2946 24-vi-1929 (VII)
---GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA- N. 146oo oo
y oc oo oo ooo
ums
Numero di
pubblicazione
1646• Art. 2.REGIO DECRETO 16
maggio
1920, n. 990· Il R. decreto 20Inglio
1928 òabrogato.
Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso nel Il
presente
decreto siapplica
anche ai concor i banditiCorpo
delle Armi navali...-..- non
espletati
alla data del decreto stesso.VITTORIO
EMANUELE
III PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀDELLA NAZÌONERE D'ITALIA
Vista la
legge
8luglio 1920,
n.11T8;
Yisto il R. decreto 20
luglio 1928, registrato alla Corte
<1ei conti il 25
agosto 1928;
Udito il
Consiglio superiore
dimarina,
ilquale
ha datoparere favorevole
all'unanimità;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro
Se-gretario
di Stato e MinistroSegretario
dit Stato per la ma- rina;Abbiamo decretato e decretiamo:
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato, sia, inserto nella raccolta utliciale delle leggi
e dei
decretil del
Regno d'Italia,
anandando achiungne spetti
dil osservarlo e di farlo osservare.Dato a
Roma,
aildì 16maggio 1929
- Anno VIIVITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il
Guard¢sigilli:
Rocco.Registrato alla Corte <lci conti, addi 20 giugno 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 285, foglio 130. -- Muc1NI.
Art. 1.
La
Commissione esaminatrice
per l'ammissione al con- corso per tenente nelCorpo delle
Armit navali sarà compo- sta come sogne:un ufficiale
generale
delle Armi nasali o il direttore ge- morale delle Armi e Armamentinavali, presidente;
un
capitano
di ascello o difregata, membro;
un colonnello o tenente colonnello delle Armi
navali,
meinbro;
due
professori
diRegie
scuoled'ingegneria, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Mini- stero della
marina,
digrado
non inferiore aconsigliere,
se-gretario
senza voto.Numero di
pubblicazione
1647.REGIO DECRETO 9
maggio 1929,
n. 994.Approvazione
delregolamento
sullavigilanza igienica
del latte destinato al consumo diretto.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀ DELT A N.\2IONE
RE D'ITALIA
Veduto Part.
1,
n.3,
dellalogga
31gennaio 1920,
n.100;
Veduto il testo unico delle
leggi sanitarle, approvato
con R. decreto 1°agosto 1007,
n.000;
24-71-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA - N. 1462947
Veduto il R.
decreto 30 dicembre 1923,
n.2889;
Veduto il
regolamento
3agosto 1890,
n.7045;
Veduto il
regolamento
3 febbraio1901,
n.45;
Uditi il
pareri
delConsiglio superiore
di sanità e del Con-siglio
di Stato;Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno, Prîmo Ministro
Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli
affaridell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E'
approvato
l'unitoregolamento
sullavigilanza igienica
del latte destinato al consumo
diretto,
îlquale
saràvistato
e
sottoscritto,
d'ordineNostro,
dalCapo
delGoverno,
Pri-mo 31\nistro
Segretario
diStato,
31inistro perFinterno,
pro-ponente.
Ordiniamo clie il
presente decreto, munito deil sigillo dello
Stato,
sia insertonella
raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
liegno «FItalia,
mandando achiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 9maggio
1929 - Anno VIIVITTORIO
EMANUELE.lIUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCo.
Registrato alla Corte dei conti, addi 20 giugrto 1929 - Anno VII .!in del Governo, registro 285, foglio 143. -- MANCINI.
Itegolamento
sullavigilanza igienica
del lattedestinato al consumo diretto.
Tr20LO I.
Ricoveri
degli
animali e locali annessi.Art. 1.
Chiunque
intendaaprire
una vaccheria per laproduzione
del latte destiimto al consumo
diretto,
deve fare domanda alpodestà,
indicando la esatta ubicazione dellavaccheria,
lo
principali
caratteristiche dei locali che lacostituiscono,
il numero
degli
aniniali e la razza cuiappartengono,
nonchèla consistenza e le condizioni dei locali per l'abitazione del
personale
addetto alla vaccheria.Il
podestà
faeseguire
dall'ufficiale sanitario e dal ve-terinario
comunale,
ognuno per laparte
di suacompetenza, un'ispezione
per accertare le condizioniigieniche
dei localie lo stato sanitario del
personale
addetto edegli
animali.Fa, inoltre,
accertare se irecipienti
egli utensili,
da adi-hirsi alla raccolta o al
trasporto
dellatte, corrispondono
ai necessari
regnisiti
di carattereigienico.
Degli
accertamenti suddetti deve essere fatta relazionescritta,
e,qualora
essi sianofavorevoli,
ilpodestà
rilascial'autorizzazione richiesta.
Nei casi di consorzi o di altri enti
legalmente
costituitiper la
produzione
del latte di cuitrattasi,
ladomanda può
essere avanzata dal
presidente
del consorzio o dell'ente per conto deisingoli
interessati.Art. 2.
