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CONVENZIONE

TRA

L’Università ROMA TRE, Dipartimento di Giurisprudenza, con sede legale in Roma, Via Ostiense n.161(CAP 00154), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04400441004, nella persona del Direttore, Prof.

Giovanni Serges, nato a Catania (CT) il 21.07.1951 (C.F. SRGGNN51L21C351N);

E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n.

10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Bratti nato a Ferrara (FE) il 04/05/1958;

PREMESSO CHE:

 con l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;

 con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;

 con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell’ISPRA;

 con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;

 l’ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-

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universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;

 l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

 l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

 l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

 le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e ricerca;

 le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

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 tra ISPRA e l’Università ROMA TRE è già in essere una convenzione quadro “Accordo di Collaborazione” avente ad oggetto la collaborazione tra l’ISPRA e Roma Tre per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile, sulla tutela dell’ambiente, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali anche in relazione agli aspetti giuridici ed economici, per l’adozione di una strategia condivisa e per l’attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse;

 ISPRA ha già in essere convenzioni attuative specifiche con altri Dipartimenti dell’Università ROMA TRE;

 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre è uno dei 15 Dipartimenti italiani risultati vincitori della selezione per “Dipartimenti di eccellenza 2018-2022”

del MIUR per l’area CUN 12 “Scienze giuridiche”. Unico ateneo romano a aver conseguito un simile riconoscimento. Il Dipartimento persegue un progetto volto a rafforzare il livello di internazionalizzazione e di interdisciplinarietà degli studi giuridici.

 il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre assicura un alto grado di specializzazione dimostrato negli anni nella materia ambientale, in ragione anche delle numerose attività svolte a sostegno di enti pubblici e imprese, nonché del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente e dei corsi e degli insegnamenti specialistici svolti negli anni in particolare sul tema dei rifiuti;

 i docenti e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza impegnati nell’insegnamento e nella ricerca del diritto dell’ambiente hanno maturato importanti esperienze a supporto delle amministrazioni pubbliche (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, e altre);

 il Dipartimento di Giurisprudenza dispone delle conoscenze e delle capacità tecniche e professionali necessarie per svolgere le attività idonee a soddisfare le suddette esigenze, essendo un primario centro universitario italiano avente la finalità di promuovere le scienze giuridiche nell'ambito delle istituzioni giuridiche e politiche europee;

 ISPRA e il Dipartimento di Giurisprudenza concordano sulla opportunità di svolgere, in sinergia tra loro, l’attività di studio oggetto della presente convenzione, riconoscendone il comune interesse anche ai fini di ricerca, didattici e formativi di propria competenza, con

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acquisizione di una uguale utilitas in via diretta per entrambe le amministrazioni, trattandosi indubbiamente di un’attività di ricerca scientifica da realizzare a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra l’ISPRA e il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre per l’analisi tecnico giuridica della normativa italiana ed europea relativa alla standardizzazione dei processi di recupero e smaltimento per la redazione di un documento contenente la “codifica omogenea per le operazioni di gestione da inserire nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti”.

ART. 3 (Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere in sinergia le attività, meglio specificate nell’allegato tecnico, per l’esecuzione della presente Convenzione ed in particolare:

ISPRA provvederà all’elaborazione delle dichiarazioni MUD relative alla sezione anagrafica, scheda

“Autorizzazioni” in cui tutti i soggetti obbligati inseriscono le informazioni relative alle operazioni di recupero e/o smaltimento autorizzate per la propria attività di gestione. Saranno realizzate delle classi per tipologia di impianto a cui associare la codifica dichiarata in modo da valutare con quale frequenza la stessa è associata alla tipologia di impianto nelle autorizzazioni dichiarate.

ROMA TRE, attraverso l’impiego di personale altamente qualificato nel settore specifico, effettuerà la ricognizione ed analisi della normativa europea e nazionale avendo particolare riguardo anche alle disposizioni regionali che riguardano le attività di recupero e la loro codificazione, nonché della giurisprudenza in materia. Saranno, inoltre, individuate le criticità

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che potrebbero rappresentare un potenziale ostacolo all’uniformazione della codifica delle attività di gestione.

