.».

2. Il comma 2 dell’art. 4 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle aziende di cui al comma 1 sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione agronomica:

a) nella forma completa (PUA), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 chilogrammi;

b) nella forma semplificata (PUAS), le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. Il PUAS è redatto e presentato con le modalità di cui al comma 1.».

Art. 4.

Modifiche all’art. 13 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 3 dell’art. 13 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 2, la fertirrigazione è realizzata privilegiando i metodi a maggiore efficienza in funzione del suolo e della coltura in atto e che consentono la maggiore uniformità di distribuzione. A tale scopo sono vietate le pratiche fertirrigue:

a) per scorrimento, nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo;

b) con getto irrigatore ad alta pressione.».

(7)

2. Dopo il comma 3 dell’art. 13 del regolamento regionale 29 otto- bre 2007, n. 10/R, è inserito il seguente:

«3 -bis . Nelle zone di montagna è possibile adottare la pratica fertir- rigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento purché destinati a prato-pascolo o pascolo.».

Art. 5.

Modifiche all’art. 22 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. La lettera d) del comma 1 dell’art. 22 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituita dalla seguente:

« d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua natu- rali ed artificiali classificati ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;».

2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’art. 22 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunta la seguente:

«i-bis) sui terreni con pendenze superiori al 10 per cento; tale valore può essere incrementato fino al 15 per cento qualora esista una copertura vegetale e siano adottate appropriate tecniche di conserva- zione del suolo o, nel caso degli arativi, l’incorporazione del materiale palabile entro 24 ore dalla distribuzione.».

Art. 6.

Modifiche all’art. 23 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 3 dell’art. 23 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:

«3. L’utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pen- denza media, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento. Tale limite può essere incrementato fino al 15 per cento qualora siano adottate le migliori tecniche di distribuzione disponibili quali, in assenza di coltura, l’iniezione diretta nel suolo oppure la distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore e, in presenza di coltura, l’iniezione diretta, se tecnicamente possibile, oppure la distri- buzione superficiale a bassa pressione. L’applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è in ogni caso vietata quando sono previste piogge significative entro i successivi 3 giorni.».

2. Dopo il comma 3 dell’art. 23 del regolamento regionale 29 otto- bre 2007, n. 10/R, sono inseriti i seguenti:

«3 -bis . Nelle zone svantaggiate ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l’applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino al 30 per cento è permessa assicurando che il quantita- tivo applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente 50 kg/ha di azoto e 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili- estive deve inoltre essere rispettata almeno una delle seguenti disposi- zioni aggiuntive:

a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza, oppure usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

d) deve essere assicurata una copertura vegetale durante la sta- gione invernale.

3 -ter . Nei comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui al comma 3 -bis non si applicano nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.».

Art. 7.

Modifiche all’art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 1 dell’art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R è sostituito dal seguente:

«1. L’applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o supe- riore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati per- manenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l’ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre -15 febbraio.».

2. Il comma 2 dell’art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dall’art. 2 del regolamento regionale 17 dicembre 2010, n. 20/R, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nel periodo 1° novembre - 31 gennaio, su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta regionale può disporre la tem- poranea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche.».

Art. 8.

Modifiche all’art. 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Dopo il comma 2 dell’art. 26 del regolamento regionale 29 otto- bre 2007, n. 10/R, è inserito il seguente:

«2 -bis . Il limite di apporto azotato di cui al comma 2 può essere superato, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Com- missione europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2, let- tera b) dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, nel rispetto delle indicazioni operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

2. Il comma 4 dell’art. 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R è sostituito dal seguente:

«4. Le dosi di effluente zootecnico e l’eventuale integrazione di fertilizzanti e di ammendanti organici sono definite nel rispetto dei cri- teri generali di cui all’Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all’Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.».

3. Il comma 5 dell’art. 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di contenere la dispersione di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione devono assicurare il rispetto dei criteri generali e dei vincoli di cui all’art. 13, nonché la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all’Allegato IV al presente regolamento.».

(8)

Art. 9.

Modifiche agli Allegati del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Gli allegati I, II, III e V del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, sono sostituiti dagli allegati I, II, III e V del presente regolamento.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell’art. 14 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

b) il comma 4 dell’art. 23 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

c) il comma 3 dell’art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 20-8320, recante: «Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 settembre 2011 COTA (Omissis) .

11R0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2011, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011)

(Omissis) .

11R0513

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona [APSP]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 21 set- tembre 2005, n. 7 e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

«3 -bis . Gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha com- petenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del comma 1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprietà dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell’azienda, allo scopo di dotare l’azienda stessa del patrimonio richiesto dal comma 3. Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio, l’impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento deve risultare dalla deliberazione di costituzione dell’azienda.

Per gli enti pubblici il cui territorio ricade nel bacino di utenza dell’azienda, la cessione o la costituzione di diritti reali di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende già istituite.

