REGOLAMENTO
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Nozione di bullismo
Per bullismo si intende un “comportamento aggressivo ripetuto nel tempo contro un individuo con l’intenzione di ferirlo fisicamente o moralmente. E’ caratterizzato da certe forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un’altra persona. Può manifestarsi con l’uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da certe attività, da certe forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie. I cosiddetti bulli possono talvolta agire in questo modo per rendersi popolari o per essere considerati dei «duri» o per attirare l'attenzione. Possono anche essere spinti dalla gelosia o agire in questo modo perché sono a loro volta vittime di bullismo” (Linee Guida del Consiglio d’Europa 18 novembre 2009).
Gli elementi che caratterizzano questo fenomeno sono: la continuità, la ripetitività, la differenza di forze tra le due parti.
Esistono due forme di bullismo:
● bullismo diretto: in cui sono evidenti le prepotenze fisiche (scherzi di cattivo gusto, spintoni, calci, schiaffi, etc.) e/o verbali (offese, attribuzioni di soprannomi ridicoli o volgari, turpiloquio) e che è più facilmente individuabile;
● bullismo indiretto: in cui il bullo (e il suo gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendo dal gruppo dei pari (dalle feste, dai luoghi di ritrovo e aggregazione), diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolando quindi socialmente (si parla a questo proposito di bullismo relazionale).
Gli atti di bullismo possono essere di varia natura:
● fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
● verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)
● relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
Il fenomeno del bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione ed in particolare il principio di uguaglianza (art. 3), il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell'uomo (art.2), il diritto all'istruzione (art.34) e soprattutto il diritto alla salute. Non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico una fattispecie tipica di bullismo anche se le condotte poste in essere dagli studenti concentrano intorno ad esse varie fattispecie di reato previste dal codice penale.
Tale fenomeno interessa:
● il diritto penale (perché gli episodi possono integrare fattispecie tipiche di reato);
● il diritto civile (perché il bullo può cagionare dei danni alle cose o alle persone ed essere tenuto a risarcirli);
● il diritto minorile.
Nozione di Cyberbullismo
Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. (Legge 29 maggio 2017, n. 71) Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
● Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
● Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
● Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
● Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
● Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
● Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
● Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.
● Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una
stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.
Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica
Dispone l’art. 97 c.p. “Minore degli anni quattordici - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.
Dispone l’art.98 c.p. “Minore degli anni diciotto – E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità d'intendere e di volere”.
Diverse norme di legge nel Codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.
Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:
● la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
● la violenza privata (art. 610 c.p.),
● il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
● la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
● l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
● l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
● molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).
Invece, sono in genere associati al bullismo:
● le percosse (art. 581 c.p.)
● le lesioni: (art. 582 c.p.)
● l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
● il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:
a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.);
b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).
Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.
In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere a tutela della dignità del minore, al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete.
Procedura per la tutela della dignità del minore
SOGGETTI CHE POSSONO ATTIVARE LA PROCEDURA
Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito un atto di cyberbullismo (modello Allegato A)
ISTANZA ex art. 2, l. 71/2017
Istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (occorre identificare espressamente l’URL: Uniform resource locator)
SOGGETTO DESTINATARIO DELL’ISTANZA
Titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o del social media.
Per gestore del sito internet si intende (art. 1, comma 3) il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli art. 14, 15 e 16, d.lgs. 70/2003 (recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.
Art. 14, d.lgs. 70/2003
1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a. non dia origine alla trasmissione;
b. non selezioni il destinatario della trasmissione;
c. non selezioni né' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 15, d.lgs. 70/2003
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a. non modifichi le informazioni;
b. si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c. si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d. non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e. agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 16, d.lgs. 70/2003
1. Nella prestazione di un servizio della società' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività' o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell' attività o dell'informazione;
b. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L' autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
EFFETTI DELL’ISTANZA
Entro 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile è tenuto a comunicare di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
Entro 48 ore vi provvede.
PROCEDURA RESIDUALE: SEGNALAZIONE/RECLAMO AL GARANTE PER LA PRIVACY
In caso di mancata adozione di tali condotte da parte del soggetto responsabile, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144, d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Procedura di ammonimento
AMBITO APPLICATIVO
Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno i reati – commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne di cui alle seguenti norme:
● art. 594 c.p.: ingiuria 12 ;
● art. 595 c.p.: diffamazione 13 ;
● art. 612 c.p.: minaccia 14 ;
● art. 167 d.lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy): trattamento illecito di dati 15 .
DISCIPLINA APPLICABILE
Procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11 del 2009, conv., con mod., dalla l. n. 38 del 2009 16 :
● in sostanza, il questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale;
● ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Specifiche disposizioni in ambito scolastico
Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo-cyberbullismo:
● ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti;
● attiva adeguate azioni di carattere educativo .
