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L entrata in vigore è prevista per il 1 marzo 2022

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L’assegno unico e universale per i figli a carico è una nuova misura introdotta dalla Legge n. 46/2021 con la quale il Governo veniva a sostegno delle famiglie con figli a carico (rif. Assegno unico universale)

L’entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2022

Verrà erogata su base mensile per il periodo tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno sostituirà le forme di sostegno economico attualmente in vigore (es.

detrazioni IRPEF per figli a carico fino ai 21 anni, assegni per il nucleo familiare (ANF), incentivi per la natalità, ad esclusione del bonus asili nido), e verrà corrisposto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, indipendentemente dalla situazione lavorativa degli stessi, a differenza delle misure precedentemente in vigore, pensate soprattutto per i lavoratori dipendenti.

Beneficiari e requisiti

L’art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021 dispone che per poter beneficiare dell’assegno unico e universale è necessario che al momento della presentazione della istanza di richiesta, così come per tutto il periodo di riconoscimento della misura in esame, il richiedente sia in possesso, congiuntamente, di determinati requisiti relativi alla cittadinanza, alla residenza e, eventualmente, al permesso di soggiorno.

Cittadinanza Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione €pea,

o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente

all’Unione €pea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o, ancora, titolare di permesso unico di

lavoro autorizzato a svolgere una attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi oppure sia titolare di permesso di soggiorno per

motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi

Pagamento delle imposte sul reddito Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

Residenza Essere residente o abitualmente domiciliato in Italia.

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Essere in possesso della residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o della titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

L’assegno unico verrà riconosciuto in favore dei nuclei familiari:

per ogni figlio minorenne a carico a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne che sia a carico del nucleo familiare, ma comunque non oltre il compimento dei 21 anni di età §(tale limite non si applica ai figli con disabilità riconoscita) e solamente laddove il figlio si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

ovvero svolga un tirocinio, ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;

ovvero sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

ovvero svolga il servizio civile universale.

Importo dell' assegno unico e universale

L' Assegno non verrà riconosciuto ai nuclei familiari che ne beneficeranno in misura equivalente. La norma prevede che l’importo vari sulla base dell’ISEE del nucleo familiare e della composizione di quest’ultimo. L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR.

Isee

In merito al riconoscimento dell’assegno, devono essere considerati figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (c.d. ISEE minorenni), mentre se nel nucleo familiare sono presenti

figli maggiorenni, l’ISEE verrà calcolato ai sensi degli artt. da 2 a 6 e 9 del medesimo D.P.C.M. (cd. ISEE ordinario).

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L’assegno unico e universale spetta anche ai nuclei che siano sprovvisti di ISEE sulla base di una autodichiarazione rilasciata, in sede di resentazione della domanda, da parte del richiedente la misura, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.

445/2000.

- Calcolo dell'assegno

Il D.Lgs. n. 230/2021, all’art. 4, elenca tutti i criteri da tenere in considerazione per calcolare l’importo dell’assegno unico.

1. figlio di minore età: viene riconosciuto un importo pari a 175 € su base mensile e in misura piena in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 €. In caso di ISEE di importi superiori, l’importo diminuirà in modo graduale fino ad attestarsi a 50 € per ISEE pari o superiore a 40.000 €;

2. figlio maggiorenne fino al compimento di 21 anni di età: viene riconosciuto un importo pari a 85 € su base mensile e in misura piena per ISEE pari o inferiore a 15.000 €. Superata tale soglia, l’importo dell’assegno si riduce gradualmente, fino ad arrivare a 25 € in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 €;

3. figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni: viene riconosciuto un importo pari a 85 € mensili in misura piena in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 €. L’importo, poi, si riduce gradualmente, fino a corrispondere a 25 € per ISEE pari o superiore a 40.000 €.

In caso di mancata presentazione dell' ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In tale caso, occorre distinguere alcune ipotesi:

1. ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione viene conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;

2. ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;

3. assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 €: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 230/2021 (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).

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L’INPS ha successivamente ribadito nelle FAQ che risulta obbligatorio comunicare all’Istituto eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura online dell’assegno unico sia direttamente tramite ISEE. Va ricordato che chi ha un figlio beneficiario di Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, ma non presenta ISEE, può dichiararlo senza aggiungere altro.

- Maggiorazioni

In aggiunta agli importi base sopra menzionati, la norma prevede delle maggiorazioni legate ad alcune condizioni specifiche del nucleo familiare interessato.

CONDIZIONE IMPORTI MAGGIORAZIONE

figli successivi

al 2°

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione pari a 85 € mensili.

L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 €.

Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce in maniera graduale fino a raggiungere un valore pari a 15 € in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 € l’importo rimane costante.

figli minori con disabilità

È prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, dell’importo base e della maggiorazione per figli successivi al secondo pari a:

o 105 € mensili in caso di non autosufficienza;

o 95 € mensili in caso di disabilità grave;

o 85 € mensili in caso di disabilità media.

figli maggiorenni da 18 a 20 anni, con disabilità

Fino al compimento dei 21 anni di età è prevista una

maggiorazione dell’importo previsto per figli maggiorenni pari a 80

€ mensili.

