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Fruizione del congedo ordinario entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione - eventuale monetizzazione del congedo non fruito.

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Fruizione del congedo ordinario entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione - eventuale monetizzazione del congedo non fruito.

(Risposta a quesito del 30 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 18 giugno 2010 con cui la dott.ssa …, consigliere della Corte di appello di

…, pone quesito “sul diniego di fruizione del periodo di gg. 15 di congedo ordinario 2009 entro il primo semestre 2010, come richiesto - nonchè sulla possibilità di godere di detto congedo in altro periodo dell'anno - e quindi anche nel secondo semestre 2010 e con quali modalità e, infine, sulla maturazione del diritto alla c.d. "monetizzazione" del congedo non fruito”;

- considerato che il Consiglio si è più volte espresso al riguardo e da ultimo con delibera del 14 luglio 2010 nel testo di seguito riportato:

Il Consiglio superiore della magistratura si è ripetutamente espresso in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati, mantenendo negli anni un orientamento costante anche con riguardo alla questione di cui alla richiesta formulata dalla Quarta Commissione referente.

Giova, in via preliminare, sintetizzare il quadro normativo di riferimento, alla luce del quale l'Organo di governo autonomo ha dettato, in via di normazione secondaria, le disposizioni per disciplinare la materia in oggetto, che pure si provvede di seguito ad illustrare.

Per quanto concerne specificamente le ferie dei magistrati, l'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario, così come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97, prevede che “i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”.

Il C.S.M., già con la Circolare n. 846 del 18 febbraio 1972 affermava che “il godimento delle ferie deve essere effettuato durante il periodo feriale e continuativamente, per non recare intralcio al regolare funzionamento degli uffici, a differenza di quanto avviene per il congedo ordinario che non è soggetto a limiti. Una precedente delibera 22 novembre 1962 del Consiglio superiore (in Notiziario 2 del 1963), che ribadisce il diritto alle ferie indipendentemente dall'epoca in cui vengono godute, deve essere intesa con riferimento appunto alle esigenze del funzionamento degli uffici nel periodo ordinario e nel periodo feriale. Le ferie non sono rinunciabili, come è stato ribadito dalla deliberazione 28 aprile 1967 del Consiglio (in Notiziario n. 3 del 1° maggio 1967).

Ma se in linea generale non è consigliabile il frazionamento delle ferie, in situazioni particolari il godimento delle ferie può essere rinviato o frazionato, su richiesta del magistrato o per esigenze di servizio, ferma sempre la limitazione relativa al disbrigo degli affari in corso nei primi quindici giorni”.

A poco meno di dieci anni di distanza il Consiglio superiore, con la Circolare n. 2246 del 21 marzo 1981, ritornava sul tema, a seguito dell'avvenuta modificazione dell'art. 90 O.g. ad opera dell'art. 8 L. 97/1979, ed affermava l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni dettate in tema di congedo ordinario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e, in particolare dell'art. 15 Legge 11 luglio 1980, n. 312. e dell'art. 36 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato.

La prima delle due norme appena richiamate statuisce che “il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo”; prosegue con la previsione di applicabilità di tali regole “nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133", ossia del personale dirigenziale dello Stato.

Parimenti l'art. 36 D.P.R. 3/1957 stabilisce: “l'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di

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minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese”. All'ultimo comma prevede che “il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo”.

Ambedue le disposizioni erano ritenute applicabili ai magistrati ordinari nella menzionata circolare del 21 marzo 1981, nella quale si rilevava che “l'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n.

312…(omissis)… precisa, al secondo comma, che la disposizione si applica anche nei confronti del personale di cui all'art. 133 della legge, cioè al personale con qualifica di dirigente: ne deriva che la normativa è applicabile anche ai magistrati come generalmente è stato ritenuto per la normativa sulla dirigenza statale”. Era del pari considerato che alla dedotta estensione non era di ostacolo “il principio contenuto nell'art. 277 Ordinamento giudiziario in quanto deve escludersi che la disciplina del congedo ordinario di cui all'art. 15 della n. 312/1980 sia contraria alle relative disposizioni.

Viceversa, va affermato che una interpretazione diversa determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dirigenti dell'amministrazione statale ed il personale della magistratura”.

