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N. 1/2022 PARTE I DOTTRINA

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PER UNA NOZIONE DI CONDANNA IN SENSO SOSTANZIALE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E DANNO ALL’IMMAGINE

(CONSIDERAZIONI SU CORTE CONTI, SEZ. GIUR. REG. LIGURIA, 3 DICEMBRE 2021, N. 208)

di Riccardo Tuzzi (*)

Abstract: La presente annotazione ripercorre le argomentazioni svolte dalla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur.

reg. Liguria, n. 208/2021, in cui si individua un interessante punto di osmosi tra istituti propri del sistema penale e quelli afferenti alla responsabilità amministrativa per danno all’immagine.

This note retraces the points made by the Court of Audit, Liguria Sec., n. 208/2021 judgement, which marks an intresting osmosis spot between the criminal law istitutes and that ones related to the administrative responsability, caused by a damage to the image.

Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. Prescrizione del reato e danno all’immagine. – 3. Una condanna “in senso sostanziale”. – 4. Argomenti sistematici e a fortiori sull’estensione dei principi penalistici anche al giudice contabile. – 5. Conclusioni.

1. La vicenda processuale

In una recente sentenza (1), la Sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei conti accoglie parzialmente la domanda della procura erariale in ordine al risarcimento del danno all’immagine, a beneficio del Ministero della giu- stizia, scaturito da una serie di reati contro la pubblica amministrazione perpetrati, a vario titolo, da un ex presidente dei Tribunali di Sanremo e di Imperia, da un cancelliere in servizio presso il Tribunale di Sanremo e da un avvocato del libero foro.

Segnatamente, l’ufficio requirente chiede la condanna per danno all’immagine in forza di una serie condotte oggetto di sentenze emesse dal giudice ordinario e dal giudice di legittimità, a fronte della consumazione di delitti puniti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale.

Una prima fattispecie riguarda la condanna a carico dell’ex presidente, con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino, per i reati di millantato credito e di corruzione in atti giudiziari.

Il secondo episodio concerne la condanna per il delitto di peculato, emessa nei confronti dell’ex presidente, del cancelliere e dell’avvocato del libero foro, con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino.

La terza fattispecie, afferente agli stessi protagonisti, alla stessa vicenda e alla stessa imputazione di peculato, si conclude con un proscioglimento per prescrizione in primo grado, solo con riferimento ad alcuni episodi di appropria- zione.

La quarta condotta penalmente rilevante inerisce ad una condanna per corruzione in atti giudiziari irrogata all’ex presidente, confermata con la sentenza della Corte di appello di Torino.

La quinta e la sesta vicenda vedono prosciolto in primo grado, per prescrizione, l’ex presidente dal delitto di mil- lantato credito e abuso d’ufficio.

Gli ultimi due accadimenti, invece, hanno per oggetto le condotte di abuso d’ufficio e rivelazione del segreto d’uf- ficio consumati dall’ex presidente: il primo prescritto solo in sede di legittimità successivamente alla pronuncia di condanna in primo grado, confermata in appello; il secondo prescritto in sede di gravame, malgrado la pronuncia di condanna del giudice di prime cure.

A fronte della complessa vicenda processuale che ha visto protagonisti i convenuti in sede penale, la Sezione giuri- sdizione della Corte dei conti per la Liguria considera inammissibile la domanda della procura erariale solo con riferi- mento alla richiesta risarcitoria per danno all’immagine in ordine agli episodi di reato già prescritti in primo grado.

Viceversa, il giudice contabile accoglie la domanda risarcitoria relativamente alle vicende accertate con sentenza penale di condanna passata in giudicato, nonché in merito alle condotte illecite oggetto di una pronuncia di condanna emessa in primo o in secondo grado, ancorché dichiarate prescritte nei successivi giudizi di impugnazione.

(*) R. Tuzzi è funzionario della Corte dei conti.

(1) Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 3 dicembre 2021, n. 208, in questa Rivista, 2021, 6, 216 (m). Tra i precedenti conformi si segnala Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, nn. 111 e 1/2021; Sez. giur. reg. Lombardia, n. 284/2018; tra quelli difformi: Corte conti, Sez.

I centr. app., n. 211/2021; Sez. II centr. app. n. 298/2020; Sez. giur. reg. Liguria, n. 232/2019; Sez. giur. reg. Lazio, n. 142/2014, n.

