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Bilanci 2018 il bilancio di esercizio II giornata

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Bilanci 2018 – il bilancio di esercizio –

II giornata

L’esame del Progetto di Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci

Roma, 30 Gennaio 2019

COMMISSIONE DI DIRITTO DELL’IMPRESA

Relatore: Alessandro Forgione

(2)

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

In primis, diritto di rendicontazione.

Art. 2261 cc:

• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

• Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Società di

persone

(3)

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

Diritto di essere informato sull’andamento della società.

Diritto da esercitare durante l’esercizio. Art. 2476 c.2 cc:

• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Diritto di partecipare all’assemblea. Art. 2370 c.1 cc:

• Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Società di capitali

Diritto di prendere visione preventiva dei documenti relativi al fascicolo di bilancio depositato.

Diritto di essere convocato entro determinati termini (art. 2429 cc).

In assemblea può chiedere tutte le delucidazioni all’organo amministrativo.

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APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Assemblea dei soci: art. 2364 cc

• L’assemblea ordinaria: approva il bilancio; …

Nota: nel sistema dualistico l’approvazione dei bilancio è

competenza del consiglio di sorveglianza, mentre nel sistema monistico è competenza dell’assemblea dei soci.

SPA

Decisioni dei soci: art 2479 cc

• In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; …

SRL

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ITER DELIBERATIVO: SCHEMA DI SINTESI

Deposito del

Progetto di Bilancio approvato

Delibera assembleare Costituzione

assemblea Convocazione

assemblea Deposito altri

documenti del fascicolo di bilancio

• Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. (art. 2429 c.1)

• Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. (c. 3)

• Formalità da rispettare per la convocazione dell’assemblea.

• Quorum costitutivi.

• Discussione dei soci in merito al bilancio da approvazione.

(6)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, comunque non oltre 120

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Termine non superiore a 180 giorni qualora la società sia

tenuta alla redazione del consolidato o vi siano determinate esigenze (es. ristrutturazioni aziendali, partecipazioni di complessa valutazione, esigenze di carattere amministrativo, …)

• Il Legislatore, pertanto, individua almeno un momento annuale obbligatorio, per la discussione sul bilancio dell’esercizio precedente.

• La convocazione è l’atto mediante il quale si provvede ad informare i soci sulla necessità di costituire l’assemblea al fine di assumere le opportune/ indispensabili decisioni per lo svolgimento dell’attività sociale.

Soggetti legittimati

• Normalmente convocata dall’organo amministrativo; tuttavia sono legittimati anche:

collegio sindacale, tribunale, liquidatore, amministratore giudiziario, consiglio di

sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione (attenzione al tema di responsabilità degli amministratori).

I soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (1/20 se quotate), o la minore percentuale prevista dallo statuto, hanno il diritto di chiedere agli amministratori la

convocazione dell’assemblea. In tal caso devono indicare anche gli argomenti all’ordine

del giorno.

(7)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Luogo

• Se lo statuto non dispone diversamente, l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede legale la società. Art. 2363

• Lo statuto può indicare un luogo diverso.

• Sono da considerarsi annullabili, ai sensi dell’art. 2377, le delibere di assemblee convocate e riunitesi in luoghi diversi da quelli statutariamente previsti.

• Sono da considerarsi nulle, ai sensi dell’art. 2379, le assemblee tenutesi in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione.

Modalità

• In primo luogo, la convocazione deve avvenire mediante pubblicazione dell’avviso sulla G.U.

almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

• Accanto a tale possibilità, vi è quella di pubblicazione in un quotidiano, indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

• Nelle Spa chiuse, inviato con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Non sembra chiaro se il termine di 8 giorni si riferisca alla spedizione o alla ricezione; l’orientamento prevalente ritiene che si debba far riferimento alla spedizione (cfr. art. 2479 bis per le Srl). In ottica di prudenza, si può far riferimento alla ricezione.

• L’avviso di convocazione, solo per completezza, deve essere inviato anche a tutti i soggetti legittimati ad intervenire (ad es. il collegio sindacale).

(8)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Contenuto dell’avviso

• Indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza.

• Elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). L’indicazione degli argomenti non deve essere generico né eccessivamente specifico; la finalità è informare adeguatamente i soci.

• L’ordine del giorno può essere modificato liberamente dall’assemblea.

Situazioni particolari

• In assenza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita quando:

o sia rappresentato l’intero capitale sociale (cioè gli aventi diritto di voto in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno);

o partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo;

o in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

(9)

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Quorum costitutivo

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive di diritto di voto nella medesima. Art. 2368.

• Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computabili ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

• Il quorum costitutivo deve essere verificato al momento dell’apertura dei lavori.

Quorum deliberativo

• L’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata.

• Tale eventuale previsione non può comportare un innalzamento che raggiunga valori vicini all’unanimità, violando il principio maggioritario.

Prima convocazione

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COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Quorum costitutivo

• L’assemblea deve essere riconvocata nel caso di non raggiungimento, in prima convocazione, dei quorum costitutivi previsti.

• La convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della prima.

• Non si ha un quorum costitutivo. È nulla la clausola statutaria che impone un quorum costitutivo.

Quorum deliberativo

• L’assemblea in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

• Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Seconda convocazione

Lo statuto può prevedere la possibilità di ulteriori convocazioni, seguendo le regole previste per la seconda convocazione.