I locali da adibire a vaccheria devond
possedere
iseguenti requisiti:
a) ampiezza proporzionale al
numerodegli animali ri- coverati, in ragione
di non meno di me. 30 per capo.
Può essere consentita una
capacità
inferiorequando
ilveterinario
giudichi
che l'ambiente siaadeguatamente
do-tato di tinestro e di canne di
ventilazione;
b) sufficiente ricambio
diaria,
a mezzo di finestre comum nicanti direttamente conPesterno;
c) pavimento
di materiale ben connesso,impermeabile,
con
pendenze
e scoliregolari
e adattifognoli
muniti dichiusini che consentano il facile e
completo
deflusso delliquame;
d) pareti
in muraturaintonacate
orivestite,
fino al-l'altezza di m. 2 almeno dal
suolo,
di materiale liscio elavabile.
Laparte
non lavabile dellepareti
deve essere coslorata
continta
adatta a tener lontane le mosche(azzurro
oltre mare,
elettrico, ecc.);
c) mangiatoie
di cemento o di altro materiale facilmente lavabile edisinfettabile.
Della vaccheria devono anche far
parte:
1. Un locale
attiguo,
destinatoalla
filtrazione e alla resfrigerazione
del latte.Detto
locale deve avere ilpavimento
e lepareti
congli
stessi
requisiti prescritti
per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche controgli insextti.
2. Un locale
attiguo
per ildeposito
e la lavatura deirecipienti.
I
locali,
di cui aiprecedenti
numeri 1e2,
possono ancheessere ricavati dalla stalla mediante la
costruzione,
ad unodegli
estremi di essa, di un tramezzo in muratura.3. Locali distinti dalla
vaccheria,
perl'abitazione
delpersonale
dicustodia, provvisti di latrina e di lavabo.
Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua
potabile
o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall'au- toritàsanitaria,
e tenuti costantemente con la massima;nettezza.
La
rinnovazioné
della tintadelle parti
non lavabilidelle pareti
deve essereeseguita
almeno unavolta
all'anno.Art. 3.
Nei cäai iti cui
gli
animaliadibiti alli produzione 'del lattë
per il consumo diretto siano in numero limitato
(6 capi al massimo)
e nello stesso locale in cui sono stabulati sianoricoverati anche
animalidestinati
ad altro uso,può
essereconsentita la permanenza nello stesso
locale
a condizione chegli
uni sianoseparati dagli altri con adatto tramezzo
e che lo
spazio occupato dagli animali lattiferi
sia siste- mato in modo da soddisfare airequisiti igienici prescritti
per le
vaccherie.
Art. 4.
Ogni vaccheria; deve essere dofata di
adatta concimaia
situata a conveniente distanza,
e, possibilmente, collegata
con mezzi meccanici per facilitare il
trasporto
del letame.Art. 5.
La
lettiera deve
essere fatta colipaglia,
od altrö straméasciutto,
edeve
essere spessorinnovata.
E'
vietato
adibire a lettiera materiale che sia stato altri- menti utilizzato.Le dejezioni
devono esseresollecitamente
toltedalla
let-tiera.
La rinnovazione
dolla lettiera deve essereeseguita
a con-veniente distanza di
tempo prima
dellamungitura.
TIooLo II.
Animali lattiferi.
Art.
6.Gli animali da
latte, prima
di essere adibiti allaprodu-
zione del latte destinato al consumo
diretto,
debbonoayerg
2948 24-VI-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'1TALIA
- N.146
già subìto,
con esitofavorevole,
lavisita
del veterinariocomunale
per l'accertamentodello
statosanitario
e di nu-trizione.
A prova di detta
visita
verrà rilasciato un certificato da staccare daregistro
a madre efiglia,
secondo il modulo annesso alpresente regolamento (Mod.
n.1).
Ilregistro
conla madre deve essere conservato dal
veterinario
comunale e lafiglia
dalproprietario degli
animali pergli
eventuali con-trolli da
parte del veterinario provinciale.
Per la
visita eseguita ed il rilascio
del certificato
è dovuto
al veterinario
un compenso nella misura stabilita dall'au-
torità comunale.
Ogni animale riconosciuto idoneo deve essere contrasse-
gnato
conmarchio
perl'identificazione.
Su detti
animali
deveesercitarsi
assiduavigilanza
vete-rinaria,
equelli che
nonrisultino più idonei a causa di
ma-
lattie croniche o di
eccessivo, permanente deperimento
fisio-Jogico
devono essereesclusi, previa marcatura a fuoco con
la lettera R
da imprimersi profondamente sulle corna.
Art. 7.
L'alimentazione
degli
animali deve essere fatta con fo-raggi
che non turbino le funzionidigestive
e non alterino le normaliqualità organolettiche del latte.