Con la Circolare n. 5857 di poco successiva, adottata nella seduta del 24 giugno 1981, era nuovamente affermata l'applicabilità ai magistrati dell'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, precisandosi che “normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale” ma che “per ragioni di servizio è tuttavia possibile una diversa distribuzione, da parte dei Capi degli uffici, del periodo di congedo durante l'anno come già stabilito da risoluzioni del C.S.M. con la possibilità di recupero nel semestre dell'anno successivo”.

Con delibera del 13 settembre 1983, il Consiglio superiore, in relazione ad un quesito posto da un Presidente di Corte di appello, aveva l'occasione di riaffermare che “le ferie di norma vanno godute continuativamente e nel periodo dell'anno giudiziario fissato con l'apposito decreto ministeriale

…(omissis)…Le eventuali eccezioni a questa regola richiedono l'assenso preventivo del capo dell'ufficio. Pertanto non è possibile che il titolare del diritto alle ferie possa a suo piacimento anticiparle, spostarle nel tempo, agganciarle con ferie dell'anno successivo, in sintesi staccarle dalla loro stessa ragione di essere quali pause di lavoro predisposte per la soddisfazione delle esigenze del lavoratore”.

Del medesimo tenore era la delibera del 4 maggio 1988, in cui si ribadiva che “normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale e che solo per ragioni di servizio è possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero nel semestre dell'anno successivo.

Solo quindi esigenze di servizio giustificano un godimento delle stesse al di fuori del periodo feriale e i capi degli uffici sono i titolari del potere di valutarle. Gli stessi, nell'esercizio del loro potere discrezionale, avranno cura di considerare le esigenze manifestate dai magistrati apparendo ciò conforme ad un generale principio di buona amministrazione. Ne consegue che il limite del 30 giugno dell'anno successivo, fissato perentoriamente dal citato art. 15 (ndr. L. 312/1980), non è superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto al congedo ordinario (ferie), ha il dovere di goderlo entro detto limite”.

L'Organo di autogoverno, nella delibera del 18 settembre 1991, ribadiva che “Il C.S.M., ha ripetutamente stabilito che <<normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale>> (circolari n. 4697 del 1/6/1979; n. 5857 del 30/06/1981; deliberazioni del 23/6/1983, 6/11/1986). Ha altresì statuito, da ultimo, con deliberazioni del 3 giugno 1987, che << L'anticipazione delle ferie e comunque la disciplina del godimento delle ferie fuori dal periodo ordinario trovano il loro fondamentale criterio regolatore nella soddisfazione delle esigenze manifestate dai magistrati, ciò apparendo conforme ad un generale principio di buona amministrazione e, quindi, in ultima analisi, coerente con il buon funzionamento del servizio….(omissis)… Tali concetti erano già stati espressi con deliberazioni in data 23/6/1983”.

Nella delibera consiliare del 13 febbraio 1992, di risposta a quesiti attinenti alla sopra riportata delibera del 18 settembre 1991 in materia di autorizzazione di ferie e permissione di assenza, era

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affermato, alla luce di una ricognizione di precedenti delibere consiliari, che “il termine posto dall'art. 15 della L. n. 312/1980 e art. 36 del D.P.R. n. 3/1957 - <<entro il primo semestre dell'anno successivo>> - è da intendersi come perentorio e non superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie, ha il dovere di goderlo entro il detto limite”. Non si escludeva che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato potesse essere ammesso a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostativa, eventualmente superando il termine del primo semestre dell'anno successivo, precisando che “detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito”.

Con la Circolare 25 gennaio 1997, n. 1457 recante “Integrazione alla circolare sui congedi straordinari dei magistrati”, è stata dettata in via definitiva la disciplina in tema di godimento delle ferie, tutt'ora vigente, e, ribadendo alcuni principi in precedenza affermati, è stato statuito che:

a) il congedo ordinario deve essere goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 O.g.;

b) qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai dirigenti degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero nel primo semestre successivo;

c) ove il magistrato si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale termine per ragioni di ufficio, potrà usufruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.

Nel chiarire la portata delle disposizioni sopra riportate, il C.S.M., con delibera del 21 luglio 1999, ha ribadito che “il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 Ordinamento giudiziario e che, qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo, mentre, ove il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale termine per ragioni d'ufficio, potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità”.