Presenza di entrambi i genitori con reddito da lavoro

Per ciascun figlio minore è prevista una

maggiorazione pari a 30 € mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 €.

Per livelli di ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €.

Oltre tale soglia non spetta la maggiorazione.

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Presenza di una madre di età inferiore a 21 anni Per ciascuno dei figli di minore età è prevista una maggiorazione pari a 20 € mensili

Presenza nel nucleo familiare di quattro o più figli per il nucleo (e non per ciascun figlio) è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 € mensili.

- Tabella riassuntiva importi

importi base e delle maggiorazioni per scaglioni di ISEE in base alla composizione del nucleo familiare:

Importo base Maggiorazioni

ISEE Assegno unico

per il primo figlio

Figli successivi al

secondo

Figlio disabile

Entrambi i genitori con reddito da lavoro

Madri conmeno di 21 anni di età

4 o più figli

Fino a 15.000 175 €

per figlio minor enne 85 € per figlio maggi orenn e dai 18 ai 20 anni 85 € per figlio da 21 anni di età in su solo se dis abile

+ 85 € + 105 € in caso di non autosufficienza

+ 95 € in caso di disabilità grave

+ 85 € in caso di disabilità media

+ 80 € se maggiorenne da 18

a 20 anni

+ 30 € per ogni figlio

+ 20 € per figli minori

+ 100 € per nucleo familiare

40.000 50 €

per figlio minor enne 25 € per figlio

+ 15 € + 105 € in caso di non autosufficienza

+ 95 € in caso di disabilità grave

+ 85 € in caso di

+ 0 € + 20 € per figli minori

+ 100 € per nucleo familiare

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Importo base Maggiorazioni

maggi orenn e dai 18 ai 20 anni 25 € per figlio da 21 anni di età in su solo se dis abile

disabilità media

+80 € se maggiorenne da 18

a 20 anni

Oltre 40.000 50 €

per figlio minor enne 25 € per figlio maggi orenn e dai 18 ai 20 anni 25 € per figlio da 21 anni di età in su solo se dis abile

+ 15 € + da 105 a 85 € in base al grado di

disabilità

+80 € se maggiorenne da 18

a 20 anni

+ 0 € + 20 € per figli minori

+ 100 € per nucleo familiare

- Maggiorazione transitoria

Per le prime tre annualità di applicazione dell’assegno unico e universale, fino al marzo 2025, è prevista un’ulteriore maggiorazione transitoria riconosciuta solo per alcuni nuclei familiari. Per beneficiarne, difatti, devono essere soddisfatte,

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congiuntamente, due ulteriori condizioni:

essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare che non sia superiore a 25.000 €;

aver effettivamente percepito, nel corso dell’anno 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Questa condizione è oggetto di una autodichiarazione rilasciata da coloro che richiedono la prestazione al momento della presentazione della domanda e sarà oggetto di una verifica successiva da parte dell’INPS. Laddove tale controllo dia come esito una dichiarazione mendace o, comunque, non corrispondente alla realtà, revocherà la maggiorazione in oggetto e applicherà le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La maggiorazione transitoria ha un importo variabile che viene determinato in misura pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno determinato dall’importo base e dalle maggiorazioni ordinarie.

Per componente familiare si intende (sia per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, sia per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori) il valore teorico dell’assegno per il nucleo

familiare.

Per componente fiscale si intende:

nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 € annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati per ciascun genitore; l’importo sale a 4.000 € fino ai 24 anni;

nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente, l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente.

Il decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022, G.U. 27/01/22) all’art. 19, comma 6, ha nuovmente modificato sull’art. 12 del TUIR, dedicato alle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia, specificando che i figli per i quali non si ha diritto alla detrazione di cui alla lett. c) sono considerati comunque al pari dei figli per i quali

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spetta la stessa detrazione. Come previsto dalla citata lett. c), i figli fiscalmente a carico sono considerati i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi o oggetto di affidamento (dal 1° marzo 2022, di età pari o superiore a 21 anni, per i quali non è più prevista, come detto, la corresponsione dell’assegno unico e universale).

Nota Bene

Al fine del riconoscimento della maggiorazione transitoria e della definizione dell’importo di quest’ultima, devono essere considerati tutti i figli che compongono il nucleo familiare del richiedente e l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, o il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. n.

159/2013, valida ai fini del calcolo dell’ISEE.

L’importo della maggiorazione transitoria mensile spetterà, nel tempo, come segue:

anno 2022: a decorrere dal 1° marzo: 100% dell'importo anno 2023: importo pari ai 2/3

anno 2024: importo pari a 1/3

Gennaio e febbraio 2025: importo pari a 1/3

A partire da marzo 2025: Nessun ulteriore riconoscimento.