In
particolar
modo è vietato l'uso diforaggi velenosi
e diquelli
che possono comunicare al latte cattivo odoreesapore.
Art. 8.
I
proprietari
e conduttori di vaccherieë,
in loro assenza, le persone addette hannol'obbligo
didenunciare
alla au-torità comunale
qualunque
malattia febbrile delbestiame,
anche se di natura noninfettiva.
Il veterinario comunale decide
sull'opportunità
di sepa-rare
l'animale
malatodagli altri,
e dipermettere
o menoFuso del
latte, dando
per iscritto le necessariedisposizioni.
Art. 9.
E',
inögni casd, vietato
Fuso del latteproveniente
da ani-mali
colpiti
da aftaepizootica
nelperiodo
febbrile o conlocalizzazioni mammarie, tubercolosi aperta
clinicamentediagnosticabile, mastiti di qualsiasi natura, gastro-enterite
in
genere, ritenzione degli invogli fetali,
abortoepizootico,
vaiuolo
conlocalizzazioni mammarie complicate
da infezionesecondaria, carbonchio ematico
esintomatico, pleuro-pol-
monite
essudativa, infezioni setticemiche, idrofobia, itterizia, klissenteria
oda qualsiasi
altra malattia febbrile.Art. 10.
Il
veterinario comunale deve,
perobbligo d'ufficio
e senzadiritto
a compenso daiprivati, procedere
aperiodiche ispe-
zioni delle
vaccherie
percontrollare
l'osservanza delle normeprescritte
relativamente allecondizioni igieniche
deilocali,
allo stato
sanitario
e di nutrizionedegli
animali e allaqua-
lità deiforaggi.
Con
particolare
curdegli
deveesaminare
lecondizioni
sanitarie
efunzionali
dellemammelle.
I
risultati
di taliispezioni
devono essere annotatinegli
atti d'ufficio e formare
oggetto
diapposita
relazione se-mestrale
alveterinario provinciale.
TITOLO III.
Personalc
addettoagli
animalilattiferi,
alle raccherice alle latterie.
Art. 11.
Il
personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie
e
alle latterie
deve averesubìto,
con esitofavorevole,
lavisita da
parte dell'ufficiale sanitario che, a prova di detta
visita, rilascia regolare
certificato.Per la
visita eseguita
ed ilrilascio
delcertificato
è dovutoalPufficiale sanitario
uncompenso nella misura stabilita dall'autorità
comunale.Detto
personale, del quale saranno registrate le generas lità,
deve subire la vaccinazione antitifica,
a normadellei disposizioni vigenti.
Art. 12.
L'ufficiale sanitario
deve,
perobbligo d'ufficio e senza
diritto a compenso dai
privati, procedere
aperiodiche vi-
site per accertare lo stato di salute
del personale addettä
alle vaccherie ed
alle latterie.
I risultati di tali visite devono essere
annotati negli
attidi ufficio e formare
oggetto
diapposita
relazionesemestrale
al medico
provinciale.
Ar
t.
13.I
proprietari
econduttori di vaccherie
elatterie hannä
l'obbligo
didenunciare all'autorità sanitaria
localequal.
siasi caso accertato o
sospetto di malattia trasmissibile,
ve-rificatosi fra le persone addette alle
vaccherie
e latterie o nellerispettive famiglie.
Art.
14.
Quando
fra le persone addette ad unavaccheria
öad
una;latteria
siaccertino casi
dimalattie infettive, coloro
che nesono
colpiti
devono essereimmediatamente allontanati
e ilpersonale
rimanente deve esseresottoposto
afrequenti vis site, da parte dell'ufficiale sanitario,
fino a quando sia
cess
sato
ogni pericolo.
Devono essere anche allontanate
dalle vaccherie
elatterië
lepersone
che vi sonoaddette, quando abbiano rapporti con
persone colpite
damalattie trasmissibili.
TITOLo
IV.Requisiti
del latte.JIungitura, filirazione, refrigerazione, raccolta, trasportö.
Art. 15.
Per «latte alimentare » deve
intendersi
ilprodotto
otte-nuto
dalla mungitura regolare, ininterrotta ecompleta della;
mammella
dianimali
in buono stato disalute
e dinutri-
zione.
Con la sola
parola
«latte » deveintendersi
illatte proves
niente dalla vacca.Il latte
di altri animali deve portare la denominazione della specie
cuiappartiene l'animale che lo fornisce, così
per
esempio
« latte di capra », « latte diasina
», ecc.Art. 16
Il latte di vacca messo in commercio, oltre che essere ge- nuino ed
integro,
devecorrispondere
aiseguenti requisiti:
a)
pesospecifico
fra 1.0'20 e1.034
a + 15°C;
b)
grasso non inferiore al treper cento;
c)
residuo secco magro noninferiore
al 9 per cento.L'autorità
comunale, quando abbia
accertatoche,
nellezone di
produzione,
il lattecontenga maggiore quantità
digrasso
dellapercentuale
sopraindicata, determinerà
laper- centuale
stessa in relazione con l'accertamento fatto.Art. 17.
