20 marzo 2017
APPALTI
Appalti, il governo ripristina la «vecchia» responsabilità solidale. Ance:
un danno per le imprese
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 20/03/2017 CORRETTIVO APPALTI
Livelli di progettazione, le manutenzioni escono dal decreto www.edilportale.com del 20/03/2017
DL TERREMOTO
Dl Terremoto, 8 per mille ai Beni culturali, danno indiretto, cratere allargato: le novità del testo (pronto per l'Aula della Camera) www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 20/03/2017
Casa Italia, tentativo-bis del governo per il nuovo dipartimento a Palazzo Chigi
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 20/03/2017 PROFESSIONI
Ricostruzione post sisma: è scontro tra la Rete Professioni Tecniche e le Società di Ingegneria
www.lavoripubblici.it del 20/03/2017 BONUS RISTRUTTURAZIONI
Bonus edilizia ad ampio raggio
Italia Oggi7 pag.10 del 20/03/2017 ROTTAMAZIONE CARTELLE
Rottamazione cartelle, rate lunghe chieste da due contribuenti su tre www.ilsole24ore.com del 19/03/2017
IPERAMMORTAMENTO
Bonus del 150% chance per i piccoli Il Sole 24 Ore pag. 26 del 20/03/2017 PROVVEDIMENTI FISCALI
Ricerca e sviluppo: credito d’imposta anche per prestazioni esternalizzate
Il Sole 24 Ore pag.4 del 20/03/2017 IMPOSTE INDIRITTE
Spesometro, è l’ora delle scelte
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 20/03/2017 CASSE DI PREVIDENZA
Le Casse alla sfida del welfare Italia Oggi pag. 1 del 20/03/2017
Il cumulo gratuito mette all’angolo le casse Il Sole 24 Ore pag. 3 del 20/03/2017
Casse in aiuto dei professionisti Italia Oggi pag. 39+41 del 20/03/2017
20/3/2017 Appalti, il governo ripristina la «vecchia» responsabilità solidale. Ance: un danno per le imprese
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20 Mar 2017
Appalti, il governo ripristina la «vecchia»
responsabilità solidale. Ance: un danno per le imprese
Giuseppe Latour
Ritorno al passato per la responsabilità solidale. È questo il senso dell'intervento con il quale il Consiglio dei ministri ha stoppato la parte del referendum promosso dalla Cgil dedicata agli appalti. In sostanza, viene cancellato il principio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore: ci si potrà rivalere verso il committente o verso ciascuno dei subappaltatori. Un approccio che viene criticato dall'Ance. Per i costruttori, infatti, si tratta di un sistema che penalizza le imprese della filiera e deresponsabilizza il debitore principale.
I dettagli, va detto, al momento non sono ancora noti. Il comunicato del Governo, però, parla chiaro: «Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi - spiega -, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati». In pratica, le norme attuali, che limitano questa responsabilità condivisa, vanno in cantina. Nel merito, il decreto ripristina integralmente la responsabilità solidale tra committente-imprenditore e appaltatore, cancellando l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Si cancella, quindi, l'obbligo di aggredire il patrimonio dell'impresa inadempiente, prima di rivolgersi alle altre aziende obbligate dal vincolo di solidarietà.
Va ricordato, per comprendere la forza dello strappo, che la soluzione della «preventiva escussione» del patrimonio del datore di lavoro inadempiente è arrivata al termine di una lunga vicenda normativa, con modifiche e contromodifiche del regime di solidarietà, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e i rapporti economici tra appaltatori e subappaltatori, in un periodo di profonda crisi finanziaria, soprattutto nel campo edile.
Cancellando questo paletto, tutte le imprese legate dal vincolo di responsabilità solidale si troveranno di fronte alla possibilità che, di fronte alle inadempienze del proprio datore di lavoro, i lavoratori scelgano di volta in volta di rivolgersi alle imprese più "liquide" per ottenere salari e contributi non saldati.
L'impostazione del decreto non piace all'Ance. Per il presidente dei costruttori, Gabriele Buia, infatti, la normativa attuale «non riduce in nessun modo le garanzie a favore dei lavoratori».