998/2011; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, n. 19/2011.

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2. Prescrizione del reato e danno all’immagine

La sentenza in esame, pur non affrontando direttamente il tema della necessaria commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (capo I, titolo II, libro II, c.p.) al fine di accordare il risarcimento del danno all’immagine (2), si mostra di particolare interesse in quanto, muovendo da argomentazioni sistematiche di carattere eurounitario e costituzionale, si discosta da alcuni precedenti che non riconoscono, quale presupposto del ristoro al pregiudizio non patrimoniale suddetto, le sentenze definitive di declaratoria della prescrizione del reato, quantunque accertino la com- missione della fattispecie criminosa.

Sulla base di alcuni orientamenti di segno opposto (3), la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato pare porsi in contrasto con l’art. 51, c. 7, c.g.c., che esige la sussistenza di una sentenza di condanna (o perlomeno equipa- rabile ad essa, come quella di patteggiamento), passata in giudicato.

E infatti, l’accertamento della condotta effettuato all’esito della sentenza dichiarativa della prescrizione, “se per un verso indubbiamente esclude che il conseguente proscioglimento possa essere considerato di assoluzione, per altro verso non consente di poterla considerare equipollente alla pronuncia di condanna» (4).

Alla base vi sarebbe l’ontologica differenza tra la sentenza dichiarativa della prescrizione e quella di condanna, giacché altro è una valutazione accertativa, di mera “constatazione”, delle condizioni che non consentono il prosciogli- mento nel merito; altro è l’esame approfondito degli elementi costitutivi del reato nel contesto del contraddittorio pro- cessuale (5).

3. Una condanna “in senso sostanziale”

La decisione in questione, invece, scrutinando la giurisprudenza europea e nazionale avente ad oggetto la confisca penale, giunge alla conclusione secondo cui la sentenza definitiva dichiarativa della prescrizione del reato, emessa in un grado successivo al primo (6), assume la portata di una sentenza di condanna in senso sostanziale, qualora non abbia riformato le pronunce precedentemente adottate in merito alla sussistenza della responsabilità penale, ed è idonea a fondare il presupposto risarcitorio del danno all’immagine, in quanto assimilabile alla nozione di sentenza penale defi- nitiva di condanna di cui all’abrogato art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97, all’art. 51 c.g.c. e all’art. 1, c. 1-sexies, l. 14 gennaio 1994, n. 20.

I giudici della Sezione giurisdizionale della Liguria, riprendendo alcune considerazioni già ampiamente formulate dalla giurisprudenza di legittimità, sostengono che l’accertamento di responsabilità può essere contenuto in una

(2) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, n. 3/2022, n. 272/2020, n. 393/2019, n. 174/2018; Sez. giur. reg. Molise, n. 79/2021; Sez.

giur. reg. Lombardia, n. 316/2021; Sez. III centr. app., n. 66/2020; Sez. II centr. app., n. 183/2020; Sez. riun., 19 marzo 2015, n. 8/Qm;

Corte cost. 4 luglio 2019, n. 191; Cass., Sez. II pen., 11 dicembre 2020, n. 35447. Tra i numerosi contributi in argomento, v. V. Varone, Il danno all’immagine, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti, Milano, Giuffré, 2019, 131; V. Tenore, Lo stato della giurisdizione della Corte dei conti tra “doppio binario”, “ne bis in idem” e questioni varie in materia di responsabilità e pensioni, in questa Rivista, 2021, 3, 3; M. Filice, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione da falsa attestazione della presenza in servizio: tra resistenza ed approvazione (nota a Cass., Sez. II pen., 11 dicembre 2020, n. 35447), ibidem, 254; A. Iadecola, La Corte costituzionale e il danno all’immagine dell’amministrazione prima e dopo il codice di giustizia contabile (nota a Corte cost. ord. n. 167/2019 e sent. n. 191/2019), ivi, 2019, 4, 255; E. Romani, Il sistema del doppio binario civile e contabile in materia di responsabilità, tra giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e diritto di difesa dell’amministrazione danneggiata, in <www.federalismi.it>, 15 giugno 2021; M. Matassa, Alcune con- siderazioni sul danno all’immagine della pubblica amministrazione, in Dir. economia, 2020, 733; F. Nugnes, Il ruolo del pubblico mini- stero contabile e la garanzia del diritto di difesa nel procedimento preliminare al giudizio di responsabilità, in <www.federalismi.it>, 27 luglio 2019; D. Perrotta, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, tra tendenze giurisprudenziali (espansive), scelte del legislatore (restrittive) e il nuovo codice di giustizia contabile, ivi, 11 aprile 2018; C. Giusti, Danno all’immagine e pubblica amministra- zione, in Resp. civ. prev., 2019, 998; I. Pannullo, Il risarcimento del danno all’immagine della p.a. dopo il d.lgs. n. 174/2016: la Corte costituzionale conferma la limitazione ai soli casi previsti ex lege, in <www.ridare.it>, 10 ottobre 2019; A. Traversi, Le nuove frontiere del danno all’immagine della pubblica amministrazione, in Riv. Guar. fin., 2018, 687. Con riferimento alla giurisprudenza, di segno op- posto, che considera risarcibile il danno all’immagine anche in assenza di una sentenza di condanna per un delitto punito dal libro II, titolo II, capo I del codice penale, purché “a danno” della p.a., v., ex multis, Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 302/2021; Sez. giur.