Prima
dellamungitura deve provvedersi
afissare
conve-nientemente la coda
dell'animale
e adeseguire un'accurata
24-VI-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICI
ALE DELREGNO
D'lTALIA - N.146 2949
pulizia della regione circostante alle mammelle,
delle mam-
melle
stesse e deicapezzoli,
in modoparticolare.
Il
mungitore, prima
diaccingersi
allamungitura,
develavarsi con cura le mani e
gli
avambracci con acqua e sa-pone
e beneasciugarsi.
Il
personale
addettoalla mungitura deve indossare
unayestaglia
amaniche corte,
in modo dalasciare
alloscoperto
gli avambracci.
Detta
vestaglia
deve essere di stoffachiara,
lavabile e te- nuta costantementepulita.
Le
donne devonoportare
anche una cuffia nellaquale
ibapelli
sianobene
raccolti.Art. 18.
Il latte deve essere filtrato e
refrigerato
subitodopo
lamungitura.
La refrigerazione può
essereeseguita anche
con apparec- chi ad acqua.Nei casi di consorzi o di altri enti
autorizzati,
ai sensidell'art.
1del presente regolamento, la refrigerazione può
aver
luogo
in un unicoimpianto purchè Pautorità sanitaria locale
accertiche
illatte
possa esservirapidamente
tra-sportato.
Nei
casi, invece,
diproduttori
nonappartenenti
a con-Worzi o ad
altri
entiautorizzati,
larefrigerazione può
averluogo
pressoimpianti privati
riconosciuti idoneidalPau- torità
sanitarialocale
esemprechè
il latte possaesservi
ra-pidamente trasportato.
La refrigerazione non è obbligatoria
per il latte
che venga
consegnato
alle Centrali
entro due ore dalla mungitura, nei
mesi da maggio
asettelmbre, ed entro quattro
ore nei mesi
da ottobre
ad aprile.
'Art.
19.I
recipienti
per lamungitura, la raccolta, il trasporto
e
il commercio del latte debbono essere
riconosciuti
idoneidall'autorità
sanitaria locale.Essi
devono essere mantenuti in stato diperfetta
nettezzae non debbono mai servire per altro uso.
Devono, inoltre,
essere lavati
dapprima
con acquapotabile, poi
con una so-luzione
calda di soda al 3°/oo
con latte di calcepreparato
mescolando una
parte
di calcespenta
conquattro parti d'acqua,
e da ultimosciacquati ripetutamente
con acquabollente.
Subito dopo
lalavatura
irecipienti
devono essere capo-volti,
con la boccapoggiante
sopraapposito scolatoio,
si-tuato nel
locale di
cui al n.2 delPart.
2 delpresente
rego-lamento.
'Art. 20.
I
recipienti
adibiti altrasporto
del latte(bidoni) debbono
essere
di
metallo ed avere chiusuraermetica
non suscetti- bile dimanomissione
concoperchio munito
di cercine di gomma, ovvero dialtro
idoneo materiale.Il
coperchio
deve esserecollegato,
con adatto mezzo, alrecipiente.
All'esterno
di dettirecipienti
deveesserefissata,
in modoinamovibile,
unatarga
metallica con Pindicazione della lorocapacità, del
nome delproduttore
e delluogo
diprovenienza del latte.
Art. 21.
Il
trasporto
del latte dalluogo
diproduzione
aquello
divendita
deve essereeseguito
con veicoli tenuti benpuliti esclusivamente
destinati atale
uso.Per
proteggere
irecipienti che contengono il latte
dai
raggi
diretti del sole,
devono adoperarsi
veicoli dotati di
adatta copertura,
al disotto della quale
l'aria possa libera-
mente circolare.
TITOLO V.
Latterie.
"Art. 22.
Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare
domanda al podestà,
il quale
concede Pantorizzazione quan-
do,
inseguito
ad accertamentodelPufficiale sanitario, ria
sulti che i locali soddisfano
alle esigenze dell'igiene.
Detti locali
devono
avere:a)
lepareti
rivestite di mattonellesmaltate,
o di altroidoneo
materiale,
per l'altezza di 2 metrialmeno
dalsuolo;
b)
ilpavimento
di materialeimpermeabile
;c)
le finestre e le altreaperture
difese da reticelle mestalliche
e leporte d'ingresso
munite di tende a bacchettependule;
d) abbondante
acqua dilavaggio
e una cella o armadiorefrigerante
per la conservazione del latte ;e)
il banco per lavendita,
di marmo o di altro materialeimpermeabile
e facilmentelavabile.
Art. 23.