Anzi rafforza la competenza delle parti sociali nell'individuare in sede contrattuale strumenti più rigorosi di controllo. Inoltre, l'abrogazione dell'obbligo di chiamare in causa tutte le imprese coinvolte nel vincolo di solidarietà lede il diritto delle imprese regolari e corrette di conoscere da subito l'avvio di eventuali azioni giudiziarie, a tutela anche dei lavoratori. Viene, inoltre, soppresso il principio della »preventiva escussione del debitore principale», penalizzando
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ulteriormente tutte le imprese della filiera produttiva e non direttamente il debitore principale, che in questo modo viene di fatto ulteriormente deresponsabilizzato. «In attesa di conoscere nel dettaglio le nuove norme - sottolinea Buia - ritengo comunque che sia stato fatto un passo indietro che danneggia le imprese corrette, spina dorsale del tessuto economico del nostro Paese. Il problema si doveva risolvere nell'ambito delle politiche contrattuali e attraverso il dialogo sindacato-imprese, come l'Ance chiedeva da tempo alle organizzazioni sindacali. Stando così le cose, sarebbe stato meglio andare al referendum».
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Progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi
Il decreto prevede tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) e dà la possibilità di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica in due fasi. Nonostante il Consiglio di stato abbia criticato questa scelta, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha deciso di mantenerla. Nella prima fase si individuerà il progetto, potendo fare ricorso anche al dibattito pubblico per consultare le comunità coinvolte dalla realizzazione dell’opera. In alternativa si potrà raggiungere l’“opzione zero” nel caso in cui ci si renda conto che è più conveniente non realizzare l’opera. Nella seconda fase si svilupperà il progetto di fattibilità scelto. Sono state in compenso tagliate, come richiesto dal CdS, alcune indagini preventive. Il decreto individuerà quindi gli elaborati minimi indispensabili, che le Stazioni Appaltanti potranno integrare a seconda dei casi.
La prevenzione nei criteri di progettazione
Su richiesta del Consiglio di Stato, il testo è stato riorganizzato per essere più snello e facilmente consultabile. Nell’articolo dedicato ai criteri generali per la progettazione sono stati messi più in evidenza i criteri di sismo‐resistenza, riduzione dei rischi naturali e antropici, cioè sismico, idrico, idraulico e idrogeologico. Tra i criteri che la progettazione dovrà possedere vengono inoltre sottolineati la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Ma non solo, perché la progettazione dovrà anche fare attenzione ai rifiuti, minimizzando la loro produzione e prevedendo il recupero degli scarti prodotti durante la realizzazione dell’opera.
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20/3/2017 Dl Terremoto, 8 per mille ai Beni culturali, danno indiretto, cratere allargato: le novità del testo (pronto per l'Aula della Camera)
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20 Mar 2017
Dl Terremoto, 8 per mille ai Beni culturali, danno indiretto, cratere allargato: le novità del testo (pronto per l'Aula della Camera)
Massimo Frontera
Ampliamento del cratere con l'ingresso di nove comuni dell'Abruzzo, concessione dell'indennizzo per il danno cosiddetto indiretto e gettito dell'8 per mille da destinare, per dieci anni, alla ricostruzione dei beni culturali danneggiati.
Sono queste le principali novità dopo l'esame del testo da parte della Commissione Ambiente della Camera, che si è conclusa nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. E questa settimana il testo terminerà la prima lettura con la discussione e il voto dell'Aula della Camera.
L'8 per mille alla ricostruzione dei Beni culturali
Un gettito di 150-200 milioni l'anno per dieci anni - utilizzando l'intero gettito statale dell'8 per mille - da destinare alla ricostruzione dei beni culturali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. È questo il senso dell'emendamento proposto da Ermete Realacci (Pd) al decreto terremoto in discussione alla Camera che è stato approvato la notte scorsa nel corso della maratona finale della Commissione Ambiente con cui sono stati esaminati circa un migliaio di proposte di modifica al provvedimento del governo, che dalla prossima settimana passerà all'esame dell'Aula di Montecitorio.
Non è solo un contributo importante alla ricostruzione del Centro Italia, ma è anche un modo anche per rilanciare l'economia, attraverso il sostegno di attività in cui l'Italia ha già maturato competenze d'eccellenza.