reg. Piemonte, n. 303/2019 e n. 14/2018; Sez. giur. reg. Veneto, n. 26/2019; Sez. I centr. app., n. 90/2019; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, n. 22/2017; Sez. giur. reg. Lombardia, n. 201/2016.

(3) Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. I centr. app., n. 211/2021, cit.; Sez. giur. reg. Liguria, n. 232/2019, cit.; Sez. giur. reg. Lazio, n.

142/2014, n. 998/2011, citt.; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, n. 19/2011, cit. In argomento, v. anche M. Nunziata, Danno all’immagine e reato prescritto: la giurisprudenza si rassegna alla legge (nota a Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, n. 232/2019), in questa Rivista, 2019, 6, 184.

(4) Cfr. Corte conti, Sez. II centr. app., n. 298/2020, cit.

(5) Ibidem. In merito, v. anche E. Tomassini, L’istituto della “messa alla prova” e l’azionabilità risarcitoria del danno all’immagine (nota a Corte dei conti, Sez. II centr. app., n. 233/2021), in questa Rivista, 2021, 4, 175.

(6) Nel caso in cui la prescrizione maturi durante il processo di primo grado, infatti, il giudice penale, ai sensi dell’art. 129, c. 1, c.p.p., avrebbe l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, senza poter accertare in concreto gli elementi da cui evincere una responsabilità per la commissione del fatto tipico, salvo le pronunce in favor di cui all’art. 129, c. 2, c.p.p. Nel caso in cui la prescrizione maturi in gradi successivi al primo, invece, rimarrebbe salvo l’accertamento della responsabilità penale effettuata precedentemente, sem- preché il giudice dell’impugnazione si limiti a dichiarare la prescrizione, senza contraddire il dictum afflittivo cristallizzato nella sentenza di condanna del grado precedente.

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sentenza di prescrizione “che abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità penale”, nell’ot- tica di una nozione sostanziale di “condanna” suggellata da un accertamento in concreto del reato (7).

Ciò anche perché la prescrizione, come affermato dalla Corte di legittimità, non è concettualmente incompatibile con un accertamento di responsabilità, in quanto “l’opposta tesi dovrebbe fare i conti con la gamma non evanescente di valori costituzionali che verrebbero ad essere ineluttabilmente coinvolti da un sistema che, dopo aver accertato la sussistenza del reato, la responsabilità del suo autore e la percezione da parte di questi di una somma come prezzo del reato, non consentisse l'ablazione di tale prezzo, esclusivamente per l'intervento della prescrizione, che giustifica

“l’oblio” ai fini della applicazione della pena” (8).

In pratica, l’intervento della prescrizione in un grado successivo al primo «deve rivelarsi quale formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per “confermare” la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna» (9).

Tali principi, prosegue il giudice contabile, sono stati recepiti in tutto il sistema penalistico, tanto dal giudice di merito (si cita App. Milano 27 novembre 2018, n. 41, sempre in tema di sentenza di condanna in senso sostanziale), quanto dalla giurisprudenza comunitaria nel famoso caso Giem e altri c. Italia (10).

