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Iter di approvazione del bilancio

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Academic year: 2022

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(1)

Iter di approvazione del

bilancio

(2)

Iter di approvazione del bilancio (art. 2429 c.c.)

Entro 30 gg dalla data dell’assemblea di approvazione

Nei 15 gg anteriori alla data

dell’assemblea e fino all’approvazione

devono restare

depositate presso la sede societaria:

Trasmissione della bozza di bilancio al collegio sindacale

• Relazione amministratori

• Relazione collegio sindacale

• Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile

• Bilanci integrali controllate (o un

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle controllate

incluse nel consolidamento)

• Prospetto riepilog bil. soc colleg

(3)

Termini

30 marzo (29 marzo se bisestile)

31 marzo (30 marzo se bisestile)

15 aprile (14 aprile se bisestile) 30 aprile

(29 aprile se bisestile)

Termine per la convocazione del consiglio di amministrazio ne per

l’approvazione del progetto di bilancio

Termine per la comunicazione del bilancio al collegio

sindacale 30 gg prima

dell’assemblea Termine per il

deposito del bilancio presso la sede 15 gg prima

dell’assemblea Termine

massimo per l’approvazione del bilancio 120 gg dalla chiusura

dell’esercizio

Approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura Presenza del collegio sindacale

(4)

Termini

14 aprile

(13 aprile se bisestile) 15 aprile

(14 aprile se bisestile) 30 aprile

(29 aprile se bisestile)

Termine per la convocazione del consiglio di

amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio Termine per il

deposito del

bilancio presso la sede 15 gg prima dell’assemblea Termine massimo

per l’approvazione del bilancio 120 gg dalla chiusura

dell’esercizio

Approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura Assenza del collegio sindacale

(5)

REQUISITI PER IL RICORSO AL MAGGIOR TERMINE

Bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società

• La motivazione del rinvio in base ad elementi oggettivi:

– deve essere razionale

– non può poggiare su elementi soggettivi;

– è insufficiente di un mero richiamo generico a non meglio precisate esigenze struttura

(6)

ESIGENZE DIPENDENTI DALLA STRUTTURA

• Assetto organizzativo, amministrativo e contabile:

– cambiamento dell’organigramma e mansionario – nuovo Organo Amministrativo

– unità periferiche e flussi informativi

– carenze e debolezze strutturali (anche in relazione a concomitanza di operazioni particolari)

– modifica delle procedure contabili (ad esempio: disinquinamento e procedure degli ammortamenti)

– modifica del sistema IT

• Valutazioni particolari:

– presenza di contratti derivati speculativi – impairment test

(7)

ESIGENZE DIPENDENTI DALLA STRUTTURA (segue )

• Ristrutturazioni in corso (loro incidenza sul processo valutativo)

• Operazioni di finanza straordinaria compiute:

– acquisizione di rami di azienda – incorporazione di altre società

• Modifiche legislative:

– qualora impongano nuove procedure contabili che

richiedano la valutazione di opzioni (ad es. rivalutazione dei beni) non possibili in tempi brevi da parte delle funzioni preposte

(8)

ESIGENZE DIPENDENTI DALL’OGGETTO

• Holding di partecipazioni (bilanci e dividendi delle partecipate)

• Imprese edili: approvazione dei SAL

(9)

Altri elementi relativi al maggior termine

• Sindacabilità del ricorso al maggior termine

– da parte dei soci, nell’ambito di una azione di responsabilità a fronte del danno subito dai soci o dalla società

• Segnalazione delle ragioni nella relazione sulla gestione

– Bilancio abbreviato: Nota integrativa o comunque informativa ai soci

• Vaglio delle stesse da parte del Collegio Sindacale (controllo di legittimità- osservanza della legge o dello statuto)

(10)

Termini

29 maggio (28 maggio se bisestile)

30 maggio (29 maggio se bisestile)

14 giugno (13 giugno se bisestile)

29 giugno (28 giugno se bisestile)

Termine per la convocazione del consiglio di amministrazio ne per

l’approvazione del progetto di bilancio

Termine per la comunicazione del bilancio al collegio

sindacale 30 gg prima

dell’assemblea Termine per il

deposito del bilancio presso la sede 15 gg prima

dell’assemblea Termine

massimo per l’approvazione del bilancio 180 gg dalla chiusura

dell’esercizio

Approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura Presenza del collegio sindacale

(11)

Termini

13 giugno (12 giugno se bisestile)

14 giugno (13 giugno se bisestile)

29 giugno (28 giugno se bisestile)

Termine per la convocazione del consiglio di

amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio Termine per il

deposito del

bilancio presso la sede 15 gg prima dell’assemblea Termine massimo

per l’approvazione del bilancio 180 gg dalla chiusura

dell’esercizio

Approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura Assenza del collegio sindacale

(12)

art. 2429, c.c Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

[1] Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al

collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

[2] Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati

dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.(4)

(13)

art. 2429 c.c. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su

azioni

[3] Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli

amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

[4] Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

(14)

art. 2435, c.c. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su

azioni

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

+Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di

approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni

possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere

corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

(15)

Pubblicazione del bilancio e

dell’elenco dei soci (art. 2435 cc)

Entro 30 giorni dall’approvazione Deposito presso l’ufficio del

registro delle imprese di:

• Una copia del bilancio corredata dagli allegati

• Elenco dei soci con numero azioni e

soggetti titolari di diritti e beneficiari di vincoli su azioni

•Indicazione analitica delle annotazioni

effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio precedente

•Relazione sulla gestione

•Relazione del collegio sindacale

•Verbale di approvazione

dell’assemblea o del consiglio si sorveglianza

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