Con delibera del 20 dicembre 2001, il Consiglio superiore è nuovamente ritornato sul tema, affermando che: “Il dirigente dell'ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio;

per cui non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell'ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività soppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo….(omissis)…L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine”.

Il 19 marzo 2003, il Consiglio superiore si è ancora pronunciato in ordine alle modalità di fruizione del congedo ordinario e, richiamando testualmente il parere n. 100/2002 dell'Ufficio studi, ha ribadito che “l'ultimo comma dell'art 36 Cost. sancisce che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto di qualsiasi lavoratore con l'annessa caratteristica dell'irrinunziabilità; aspetti relativi a questa caratteristica sono trattai nella delibera 13 febbraio 1992 del C.S.M., che ha espressamente affermato come sia da intendersi perentorio il termine del primo semestre dell'anno successivo, entro cui devono esser godute le ferie non usufruite nell'ordinario periodo feriale, termine da intendersi come perentorio e non superabile, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie”. Alla luce delle considerazioni svolte il Consiglio, nella delibera de qua, ha conclusivamente affermato che

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“Dalle disposizioni normative e dalle circolari e delibere del C.S.M. si evince che la concessione delle ferie ai magistrati, vero e proprio diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, deve ragionevolmente contemperarsi con le esigenze di servizio. Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e nel contempo dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi, che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali come previsti dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742; si tratta di procedure che nel corso degli anni hanno subito una dilatazione rispetto a quelle originariamente previste (come le convalide dei fermi e degli arresti o le direttissime); si pensi, ad es., agli incombenti conseguenti all'emissione ed esecuzione di provvedimenti cautelari personali ed a tutte le procedure innanzi al Tribunale del riesame (salvo per i provvedimenti cautelari reali), oltre ai procedimenti in materia di criminalità organizzata; questo processo di dilatazione, inoltre, ha investito anche il settore civile, tradizionalmente non destinato a trattazione nel periodo feriale e che invece richiede oggi una presenza maggiore di magistrati per i non pochi e delicati procedimenti cautelari e per quelli in materia fallimentare. Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori da quelli stabiliti, poiché residua comunque un significativo numero di giorni di ferie da consumare quando l'attività giudiziaria è in pieno corso. Per altro verso, vi è un limite temporale entro cui le ferie devono essere godute, limite che non può essere valicato se non per cause assolutamente eccezionali, terminate le quali le ferie devono essere concesse. Una prima soluzione al problema sta nella circolare sulle tabelle nel paragrafo che disciplina il periodo feriale; infatti, le tabelle relative a detto periodo consentono di evidenziare da subito i residui dei giorni di ferie per ciascun magistrato ed allora si potrà prevedere che vengano già indicati espressamente i periodi nei quali il recupero di quei giorni sarà effettuato, così da evitare che vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie. In pratica, un'opportuna ed adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato (con, al limite, l'eccezione di qualche giorno) sin da quando è prevista la predisposizione delle tabelle feriali può costituire un momento individuato di contemperamento delle opposte esigenze come sopra evidenziate; infatti, si potranno soddisfare le esigenze di riposo individuali per periodi continuativi (così come indicato in alcune circolari) e non si disporranno proprio in quei periodi rinvii o udienze per quel magistrato. Utile in tal senso potrà essere anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie…”.

A meno di un mese di distanza, il C.S.M., con delibera del 2 aprile 2003, nel rispondere ad uno specifico quesito in materia, ha colto l'occasione per sintetizzare le indicazioni già più volte dettate in tema di fruizione anticipata delle ferie ed ha rilevato che “deve ritenersi, riassuntivamente, che normalmente il periodo di fruizione delle ferie da parte dei magistrati debba coincidere con il periodo feriale, ma che il Capo dell'ufficio possa procedere ad una diversa distribuzione delle ferie, per esigenze connesse all'ufficio, derivanti in via principale dalla necessità di garantire la presenza di magistrati in ufficio nel periodo feriale. Deve, comunque, rilevarsi che in specie negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva dilatazione di quei procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, sia in materia civile che penale, il che rende sempre più difficile la concentrazione da parte dei magistrati delle ferie nel periodo feriale, e rende opportuna una pianificazione delle medesime nel corso dell'anno che ne garantisca la piena fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza. In quest'ottica si ritiene che non sia contrario ad un principio generale di buona amministrazione - ma può rivelarsi addirittura opportuno per salvaguardare il diritto di ogni magistrato di fruire di tutte le ferie previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione - che il Capo dell'ufficio autorizzi la fruizione frazionata anche anticipata di alcuni giorni di ferie per esigenze personali o familiari del magistrato. Tale modalità di fruizione di alcuni giorni di ferie è, ovviamente, subordinata al rigoroso vaglio da parte del Capo dell'ufficio, in relazione alle esigenze organizzative nel periodo di lavoro ordinario, soprattutto quando non vi sia stata una preventiva programmazione, per i maggiori problemi che possono sorgere nella organizzazione del lavoro nell'ufficio giudiziario, nonché all'assenso del Capo della Corte di appartenenza. Si ricorda, a tale proposito, che con circolare del