Da ultimo, concludono i giudici erariali liguri, la necessità di interpretare la sentenza di condanna in senso sostan- ziale è corroborata, secondo un argomento di tipo psicologico, della volontà del legislatore, che ha inteso fissare i principi succitati nell’art. 578-bis c.p.p., ai sensi del quale “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della re- sponsabilità dell'imputato” (11).

(7) Nello stesso senso, v. Corte cost. 31 marzo 2008, n. 85, per cui «la categoria delle sentenze di proscioglimento – che la riforma assoggetta ad un regime uniforme, quanto alla sottrazione all’appello dell’imputato – non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all’attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto. A fianco di decisioni ampia- mente liberatorie – quelle pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” e l’“imputato non lo ha commesso” – detta categoria com- prende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena, comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo». Ancora, sul punto, Corte cost. 16 luglio 2009, n. 239, secondo cui «fra le sentenze di proscioglimento ve ne sono alcune che “pur non applicando una pena comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o comunque l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo” (sentenza n. 85 del 2008). In particolare, volendo riferirsi alla fattispecie propria del giudizio a quo, non si può affermare che siffatto “sostanziale riconoscimento”, per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, sia comunque impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l’ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall’accertamento penale del fatto di reato». In tema di “condanna in senso sostanziale”, v. anche G. Nuara, Confisca del profitto del reato e prescrizione: fra vecchi e nuovi orientamenti, in Dir. pen. e proc., 2020, 1049; M. Pascotto, Confisca e prescrizione del reato di lottiz- zazione abusiva: i soliti nodi giurisprudenziali e i pericoli per la presunzione di innocenza, ivi, 2018, 785; G. Civello, Le Sezioni unite

“Lucci” sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l’inedito istituto della “condanna in senso sostanziale”, in Arch. pen., 2015, 2, 2.

(8) Cfr. Cass, S.U., 21 luglio 2015, n. 31617, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 398, con nota di S. Melodia, Prescrizione del reato e confisca: il “nodo” dell’accertamento processuale; F. Lumino, La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione, in Cass. pen., 2016, 1362.

(9) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, n. 208/2021, cit.

(10) Corte Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, n. 1828, nella quale, al par. 259, si afferma che “può essere necessario impegnarsi, al di là delle apparenze e del vocabolario utilizzato, ad individuare la realtà di una situazione (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], n.

39665/98 e n. 40086/98, par. 123, Cedu 2003-X). Essa può pertanto andare oltre al dispositivo di una decisione interna e tener conto della sua sostanza, in quanto la motivazione costituisce parte integrante della decisione (si veda, mutatis mutandis, Allen c. Regno Unito [GC], n. 25424/09, par. 127, 12 luglio 2013)”. Sul tema, v., ex pluribus, A. Costantini, Nuovi equilibri e vecchie contraddizioni in tema di confisca urbanistica: i rapporti con la prescrizione del reato e il principio di proporzione nell’interpretazione delle Sezioni unite, in Dir. pen. e proc., 2020, 1197; V. Abu Awwad, La lottizzazione abusiva: il principio di proporzionalità come limite alla confisca (nota a Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2020, n. 12640), in Giur. it., 2020, 1995; A. Scarcella, La grande camera della Cedu sulla confisca urbanistica (nota a Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 28 giugno 2018, n. 1828), in Urb. e appalti, 2018, 759; P. Santoro, Punta Perotti e non solo: una nuova condanna risarcitoria (per il momento solo annunciata) per l’Italia, in Danno e resp., 2018, 567; A. Galluccio, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica, in <archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 3 luglio 2018.

(11) In argomento, v. L. Baron, La confisca con “condanna sostanziale”: verso un nuovo “principio generale” in materia ablatoria?, in Cass. pen., 2020, 4799; R. Belfiore, Nuovi punti fermi sui meccanismi processuali che regolano prescrizione del reato e confisca urba- nistica (nota a Cass. pen., S.U., 30 gennaio 2020, n. 13539), in Dir. pen. e proc., 2020, 1197; G. Varraso, La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p.

in una disciplina “a termine”, in <archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 4 febbraio 2019; A. Pulvirenti, Il difficile connubio dell’art. 578- bis c.p.p. con la “sentenza Giem” della Corte europea tra arretramenti ermeneutici e ipotesi d’innalzamento del livello (interno) di tutela, in Arch. pen., 2019, 467. Sia consentito rinviare anche a R. Tuzzi, L’art. 578-bis c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni codicistiche, in <discrimen.it>, 12 marzo 2019.

