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Calcolo della Naspi 2016: una guida completa

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Calcolo della Naspi 2016: una guida completa

Autore: Lorenzo Mari | 07/03/2016

Sussidio di disoccupazione, quando scatta, quanto dura, le regole per la partita IVA, il lavoro subordinato e i part-time, le modalità di calcolo dell’importo.

Il calcolo della Naspi 2016 riporta alcuni passaggi che è opportuno conoscere al fine di effettuare una stima adeguata della propria condizione economica a seguito di un’eventuale perdita del lavoro.

Una prima precisazione occorre farla in merito alla condizione di disoccupazione, che per sua natura richiede che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro presso l’INPS. Per quanto scontato tale principio sancisce come la disoccupazione spetti in esclusiva ai lavoratori regolari, e in Italia, questa condizione, purtroppo, è tutt’altro che scontata.

Dal 1° maggio 2015 la disciplina della disoccupazione è ricondotta alla NASPI [1]

ed è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, sono invece esclusi da questa disciplina gli operai agricoli (OTI e OTD) la cui tutela è affidata ad una disciplina speciale.

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Quando spetta la NASPI?

La Naspi spetta a tutti i lavoratori che abbiano perso l’occupazione involontariamente o si siano dimessi per giusta causa. Per beneficiarne è necessario che siate in possesso dei seguenti requisiti:

– stato di disoccupazione;

– almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione;

– almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ricordate inoltre che perchè continui ad operare la NASPI, dunque per continuare a percepire l’indennità, è necessario che la condizione di disoccupazione permanga per tutto il periodo di riferimento.

Quando si è ammessi alla NASPI dopo le dimissioni?

I casi in cui la NASPI spetta anche in presenza di una perdita volontaria del lavoro sono specificati dalla legge nella misura delle dimissioni per giusta causa. Tali condizioni possono ricorrere quando il lavoratore dà le dimissioni volontarie:

– perché non percepisce lo stipendio;

– perché le mansioni lavorative sono state indebitamente modificate;

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– a seguito di molestie sessuali, di mobbing o di comportamento ingiurioso di un superiore nei confronti del dipendente;

– a seguito di variazioni delle condizioni lavorative susseguenti a cessioni dell’azienda [2];

– in ragione dello spostamento di sede di lavoro in assenza di “comprovate”

ragioni tecnico-organizzative [3];

La legge inoltre offre riserva speciale di Naspi quando il dimissioni venissero rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (dunque a partire dai 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) [4].

Come si calcola la NASPI?

La base di calcolo della NASPI è fornita dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni di lavoro, comprensiva di elementi continuativi e non, ed anche delle mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima). L’importo risultante dalla somma delle retribuzioni, deve essere suddiviso per il totale delle settimane di contribuzione, per ottenere il salario medio settimanale. Questo risultato deve essere poi “pesato” moltiplicandolo per un coefficiente stabilito per legge, pari a 4,33.

Se la retribuzione mensile media è inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro allora l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione. Se invece la retribuzione è superiore a tale importo allora il calcolo sarà così composto:

– il 75% dell’importo di 1.195 euro;

– sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile media e l’importo di 1.195 euro;

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In ogni caso l’indennità non potrà superare 1.300 euro mensile. L’importo verrà progressivamente ridotto dal quarto mese di fruizione in poi di un 3%.

Che durata ha la NASPI?

La NASPI, corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione considerate per il calcolo precedente. Il periodo massimo di corresponsione della NASPI è di due anni.

Come presentare domanda di disoccupazione?

La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica (è necessario il PIN dispositivo) entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alcuni eventi sospendono tale termine, in particolare:

– maternità a rapporto già cessato ed entro i 68 giorni: il termine resta sospeso per il periodo di maternità indennizzato;

– maternità durante il rapporto di lavoro, cui segue licenziamento: il termine dei 68 giorni decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità;

– malattia e infortunio sul lavoro (indennizzabili), insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: sospensione del periodo di 68 giorni per tutta la durata dell’evento;

– malattia durante il rapporto di lavoro successivamente cessato: il termine

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decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato;

– controversia: il termine decorre dalla data di definizione della vertenza o dalla notifica della sentenza giudiziaria;

– corresponsione dell’indennità di mancato preavviso (dovuta dal datore di lavoro nel caso di dimissioni per giusta causa): il termine decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità, ragguagliato a giornate;

– dimissioni (c.d. “licenziamento”) per giusta causa: il termine dei 68 giorni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.

Da quando decorre la NASPI?

L’indennità di disoccupazione verrà conferita al lavoratore a decorrere dal giorno successivo della data di presentazione della domanda e non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Vediamo nello specifico alcuni casi di specie.