Presentazione della domanda

- Quando si presenta

E' possibile presentare domanda a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in riferimento al periodo compreso tra il marzo dell'anno di presentazione della domanda ed il marzo dell’anno successivo. La decorrenza dell’assegno varierà in base alla data di presentazione della domanda.

Domanda presentata dal 1° gennaio al 30 giugno: L’assegno ha decorrenza dalla mensilità di marzo

Domanda presentata dal 1° luglio: L’assegno ha decorrenza dal mese

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successivo a quello della domanda

- Come si presenta

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale dell’INPS come segue:

accedendo dal sito dell’INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 (da rete mobile);

tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

- Chi la presenta

La domanda deve essere presentata da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e questo a prescindere dalla convivenza con il figlio.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fatta salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito, sempre attraverso il portale web telematico di Inps o attraverso intermediario abilitato.

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della Legge n.

184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli, una volta che raggiungono la maggiore età, hanno la facoltà di presentare la domanda in sostituzione dell’istanza che, eventualmente, è già stata presentata dai

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genitori e richiedere la diretta corresponsione della quota dell’assegno unico e universale loro spettante.

Erogazione

L’INPS eroga l’importo dell’assegno al richiedente ovvero, a richiesta che può essere anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per questo, il pagamento viene effettuato in misura intera in favore del genitore richiedente con la possibilità di fornire, all’interno del modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento in misura ripartita. In tal caso, i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta viene comunicata all’INPS. Il secondo genitore, per la modifica, deve accedere alla domanda già presentata.

Inoltre, ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita", il richiedente può scegliere una delle diverse opzioni che avrà a disposizione nel modulo della domanda. Per esempio, in caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi e, in questo caso, deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda a) "In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente". Tale casella deve essere barrata anche in caso di genitori separati o divorziati che siano d’accordo tra loro sulla modalità di pagamento in misura intera al richiedente. Nei casi di genitori coniugati, separati o divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Nel caso in cui il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata, mentre nel caso di "affidamento condiviso" si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

b) "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota";

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c) "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno".

In tutti i casi, al secondo genitore viene sempre riconosciuta la possibilità di modificare la scelta già effettuata dall’altro genitore richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

L’assegno unico e universale (messaggio INPS n. 4748/2021) viene erogato direttamente dall’INPS attraverso diverse possibili modalità:

a) accredito c/c su IBAN circuito SEPA (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio con IBAN)

b) contanti presso uno degli sportelli Poste Italiane;

c) accredito sulla carta sulla quale viene mensilmente gia accreditato l’importo spettante a titolo di Reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda l’effettiva liquidazione dell’assegno unico e universale, si possono realizzare alcune casistiche che prevedono un’erogazione al 100% o al 50% in favore del richiedente.

1. liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo in favore del genitore richiedente. lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato al medesimo genitore. Laddove sia previsto l’affidamento in favore di uno dei genitori, allora la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario stesso;

2. liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo in favore del genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore. Gli strumenti di riscossione devono essere intestati o cointestati ad ognuno dei genitori;

3. liquidazione dell’assegno in favore di uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda. lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

4. liquidazione dell’assegno in favore del figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto e che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 230/2021). lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato al figlio maggiorenne.

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Misure sostituite dall’assegno unico e universale

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, alcune misure di sostegno alla famiglia e alla natalità verranno sostituite dall’assegno stesso. A partire dal1°

gennaio 2022 (messaggio INPS n. 4748/2021) sono abrogati:

il premio alla nascita o all’adozione (art. 1 comma 353 della Legge n.

232/2016). Contributo una tantum per un importo pari a 800 €, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;

il Fondo di sostegno alla natalità (art. 1 commi 348 e 349 L. n. 232/2016) finalizzato a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni, o fino a tre anni di adozione, tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari;

l’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè"), previsto dall’art. 1 comma 125 della Legge n. 190/2014.

A decorrere dal 1° marzo 2022 verranno abrogati:

l’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito dalla Legge n. 153/1988, che viene riconosciuto con un importo che dipende dal reddito e dal numero dei componenti del nucleo familiare e gli assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955; le ultime istruzioni in merito agli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2022 sono state diramate da INPS con la Circolare n. 9 del 20 gennaio 2022;

le prestazioni ai nuclei con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della Legge n. 448/1998, che sono riconosciute a partire dal 1999.

- Detrazioni per carichi di famiglia

A partire dal 1° marzo 2022 vengono anche modificate le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, dal momento che le stesse verranno applicate solamente per i figli maggiorenni a carico di età superiore a 21 anni. Rimarranno, invece, analoghe al passato le detrazioni per altri familiari a carico così come quelle per il coniuge.

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D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230

Messaggio INPS n. 4748 del 31/12/2021

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