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Ministro di grazia e giustizia, inviata ai Capi degli uffici in data 9 luglio 1998, in materia di attività degli uffici giudiziari e ferie dei magistrati, si raccomanda, fra l'altro, ai Capi degli uffici il più scrupoloso rispetto del calendario giudiziario nella autorizzazione allo svolgimento delle ferie, soprattutto nelle situazioni di mancata programmazione tempestiva delle ferie durante i mesi dell'ordinario lavoro degli uffici”.

Nella delibera del 14 dicembre 2006 l'Organo di governo autonomo ha sul tema d'interesse nuovamente considerato che “l'art. 90 Ord. giud., nella sua versione originaria, prevedeva che i magistrati nei primi quindici giorni delle loro ferie (allora di sessanta giorni) provvedessero alla stesura dei provvedimenti e delle sentenze relative ai processi trattati prima dell'inizio del periodo feriale (nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso). A seguito della modifica intervenuta con la L. n. 97 del 1979, il periodo citato della norma è stato soppresso ed il periodo di ferie è stato ridotto a quarantacinque giorni. Il Consiglio (delibere 1° giugno 1979; 19 giugno 1985;

8 ottobre 1986) ha ripetutamente affermato che, a seguito di tale modifica, il periodo feriale deve essere effettivamente goduto dal magistrato e l'organizzazione del lavoro deve essere calibrata in modo tale da consentire tale pieno godimento (ad esempio, attraverso un acconcio calendario delle udienze). Per il caso, tuttavia, che il magistrato non possa godere delle ferie nel periodo stabilito per oggettiva impossibilità (ad esempio tenuto conto dei tempi necessari per la stesura di provvedimenti giurisdizionali: delibera del 25 maggio 1991), lo stesso potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di incompatibilità, accertata dal Capo dell'ufficio”. E quindi ha rilevato che

“nel caso di specie, riconosciuta la necessità che il magistrato doveva necessariamente prestare il proprio servizio nel periodo originariamente programmato come feriale per stendere la motivazione della sentenza, doveva essere variata la tabella feriale, semmai con provvedimento d'urgenza immediatamente esecutivo, con revoca del precedente periodo feriale stabilito e sua concessione in quello immediatamente successivo. Con la variazione tabellare doveva essere anche prevista una eventuale diversa organizzazione dei servizi”.

Con la delibera del 5 novembre 2008, il C.S.M. ha continuato a sottolineare che il diritto dei magistrati alle ferie è irrinunciabile, evidenziando che “Dalle disposizioni normative e dalle circolari e delibere del Consiglio superiore della magistratura si evince che la concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore. Al magistrato deve dunque essere garantita l'effettività delle ferie e, in tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura ha raccomandato ai capi degli uffici di organizzare il servizio in modo tale da assicurarne la continuità sino al termine finale delle ferie e, nel contempo, di garantire l'effettivo godimento dei 45 giorni di riposo (così circolare n. 4697 del 1°

giugno 1979). Trattandosi di diritto irrinunciabile, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (art. 36 Cost., art. 15 Legge 312/80, art. 36 c. 3 Dpr 3/57). L'art. 15 L. n. 312/1980 dispone, con generico riferimento al pubblico impiego, che "il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel quale caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo”. Tale limite del 30 giugno dell'anno successivo, fissato perentoriamente dall'art. 15 citato, non è di regola superabile ed il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto al congedo ordinario (ferie), ha il dovere di goderlo entro il detto limite, salvo che si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale ulteriore termine: in tal caso potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità. Il principio generale appena enunciato è stato ribadito in più occasioni dal Consiglio superiore della magistratura (per tutte si veda la delibera del 2 aprile 2003) e trova una sua ulteriore specificazione nell'affermazione secondo la quale l'irrinunciabilità del diritto può comportare, ove il magistrato si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del “programmato” congedo entro tale termine per gravi ragioni di ufficio o per gravi ragioni personali (es. malattia), che egli possa fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità. Ed infatti la programmazione ordinaria delle ferie può prevedere che, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il godimento delle ferie avvenga entro il primo

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semestre dell'anno successivo. Detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito.