E' vietato tenere in
deposito,
vendere o tenere per velisdere, somministrare o tenere per somministrare
per coms
penso ai dipendenti:
a)
illatte
che provenga da animali affetti dalleinfers
mità di cuiall'art. 9, o che presenti
alterazioni di odore,
sapore e
colore,
odegli
altri suoi caratterigenerali;
b)
il colostro ;c)
illatte sudicio;
d)
illatte annacquato
ocomunque sofisticato;
e)
il latte cuisiano
stateaggiunte
sostanze per facilia tarne laconservazione
o correggerne idifetti;
f)
il latteinacidito
o checoaguli spontaneamente
conl'ebollizione;
g)
11 latte che formi unsedimento
dielementi patolde gici (o
comunqueanormali)
;h)
illatte, infine,
che nonpresenti
tutti irequisiti delld genuinità e della integrità.
In tutti
questi
casi oquando,
comunque, noncorrisponda
alle
condizioni
stabilite dalpresente regolamento, il latte
deve essere
sottoposto
asequestro
per iconseguenti
prov-vedimenti dell'autorità sanitaria.
Art. 24.
I
recipienti
contenenti il latte per la direttävendits
albanco
devono essere riconosciuti idoneidalPautorità
sani- taria locale.In
ogni
caso essi debbono essere munitidi
adattö rubi- netto dalquale deve
esclusivamente averluogo la mescitd
del
latte,
essendorigorosamente
vietato diattingere
o ver-sare il
latte
dallabocca
delrecipiente.
'Art.
25.
La consegna del
latte
adomicilio
deveessere fattaësclusi-
vamente conbottiglie
di vetroincolore,
a fondopiatto,
senza
spalle
inmodo
che ne risulti facile lapulizia
e lasterilizzazione.
Tali
bottiglie
devono esserechiuse
con adatto sistema ri- conosciuto idoneodalPautorità sanitaria comunale.
2950
24-vi-1929(VII)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL ItEGNO D'ITALIA- N. 146Art. 26· Art.
30.
I
locali
destinatialPesercizio
delle latterie nonpossono,
in alcun caso, essere adibiti adabitazione.
La latrina non deve avere alcuna diretta comunicazione con la latteria.
TrrOLO VI.
Centrali del latte.
Art.
27.I Comuni hanno facoltà di
istituire,
isolatamente o riuniti inconsorzio, speciali
stabilimenti(Centrali
dellatte)
per la raccolta del latte destinato al consumo locale allo scopo disottoporlo
ai controllinecessari,
nonchèalla pastorizzazione
o ad altro trattamento che
venisse riconosciuto
idoneo allo scopo diassicurarne
lagenuinità
ela salubrità.
Il
latte portato
alleCentrali, che
nonrisulti prodotto
nelle condizioni stabilite dal
presente regolamento,
devein
ogni
caso essererespinto.
Le Centrali
debbono,
perambienti, macchinario
e arreda-mento, soddisfare
a tutte leesigenze industriali
etecnico- igieniche.
I
progetti
relativi devono essereapprovati dal Prefetto,
gentito
il parere delConsiglio provinciale
disanità.
I Comuni possono affidare la costruzione e l'esercizio di 'detti stabilimenti ad enti o
privati
che offrano legaranzie
necessarie per il
pieno raggiungimento degli scopi suindi-
cati.
In
ogni
caso il controllo dellatte, quello delle varie
ope
razioni che si
compiono nello stabilimento
e lavigilanza
sanitaria
in genere devono essere direttamente esistemati-
camente esercitati daiComuni
conproprio personale tecnico.
Quando
le Centrali del latte sonoesercitate
da enti o daprivati,
sono aquesti addebitate
le spese per ilpersonale
suddetto.
Tutte le persone addette alle
Centrali
devonocorrispon- dere, agli effetti sanitari,
alle norme contenute
nell'art. 11
del presente regolamento.
Art. 28.
Nei Comuni ove esiste la Centrale è vietata la vendita di altro latte ad eccezione di
quello
dapotersi
consumare«crudo »
preparato giusta
le norme contenute nelTitolo VII
delpresente regolamento.
Quando
il latte trattato nellaCentrale
non risulti inquantità
sufficiente al consumo locale èconsentita
la im-portazione
di altrolatte, purchè già pastorizzato
o che abbiasubìto altro idoneo trattamento presso stabilimenti ricono- scinti adatti allo scopo dalla
competente
autoritàsanitaria.
Il latte così
importato, prima
di essereposto
in commer-cio,
deve subire presso laCentrale,
con esitofavorevole, gli opportuni
controlli ed esseredistribuito
per lavendita
con
le
stesse modalità osservatedalla Centrale.
Art. 29.
La distribuzione del latte dalle Centrali sarà fattaa mezzo di
grossi recipienti (bidoni)
e dibottiglie.
I bidoni devono essere destinati per fornire il lattea col- lettività
(istituzioni ospedaliere, collegi, ecc.),
adesercizi pubblici (caffè, bars, alberghi, ecc.)
nonchè alle latterie per il consumo del latte in sito.Le
bottiglie
sonodestinate alle latterie, per la vendita
del latte adomicilio.