A valle delle attività descritte ISPRA e ROMA TRE predisporranno un documento di proposta di codifica delle operazioni di recupero e smaltimento.

Il dettaglio delle attività è contenuto nell’Allegato Tecnico alla presente convenzione, che ne costituisce parte integrante.

ART.4

(Modalità di esecuzione delle attività)

1. L’attività sarà sviluppata attraverso il confronto continuo dei risultati delle analisi tecniche e giuridiche in relazione all’inquadramento delle attività di recupero e smaltimento e alla loro corretta codifica. In particolare, l’attività sarà effettuata in tre fasi come meglio specificate nell’allegato tecnico. La prima fase relativa all’analisi delle informazioni contenute nella banca dati MUD costituirà lo stato dell’arte sulla codifica delle operazioni di gestione allo stato attuale in Italia. I risultati di tale fase saranno analizzati congiuntamente da ISPRA e ROMA TRE, al fine di evidenziare, per ciascuna tipologia di impianto o di attività di gestione dei rifiuti, se la codifica appare comparabile tra le diverse aree del Paese oppure se presenta scostamenti.

La seconda fase di studio e ricognizione delle norme emanate sia all’estero che nei diversi contesti territoriali del Paese, nonché della giurisprudenza di settore, è finalizzata ad individuare la codifica più idonea rispetto all’attività di gestione esaminata anche attraverso l’analisi delle specificità territoriali. I risultati dell’analisi saranno congiuntamente esaminati al fine di predisporre la proposta sulla corretta codifica delle operazioni di gestione dei rifiuti a conclusione della terza fase.

2. Al fine di garantire la regolare esecuzione delle attività discendenti dalla attuazione della presente Convenzione e in considerazione degli obiettivi comuni da perseguire, è istituito presso l’ISPRA un Comitato di coordinamento, di seguito denominato “Comitato”, da nominarsi entro i successivi quindici giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3. Il Comitato opera senza diritto ad alcun compenso comunque denominato, e si compone di tre rappresentanti designati dall’ISPRA, di cui uno con funzioni di Presidente, e tre dell’Università.

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4. Il Comitato che opera, di norma, con la presenza di tutti i componenti e che può riunirsi anche in videoconferenza, ha in particolare il compito di approvare le diverse fasi della attività, così come individuate nell’allegato tecnico.

ART. 5 (Spese)

La presente Convenzione prevede la condivisione delle spese attraverso la seguente ripartizione:

spesa complessiva euro 154.083,92. Le parti convengono ed accettano che siano poste solo euro 80.000,00 a rimborso a carico di ISPRA, mentre rimarranno a carico dell’Università le rimanenti spese pari ad euro 74.083,92, secondo quanto dettagliatamente riportato nella tabella di cui all’allegato tecnico.

Per le attività di cui ai precedenti articoli ISPRA rimborserà al Dipartimento di Giurisprudenza di ROMA TRE un massimo di € 80.000,00 (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) da corrispondersi secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 6.

ART. 6

(Modalità e termini di rimborso)

La somma di euro 80.000,00 sarà rimborsata entro 30 giorni dal ricevimento tramite SDI delle relative note di debito corredate dalla rendicontazione delle attività come di seguito:

- il 10% della somma complessiva a rimborso alla chiusura della attività relative alla prima fase, entro due mesi dalla sottoscrizione, previa approvazione del Comitato di coordinamento di cui all’art.4;

- il 30% della somma complessiva a rimborso alla chiusura della attività relative alla seconda fase, entro quattro mesi dalla sottoscrizione, previa approvazione del Comitato di coordinamento di cui all’art.4

- il 60% della somma alla chiusura dell’attività, entro otto mesi dalla sottoscrizione, previa approvazione del Comitato di coordinamento di cui all’art.4.

