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VIA DANTE, NEVIANO TEL.0836/ FAX

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Academic year: 2022

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Comune di Neviano

(Provincia di Lecce) Settore Servizi Sociali VIA DANTE,4 -73040 NEVIANO TEL.0836/610711- FAX 0836/610799

www.comunenevianodilecce.gov.it - servizisociali.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it

Settore 3^ Servizi Sociali

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 -2023/2024. -Importo €. 320.000,00 CIG: 8142400909

DISCIPLINARE DI GARA

1. ENTE APPALTANTE

la procedura di gara in oggetto viene esperita direttamente dal Comune di Neviano (LE) - Comune di Neviano (LE), via Dante n.4 (LE) –

- Servizio Responsabile: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Recapiti: TEL.0836/610711- FAX 0836/610799

- PEC:: servizisociali.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it - sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it

- sul sito web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

− Estremi di identificazione dell'appalto:

- Determinazione a contrarre n.313 del 16.12.2019 - CIG 8142400909

- Categoria del servizio: Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica

- Accesso elettronico alle informazioni: (URL) - sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it

- sito web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) sito sul sito web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) sito internet: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

Il Responsabile del procedimento è il a.s. Maria Rosaria Carcagnì

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica “tuttogare” almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei

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giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, se di interesse generale, in forma anonima all’indirizzo internet sopra specificato nella sezione Bandi, Gare e avvisi, in corrispondenza della procedura de qua. Con le medesime modalità il Comune pubblicherà, eventuali ulteriori informazioni sostanziali ovvero specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sopra specificato e tramite la piattaforma telematica “tuttogare e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. DESCRIZIONE E IMPORTO

2.1 TIPO DI APPALTO: Appalto pubblico di servizi.

2.2 Descrizione delle prestazioni in appalto:

Affidamento del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per la scuola dell'infanzia statale

2.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €. 320.000,00 oltre IVA

L’importo presunto a base di gara per i 5 anni scolastici, ammonta a complessivi €.320.000,00 ,oltre IVA, come di seguito specificato:

Il corrispettivo a base d’asta per la somministrazione di un singolo pasto, comprensivo dei servizi di supporto operativo e di tutte le voci per la sua realizzazione, è pari ad €.4,00 per pasto (escluso IVA al 4%).

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso è fissato, dunque, in €.320.000,00 escluso IVA al 4 %, pari ad

€.12.800,00 e così per complessivi €. 332.80080.

Tale spesa è calcolata sulla base di un costo annuo di €. 64.000,00, oltre I.V.A. al 4 % pari ad

€.2.560,00, così per complessivi €.66.560,00, IVA inclusa.

Tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero dei pasti presunto, infatti, potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, l’appaltatore non potrà vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, rimanendo l’obbligo di assicurare il pasto a tutti coloro che ne abbiano diritto.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, sono preventivati costi della manodopera per i 5 anni scolastici, per complessivi €. 98.600,00

Numero presunto annuo dei pasti: 16.000.

Maggiori dettagli sono riportati nel capitolato

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2.4 IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO Valore nominale del costo del pasto soggetto a ribasso:

Importo unitario a base d’asta : € 4,00 IVA esclusa per singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo.

I costi inerenti la sicurezza dovuti ad attività di interferenze sono pari a € 0 (zero), come specificato nel D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il prezzo a base di gara per la gestione del servizio è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali di cui all’artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.lgs.163/2006, che saranno a carico dell’appaltatore e che il concorrente deve obbligatoriamente, PENA ESCLUSIONE, indicare nell’offerta economica secondo le proprie valutazioni .

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito nel Comune di Neviano presso il plesso scolastico Giovanni XXIII –via vecchia Tuglie, comprendente:

-Scuola dell’infanzia statale - Sezioni n. 4 -Scuola primaria statale - Sezioni n. 1 4. FINANZIAMENTO

II finanziamento è assicurato con fondi propri di bilancio, contributi regionali e contribuzione degli utenti.

5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto è stabilita in cinque anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024) con interruzione della prestazione correlata al periodo di cessazione delle attività didattiche previste per legge.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 106 comma 11 ovvero di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

6. LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: trattasi di un servizio unico e, per la corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico anche per ragioni di convenienza economica.