I bidoni devono essere cliinsi nelle Centrali con
adatto
sistema cherenda
evidentequalsiasi
tentativo di manomis- sione consentendoperò
ilpassaggio
dell'aria per renderepossibile
laerogazione
del latte attraversoPapposito
rubi-netto.
Il rubinetto deve essere munito di valvola
erogatrice
clieimpedisca
l'immissione diliquido dall'esterno;
il rubinetto deve essereposto .il più possibile
inalto
in modo che per ottenerela
mescita del latte sianecessario inclinare
il re-cipiente.
I hidoni devono essere restituiti alla Centrale con la chiu-
sura intatta.
Le
bottiglie devono possedere
irequisiti
di cui alFart. '2.5 ed esserechiuse
conadatta capsula
laquale
neprotegga
l'orlo e
garentisca
daogni inquinamento
e manomissione.Le bottiglie, la cui cliiusura non risulti perfetta,
non pos-
sono essere messe in commercio.
La
capsula
di chiusura dellebottiglie
deveportare,
inmodo chiaro e
indelebile,
la datadell'inibottigliamento
ePindicazione della Centrale.
Quest'ultima indicazione
sullacapsula
non è necessariaquando
risulti chiara e indelebile sullabottiglia.
TrrOLo VII.
T tto da
potersi
consumarc « crudo ».Art. 31.
Chiunque
vuolprodurre
e mettere in cominercio latte dapotersi
consumare «crudo », deve ottenernespeciale
auto-rizzazione dall'autorità comunale che la concede
previo
as-sentimento dell'autorità
prefettizia.
Detta autorizzazione non
può
essere accordata se non apersone, società od enti che diano tutte le
garanzie richieste
dalle
speciali
norme contenutenegli articoli seguenti.
Art. 32.
Il
latte
dapotersi
consumare « erudo » devesoddisfare
niseguenti requisiti:
a) provenire
esclusivamente da vacchericonosciute
ido-nee ai sensi dell'art. G del
praente regolamento
eche, prima
di essere immesse nella
stalla,
abbiano subito a cura del ve-terinario
comunale,
con risultatofavorevole,
la prova dellatubercolina eseguita
con ilmetodo
classico.I
rilievi
termometrici di detta prova devonofigurare
in
apposito diagramma,
delquale
unesemplare
viene tratte- nuto presso laraccheria,
un altroesemplare
viene conser-vato dal veterinario
comunale
e un terzoesemplare
infineè trasmesso alla Prefettura per
gli
eventuali controlli daparte
del veterinarioprovinciale.
Gli animali riconosciuti immuni da tubercolosi devono
essere debitamente marcati con
speciale contrassegno
clie diagaranzia
di inamovibilità e sia riconosciuto idoneo dall'au- toritàcomunale.
Essi sonopoi visitati,
almenoogni
duemesi,
dalveterinario
comunale conspeciale riguardo allo
stato sanitario e funzionale delle mammelle.
La data e il risultato di tale visita debbono essere
regi-
strati
negli
atti di uf ficio.La prova della tubercolina deve
ripetersi
ogni sei mesiosservando,
per i rilievitermometrici,
le normesoprain- dicate;
b) provenire
da stalle nellequali
ilpersonale
addettovisoddisfi
alle
normeprescritte
dall'art. 11 delpresente
rego- lamento. Dettopersonale,
delquale
sarannoregistrate
legeneralità, deve essere sottoposto,
almeno ogni
due mesi,
a
24-vi-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIX
- N. 1462951
controllo da
parte
dell'ufficialesanitario.
I risultati del controllo devono essere comunicati alla Prefettura per le eventuali verifiche daparte
del medicoprovinciale;
c)
essere, appenamunto, immediatamente filtrato, refri-
gerato
almeno fino a + 5° Ce messo in bottiglia
da chiu-
dersi subito secondo le norme
prescritte
nell'art. 30;d)
non esseresottoposto
aqualsiasi
altro trattamento.Gli oneri relativi ai controlli
eseguiti
dall'ufficiale sani-tario
e dalveterinario comunale
sono acarico
delproduttore.
Art. 33.
Le vaccherie di cui trattasi debbono essere
adibite
esclu- sivamente al ricovero delle lattifere riconosciute idonee allaproduzione
del latte dapotersi
consumare «crudo ». Talivaccherie debbono anche
possedere,
oltre i localiindicati all'art.
'2 delpresente regolamento:
a)
un locale da servire per lapulizia degli
animali im- mediatamenteprima
dellamungitura
e per lamungitura
stessa.
Nei
casi dimungitura meccanica,
lapulizia
e lamungi-
tura
degli
animali possonoeseguirsi
sulposto;
b)
una cellafrigorifera
per laconservazione
del latteimbottigliato
;c)
un ambiente convenientementeattrezzato
per la la-yatura
e lasterilizzazione delle bottiglie.