«Il gettito stimato ogni anno per dieci anni è tra 150 e 200 milioni», spiega Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera e autore della proposta approvata poche ore fa, con il consenso del governo.«L'importanza di questa misura è che si crea un gettito stabile e costante per dieci anni sul quale poter realizzare sicuramente il più grande "distretto del restauro" d'Europa e forse del mondo». «Dietro questo emendamento - spiega ancora Realacci - c'è un ragionamento che è solo quello di ricostruire ma di rilanciare un economia, difendere delle identità che rischiano di essere cancellate, dare occasioni alla popolazione e alle imprese di costruire qualcosa di duraturo». La novità rappresenta anche una sterzata netta nella gestione del gettito dell'8 per mille, destinato a vari capitoli di spesa (inclusi gli stessi Beni culturali). Concentrare invece l'intero gettito su un solo obiettivo, consente anche di fare leva su forme di promozione in grado di incrementare il gettito. «Tutti i cittadini potranno anche in questo modo contribuire al futuro delle comunità drammaticamente colpite: un segnale di speranza e di fiducia per quelle comunità. Un'idea di Italia da far vivere proprio a partire dalle zone del sisma», conclude Realacci.
Ampliamento del cratere (solo in Abruzzo)
Sono nove i comuni dell'Abruzzo che - dopo gli ultimi eventi del 18 gennaio - sono stati inclusi
20/3/2017 Dl Terremoto, 8 per mille ai Beni culturali, danno indiretto, cratere allargato: le novità del testo (pronto per l'Aula della Camera)
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nel cosiddetto cratere; e che quindi si aggiungono alla lista dei 131 enti locali già individuati. Si tratta di Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Pizzoli (Aq); Farindola (Pe); Castelcastagna (Te);
Colledara (Te); Isola del Gran Sasso (Te); Pietracamela (Te); Fano Adriano (Te).
Danno indiretto
Un piccolo segnale è stato dato anche a chi chiedeva soluzioni per il cosiddetto danno indiretto, cioè i contraccolpi negativi causati indirettamente dal sisma alle imprese che non hanno subito danni al patrimonio. Vengono stanziati 23 milioni per il solo 2017 a sostegno delle imprese danneggiate - in particolare del settore del turismo e dei servizi - presenti nei comuni del cratere, «a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente». La misura richiede in ogni caso un'attuazione con decreto Sviluppo-Economia.
Credito di imposta
Con un nuovo articolo, è stato inoltre regolamentato il credito d'imposta per investimenti, ripartendo il beneficio della misura per il 25% alle grandi imprese, per il 35% alle medie imprese e per il 45% alle piccole imprese. Per il credito di imposta viene indicata una copertura di 20 milioni per il 2017 e 23,9 milioni per il 2018.
Zone franche urbane e/o zone economiche speciali
Per le misure di più robusto rilancio economico si conferma un rinvio. Si tratta in particolare delle misure di agevolazione e esenzione fiscale da attuare attraverso perimetrazioni di alcune aree del territorio colpito dal sisma. Il commissario alla ricostruzione Vasco Errani ha parlato di
"zone economiche speciali". Novità in questo senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, dal premier, Paolo Gentiloni, che potrebbe anticipare alcuni elementi da prevedere nella redazione del Def.
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20/3/2017 Casa Italia, tentativobis del governo per il nuovo dipartimento a Palazzo Chigi
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20 Mar 2017
Casa Italia, tentativo-bis del governo per il nuovo dipartimento a Palazzo Chigi
Massimo Frontera
Dopo le perplessità manifestate pubblicamente dal capo della Protezione civile alla proposta del premier Paolo Gentiloni di creare un dipartimento "Casa Italia" dedicato alla prevenzione, il governo si sta impegnando in un secondo tentativo per dare vita al Dipartimento, dopo quello andato a vuoto la scorsa settimana.
Il primo tentativo - mai arrivato alla formalizzazione - prevedeva un emendamento da depositare presso la Commissione Ambiente della Camera. Più precisamente, un emendamento al decreto terremoto (n.8/2017) dedicato alle misure a favore delle popolazione danneggiate dal sisma del Centro Italia. L'emendamento però non è stato mai formalmente presentato alla Commissione presieduta da Ermete Realacci. Anche a causa delle forti perplessità avanzate all'unisono da Fabrizio Curcio e dall'ex ministro della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti.