7. SUBAPPALTO

Attesa la particolare natura del servizio, è ammesso il subappalto nei limiti del 40%, secondo le modalità di cui all'art. 105 del codice solo relativamente al servizio di trasporto dei pasti (inteso come movimentazione dei contenitori chiusi e sigillati nel centro di cottura). La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

8. VINCOLO VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte 9. SOGGETTI AMMMESSI

- Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti invitati di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

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- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

- I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare dichiarazione di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

- Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n.

50/2016) che di seguito si riportano.

In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto dell'appalto (ristorazione collettiva o equivalente); Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in

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uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

A. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'operatore economico dovrà dichiarare tutti i reati anche quelli per i quali ha beneficiato della non menzione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto

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l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629

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del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B. Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

C. I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

D. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

10.2 I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1) al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2016-2017-2018) un fatturato globale non inferiore ad €.

320.000,00, oltre IVA

Il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione, avuto riguardo per l'importo complessivo dell'appalto e per l'oggetto del sevizio, di particolare delicatezza, essendo diretto alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria; inoltre, tale indicazione consente in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara e il requisito richiesto, pari all'importo dell'appalto, rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza. .

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

10.3 I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

2) Esecuzione nel triennio antecedente la data del bando di gara (triennio inteso come anni solari precedenti e cioè anni 2016 – 2017 – 2018) di servizi di ristorazione collettiva, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente (iniziati e terminati nel triennio), di importo non inferiore ad €. 160.000,00, oltre IVA, corrispondente al al 50% dell'importo posto quale base di gara del presente appalto.

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A tal fine l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi e periodo di riferimento.

3) Espletamento nel triennio antecedente la data del bando di gara (triennio inteso come anni solari precedenti e cioè anni 2016 – 2017 – 2018) di almeno un servizio (inteso come servizio continuativo anche per piu’ anni presso lo stesso Committente) di ristorazione collettiva, di importo non inferiore a € 70.000,00 oltre I.V.A.

Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ., tutti i requisiti di cui al punto 2) e 3) dovranno essere posseduti almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi i detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o consorziata o mandante o consorzio e non è cumulabile tra più imprese.

4) Avere nella propria disponibilità - a qualunque titolo - per tutta la durata del contratto, un centro cottura che dovrà essere localizzato ad una distanza di massimo 30 km. dal centro abitato di Neviano con le caratteristiche specificate nell’art. 10 del capitolato

In alternativa, il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad avere la disponibilità del centro di cottura, con le caratteristiche specificate nell’art. 10 del capitolato, idoneo ed attrezzato alla preparazione dei pasti giornalieri richiesti, da rendere pienamente funzionante e operativo entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, essendo a conoscenza che, in caso di inadempienza, sarà revocata l’aggiudicazione eventualmente effettuata.

Tale dichiarazione di impegno può essere sostituita con attestazione del titolo di proprietà o di fruizione di centro di cottura già esistente.

L’ubicazione del centro di cottura, deve essere ad una distanza non superiore a 30 chilometri dal centro di Neviano, La distanza viene fatta propria come calcolata sulla distanza più breve sul sito www.viamichelin.it.

Le attrezzature dovranno essere idonee alla perfetta preparazione dei pasti giornalieri in programma, oltre a possedere, tra l’altro, tutti i requisiti tecnici ed igienico – sanitari prescritti dalle vigenti norme che disciplinano la materia

Il centro di cottura dovrà avere tutte le autorizzazione di legge.

Ai fini dell’ammissione alla gara, quindi, è sufficiente produrre solo la suddetta dichiarazione di impegno e non avere necessariamente la disponibilità reale del centro di cottura nella fase della presentazione dell’offerta, in quanto trattasi di “impegno contrattuale” che sorge con l’aggiudicazione.

Non sono accettati e ritenuti validi ai fini della partecipazione indicazione di Centri cottura presso mense scolastiche, mense aziendali, strutture sanitarie, alberghiere, ecc.