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4. Argomenti sistematici e a fortiori sull’estensione dei principi penalistici anche al giudice contabile

Le considerazioni sistematiche svolte in ambito penalistico, poi, inducono i giudici contabili a interrogarsi circa “la possibilità di estendere tali principi, sviluppatisi in un sistema sanzionatorio come quello penale, ad uno puramente risarcitorio quale quello della responsabilità ammnistrativo-contabile, come affermato dalla sentenza Rigolio della Corte europea dei diritti dell’uomo” (12).

La Sezione giurisdizionale ritiene, con un approccio sistematico, di dare una soluzione positiva al quesito, affer- mando, in primis, che “l’estensione dell’orientamento interpretativo sopra descritto alla materia della responsabilità amministrativa [è] imposto dal principio generale di unità o non contraddizione dell’ordinamento giuridico (che trova una sua estrinsecazione, ad esempio nell’art. 51 c.p.) il quale richiede un’applicazione sistematica e uniforme delle varie categorie giuridiche al fine di assicurare la certezza del diritto e di non dare luogo a risposte divergenti che possono creare disagio, se non sconcerto, presso gli operatori giuridici e la collettività dei cittadini” (13).

Peraltro, ulteriore fondamento di tale esegesi si riscontra nell’art. 1, c. 62, l. 6 novembre 2012, n. 190, che, interpo- lando l’art. l della l. 14 gennaio 1994, n. 20, con il c. 1-sexies, postula l’accertamento del reato con sentenza passata in giudicato, ma senza fare esplicito riferimento ad una condanna in senso formale. Pertanto, sostiene il collegio, “tale locuzione è facilmente e logicamente interpretabile nel senso che la sentenza definitiva deve accertare l’avvenuta com- missione del reato contro la P.A., ancorché successivamente estintosi, per il solo decorso del tempo”.

Da ultimo, i giudici contabili utilizzano un argomento a fortiori affermando che “la soluzione estensiva trova un supporto anche nel principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”, in quanto sarebbe irragionevole che l’accertamento della penale responsabilità, in una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione, atto a fondare una misura ablativa della proprietà privata, qual è la confisca (in conformità degli art. 42 Cost.; art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; art. 1, prot. 1, della Cedu e dell’art. 17 della Cdfue), “sia, invece, ini- done[o] a supportare una ben più semplice condanna risarcitoria”.

5. Conclusioni

Il principio di diritto enunciato dalla sentenza in commento si ritiene, senz’altro, condivisibile.

La translatio alla giustizia contabile di istituti che appartengono al nucleo della procedura penale non può che pas- sare attraverso l’interpretazione che quest’ultimo sistema processuale adotta con riguardo a determinate figure o cate- gorie giuridiche.

Così come il legislatore, di recente, ha inteso mutuare dal diritto penale la portata del dolo della condotta del pub- blico dipendente passibile di responsabilità erariale (14), allo stesso modo si ritiene di non poter prescindere dalla definizione con cui il diritto vivente colora la locuzione di “sentenza penale definitiva/irrevocabile di condanna”, inse- rendo in questo schema anche le sentenze dichiarative della prescrizione, purché accertative del fatto criminoso.

Del resto, ciò trova conferma in un recente arresto della Corte costituzionale, secondo cui “l’attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate

(12) Cfr. Corte Edu 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia. Più diffusamente, in tema di bis in idem tra processo contabile e penale, nonché sulla natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, v., tra i numerosi commenti in materia, M. Smiroldo, La dimensione di lesività del danno erariale nell’attuale dibattito sulla responsabilità amministrativa, in Incontro di studi in memoria di Francesco Garri (Atti del convegno, Roma, 16 aprile 2021), Roma, Corte dei conti, 2021, 19; V. Tenore, op. cit.; P. Santoro, Negazionismo del bis in idem, processi paralleli e doppie condanne (L’emarginazione della responsabilità per danno erariale), in questa Rivista, 2021, 3, 26; C. Pinotti, Prime riflessioni su giusto processo e codice della giustizia contabile, ivi, 2017, 1-2, 705; F. Goisis, Giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti e art. 6 Cedu: una riflessione a fronte del codice della giustizia, ibidem, 695; F.M. Longavita, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in <www.dirittoeconti.it>, 2019; G. Armao, Il doppio processo a finalità risarcitoria del danno erariale tra la sentenza della Corte Edu “Rigolio” ed il codice della giustizia contabile, in Dir. e processo amm., 2017, 1747; P.L. Rebecchi, Osservazioni in tema di giurisprudenza Cedu, “ne bis in idem” e natura della responsabilità amministrativa, in <www.contabilita-pubblica.it>, 15 luglio 2015.

