• Non ci sono risultati.

Godimento delle ferie in stato di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Godimento delle ferie in stato di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Godimento delle ferie in stato di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

(Risposta a quesito del 16 settembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 settembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 16 aprile 2009 con cui il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di … chiede di conoscere se il periodo di ferie di giorni 60 richiesto dal dott. …, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …, debba considerarsi o meno goduto alla luce dell’Ordinanza del 19 gennaio 2009 della Sezione disciplinare;

- rilevato che con Ordinanza della Sezione disciplinare del 19 gennaio 2009 è stata disposta, nei confronti del dott. …, la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura con corresponsione di un assegno alimentare nella misura indicata dall’art. 10, 2° comma, D.Lgs. n. 109/2006;

- considerato che, come dichiarato dal Procuratore generale, l’Ordinanza della Sezione disciplinare è stata consegnata personalmente al dott. … in data 6 febbraio 2009;

- ritenuto, pertanto, che da tale data deve considerarsi sospeso il godimento del periodo feriale;

delibera di rispondere al quesito come in parte motiva.”

Riferimenti

Documenti correlati

«Con nota del 18 febbraio 2010 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di … chiede di conoscere se, alla luce delle norme primarie e secondarie

(secondo cui in caso di avocazione, le funzioni del pubblico ministero sono svolte dai magistrati della procura generale presso la corte di appello), regola rispetto alla quale

Deve escludersi, di conseguenza, un potere di direttiva esterna - rivolta agli organi di polizia giudiziaria ed a quelli amministrativi con poteri di accertamento - che

Deve escludersi, di conseguenza, un potere di direttiva esterna - rivolta agli organi di polizia giudiziaria ed a quelli amministrativi con poteri di accertamento

90 Ordinamento giudiziario e che, qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di

procedenti, le quali però risultavano essere state riscontrate solo con riguardo ad uno dei due giudizi (rispetto al quale era risultato che da tempo erano state delegate

chiede di conoscere se “rispetto della via gerarchica significhi, così come ritiene la locale Procura generale, “che tutte le richieste relative alla funzionalità della Procura

Se negli uffici fino ad ora esaminati la situazione del movimento fascicoli appare piuttosto regolare - a parte il problema della fissazione delle udienze monocratiche e del