(11)

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Diritto di voto

• Non sono computate nel quorum costitutivo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima:

o Azioni prive del diritto di voto

o Azioni con diritto di voto limitato a determinati argomenti

o Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni potestative o Azioni di godimento prive del diritto di voto

o Azioni di risparmio emesse da società quotate

• Azioni proprie: il diritto di voto è sospeso, tuttavia le azioni sono computate sia ai fini del quorum costitutivo che del quorum deliberativo. Solo quorum costitutivo per le quotate.

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DELIBERA ASSEMBLEARE: INTERVENTO IN ASSEMBLEA

• Possono intervenire in assemblea i soggetti, soci o non soci (ad es. il creditore pignoratizio o l’usufruttuario) ai quali spetta il diritto di voto.

• Sono privi del diritto di intervento in assemblea i soci le cui azioni non hanno diritto di voto, di godimento, di risparmio.

• Hanno diritto di intervento anche altri soggetti: organo amministrativo, organo di controllo, direttore generale, …

• Il presidente dell’assemblea deve verificare la legittimazione dei presenti ad intervenire in assemblea, escludendo quelli che non risultano legittimati.

• Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

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DELIBERA ASSEMBLEARE: INTERVENTO IN ASSEMBLEA

• Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società quotate e nelle cooperative, lo statuto disponga diversamente.

• La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

• La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

• La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell’organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai

dipendenti di queste.

• La stessa persona non può rappresentare in assemblea:

o Più di 20 soci, nel caso di società chiuse.

o Più di 50 soci, nel caso di società quotate con capitale fino a 5 mln euro.

o Più di 100 soci, nel caso di società quotate con capitale compreso tra 5 e 25 mln euro.

o Più di 200 soci, nel caso di società quotate con capitale superiore a 25 mln euro.

• I soci intervenuti che riuniscono 1/3 del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere

sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre 5 giorni.

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DELIBERA ASSEMBLEARE: INTERVENTO IN ASSEMBLEA

• Modalità di espressione del voto:

o Per alzata di mano o Per acclamazione o Per corrispondenza o No voto segreto

• I soci possono approvare o non approvare il progetto di bilancio.

• Nel secondo caso, gli amministratori possono rimuovere la causa e convocare una nuova assemblea.

• Altrimenti, se non è possibile rimuovere la causa, predispongono un nuovo progetto di bilancio e provvedono a riconvocare l’assemblea per una nuova approvazione. I soci possono approvare o non approvare: in tal caso possono sfiduciare l’organo amministrativo e nominare dei nuovi amministratori.

• Altra casistica: l’assemblea è incapace di assolvere la sua funzione primaria relativa all’approvazione del bilancio.

Si può configurare una causa di scioglimento ex art. 2484 per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea.

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DELIBERA ASSEMBLEARE: PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

• L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

• Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

• Il presidente dell'assemblea:

o verifica la regolarità della costituzione,

o accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

o regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;

o degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

• L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

(16)

DELIBERA ASSEMBLEARE: INVALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Annullabilità

• Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dagli amministratori, dall’organo di controllo, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentino il 5 per cento del capitale sociale nelle società chiuse ovvero l’1 per mille nelle società aperte.

• La deliberazione non può essere annullata, sempre che tali elementi non siano determinanti:

o per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate o per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio o per l’incompletezza o inesattezza del verbale

• L’impugnazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data della delibera (data di iscrizione al Registro Imprese se soggetta).

Nullità

• Sono nulle le deliberazioni:

o adottate in mancanza di convocazione dell’assemblea o in mancanza del verbale;

o aventi oggetto impossibile o illecito

o che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite

• Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque ne abbia interesse.

• Termine: 3 anni dalla trascrizione nel libro/ iscrizione al Registro Imprese.

(17)

DELIBERA ASSEMBLEARE: INVALIDITA’ DELLA DELIBERAZIONE

• Art. 2434-bis c.c. – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

• Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

• La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale.

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DECISIONI DEI SOCI NELLE SRL

• Art. 2479 cc. I soci decidono:

o sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo;

o sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;

o sulle materie riservate dalla legge alla loro competenza esclusiva.

• In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci o del revisore, le modificazioni dell’atto costitutivo, le decisioni che comportano una modifica sostanziale dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Se l’atto costitutivo non prevede il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci sono adottate secondo il metodo collegiale, quindi attraverso una delibera assembleare.

• Necessità di specificare nello statuto le modalità operative relative alla formazione del consenso: soggetti legittimati, modalità di invio della proposta, termini, criteri per il computo dei consensi, …

• Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall’art. 2479 cc e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (sia in aumento che in diminuzione), le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

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ASSEMBLEA DEI SOCI NELLE SRL

• Il metodo assembleare è necessario quando:

o l’atto costitutivo non preveda le modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto;

o uno o più amministratori o i soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale richiedano che la decisione venga presa tramite il metodo assembleare;

o si tratti delle materie elencate dall’art. 2479 c. 4.

• Convocazione dell’assemblea o Autonomia statutaria

o In assenza di specifiche indicazioni si deve procedere con raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata.

• Contenuto dell’avviso di convocazione: elenco degli argomenti da trattare.

• Luogo di convocazione: sede sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

• Soggetti legittimati alla convocazione: autonomia statutaria.

• L’assemblea è regolarmente costituita con almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta.

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