In caso di estinzione dell’azienda, il patrimonio ceduto ai sensi del presente comma torna in proprietà all’ente pubblico che l’ha ceduto con il vincolo di destinazione di cui all’art. 15, comma 2.».

Art. 2.

Integrazione in materia di incarichi

1. Al comma 2 dell’art. 30 della legge regionale n. 7/2005 e suc- cessive modifiche viene aggiunto il seguente periodo: «o al rimborso alle amministrazioni stesse degli oneri sostenuti per l’attività di colla- borazione svolta.».

Art. 3.

Modifica dell’articolo 38 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche

1. Ai commi 4 e 5 dell’art. 38 della legge regionale n. 7/2005 e suc- cessive modifiche, le parole: «alle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle parole: «agli organismi di cui al comma 3».

2. Al comma 7 dell’art. 38 della legge regionale n. 7/2005 e succes- sive modifiche, le parole: «alle organizzazioni in cui il volontariato si articola» sono sostituite dalle parole: «agli organismi di cui al comma 3»

e le parole: «le organizzazioni stesse» sono sostituite dalle parole: «gli organismi stessi».

(9)

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser- vare come legge della Regione.

Trento, 26 settembre 2011 DELLAI 11R0538

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disci- plina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia autonoma di Trento n. 39/I-II del 27 settembre 2011)

(Omissis) .

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 12

11R0519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg.

Regolamento stralcio di attuazione dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), concer- nente la disciplina degli organi collegiali.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia autonoma di Trento n. 39/I-II del 27 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ago- sto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con pro- prio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Pre- sidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è com- petente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e in particolare l’articolo 38, comma 4;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1674 di data 5 agosto 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il

“Regolamento stralcio di attuazione dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali”;

E MANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in mate- ria di governo dell’autonomia del Trentino), per disciplinare alcuni organi collegiali ridefinendone compiti e composizione.

Art. 2.

Nucleo di valutazione dei dirigenti (Modificazione dell’articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997,

n. 7 (legge sul personale della Provincia))

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole: “da non più di cinque esperti” sono sostituite dalle seguenti: “da non più di quattro esperti”.

Art. 3.

Comitato scientifico delle aree protette (Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura))

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono soppresse;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“ d) quattro esperti nel campo della gestione ambientale e della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturali- stiche, ecologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche, economi- che e di pianificazione territoriale.”.

Art. 4.

Comitato per lo sviluppo provinciale e Comitato per la qualificazione della spesa pubblica (articolo 30 della legge provinciale 8 luglio

1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)) 1. Il comitato per la qualificazione della spesa pubblica è composto da un massimo di sette componenti, scelti nel limite massimo di quattro tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di programmazione economico-finanziaria e di statistica. Per particolari ricerche, il Comi- tato può essere integrato per periodi determinati da componenti esperti nelle materie di interesse delle ricerche stesse.

2. Il comitato per lo sviluppo provinciale è composto da un mas- simo di otto componenti, scelti nel limite massimo di cinque tra per- sone esterne alla Provincia, esperti in materia economica e sociale, di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione territoriale e ambientale e di statistica.

3. Il comitato previsto al comma 2 può essere integrato anche in modo non continuativo e per periodi determinati, da ulteriori compo- nenti, anche esterni:

a) per particolari attività e ricerche su temi strategici per lo svi- luppo socio - economico provinciale;

b) per lo svolgimento di specifiche attività di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell’articolo 19 -bis della legge sulla programmazione provinciale.

(10)

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi la cui composizione è stata modificata dagli articoli 2, 3 e 4, già nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano a operare fino alla scadenza nella composizione prevista da tali disposizioni se il numero dei loro componenti è pari o inferiore ai limiti massimi previsti da questo regolamento. Nel caso in cui il numero dei componenti superi il predetto limite, gli organi continuano ad operare fino all’adeguamento della loro composizione che deve essere disposto dalla Giunta provin- ciale secondo quanto previsto da questo regolamento entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Fino a successivo regolamento adottato in attuazione dell’arti- colo 38, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, nulla è innovato in ordine ad altri organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo, che continuano ad operare secondo quanto previsto dalla relativa disciplina.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “ Bollettino ufficiale ” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 agosto 2011

PACHER

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 13

11R0520

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 agosto 2011, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbani- stica provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1108 del 18 luglio 2011;

E MANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valu- tazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni cul- turali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti.

Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione della rete elettrica:

impianti biogas - 0,3 MW potenza elettrica nominale;

impianti di riscaldamento da massa biologica - 1,0 MW potenza nominale;

impianti di cogenerazione a biomassa - 1,0 MW potenza elettrica nominale;

pannelli solari termici - 30 m 2 superficie pannelli (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell’art. 2 su opere)».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 agosto 2011

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 18

11R0518

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

12 settembre 2011, n. 0218/Pres.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese com- merciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell’articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Premeso che, con l’articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) l’Amministrazione regionale è stata auto- rizzata a concedere finanziamenti a favore delle Amministrazioni comu- nali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese commerciali autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 85, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

«Disciplina organica del turismo»), nonché a favore dei soggetti promo- tori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via;

Considerato che per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del centro urbano, organizzato e gestito in modo unitario, finalizzato al recupero delle attività economiche, alla vivibilità dei centri urbani e alla loro valorizzazione economica, culturale e urba- nistica, all’incentivazione delle produzioni locali, al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti, attraverso il potenzia- mento del marketing delle imprese e del marketing urbano delle Ammi- nistrazioni pubbliche per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale unitario, per la promozione delle iniziative e per la diffusione e il raf- forzamento dell’immagine del centro stesso;

Considerato che la creazione dei centri commerciali naturali e dei centri in via è diretta principalmente al potenziamento dell’associazioni- smo tra operatori commerciali, turistici e del terziario e viene realizzata attraverso l’incentivazione delle iniziative ora ricordate;

(11)

Ritenuto necessario prevedere che i finanziamenti previsti dalla legge regionale vengano destinati alla creazione di non più di un centro commerciale naturale e non più di un centro in via per Comune e che il centro commerciale naturale e il centro in via, beneficiari del finanzia- mento regionale, provvedano all’eventuale coordinamento di altri centri in via insistenti sullo stesso territorio comunale;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del sistema di intervento finanziario, delle iniziative finanziabili, delle procedure di finanziamento e alla determinazione della tempistica relativa, attraverso l’adozione di un apposito regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento recante “Regolamento concernente la conces- sione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commer- ciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell’articolo 2, commi 43,44,45,46 e 47 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assesta- mento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007)”, così come approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 2 settembre 2011;

Ritenuto il regolamento corrispondente alle finalità della legge di riferimento e all’interesse pubblico sotteso all’attuazione della stessa;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011 n. 1613;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante “Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell’articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell’ articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto, 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell’ articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione concede finanziamenti a favore dei Comuni, dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese commerciali, autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 85, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 ( Normativa organica in materia di attività com- merciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turi- smo») e dei soggetti promotori dei centri commerciali naturali e dei centri in via, per la creazione degli stessi e per la realizzazione delle iniziative connesse, in attuazione dell’articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto, 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013ai sensi dell’ articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del centro urbano, organizzato e gestito in modo unitario, finalizzato al recupero delle attività economiche, alla vivibilità dei centri urbani e alla loro valorizzazione economica, culturale e urbanistica, all’incenti- vazione delle produzioni locali, al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti, attraverso il potenziamento del marke- ting delle imprese e del marketing urbano delle Amministrazioni pub- bliche per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale unitario, per la promozione delle iniziative e per la diffusione e il rafforzamento dell’

immagine del centro stesso.

3. Per centro in via si intende l’insieme di attività di cui al comma 2, sviluppate in un’area limitata del centro urbano a livello prevalente- mente di quartiere o di rione e comunque ubicati al di fuori dei centri commerciali naturali di cui al comma 2.

4. Per soggetto promotore si intende una persona giuridica , costi- tuita con atto pubblico da un insieme di imprese, enti privati e persone fisiche, con la partecipazione, non obbligatoria, di enti pubblici territo- riali, enti pubblici non economici o economici, fondazioni, associazioni e enti religiosi , che ha come finalità la creazione di un centro commer- ciale naturale o di un centro in via attraverso prevalentemente il poten- ziamento dell’ operatività unitaria dei soggetti partecipanti.

5. Il soggetto promotore, se costituito dai Comuni, deve prevedere la partecipazione degli enti privati.

6. I finanziamenti previsti dalla legge regionale vengono destinati alla creazione di non più di un centro commerciale naturale e non più di un centro in via per Comune. Il centro commerciale naturale e il centro in via, beneficiari del finanziamento regionale, provvedono all’even- tuale coordinamento di altri centri in via insistenti sullo stesso territorio comunale.

Art. 2.

Beneficiari dei finanziamenti

1. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, i Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese commerciali autorizzati e i soggetti promotori, così come definiti all’articolo 1, commi 4 e 5.

Art. 3.

Iniziative e spese finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative contenute in progetti o programmi complessi da realizzare in modo unitario sul territorio dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via, comprendenti la progettazione, l’organizzazione, la promozione e l’avvio di centri commerciali naturali e di centri in via, per la realizzazione dei quali i beneficiari sostengano le seguenti tipologie di spesa:

a) l’acquisto di arredo e attrezzature per l’organizzazione di un centro unitario di gestione;

b) la progettazione delle azioni di marketing territoriale;

c) la realizzazione di azioni di marketing territoriale;

d) l’animazione del centro commerciale naturale e del centro in via, comprese quelle per la realizzazione di eventi attrattivi destinati alla promozione degli stessi;

e) la promozione del centro commerciale naturale o del centro in via, anche tramite il potenziamento dell’ associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.

2. La Regione interviene con un finanziamento nel limite del set- tanta per cento della spesa considerata ammissibile per gli enti di diritto privato e del novanta per cento della spesa considerata ammissibile per gli enti pubblici.

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