A dimostrazione della comprova del requisito di cui al punto 2 e 3 sono ammessi i seguenti mezzi di prova:

-Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente contraente con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

o in alternativa

- Copia dei contratti unitamente alle copie conformi delle relative fatture.

A dimostrazione del requisito di cui al punto 4 è ammessa documentazione attestante la disponibilità a qualunque titolo del centro di cottura

10.4 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE:

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione alla camera di commercio per attività coerente con l’oggetto della presente gara (ristorazione collettiva o equivalente) deve essere posseduto::

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

= 8 =

(9)

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

10.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione alla camera di commercio per attività coerente con l’oggetto della presente gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate designate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. AVVALIMENTO

Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico e professionale richiesti al precedente punto 9) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, anche partecipante al raggruppamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Non è consentito, invece, che della stessa impresa ausiliaria, si avvalga più di un concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al competente organo della stazione appaltante il quale richiede, per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento

= 9 =

(10)

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, nel plico contenente la documentazione amministrativa, anche con la presentazione del D.G.U.E.:

- una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- una dichiarazione attestante il suo possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;

- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. In caso di avvalimento da parte di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E' vietata la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Termine per la presentazione dell’offerta:

-

il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto entro le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2020 così come previsto nel bando di gara;

-

il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

-

il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Modalità di presentazione dell’offerta Offerta in modalità telematica:

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/ ;

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,

= 10 =

(11)

valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nella guida all’utilizzo sul sito della stessa piattaforma ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800 192 750;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC):

info@pec.studioamica.it.

Formazione e invio dell’offerta

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui alla precedente lettera b);

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

a. scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;

b. compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;

c. sottoscrivere la stessa documentazione come previsto dal presente documento;

d. inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP»

o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

a. sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di seguito specificate b. inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

a. compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica con il modulo allegato (cosiddetta offerta “on line”), con i contenuti previsti per l’offerta economica e utilizzare anche il modulo “offerta economica” pubblicato unitamente al bando.;

b. sottoscrivere l’offerta come di seguito specificato ;

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa»

Busta B

Busta dell’Offerta tecnica

Busta C

Busta dell’Offerta economica

= 11 =

(12)

-

la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

-

l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Sottoscrizione degli atti:

a.

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;

b.

nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette

“firme matryoshka”).

Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn, 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: http://www.comuneneviano.le.it. - https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni, dichiarazione di offerta economica, dichiarazione di presa visione e la domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/.

Il dichiarante firma digitalmente tutti i documenti

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A,

= 12 =

(13)

si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla eventuale richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Predisposizione dell’offerta

L'offerta dovrà essere formata dai seguenti tre archivi digitali (buste) in formato ZIP firmato digitalmente:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA B - OFFERTA TECNICA

- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

che dovranno essere inseriti nella piattaforma telematica con le modalità indicate al capitolo 6 delle norme tecniche di utilizzo del sistema di negoziazione telematico tuttogare disponibile all'indirizzo https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare//norme_tecniche.php.

13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

13.1 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al presente disciplinare, è costituita da:

-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

La domanda di partecipazione,contenente anche la dichiarazione integrativa del DGUE, è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “A” e contiene. Tra le altre, tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta in forma digitale:

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda

= 13 =

(14)

di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

-

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

-

Il concorrente allega: copia conforme all’originale della procura.

Documento di gara unico europeo - DGUE

Il concorrente compila il DGUE Allegato “B” al disciplinare di gara, di cui allo schema (approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (precompilato dalla stazione appaltante).

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1)

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

1) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

la compilazione della sezione D si riferisce all’eventuale subappalto.

= 14 =

(15)

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni delle cause di esclusione previste dal presente disciplinare

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale

b)

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria

c)

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica

d)

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente singolo

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende tutte le dichiarazioni contenute nell’allegato A “domanda di ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE” allegato al presente disciplinare del quale forma parte integrante, tra le quale le seguenti, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:

1.

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

2.