Non si esclude quindi che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato possa essere ammesso eccezionalmente a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostativa. In tal caso il Capo dell'ufficio, preso atto della causa dell'impossibilità, adotterà le sue decisioni in ordine alla fissazione del nuovo periodo, che andrà determinato in tempi immediatamente successivi alla cessazione della causa di impossibilità”.

Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto, da ultimo, sulle modalità di fruizione delle ferie con delibere del 10 giugno 2009 e del 22 ottobre 2009.

Nella prima di esse viene confermato che il godimento anticipato delle ferie annuali è ammissibile

“solo per ragioni di servizio” e “fatta sempre salva la necessità dell'assenso del capo della Corte di appello di appartenenza (cfr. delibere 25 febbraio 1971, 16 luglio 1980, 13 settembre 1983, 18 luglio 1984 e 3 giugno 1987)”

Nella seconda, invece, è operata una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale risulta ancora ribadito “il principio che la concessione delle ferie ai magistrati costituisce vero e proprio diritto irrinunciabile riconosciuto dalla costituzione per ogni lavoratore, diritto che può essere ragionevolmente contemperato con le esigenze di servizio. Trattandosi di diritto irrinunciabile, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (art. 36 Cost., art. 36, terzo comma, del D.p.R. n. 3/1957, art. 15 legge n. 312/1980)”.

È, quindi, rilevato che “Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e, nel contempo, dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n. 742. Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti, potendo residuare un cospicuo numero di giorni di ferie per ciascun magistrato. Per contemperare le opposte esigenze evidenziate è necessario prevedere che vi sia adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato, con l'eventuale eccezione di pochi giorni, sin dalla predisposizione delle tabelle feriali”. Sono, poi, richiamate le precedenti decisioni assunte dal C.S.M. sul tema ed è conclusivamente confermato che “la concessione delle ferie ai magistrati, vero e proprio diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, deve ragionevolmente contemperarsi con le esigenze di servizio. Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e nel contempo dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi che non devono subire interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n.742 (procedure che nel corso degli anni hanno subito una dilatazione rispetto a quelle originariamente previste). Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti in quanto residui un significativo numero di giorni di congedo da consumare quando l'attività giudiziaria è in pieno corso. Per altro verso, vi è un limite temporale entro cui le ferie devono essere godute, limite che non può essere valicato se non per cause eccezionali, terminate le quali le ferie devono essere concesse. Una prima soluzione al problema sta nella circolare sulle tabelle nel paragrafo che disciplina il periodo feriale; infatti, le tabelle relative a detto periodo consentono di evidenziare da subito i residui dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, pertanto, si può prevedere che vengano già indicati espressamente i periodi nei quali il recupero di quei giorni deve essere effettuato, così da evitare che vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie. In pratica, un'opportuna ed adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato, sin da quando è prevista la predisposizione delle tabelle feriali, può costituire un momento ben individuato di contemperamento delle opposte esigenze. In tal modo, si possono soddisfare le esigenze di riposo individuali per periodi continuativi (così come indicato in alcune circolari) senza disporre proprio in quei periodi rinvii o udienze per quel magistrato. Utile in tal senso può essere anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidenti

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ad esempio con quello natalizio o pasquale, dove si riscontra una naturale riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, oltre il periodo stabilito, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, caso mai all'interno di un'attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio; peraltro, siffatti provvedimenti potrebbero essere disattesi in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti. In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste, che sempre costituiscano un contemperamento di tutte le esigenze evidenziate. Peraltro, sempre con riguardo alle ferie richieste al di fuori di un'anticipata programmazione è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più udienze di essere tenute. Deve comunque esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta sempre più a dover prendere in considerazione ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento anche del limite del semestre successivo all'anno”.