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Le erogazioni dei rimborsi sono subordinate alla verifica del DURC della regolarità contributiva dell’Università di Roma Tre, determinando se del caso l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del DPR 207/2010.

Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ART. 7

(Responsabili di Convenzione) Il Responsabile di Convenzione ISPRA è l’ing. Lucia Muto.

Il Responsabile di Convenzione del Dipartimento di Giurisprudenza è il Prof. Giovanni Serges.

ART. 8

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 8 mesi.

ART. 9 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione

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dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, “in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa”, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore. I dati MUD elaborati e messi a disposizione da ISPRA per le analisi oggetto dell’attività di studio e ricerca restano di esclusiva proprietà dell’Istituto.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all’altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12 (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L’imposta di bollo e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico dell’Università Roma tre.

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Pagina 9 di 13 ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

l’ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, in Roma, Via Ostiense n.161(CAP 00154)

ART. 15 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Per il Dipartimento di Giurisprudenza Per ISPRA

……….. ………..

Firmato digitalmente da: Alessandro Bratti Motivo: ISPRA - Direttore Generale

Luogo: Roma

Data: 30/07/2020 13:34:50

SERGES

GIOVANNI 30.07

.2020

12:01:23

UTC

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Allegato tecnico

1) Descrizione dell’attività

Individuazione della codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento di cui all’art. 195, comma 2 lett. t).

Le operazioni di recupero e di smaltimento sono individuate dagli allegati B e C del d.lgs. n. 152/2006 come di seguito indicato

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

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R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

L’attività prevede l’analisi della normativa italiana - regionale e statale - ed europea e della standardizzazione dei processi di recupero e smaltimento al fine di individuare una codifica omogenea per le operazioni di gestione da inserire nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti.

2) fase 1

Il modello unico di dichiarazione ambientale MUD, approvato con DPCM 24 dicembre 2018 contiene nella sezione anagrafica la scheda “Autorizzazioni” la cui compilazione è obbligatoria per i soggetti autorizzati alle diverse forme di gestione dei rifiuti.

Con questa scheda i soggetti obbligati dovranno comunicare le seguenti informazioni:

➢ gli estremi (o il numero) dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione nel caso di comunicazione in "Procedura Semplificata";

➢ la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione nel caso di

"Procedura Semplificata", oppure dell'ultimo rinnovo della stessa;

➢ l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione

➢ se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi:

 autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs.

n. 152/2006 e s.m.i.

 autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -Art.208 c.15 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

 autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione Art. 211 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

 autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

 operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt.214-216 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. o autorizzazione unica ambientale (AUA) DPR 13 marzo 2013, n. 59

 barrare la casella se è un rinnovo per autocertificazione nel caso in cui l’azienda sia dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.lgs. 152/200 e s.m.i.)

➢ nel caso di attività di recupero il dichiarante dovrà indicare l’attività codificata attraverso i codici da R1 a R13 ed in caso di attività di smaltimento con i codici da D1 a D15.

L’analisi delle informazioni contenute nella dichiarazione consentirà di verificare, in associazione alla tipologia dell’impianto dichiarata dal soggetto obbligato, come vengono attualmente codificate

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le operazioni di recupero e smaltimento a livello nazionale e se ci sono delle diversità associabili ai singoli contesti territoriali.

Attraverso l’elaborazione delle dichiarazioni MUD verranno realizzate delle classi per tipologia di impianto a cui associare la codifica dichiarata in modo da valutare con quale frequenza la stessa è associata alla tipologia di impianto nelle autorizzazioni dichiarate.

I risultati di tale fase saranno analizzati dal Comitato di coordinamento, al fine di evidenziare, per ciascuna tipologia di impianto o di attività di gestione dei rifiuti, se la codifica appare comparabile tra le diverse aree del Paese oppure se presenta scostamenti.