Nella generalità dei casi

Qualora la domanda è presentata entro l’ottavo giorno dalla perdita del lavoro, la disoccupazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione. Qualora invece la domanda sia stata presentata successivamente allora la disoccupazione sarà corrisposta a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Maternità, infortunio, malattia

Nel caso della maternità, della malattia (comune o professionale) o di infortunio sul lavoro, indennizzata, la NASPI è dovuta a partire dal primo giorno successivo alla data di fine dell’evento di sospensione qualora la domanda sia

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stata presentata entro l’ottavo giorno, mentre se è stata presentata successivamente – ma comunque entro i termini di legge – sarà corrisposta a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Indennità di mancato preavviso

La NASPI, nel caso della corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno allora sarà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del periodo di corresponsione;

se la domanda è stata presentata invece successivamente a tale periodo, allora l’indennità sarà corrisposta a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Controversia

In caso di controversia l’indennità NASPI potrà essere corrisposta come nella generalità dei casi a partire dall’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o a partire dal giorno successivo a quello della presentazione. È fatta salva in questo caso la possibilità di verifica dell’esito definitivo della sentenza.

Licenziamento per giusta causa

Nei casi di licenziamento per giusta causa l’indennità decorre a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno; qualora la domanda sia stata presentata successivamente, benché nei termini di legge, si prevede l’indennità a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

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Posso ottenere la NASPI se ho la Partita IVA?

La NASPI può essere ottenuta anche nel caso in cui si svolga un lavoro autonomo precedente alla decadenza del lavoro dipendente, purchè il reddito annuale di tale attività non superi il reddito minimo escluso da imposizione fiscale (reddito che ad oggi corrisponde ad un ammontare di 4.800 euro) e che si comunichi all’INPS entro un mese quale sia il reddito annuo previsto.

In questo caso l’indennità della NASPI viene ridotta di un importo che è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo che intercorre tra l’inizio della NASPI e la fine della stessa o – se precedente – la fine dell’anno. Al momento della presentazione della domanda questa riduzione sarà calcolata d’ufficio dall’INPS.

Posso aprire una Partita IVA se percepisco la NASPI?

Sì, è possibile percepire la NASPI e aprire una partita IVA e il diritto alla corresponsione dell’indennità sarà mantenuto sino al raggiungimento del reddito da partita IVA di 4.800 euro e il reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro i trenta giorni successivi all’apertura della Partita IVA. Ne conseguirà un adeguamento d’ufficio degli importi di indennità percepiti. La comunicazione Deve essere effettuata per ogni nuovo anno entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione non determina tuttavia la decadenza della prestazione bensì la sospensione della stessa fino alla nuova comunicazione

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Posso richiedere una liquidazione anticipata della NASPI?

La liquidazione anticipata della NASPI è possibile – in un’unica soluzione – in forma di incentivo all’avviamento di un’attività di lavoro autonomo (ma non se si tratta di CO.CO.CO. [5]). La liquidazione anticipata può essere richiesta anche nel caso in cui il lavoratore intenda attivare un’attività in forma di impresa individuale, o per la sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa il cui rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Naturalmente l’importo ottenuto deve essere restituito dal lavoratore che dovesse ottenere un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità era stata riconosciuta.

Posso richiedere la NASPI se ho un rapporto di lavoro subordinato?

La NASPI si può richiedere con un lavoro subordinato qualora il reddito annuo derivante non superi le 8.145 euro.

La NASPI può essere richiesta anche nel caso in cui il reddito annuale sia superiore al reddito escluso da imposizione fiscale (per il 2016 pari a 8.145 euro per il lavoro subordinato), solo nel caso in cui il lavoro sia inferiore a sei mesi.

In questo caso l’indennità viene d’ufficio sospesa per la durata del rapporto di lavoro. L’indennità, invece, decade nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia superiore ai sei mesi. Nel caso in cui invece il reddito annuale sia in misura inferiore al livello annualmente stabilito per l’imposizione fiscale, l’indennità viene ridotta della misura corrispondente al reddito, se il lavoratore comunica entro 30 giorni il reddito annuo previsto e il datore di lavoro è diverso (e in alcun modo collegato) rispetto al datore con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.

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Posso richiedere la NASPI se ho più rapporti part-time?

Nel caso in cui a cessare sia uno dei rapporti part-time nei quali si è coinvolti la NASPI può essere richiesta ed è concessa dall’INPS se il lavoratore comunica entro 30 giorni dalla domanda di presentazione il reddito annuo previsto.

Quando decade la NASPI?

La decadenza dell’indennità di disoccupazione NASPI ricorre nei casi di perdita dello status di disoccupato, dell’inizio dell’attività lavorativa subordinata autonoma senza che si sia provveduto alla comunicazione all’INPS relativa al reddito annuo previsto, nel caso del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, nel caso dell’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non richieda diversamente.

Si verifica infine decadenza nel caso di rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad iniziative di politica attiva (dunque formazione riqualificazione professionale) proposte dal Servizio per l’Impiego, o nel caso di non accettazione dell’offerta di lavoro congrua da prestarsi entro 50 km dalla residenza o in luoghi raggiungibili entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Nei sopraccitati casi l’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica la condizione. L’indennità eventualmente percepita oltre tale data è soggetta ad obbligo di restituzione.

Note

[1] D. Lgs. 22/2015. [2] Art. 2112, c. 4, cod.civ. [3] Art. 2103 cod.civ. [4] Art. 55

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D.Lgs. 151/2001. [5] Circ. INPS 12 maggio 2015 n. 94.

Riferimenti

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