Il governo sta dunque lavorando a un nuovo testo che, da una parte si inserisca meglio nel contesto del decreto terremoto, in cui dovrebbe essere incorporato; e dall'altra disinneschi l'elemento più delicato all'origine delle perplessità dei tecnici della Protezione civile. Il tema è quello delle competenze in materia di prevenzione. Un tema - la prevenzione - che la Protezione Civile rivendica come parte della propria mission e della propria attività istituzionale.
Si tratta ora di capire se - e come - il testo riuscirà nella quadratura del cerchio che consiste nel creare un nuovo dipartimento in materia di prevenzione che sia "armonico" e complementare alle strutture già esistenti.
Il nuovo percorso per istituire il dipartimento "Casa Italia" passa - ancora una volta - per una proposta di modifica al decreto terremoto. Ma in questo caso, l'intenzione del governo è di presentare l'emendamento all'Aula di Montecitorio, dove nel frattempo il testo è arrivato per affrontare la volata finale della prima lettura: cioè la discussione e il voto dell'Aula, prima di passare al Senato.
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Sembravano, dunque, escluse le Società di Ingegneria, a sostegno della tesi che queste sarebbero escluse dal mercato privato. Con una nota inviata all'Oice, il Commissario straordinario Errani ha chiarito che “l’articolo 5, paragrafo 1 lettera G) del protocollo d’intesa allegato all’ordinanza n. 12 del 2017 consente l’iscrizione delle società di ingegneria nell’elenco speciale per l’esecuzione delle attività previste dalla medesima ordinanza sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private”.
Pronta è stata la replica della RPT che in una lettera inviata al Commissario straordinario ha affermato che "in base alle vigenti disposizioni di legge per le società di ingegneria non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire incarichi da soggetti privati. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria) - operate con la L.
266/1997, art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 - non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia”.
“Ad oggi - continua la Rete delle Professioni Tecniche - non è quindi consentito per le società di ingegneria stipulare contratti con soggetti privati: è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale vuoto normativo con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato”.
“Spiace - continua la Rete - che l’apertura da parte del Commissario Errani alle società di ingegneria avvenga proprio nel corso di una rinnovata e più incisiva fase di collaborazione tra professionisti tecnici e struttura commissariale; collaborazione che - grazie ad una apposita campagna di sensibilizzazione realizzata dai Consigli nazionali degli Ordini coinvolti - vede un numero sempre crescente di professionisti attivi nei territori colpiti dal sisma per predisporre, a titolo gratuito, le schede FAST.”
“L’auspicio - conclude la Rete – è che si ripristini al più presto quello spirito di legalità che sin dalla sua nascita ha caratterizzato l’attività della Struttura Commissariale per la ricostruzione”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lunedì 20 Marzo 2017F I S C O
Alcune delle indicazioni fornite dalla nuova edizione della guida sulle ristrutturazioni
Bonus edilizia ad ampio raggio
Ha diritto alla detrazione pure il convivente more uxorio
Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI
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onus ristrutturazio- ni spettante al con- vivente more uxorio, bonifi ci validi anche se effettuati tramite istituti diversi dalle banche, nuove istruzioni per gli interventi di adozione di misure antisi- smiche, semplifi cazioni per i condomini minimi. Sono alcu- ne delle principali indicazioni fornite dalla nuova edizione della guida «Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fi scali», pubblicata recentemente sul sito dell’Agenzia delle entra- te. Il vademecum illustra re- gole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie, tiene conto delle novità sul tema contenute nella legge di Bilancio 2017 e fornisce i chiarimenti emanati dalle Entrate attraverso alcune specifi che circolari di recente emanazione.I beneficiari delle de- trazioni. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contri- buenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territo- rio dello stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai ti- tolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi pro- prietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superfi cie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rien- tranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, che producono reddi- ti in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stes- se condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazio- ne, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifi ci e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’in- tervento (il coniuge, il com- ponente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immo- bile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
64/E del 28 luglio 2016).