3) fase 2

L’attività del Dipartimento di articolerà nelle seguenti fasi:

A) Ricognizione normativa

Si comporrà il quadro di tutte le norme dell’ordinamento europeo e di quello italiano, avendo particolare riguardo anche alle disposizioni regionali, che riguardano le attività di recupero dei rifiuti e la loro codificazione ai fini autorizzativi. L’analisi ricercherà anche, ove possibile, la comparazione con la disciplina normativa di altri Statui europei.

B) Ricognizione giurisprudenziale

La codifica delle attività di recupero ha generato negli ultimi anni diverse problematiche applicative.

Alcune di queste hanno condotto a vicende contenziose e, di conseguenza, a pronunce giurisprudenziali. Saranno selezionate e raccolte tali pronunce al fine di individuare, per un verso la casistica delle fattispecie critiche e, per altro verso, i criteri elaborati dai giudici per la soluzione dei casi concreti.

C) Ricognizione delle prassi territoriali sulla base dei dati in possesso di ISPRA

I dati in possesso di ISPRA e poco sopra descritti (in particolare i dati del MUD), se analizzati in accordo con i tecnici di ISPRA, potrà consentire di individuare alcune specificità territoriali e a porre queste ultime in relazione ai dati normativi e ai profili critici raccolti in esecuzione delle fasi precedenti dello studio.

C) Analisi dei profili di criticità

Individuazione, descrizione e breve analisi, anche in forma di case-study paradigmatici, dei profili di criticità che rappresentano un potenziale ostacolo al perseguimento dell’auspicata uniformazione finale della codifica delle attività di recupero dei rifiuti.

D) Redazione di un documento di sintesi e proposta

I risultati dell’analisi saranno esaminati dal Comitato di coordinamento che ne effettuerà una valutazione critica.

4) Risorse impiegate

Le risorse umane impiegate dal Dipartimento di Giurisprudenza per lo svolgimento dell’attività saranno le seguenti:

o Un professore ordinario (coordinatore e responsabile) o Un ricercatore t.d (o figura equivalente)

o Due assegnisti di ricerca (o figura junior equivalente)

Il Dipartimento ha la facoltà, sotto la propria responsabilità, di coinvolgere nel team di progetto anche soggetti diversi, borsisti e collaboratori, ma sottoposti al medesimo indirizzo e coordinamento.

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PERSONALE STRUTTURATO

Costo mensile (€)

Mesi uomo

A rimbors

o

Non a rimborso

Totale complessivo

(€)

Professore ordinario 10.756,41 8 22.000 64.051,28 86.051,28

Professore associato Ricercatore RTI

Totale personale strutturato 22.000 86.051,28

PERSONALE NON

STRUTTURATO

RTDa 3004,08 8 14.000 10.032,64 24.032,64

Assegnisti di ricerca 2000 x 2 8 32.000 32.000

Borsisti / collaboratori 1500 8 12.000 12.000

Totale personale non strutturato 58.000 68.032,64

TOTALE ALTRO

TOTALE GENERALE 80.000 74.083,92 154.083,92

3) fase 3

La redazione del documento di proposta di codifica delle operazioni di recupero e smaltimento che tenga conto dei risultati delle analisi condotte nelle fasi precedenti sarà curata in sinergia da entrambe le parti attraverso un confronto step by step, nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 4 della presente convenzione, sulle singole tipologie impiantistiche.

Attraverso le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 condotte sia da ISPRA che dall’Università Roma Tre sarà possibile ricostruire il quadro della codifica delle operazioni di recupero e smaltimento ricavata sia dalle informazioni contenute nella banca dati MUD che dalla ricerca effettuata attraverso le principali pronunce della giurisprudenza che attraverso l’esame dei documenti o disposizioni normative emanate a livello locale dalle Regioni italiane che a livello europeo dagli Stati membri.

Sulla base delle suddette informazioni, il Comitato di Coordinamento, predisporrà una proposta di corretta codifica delle operazioni di recupero e smaltimento.

4) Cronoprogramma delle attività

  2 mesi 4 mesi 8 mesi

fase 1    

fase 2      

fase 3      

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