E’ importante, quindi, un approccio integrato, che guidi l’azione all’interno della scuola, con l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale scolastico e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare il fenomeno del cyberbullismo.
Prevenzione e contrasto: compiti e responsabilità delle figure scolastiche
DIRIGENTE SCOLASTICO:
● individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del Bullismo e Cyberbullismo;
● coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
● promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
● attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo e bullismo, procedure adeguate.
IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
● coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
● offre consulenza e formazione sul bullismo e cyberbullismo (L. 71/2017) ad alunni, docenti e famiglie;
● collabora con la funzione Strumentale PTOF all'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1 comma 16 L.
107/2015 circa la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità tra i sessi, prevenzione alla violenza di genere e di ogni forma di discriminazione informando e sensibilizzando studenti, docenti e genitori;
● coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
● promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, finalizzate alla prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE
● pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
● favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL DOCENTE
● valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso responsabile di internet;
● vigila efficacemente sul comportamento degli studenti in classe, nelle pause, durante i viaggi d’istruzione ecc.;
● ricorda alla classe quali sono le regole di convivenza sociale generali nonché quelle di istituto e ne deve pretendere il rispetto;
● commina le sanzioni previste per i vari comportamenti (che devono essere ispirate a un principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa).
I GENITORI
● sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
● conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
● conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
● partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo.
GLI ALUNNI
● durante le ore di lezione o le attività didattiche in genere non devono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
● possono essere coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, potranno operare come tutor per altri studenti (peer educator);
● devono segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber bullismo, vandalismo che si verificassero nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze;
● hanno l'obbligo rispettare la privacy (ad esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati).
Protocollo per la gestione dei casi di bullismo-cyberbullismo
Parallelamente ad un percorso di prevenzione e contrasto, è opportuno che la scuola si organizzi anche con un preciso protocollo da seguire, qualora episodi di bullismo e/o cyberbullismo fossero già in atto:
1. Segnalazione dell’episodio di bullismo/cyberbullismo da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza con comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente antibullismo e/o attraverso comunicazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
A tal riguardo, si consiglia la compilazione del modulo Allegato B
2. Raccolta informazioni circostanziate da parte della Dirigenza e dei docenti coinvolti nel percorso di contrasto al bullismo/cyberbullismo;
3. Convocazione dell’artefice e della vittima dell’episodio di bullismo-cyberbullismo, nonché del/dei genitore/i o del tutore di entrambi per un incontro che preveda la comunicazione dell’episodio avvenuto e una prima riflessione condivisa;
4. Individuazione, da parte della Dirigenza, e condivisione di un percorso educativo da proporre allo studente con l’appoggio e la collaborazione della famiglia (intervento psicologico, lavori socialmente utili, sospensione dalle lezioni, risarcimento eventuali danni materiali, ecc.);
5. Monitoraggio del comportamento di tutti gli studenti coinvolti (vittima e bullo) con possibilità di attivare interventi educativi di rinforzo;
6. Per tutte le fasi del percorso sarà prodotta documentazione.
Considerazioni finali
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Istituto.
Il presente Regolamento è stato letto e approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 12/03/2021, sottoposto al Consiglio di Amministrazione e al Commissario straordinario e viene pubblicato sul sito della scuola (https://www.convittocorreggio.edu.it/) nella sezione “Regolamenti” e nella sezione Albo on–line, per garantirne la massima visibilità da parte di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Marra
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.)
ALLEGATO A
Formula per richiesta oscuramento dati in tema di cyberbullismo (L.71/2017)
Spett.le società...
Gestore del sito web ...o social media...
Via....
p.iva....
Pec...
ISTANZA PER L’OSCURAMENTO / RIMOZIONE / BLOCCO DEI DATI DIFFUSI SU INTERNET EX ART. 2 L. 71/2017 Il sottoscritto...nato a...c.f...residente in via...tel...documento identità (come allegato)...
premesso che
in data...visionava sul sito internet denominato...all’url...dove apparivano immagini denigratorie e/o diffamatorie, tali da ledere la dignità dello scrivente mettendolo in ridicolo rispetto a terzi perché...
In particolare, al detto url...appariva...
Tale pubblicazione in internet è stata fatta in violazione della l. 71/2017 in tema di cyberbullismo.
Pertanto, con la presente
si chiede
l’immediato oscuramento/rimozione/blocco della citata pagina web, invitandoVi ad assumere l’incarico a provvedere entro 24 ore e provvedere in concreto entro 48 ore dal ricevimento della presente, significandoVi che, in difetto, mio malgrado sarò costretto a rivolgere analoga richiesta – mediante segnalazione o reclamo - al Garante per la protezione dei dati personali.