In questi casi, ferme re- stando le altre condizioni,
la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
In particolare, va ricordato che la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili
tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclu- sione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della
legge sull’adozione, «le dispo- sizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’,
«coniugi» o termini equiva- lenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applica- no anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
Pertinenze. Nel caso in cui l’atto defi nitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali ac- conti, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifi co bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo perti- nenziale tra l’edifi cio abitati- vo e il box.
Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bo- nifi co prima dell’atto notarile non sono ammessi in detra- zione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vin- colo pertinenziale richiesto dalla norma.
Tale condizione può essere considerata comunque realiz- zata nell’ipotesi particolare in cui il bonifi co viene effettua- to nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un ora- rio antecedente a quello del- la stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
7/E del 13 gennaio 2011).
Per gli acquisti contempo- ranei di casa e box con uni- co atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specifica- mente documentate.
A queste regole generali sono seguite ulteriori consi- derazioni dell’Agenzia, fatte con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, a proposito della possibilità di usufruire della detrazione nei casi in cui siano stati effettuati pa- gamenti prima della stipula dell’atto notarile o quando manca un preliminare d’ac- quisto registrato, dai quali sia possibile rilevare il vin- colo pertinenziale tra box e abitazione. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il benefi cio fi scale anche in tali situazioni, ma a una specifi ca condizione: il vincolo deve risultare costitu- ito e riportato nel contratto prima della data di presenta- zione della dichiarazione dei redditi nella quale il contri- buente chiede la detrazione.
Più in generale, è possibile per l’acquirente di un box pertinenziale benefi ciare del- la detrazione per gli importi versati in acconto sull’acqui- sto dell’immobile se alla data di presentazione della dichia- razione dei redditi è stato registrato il preliminare di acquisto (o il rogito).
Sempre con la circolare n. 43/E del 18 no- vembre 2016, l’Agenzia delle entrate è inter- venuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifi co.
Con questo documento ha precisato che il contribuente può ugualmente fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifi co, a condizione che:
- nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
- ottenga dal venditore, oltre alla certifi - cazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabi- lità dell’impresa.
Condomìni minimi. I condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codi- ce fi scale, possono ugualmente benefi ciare della detrazione per i lavori di ristruttura- zione delle parti comuni. Al riguardo, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifi co bancario/posta- le (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
- in assenza del codice fi scale del condo- minio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fi scale del condomino che ha effettuato il bonifi co.
Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effet- tuati su parti comuni dell’edifi cio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è
tenuto a esibire, oltre alla documentazio- ne generalmente richiesta, un’autocertifi - cazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Bonifi ci. Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, l’Agenzia ha precisato che sono validi, ai fi ni della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli «Istituti di pagamento», cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi, però, per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certifi cazione della stessa (tramite modello Cu) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).
Pagamenti tramite fi nanziamento. Se i la- vori sono stati pagati da una banca o società fi nanziaria che ha concesso un fi nanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugual- mente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:
- l’ente che concede il fi nanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifi co bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fi scale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, nu- mero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifi co è effettuato);
- il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifi co effettuato dalla società fi nanzia- ria al fornitore della prestazione.
Ai fi ni della detrazione, l’anno di sostenimen- to della spesa sarà quello di effettuazione del bonifi co da parte della fi nanziaria.
Pagamenti senza bonifi co, sì con riserva
Il bonus ristrutturazioni
Casi particolari di benefi ciari
Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobi-
•
le oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 64/E del 28 luglio 2016);
titolari dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone
•
delle stesso sesso (equiparati al vincolo giuridico deri- vante dal matrimonio)
Lavori pagati dalla banca
Il contribuente che ottiene un fi nanziamento può richiedere l’agevolazione purché l’ente fi nanziatore paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifi co bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versa- mento, codice fi scale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, ecc.)