La delibera da ultimo riportata ha il pregio di confermare esplicitamente le scelte ermeneutiche effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, nell'arco di circa trent'anni, in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati e di sintetizzare in maniera chiara i principi da rispettare e le regole da applicare.

Risulta, infatti, ribadito che le ferie sono irrinunciabili e che normalmente il periodo di fruizione delle stesse deve coincidere con il periodo feriale. Ciò nondimeno il Capo dell'ufficio può procedere ad una diversa distribuzione delle stesse, per esigenze connesse all'ufficio e derivanti in via principale dalla necessità di garantire la presenza di magistrati in ufficio nel periodo feriale; ove si verifichi tale ultima ipotesi, diviene opportuna se non addirittura indispensabile una pianificazione delle ferie nel corso dell'anno che ne garantisca la piena fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.

In quest'ottica si ritiene che non sia contrario ad un principio generale di buona amministrazione - ma può rivelarsi addirittura opportuno per salvaguardare il diritto di ogni magistrato di fruire di tutte le ferie previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione - che il Capo dell'ufficio autorizzi la fruizione frazionata (anche anticipata) di alcuni giorni di ferie per esigenze personali o familiari del magistrato.

È evidente, tuttavia, che l'anticipazione ovvero la posticipazione frazionata delle ferie deve rimanere eccezionale e deve essere subordinata al rigoroso vaglio da parte del Capo dell'ufficio, in relazione innanzitutto alle esigenze organizzative nel periodo di lavoro ordinario. Di conseguenza, ai dirigenti degli uffici compete necessariamente un'attività di attenta programmazione delle ferie dei magistrati in servizio presso l'ufficio, diretta anche ad assicurare che il recupero del congedo non goduto avvenga nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Si tratta di un obbligo gravante, per l'appunto, sui dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali spetta garantire che i magistrati possano tempestivamente usufruire delle ferie, finalizzate - per definizione - a consentire il recupero delle energie psico-fisiche consumate nell'attività professionale. Gli stessi, dunque, devono curare l'elaborazione di eventuali piani di recupero delle ferie non godute, che tengano conto delle esigenze sia dell'Amministrazione giudiziaria sia dei magistrati, in maniera tale da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi.

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Resta, comunque, ferma la possibilità - del tutto eccezionale - di recuperare le ferie non godute anche oltre il primo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, purché sia dimostrata la ricorrenza in concreto di condizioni ostative al rispetto del termine de quo.

L'illustrato consolidato orientamento del Consiglio superiore della magistratura in ordine alle modalità di fruizione delle ferie non appare dover essere modificato e tanto anche con riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2003, richiamate nella nota del 26 ottobre 2006 indirizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva alla Banca d'Italia.

Si tratta, infatti, di norme che non riguardano l'ordine magistratuale e che non sembra possano ad esso applicarsi ai sensi dell'art. 276 R.d. 12/1941.

Infatti, l'art. 10 D.Lgs. 66/2003 , nel disciplinare le “Ferie annuali”, secondo la dizione della rubrica della norma, prevede un “periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”, il quale “salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.

Il riferimento alla contrattazione collettiva ed alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs.

66/2003 (tra le quali non è compreso l'ordine magistratuale), per un verso, e l'indicazione di specifiche modalità di godimento delle ferie che prescindono dalla particolare strutturazione dell'anno giudiziario e, segnatamente, dalla previsione del “periodo feriale” (con le connesse regole in ordine al godimento del congedo ordinario contenute anche nell'ultima circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011), per altro verso, sono elementi strutturali della norma che non appaiono conciliabili con le disposizioni dettate dall'ordinamento giudiziario.

Pertanto, non sembra che il D.Lgs. 66/2003 possa applicarsi all'ordine magistratuale neanche per il tramite della clausola generale di cui all'art. 276, terzo comma, R.d. 12/1941, riportata sub nota n. 2.

Alla luce delle considerazioni svolte, non appare possibile procedere alla monetizzazione delle ferie non godute se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sembra rimanere compatibile con il quadro normativo vigente il consolidato orientamento del Consiglio superiore della magistratura in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati, come da ultimo ribadito nella delibera plenaria del 22 ottobre 2009; »

delibera

di rispondere al quesito posto dalla dott.ssa … come in parte motiva.”

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