Luogo e data Firma
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ALLEGATO B
MODULO SEGNALAZIONE EVENTO
Data evento: Ora: Luogo
Descrizione dell’accaduto:
Ambito di accadimento:
Soggetti coinvolti:
Eventuali testimoni:
Eventuali persone ritenute
responsabili dei fatti:
Tipo di violazione commessa:
Firma del dichiarante Firma del Dirigente scolastico
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Firma del referente cyberbullismo
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ALLEGATO C
La protezione degli studenti in rete Approfondimenti giuridici
La qualifica di pubblico ufficiale
Agli insegnanti è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art.357 c.p.)
L’insegnante è, quindi, un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse (potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendono contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie).
Lo svolgimento delle lezioni e l’attribuzione dei voti sono espressione del potere certificativo dell’insegnante che manifesta in questo modo una delle attribuzioni proprie dell’essere un pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) “in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola”
Secondo quanto previsto dall’art.331 cpp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.
Se il privato cittadino ha una mera facoltà (salvo determinati casi specifici) di denunciare un reato di cui abbia avuto notizia all’autorità giudiziaria, sui soggetti che rivestono qualifiche pubbliche (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) incombe invece l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio di cui abbiano avuto notizia.
Salvo che non si tratti di reati punibili a querela della persona offesa, il mancato esercizio di tale obbligo, e cioè l’omissione di denuncia, fa scattare conseguenze penali, anche aggravate qualora si tratti di delitti contro la personalità dello Stato (ex art. 363 c.p.p.).
Affinchè sorga l’obbligo suddetto, la cui ratio è quella di consentire all’autorità giudiziaria di promuovere l’azione penale, è necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e quindi “in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate” (Cass. n. 8937/2015; Cass. n. 26081/2008) e comunque “in dipendenza dell’attività svolta” (Pret. Ragusa, 7.10.1996). Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio “abbia notizia del reato in situazioni differenti, l’obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi cittadino”
(Cass. n. 3534/2008).
La notizia di reato può essere acquisita anche in modo indiretto, ossia non basato sulla percezione immediata del fatto ma derivante da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti. Secondo la giurisprudenza, anche una denuncia contenuta in uno scritto anonimo, pur se non può essere utilizzata probatoriamente, può e deve, in virtù del principio di obbligatorietà dell’azione penale “costituire spunti per l’investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una valida notitia criminis” (Cass. n. 4329/2008). Allo stesso modo una “denuncia irrituale”, considerata perciò alla stregua di
una denuncia anonima, anche se scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia “idonea a stimolare l'attività del p.m. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una notitia criminis suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali” (Cass. n. 25932/2008).
Perché possa sorgere l’obbligo di comunicazione è sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus di un reato.
Presupposto del concretizzarsi dell’obbligo di riferire è, dunque, “l’esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circa l’esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecie illecita mentre i giudizi di valore complementari al ‘fatto tipico’, vale a dire antigiuridicità e dolo, competono in via esclusiva all’autorità giudiziaria” (Cass. n. 12021/2014). Ciò non toglie che, laddove il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di fronte alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, “disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una ‘notitia criminis’
e non di elementi di mero sospetto”, non è integrato il reato di cui all’art. 361 c.p. (Cass. n. 12021/2014; Cass. n.
37756/2014).
Allo stesso modo, l’obbligo sorge quando una pluralità di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio venga a conoscenza contemporaneamente (o in tempi diversi) della notizia di reato. Il dovere della denuncia grava autonomamente su ciascuno di loro, salva la facoltà concessa dal terzo comma dell’art 331 del c.p.p, di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Quanto alla condotta punibile, l’omissione di denuncia si consuma anche con il semplice ritardo. Il secondo comma dell’art. 331 c.p.p. richiede, infatti, che la notizia venga trasmessa “senza ritardo”: criterio generico da intendersi verificato, integrando il delitto di omessa denuncia, allorquando la dilazione nella comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che sia, incida negativamente sulla pronta persecuzione del reato, non consentendo al pubblico ministero qualsiasi iniziativa a lui spettante (Cass. n. 14465/2011).
La denuncia va presentata direttamente all’autorità giudiziaria o, con effetto liberatorio, “ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne” (cfr. art. 361 c.p.), intendendosi per tale “oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia col soggetto un rapporto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva”, come nel caso delle organizzazioni di tipo gerarchico, “che vincolano all’informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni” (Cass. n. 11597/1995).
Principali reati procedibili d'ufficio
● Delitti sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.):
a. Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
b. Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia c. Violenza commessa da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle
proprie funzioni;
d. Violenza connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio;
e. Atti sessuali compiuti su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni;
f. Violenza sessuale di gruppo.
● Stalking (art. 612-bis c.p.): il reato è procedibile d’ufficio solo se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio.
● Delitti contro la famiglia:
a. Abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
b. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.;
c. Violazione degli obblighi di assistenza familiare se commessi nei confronti di minori (art. 570 c.p.)