Condomìni minimi
I condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nomi- nato un amministratore e non possiedono un codice fi scale, possono ugualmente benefi ciare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, riportando nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute il codice fi scale del condomino che ha effettuato il bonifi co
20/3/2017 Rottamazione cartelle, rate lunghe chieste da due contribuenti su tre Il Sole 24 ORE
http://www.ilsole24ore.com/art/normeetributi/20170319/ratelunghechiesteduecontribuentitre145943.shtml?uuid=AEIHKCp 1/2
FISCO
Rottamazione cartelle, rate lunghe chieste da due contribuenti su tre
–di Marco Mobili e Giovanni Parente |19 marzo 2017
Due contribuenti su tre hanno chiesto la rateazione lunga per rottamare le cartelle di Equitalia. È quanto emerge dai dati dell’agente pubblico della riscossione su come chi è in debito con fisco o Inps ha scelto per convenienza o semplicità di pagare a rate le cartelle da rottamare. È comunque un primo bilancio parziale: la società pubblica per la riscossione (51% Entrate e 49% Inps) ha esaminato le prime 400mila richieste di definizione agevolata arrivate da novembre 2016 all’8 marzo. Anche se l’ultimo aggiornamento parla di oltre 450mila domande. Con possibilità di toccare quota 600mila, se la proroga andrà in porto come tutto lascia intendere.
Oltre alle rassicurazioni del Governo che ha dichiarato in più occasioni che il termine del 31 marzo per la presentazione delle domande di adesione slitta al 21 aprile, nella notte tra giovedì e venerdì il differimento è stato messo nero su bianco dalla commissione Ambiente della Camera, con l’approvazione di un
emendamento al Dl terremoto. Ora spetta all’aula di Montecitorio e poi in seconda lettura al Senato licenziare la norma di proroga entro il 31 marzo e farla entrare in vigore (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
Cresce comunque l’ottimismo per il buon esito dell’operazione cui lo Stato ha affidato una buona parte delle risorse da recuperare per l’ultima manovra di bilancio: oltre 4 miliardi di euro. A oggi, le adesioni alla definizione agevolata dei ruoli 2000-2016 crescono con una media di 7mila istanze al giorno tra quelle presentate allo sportello, via mail o attraverso la posta elettronica certificata (Pec) e, solo da alcuni giorni, anche attraverso EquiPro, la nuova area riservata del sito della società guidata da Ernesto Maria Ruffini (fresco di nomina a commissario straordinario per gestire la transizione verso «Agenzia delle Entrate – Riscossione» che debutterà dal 1° luglio).
Lanciata pochi giorni fa, la nuova piattaforma digitale di Equitalia, dedicata ai professionisti, ha già fatto registrare 6.260 accessi nell’area riservata del portale della società pubblica di riscossione. Il progetto EquiPro è dedicato ad oltre 20 categorie professionali, associazioni e Ordini tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, e Centri di assistenza fiscale (Caf), oltre che ai cittadini che possono delegare il proprio professionista di fiducia per ogni tipo di servizio di Equitalia. Tra le operazioni che possono essere delegate ci sono anche quelle relative alla definizione agevolata: sono stati già 3.446 gli utenti registrati che hanno conferito la propria delega, mentre sono stati 14.865 i cittadini che hanno scelto di utilizzare il servizio online in area riservata per aderire direttamente alla definizione agevolata. Con la proroga, poi, l’obiettivo di oltrepassare le 600mila adesioni non appare certo impossibile.
L’incasso per l’erario sarà diluito in due anni visto anche che con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016) collegato alla manovra è stato previsto, oltre al versamento in unica soluzione da effettuare entro la fine luglio, anche il pagamento dilazionato con un massimo di 5 rate entro settembre 2018.
20/3/2017 Rottamazione cartelle, rate lunghe chieste da due contribuenti su tre Il Sole 24 ORE
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E la scelta di chiedere i cinque pagamenti è quella che va per la maggiore proprio per ammortizzare nel massimo arco temporale consentito il piano di pagamento. La fotografia scattata da Equitalia si sofferma sulle prime 400mila adesioni. Il 68% (quindi poco più di due su tre) ha come indicazione il pagamento del debito in 5 rate, mentre il 26,6% in una sola. Il resto ha optato per le 3 rate (2,2% del totale), mentre la scelta delle quattro e delle due rate fa registrare all’incirca la stessa percentuale (1,6%).
Delle 63.920 adesioni arrivate dal Lazio è del 71% la percentuale di chi ha chiesto le 5 rate, mentre in Lombardia è stato il 65,4% (le adesioni lombarde al momento sono quasi 60mila). I cinque appuntamenti piacciano soprattutto in Campania dove l’opzione per il massimo delle rate possibili è stato scelto da quasi il 76% dei 42.515 contribuenti che hanno inviato la domanda di adesione.