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto

a)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b)

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

3.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4.

di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento,

5.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere la disponibilità del centro di cottura, con le caratteristiche riportate nell’art.10 del capitolato,, idoneo ed attrezzato alla preparazione dei pasti giornalieri richiesti, da rendere pienamente funzionante e operativo entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ubicato ad una distanza non superiore a 30 (trenta) chilometri dal centro di del Comune essendo a conoscenza che, in caso di inadempienza, sarà revocata l’aggiudicazione eventualmente effettuata.

= 15 =

(16)

Oppure…

di disporre di un centro di cottura con le caratteristiche riportate all’art.10 del capitolato, a titolo di _____________________ , ubicato in ____________________

6.

Di avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2016-2017-2018) un fatturato globale di €. ______________ (oltre IVA) (non inferiore ad €. 320.000,00)

7.

Di avere eseguito, nel triennio antecedente la data del bando di gara (triennio inteso come anni solari precedenti e cioè anni 2016 – 2017 – 2018) i servizi di ristorazione collettiva, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente (iniziati e terminati nel triennio), di importo pari ad €.

_________________ (oltre IVA - non inferiore ad €. 160.000,00)

8.

Di avere eseguito nel triennio antecedente la data del bando di gara (triennio inteso come anni solari precedenti e cioè anni 2016 – 2017 – 2018) un servizio (inteso come servizio continuativo anche per piu’

anni presso lo stesso Committente) di ristorazione collettiva, di importo pari ad €. _____________ ( non inferiore a € 70.000,00 oltre I.V.A)

9.

di essere a conoscenza ed accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e il Comune di Neviano

All'interno della busta deve essere inserito il PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2, della delibera del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. A tal fine il concorrente deve registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC; una volta registrato, dovrà individuare la procedura di gara cui intende partecipare ed ottenere dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta A.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 35,00 secondo le istruzioni riportate sul sito www.anac.it e allegano la ricevuta ai documenti di gara da inserire nella busta A.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005

Inoltre, all’interno della busta, deve essere inserita la documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara secondo le modalità di seguito specificate.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tale scopo, il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a osservare e adempiere a tutto quanto specificato nell’art. 29 del capitolato d’oneri.

Il concorrente allega all’offerta (nella busta A) un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale di cui all’art.29 del capitolato, con le conseguenze che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.

L’esclusione, viceversa, non sarà applicata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito

= 16 =

(17)

di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

Il progetto non comporta alcuna valutazione con riferimento all’assegnazione di punti all’offerta tecnica.

L’offerente deve illustrare in qual modo, ove aggiudicatario, intende rispettare la clausola sociale, ovvero, spiegare come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con l’organizzazione aziendale da lui prescelta”.

(Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114 - Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali") Documentazione a corredo

Il concorrente, quindi, allega nella busta A:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (All. A);

2. DGUE (All. B);

3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (fatte salve le esenzioni di cui all’art.93 comma 8 del codice);

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, indicazione del titolo che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

5. Ricevuta del pagamento del contributo all’A.N.A.C.

6. Progetto di assorbimento del personale del precedenteappaltatore riferito alla clausola sociale

13.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA:

L’operatore economico dovrà inserire la documentazione riferita all’offerta tecnica fornendo tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l’applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per i parametri in questione.

L’offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economi-co concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, l’offerta tecnica qualitativa deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti della costituenda associazione.

Si ribadisce che la documentazione innanzi elencata deve essere inserita, conformemente alle specifiche tecniche della piattaforma telematica “uttogare”.

L’offerta tecnica è costituita da una relazione ovvero più documenti separati, debitamente firmata/i digitalmente in ogni foglio dal soggetto che sottoscrive l'offerta economica, con le proposte riferite ai criteri di valutazione e ai relativi punteggi di seguito riportati.

La proposta dovrà essere redatta in modo chiaro e distinta per ogni singolo elemento di valutazione.

ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente contenuta nella busta C.

13.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA:

Nella busta “C-Offerta economica” (max punti 30) deve essere caricata, a pena di esclusione (utilizzando il fac-simile messo a disposizione) ed in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, dichiarazione di offerta contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi sull'importo unitario del singolo pasto posto a base di gara

La percentuale di ribasso può essere espressa fino massimo alla terza cifra decimale.

= 17 =

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