Art. 34.
Le bottiglie devono possedere gli
stessi requisiti prescritti dagli articoli 25 e 30.
Sulla
capsula
di chiusura dellebottiglie
deve inoltre es-serp
impresso,
in modo chiaro eindelebile,
la datadell'im-
bogigliamento
e il nome delproduttore. Quest'ultima
indi-cazione
non è necessariaquando
essarisulti,
in modo chiaroe
indelebile,
sullabottiglia.
Il trasporto
dellebottiglie
per la distribuzione deve averluogo
mediante carrirefrigeranti
riconosciutiidonei .dal-
l'autorità comunale.
Art. 35.
L'autorizzazione di cui
all'art.
31deve
essereimmedia-
tamente revocataqualora
ilproduttore
non siattenga rigo-
rosamente alle
prescrizioni
stabilite nelpresente regola-
41ento.
TYTOLO VIII.
Latte
di capra, di asina e di pecora - Lattereintegrafo
e
la.tte
scremato ,Preparazioni
latteespeciali.
Art.
36.Chiunque
intenda tenere capre per laproduzione
del lattedestinato al consumo diretto deve fare
domanda
alpode- stà,
ilquale
concede l'autorizzazione sotto Posservanza delle condizioni stabilitenegli
articoliseguenti.
Art. 37.
Il latte di capra messo in commercio, oltre che essere ge·
nuino,
devecorrispondere
aiseguenti requisiti:
a)
pesospecifico
fra 1.033 e 1.039 a + 15°C.;
b)
grasso non inferiore al 3.25 per cento.L'autorità
comunale, quando
abbia accertatoche,
nellazona di
produzione,
il lattecontenga maggiore quantità
di grasso della
percentuale
sopraindicata,
determinerà lapercentuale
stessa in relazione con Faccertamento fatto.Art. 38.
I ricoveri per le capre lattifere devono essere situati fuori
delPabitato,
adistanza,
dastalilial .da,1Pautorità comunale
e devono essere costruiti in modo da consentire una facile
pulizia
e disinfezione.Art. 39.
Gli
animali,
perpoter
essere destinati allaproduzione
del
latte,
devono risultare sani alla visita delveterinario
comunale.A prova di detta visita viene rilasciato un certificato da staccarsi da
registro
a madre efiglia
secondo ilmodulo
an-nesso al
presente regolamento (Mod.
n.2).
Ilregistro
con 16madre è conservato dal
veterinario coninnale
e lafiglid
dal
proprietario degli
animali pergli
eventualicontrolli
daparte
del veterinarioprovinciale.
Per la visita
eseguita
ed il rilascio delcertificato
è dovuto al veterinario un compenso nella misura che verrà stabilita dall'autorità comunale.Ogni
animale riconosciuto idoneo ècontrassegnato
conapposito marchio
per l'identificazione(bollo
a fuoco sulle corna,piombino assicurato alle corna, bottone alPorec-
chio, ecc.).
Art. 40.
Il veterinario comunale
deve,
perobbligo
d'ufficio e senzadiritto a compenso dai
privati, procedere
aperiodiche ispe-
zioni per controllare lo stato sanitario
degli animali,
conparticolare
riferimento allecondizioni
sanitarie efunzionali
delle mammelle.I)eve anche accertare che i ricoveri in cui
trovansi gli
animali siano mantenuti in condizioni
igieniche.
I risultati di tali
accertamenti
devono essereannotati
ne-gli
atti di ufficio e formareoggetto
diapposita relazione
se-mestrale al veterinario
provinciale.
Al
personale
addetto alle capre lattifere siapplicano
lenorme di cui
agli articoli
11 e 12 delpresente regolamento.
Art. 42.
La
mungitura,
laraccolta,
iltrasporto
e lavendita
dellatte di capra devono
eseguirsi
con Posservanzadelle
normeprescritte
per il latte di vacca.Art. 43.
I
Comuni,
neiquali viene esercitata li vendita
del latte
di
asina o di pecora, devono stabilire apposite
norme nei
regolamenti
localid'igiene
perdisciplinare
laproduzione
eil commercio di detto latte.
Art. 14.
La vendita del latte
reintegrato
èconsentita
alleseguenti
condizioni:
a)
che abbialuogo
inappositi
locali riconosciuti idonei dalPufficiale sanitario.Tali locali debbono avere
gli
stessirequisiti prescritti
per le latterie dall'art.22;
b)
che ilpersonale
siasottoposto
alle normeprescritte
dalPart.
11;
c)
che detti localiportino all'esterno,
benvisibile,
láscritta: «
latte reintegrato
» ;d)
che il lattereintegrato posto
in vendita nöncontenga
meno del tre per cento di grasso.
Art. 45.
La vendita del latte seremato è consentita alle
seguenti
condizioni:
a)
che avvenga inrivendite
di commestibili riconosciute idonee dalPautoritàsanitaria locale,
escluse lelatterie,
2952 24-vi-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -N.