● Delitti contro la libertà individuale:
a. Sequestro di persona (art. 605 c.p.);
b. Violenza privata (art. 610 c.p.);
c. Minaccia aggravata (art. 612 c.p.);
d. Incapacità procurata mediante violenza (art. 613 c.p.);
e. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
f. Lesione personale (art. 582 c.p.) g. Sostituzione di persona ( art. 494 c.p.) h. Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) i. Estorsione ( art. 629 c.p.)
La maggior parte di questi reati possono essere commessi on-line ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza può costituire in alcuni casi un'aggravante del reato stesso.
Non ci sono tuttavia reati specifici che descrivono questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati. Ad esempio, alcuni comportamenti come il cyberbullismo e il sexting vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Articolo 331 del codice di procedura penale.
Testo della norma:
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Collocazione:
Codice di procedura penale – Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare – Titolo II – Notizia di reato (artt.
330-335)
L’obbligo di denunciare il reato all’autorità giudiziaria
I minori possono essere sia vittime che autori di reato.
In entrambi i casi, qualora si sia in presenza di reati procedibili d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) il Dirigente scolastico o il docente ha l’obbligo di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul pubblico ufficiale ed è incontestabile che il Dirigente scolastico e i docenti di scuola pubblica riversa la “qualità” di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)
Ad analoghi obblighi soggiace (artt. 362 e 358 c.p.) l’incaricato di pubblico servizio.
La denuncia di reato nel quale il minore è la vittima
Nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sono la “violazione di obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c. II c.p.), l’ ”abuso dei mezzi di correzione” (art.
571 c.p.), i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 c.p.), le “lesioni personali” con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l’abbandono di persone minori o incapaci” (art. 591 c.p.).
Il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che ha raccolto la segnalazione o ha fatto l’osservazione del fatto di reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).
La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
E’ da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbe comportare un
“inquinamento delle prove”, poiché l’acquisizione della stesse e la valutazione dell’attendibilità delle fonti di informazione sono di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.
Il “tempo” della denuncia non è istantaneo, tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma.
In caso di reati procedibili d’ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è bene che il Dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.
La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l’autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto.
In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare, non valendo il principio di trasparenza (art 24 L. n 241/1990 e Decreto MPI n. 60/1996), non bisogna assolutamente convocare né avvisare la famiglia dell’avvenuta denuncia, rientrando la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali.
Situazioni di pregiudizio ed ipotesi di reato nelle quali il minore è vittima
Possiamo definire “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare o a quello extrafamiliare nel quale è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e sviluppo.
Il Dirigente scolastico segnala il minore che, in base alle sue informazioni, ritiene si trovi in una situazione di pregiudizio al Responsabile del Servizio Sociale.
Spesso, tuttavia, per l’operatore scolastico è difficile stabilire se si tratta di un pregiudizio legato ad una situazione familiare o extrafamiliare problematica o se ricorrano anche gli estremi di un reato.
In tali casi gli operatori scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti su come gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore possono far riferimento, per consultazioni informali, sia al Servizio Sociale sia alle Forze dell’Ordine. Tali consultazioni, però, non sostituiscono né il dovere di segnalazione né l’obbligo di denuncia.
La denuncia di reato nel quale il minore è l’autore
Nell’ambito scolastico le fattispecie di rilievo penale più frequenti riguardano il c.d. “bullismo” (il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il cd. bullismo, però, costituisce la somma di reati previsti dall’ordinamento, quali violenza privata, estorsione, ingiuria, diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, ecc.), la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l’imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.
Il personale scolastico, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.
La denuncia va altresì effettuata anche per i minori di anni 14 sé è vero che prima degli anni 14 il minore non è imputabile, è però vero anche che ogni valutazione circa il rilievo dell’imputabilità è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria.
Dispone l’art. 97 c.p. “Minore degli anni quattordici - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”; dispone l’art.9 8 c.p. “
Minore degli anni diciotto – E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità d'intendere e di volere”.
Va altresì considerato che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l’applicazione di misure extra -penali (ex art. 25 R.D. n 1404/1934).
La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all’inoltro all’autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa.
La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni; nel caso è preferibile, se non sia fonte di ritardo nella comunicazione, l’uso della posta “tradizionale” (o della Posta elettronica certificata) all’uso del telefax (che offre meno garanzie in termini di rispetto del D.Lgs 196/2003 recante il Codice privacy).
Come già detto in precedenza, la segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al “racconto” del fatto, l’identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi.
Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti.
La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la potestà parentale sul minore autore del presunto reato (in assenza di regolamentazione nei “protocolli di intesa” interistituzionale o in prassi condivise) è bene che sia “gestita” in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni (i genitori sono attori necessari del processo minorile, posto che la legge – art 7 D.P.R.n. 448/1988 – impone che l’informazione di garanzia, che “inizia” il processo penale, sia notificata anche ad essi).