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NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 20 MARZO 2017
Imposte indirette. L’intenzione va espressa entro il 31 marzo Decisiva la tracciabilità dei pagamenti
Spesometro, è l’ora delle scelte
Chi decide l’invio opzionale prenota i rimborsi e abbrevia l’accertamento
Si aggiorna il quadro delle variabili da prendere in considerazione in vista della scadenza del 31 marzo, giorno entro cui è possibile esprimere due opzioni:
quella per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (in sostituzione dello spesometro obbligatorio);
quella per la comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglianti e soggetti assimilati, tenuti o meno al rilascio di scontrino/ricevuta).
Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, è stato prorogato dal provvedimento direttoriale 212804/2016, per consentire agli operatori gli opportuni approfondimenti.
Peraltro, una volta esercitata l’opzione – che è vincolante per cinque anni – le comunicazioni dovranno riguardare fatture e corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2017 (e nei quattro anni seguenti) e, pertanto, anche nel periodo precedente l’opzione. Bisognerà quindi chiarire come procedere alla trasmissione dei corrispettivi, se con le modalità previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 182017/2016 per il caso d’interruzione dell’attività o in altro modo.
Quanto alla trasmissione dei dati delle fatture, un primo elemento da valutare riguarda la periodicità dell’adempimento. Il Milleproroghe (Dl 244/2016) ha stabilito che, per il 2017, l’obbligo è semestrale e va adempiuto entro il 18 settembre (primo semestre) ed entro febbraio 2018 (secondo semestre). Al momento, invece, nonostante le indicazioni del comunicato stampa delle Entrate del 7 febbraio scorso, resta l’obbligo di spedire lo spesometro “facoltativo” trimestralmente, entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Non dovrebbe invece riguardare chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture (ed eventualmente dei dati dei corrispettivi giornalieri) il rispristino dell’obbligo di presentazione per tutto quest’anno dei modelli Intrastat acquisti, disposto dall’articolo 13, comma 4ter, Dl 244/2016 (in attesa di capire quali saranno gli adempimenti dal 2018). Per tali soggetti, infatti, l’articolo 3, comma 1, lettera b), Dlgs 127/2015, dispone che viene meno l’obbligo degli elenchi per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (ancorché permanga – così si ritiene – l’obbligo di presentazione della parte statistica, per i mensili).
In aggiunta all’eliminazione degli altri adempimenti soppressi con l’introduzione dello spesometro obbligatorio (si veda il grafico), chi opta per trasmettere i datifatture e, se vi sono i presupposti, i daticorrispettivi, “guadagna” la possibilità di ottenere il rimborso prioritario del credito Iva annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in mancanza dei requisiti dell’articolo 30, comma 3, Dpr 633/72. Il vantaggio potrebbe non essere trascurabile, soprattutto in vista di possibili futuri ampliamenti del reverse charge.
Inoltre, ma solo per chi garantisce la tracciabilità d’incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro, c’è la riduzione dei termini d’accertamento da cinque a tre anni, con effetto per i soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo (articolo 3, Dm 4 agosto 2016). Perde quest’ultimo beneficio anche chi non comunica la sussistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta.
Non è per tutti, infine, l’esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità (o attestazione del revisore legale) e dalla garanzia per i rimborsi delle eccedenze Iva. Si tratta, infatti, di benefici riservati ai soggetti ammessi al “tutoraggio Iva”, individuati dall’articolo 5, Dm 4 agosto 2016 (esercenti arti o professioni, imprese in contabilità semplificata o, per il primo triennio d’attività, imprese con ricavi oltre i limiti per la semplificata) e sempre a condizione che esercitino le opzioni per la trasmissione dati fatture e corrispettivi (se tenuti).
Per scelta o per obbligo, ivi compresa la possibilità di ulteriori estensioni della fattura elettronica, la s trada verso il fisco digitale pare comunque segnata. Sfruttarne i vantaggi attualmente offerti, potrebbe essere una scelta conveniente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA A pagina 29
Lo spesometro per la Pa Pagina a cura di
Matteo Balzanelli Massimo Sirri Riccardo Zavatta