146Tali
risendite devonoportare all'esterno
e benvisibile la TITOLo
XI.scritta
: « latte scremato»;b)
cheogni recipiente, contenente tale latte, porti
chia- Disposizioni generali.
ra, evidente ed
indelebile,
laindicazione:
«latte scremato »· Art. 49.Art. 46.
Cliiunque
intendaprodurre
e mettere in commercio: cre-nia, panna montata e
analoglii, youghurt, gioddu,
kéfir eanaloglii,
latte inpolvere
e inblocchi,
lattecondensato,
conservedi
latte,
latteumanizzato,
maternizzato eanaloghi,
deve ottenere la
preventiva
autorizzazione daparte
dell'au-torità comunale.
Con l'autorizzazione devono anclie essere stabilite le norme
igieniclie
da osservarenella produzione e nel commercio
di dette preparazioni.
TITOLo
IX.
Latic di animali tenuti allo stato ?>rado.
I locali e
gli impianti già esistenti per
laproduziöne,
iltrasporto
e la vendita del latte destinato al consumodiret-
to devono essere uniformatialle
normedel presente regol
mento entro sei mesi dalla data della sua
pubblicazione.
Detto
periodo
ditempo
èprorogato
adun anno perl'ap- plicazione
diquanto
èprescritto dagli articoli
22 e 25 ed adue anni per
quanto
èprescritto dagli articoli 2, 3 e 38.
Art. 50.
Sono
abrogate
tutte leprecedenti disposizioni
invigore
sulla
vigilanza igienica
del lattedestinato
al consumodi-
retto.
'Art.
51.Art. 47.
Le
disposizioni
delpresente regolamento
concernenti 10 statosanitario degli animali
e delpersonale addetto,
lamungitura,
laraccolta,
iltrasporto
ela vendita,
siappli-
cano anche al latte destinato al consumo diretto
prodotto
da animali tenuti allo stato brado.
TITOLO X.
Lotta contro le mosche.
I contravventori alle
disposizioni
delpresente rëgolamento
sono
puniti
ai sensi dell'art. 114 del testo unicodelle leggi
sanitarie
1°agosto 1907,
n.636,
modificatodall'art.
14 dellalegge
23giugno 1927, n. 1070,
dell'art. 218 del testo stesso
e
delPart.
5 dellalegge
18 dicembre1927,
n. 2501.Ciò
senzapregiudizio
dellesanzioni,
di cuiagli
articoli319,
320 e 322del
Codice penale,
edell'applicazione
delledisposizioni,
inmateria di
contravvenzione, contemplate dai regolamenti
locali
d'igiene.
Art. 48
Visto, d'ordine iTi Sud
Maestä il Re:
In
tutti
i locali in cui siproduce
e si facommercid
delIntte deve
organizzarsi
la lotta contro lemosche, ai sensi Il Capo
del Governo,
Ministro per l'ipteynp:
della legge 29 marzo 1928,
n. 858. MUSSOLINI.
N. ...
Provincia di... Comune di...
CERTIFICATO SANITARIO
per animali destinati alla
produzione
del latte per 11 consumo diretto.Vacca di razza ... di eta ... .. avente i
seguenti
datisegnaletici
contrassegnata
con(1)
...·ricoverata nella
(2)
...appartenente
alSig.
...domiciliato in ...
Il sottoscritto veterinario 3 ...
certifica di avere
sottoposto
ad accuratavisita sanitaria l'anirnale sopra descritto e di averlo riscontrato in per- fetto stato di salute.addì ... 19...
(anno ...).
12 Veterinario
8)...
Il PodesO
(1),Indicarele caratterlatiche delmarchio applicatoperl'iden- tindúzlone 'déll'Anlifiäle.
(2) Indicare esattamente l'ubicazione del localiovel'animaleè riogyerato.
(8)Comunale oconsoraisle.
11 N. ... Mod. N. 1.
I Provincia di... Comune di ...
I ----
CERTIFICATO SANITARIO
per animall destinati alla
produzione
del latteper 11 consumo diretto.
I
1 Vacca di razza ... di i età ... avente i
seguenti
datisegnaletici
!
contrássegnata
con(
...ricoveratanella
(2)
...appartenente
alSig.
...domiciliato in ...
Il sottoscritto veterinario
(3)
... ...... . .certifica di avere
sottoposto
ad accuratavisita sanitaria I l'animale sopra descritto e di averlo riscontrato in per-fetto stato di salute.
... addl ... 19...
(anno ...).
Il Veterinario
(3
.neue del Comun
Il Podestà
(1) Indicare lecaratteristichedelmarchio applicatoperl'iden•
tlficazione dell'animale.
(2)Indicare esattamentel'ubicazione del localiovel'animale y ricoverato.
I (3)Comunale o consorziale.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
n Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.