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A chi spetta esenzione bollo auto?

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A chi spetta esenzione bollo auto?

Autore: Redazione | 28/11/2019

L’elenco di tutti i contribuenti che non sono tenuti a versare l’imposta automobilistica: dai portatori di handicap ai loro familiari, dalle auto rottamate, vendute o rubate a quelle a basso consumo.

Non tutti i contribuenti devono pagare il bollo auto. Alcune categorie godono di un’esenzione per tutta la propria vita, altre invece entro determinati limiti di tempo. La normativa, in questo, viaggia su due binari: un primo statale, valido

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sull’intero territorio nazionale; un secondo locale che, invece, si applica solo ai residenti nella Regione di competenza. Quest’ultimo, in particolare, è spesso in continua evoluzione; sicché, per essere certi di rientrare tra le liste dei beneficiari, sarà sempre opportuno informarsi o tramite il sito dell’ente locale o presso i competenti uffici.

Volendo tracciare un elenco quanto più esaustivo possibile che spieghi a chi spetta l’esenzione del bollo auto, possiamo riportare già le ipotesi – per così dire – “classiche”. A queste poi aggiungeremo quelle previste, più di recente, dalla normativa ambientale. Ma procediamo con ordine.

A chi spetta pagare il bollo auto?

Non si può stabilire a chi spetta l’esenzione del bollo auto se non ricordiamo chi invece deve pagare. L’imposta è sul possesso del veicolo a motore e non sulla circolazione. Dunque, essa va versata anche se la macchina resta in garage, è dal meccanico e non può circolare oppure è soggetta a fermo amministrativo (salvo, in quest’ultimo caso, che la Regione disponga diversamente).

Il versamento del bollo, che avviene una volta all’anno nello stesso mese di immatricolazione dell’auto, prevede un periodo di tolleranza: c’è tempo fino alla fine del mese successivo di scadenza.

Nel caso di auto cointestata, la responsabilità per l’omesso versamento è solidale: nei confronti del fisco locale infatti sono tenuti entrambi i proprietari.

Chi non deve pagare il bollo auto?

Prima di passare alle vere e proprie esenzioni dal bollo auto, vediamo innanzitutto le ipotesi in cui l’imposta non è dovuta per mancanza del presupposto di imposta: ossia il possesso del bene.

La prima di queste ricorre quando la macchina viene rubata. In caso infatti di furto dell’auto, dopo aver presentato la denuncia ai carabinieri o alla polizia, bisogna recarsi al Pra, con una copia della denuncia stessa, e depositare la cosiddetta dichiarazione di «perdita di possesso». Da questo momento in poi non si risponde né dei debiti tributari dovuti all’imposta, né delle multe stradali.

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La seconda ipotesi in cui si può ottenere l’esonero è quella della radiazione del veicolo. In particolare non si deve più pagare il bollo a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la radiazione dal Pra. Per l’anno in corso invece non è possibile ottenere rimborsi neanche parziali.

Il bollo non va più versato anche in caso di vendita del veicolo. La disciplina è simile a quella della radiazione: l’esonero scatta dall’anno successivo a quello del trasferimento. Potrebbe però succedere che l’acquirente, pur avendo firmato l’atto di vendita, non trascriva il passaggio di proprietà al Pra. Se così dovesse essere, il precedente proprietario, per evitare di ricevere le intimazioni di pagamento del bollo auto anche successive alla vendita può:

recarsi al Pra e chiedere la trascrizione della vendita a proprie spese, rivalendosi poi nei confronti del compratore;

rivolgersi al giudice di pace e, con una procedura molto semplice, far dichiarare dal giudice la perdita del possesso, dimostrando l’avvenuta vendita. Anche in questo caso, però, bisognerà sostenere delle spese (quelle per il giudizio);

rivolgersi a uno sportello telematico dell’automobilista (Sta) che effettua anche gratuitamente l’autentica di firma del venditore. Si tratta della soluzione più rapida e meno costosa.

Ancora non deve versare il bollo chi, in caso di decesso del proprietario di un’auto, rinuncia all’eredità e fa trascrivere detta rinuncia al Pra.

A chi spetta l’esenzione dal bollo auto?

Vediamo ora le vere e proprie esenzioni dal bollo auto.

La prima di queste spetta nel caso di auto acquistata con i benefici della legge 104, ossia di veicolo per disabili. A tale esenzione hanno diritto le seguenti categorie di soggetti:

non vedenti e sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

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disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso occorre l’adattamento del veicolo).

A questa categoria si può assimilare anche quella dei familiari con un disabile a carico ai fini fiscali. Leggi sul punto Esenzione bollo auto disabili.

Alcune Regioni – ma non tutte – prevedono l’esenzione dal bollo auto per chi ha subito il fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o dell’agente della riscossione locale per l’omesso versamento di cartelle esattoriali.

Ci sono poi le esenzioni per le auto d’epoca e quelle storiche. In particolare sono auto d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli:

iscritti nell’elenco apposito del Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.);

cancellati dal Pra perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;

inadeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione che può essere consentita, previo rilascio di specifica autorizzazione dell’ufficio territoriale del D.D.T., soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni, con foglio di via e targa provvisoria ex art. 99 C.d.S.

Sono invece auto storiche (o meglio dette «veicoli di interesse storico e collezionistico») quelle iscritte in uno dei registri A.S.I. (autoveicoli e motoveicoli), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I.

(solo motoveicoli) e da questi dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche (c.r.s.c.). Tali veicoli rimangono iscritti al P.R.A. e non possono circolare salvo che siano ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi e componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia. A parità di efficienza, eventuali difformità devono essere dichiarate ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati.

L’ultima tipologia di esenzioni dal bollo è per le auto a Gpl, metano, elettriche o ibride.

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Gli autoveicoli e i motocicli elettrici godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a gpl o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

A riguardo, come ti dicevo in partenza, per conoscere con esattezza i benefici previsti dalla normativa regionale ti consiglio di leggere la nostra guida sulle esenzioni regionali oppure di collegarti con il sito della Regione presso cui sei residente o, in ultima analisi, con il sito dell’Aci nella sezione relativa alle Regioni convenzionate.

La sanatoria del bollo auto

Ti ricordo in ultimo che la sanatoria del bollo auto approvata nel 2018 ha cancellato tutti i debiti passati, ossia quelli “iscritti a ruolo” (per i quali quindi sono state emesse cartelle esattoriali) tra il 2000 e il 2010 e di importo fino a massimo mille euro (sono quindi escluse le ipotesi di superbollo che sfora tale tetto).

In gran parte dei casi potrebbe trattarsi di debiti ormai caduti in prescrizione, atteso che la prescrizione del bollo auto è solo di tre anni. Tuttavia, nell’ipotesi di ricevimento di intimazioni di pagamento che abbiano interrotto i termini, anche i debiti più antichi potrebbero essere “rimasti in vita”. Dunque per quelli il cui ruolo è stato reso esecutivo tra il 2000 e il 2010 non c’è più alcun obbligo di pagamento.

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