(13) Sul principio di ragionevolezza e coerenza quale valore primario dell’ordinamento, v. anche Corte cost. 30 novembre 1982, n.

204, 15 marzo 2020, n. 54.

(14) Il riferimento è all’art. 21 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale «all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.

20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”». In tema, M.T. D’Urso, La riforma del dolo nei giudizi di responsabilità dopo il d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito dalla legge n. 120/2020, in questa Rivista, 2021, 2, 21; M. Atelli et al., Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema, ivi, 2020, 6, 28; A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e inter- pretazione costituzionalmente orientata, ibidem, 5, 1; L. D’Angelo, Il “nuovo” dolo erariale nelle prime decisioni del giudice contabile (nota a Corte conti, Sez. I app., 2 settembre 2020, n. 234), in <www.lexitalia.it>, 25 settembre 2020; L. Carbone, Una responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura dopo il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), in

<www.federalismi.it>, 4 novembre 2020. Nell’ottica degli istituti mutuati dal diritto processuale penale, v. anche la relazione illustrativa al codice di giustizia contabile, in cui si legge, relativamente all’art. 67, c. 7, che “la norma deve essere letta in chiave rigorosamente garantista in quanto vuole porre un limite all’attività istruttoria d’iniziativa del pubblico ministero contabile all’esito della discovery – se ci è lecito mutuare terminologia tipicamente processualpenalistica – già effettuata con l’invito a dedurre”.

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– ciascuna per la propria parte – a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata” (15).

L’interpretazione funzionale della nozione di “condanna in senso sostanziale”, invero, si inserisce in una giurisdi- zione multilivello (penale, contabile ed europea) da cui non può che scaturire un dialogo costante sull’applicazione trasversale dei vari istituti normativi.

Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di ottenere una tutela depotenziata (16) delle posizioni giuridiche sostanziali, protette, nel processo contabile, dall’azione del pubblico ministero, al fine di preservare l’insieme delle risorse pubbli- che, tra cui si rinvengono anche i beni immateriali del prestigio e dell’immagine dell’amministrazione.

L’idea, dunque, è quella di una “nomofilachia dinamica” (17) che assicuri la certezza del diritto e coniughi i vari punti che le singole giurisdizioni, ordinarie e speciali, hanno in comune.

* * *

(15) Cfr. Corte cost. 4 novembre 2020, n. 254, in Lav. dir. eur., 2021, 1, 2, con nota di V. Speziale, La sentenza della Corte costituzio- nale n. 254 del 2020 sui licenziamenti collettivi: una forma di «leale e costruttiva collaborazione» con la Corte di giustizia europea?.

(16) G. Silvestri, La funzione unificante della cultura della giurisdizione ed il ruolo della formazione, in Giornale dir. amm., 2017, 679, per cui «i bisogni, gli interessi, le pretese che stanno sotto i grandi ombrelli della Costituzione e della Carte dei diritti sovranazionali e internazionali non possono rimanere insoddisfatti a causa delle complicazioni incomprensibili di un sistema giurisdizionale “plurali- stico”, che, in taluni casi, invece di rafforzare le tutele, le indebolisce, quando non le vanifica».

(17) G. Borrè, La Corte di cassazione oggi, in M. Bessone (a cura di), Il diritto giurisprudenziale, Torino, Giappichelli, 1996, 157 ss.;

F.P. Griffi, La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali, in questa Rivista, 2018, 1-2, 662; R. Rordorf, Pluralità delle giuri- sdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta, in Foro it., 2017, V, 123; G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in

<archiviodpc.dirittopenaleuomo.or>, 6 febbraio 2017.

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