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CARTA DEI SERVIZI DELLA DITTA LA ROSA S.A.S. DI ROTONDO DIEGO CITTA DI BOVINO

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CARTA DEI SERVIZI DELLA DITTA “LA ROSA S.A.S. DI ROTONDO DIEGO”

CITTA’ DI BOVINO

Presentazione dell'azienda

La società “La Rosa di Rotondo Diego s.a.s.” con sede in Bovino (Fg) alla Via Nazionale civ. 14 C.F. e Partita IVA n. 03726820719, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia al n. 268583 REA, dal 25.05.2010 opera nel settore del trasporto delle persone su strada, sia verso privati che verso amministrazioni pubbliche.

Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico

Per conto del Comune di Bovino, dall’anno scolastico 2018/2019, la ditta “La Rosa di Rotondo

Diego s.a.s.” svolge il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico le cui modalità e

caratteristiche sono dettagliate nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale allegato alla

presente.

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CITTA’ DI BOVINO

(Provincia di Foggia)

Settore I- Affari Generali - Servizi sociali e scolastici

Capitolato speciale d’appalto servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Bovino.

Anni scolastici 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021 CIG 7549467141

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione, con personale, attrezzature, organizzazione e mezzi forniti dal contraente, del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) ed extrascolastico (uscite didattiche) degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado statali ubicate sul territorio comunale, da effettuarsi secondo le norme del presente capitolato. In particolare riguarda:

a) lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Bovino, per circa 180 giorni di scuola, intendendo per trasporto scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate alla organizzazione del servizio, il trasporto per cinque giorni alla settimana - dal lunedì al venerdì- degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e il sabato per i soli alunni della scuola Secondaria di primo grado. Il servizio comprende anche l'assistenza ed accompagnamento per alunni frequentanti la scuola dell’infanzia. L’aggiudicatario del servizio, su richiesta dei Responsabili dei Servizi sociali e scolastici comunali e compatibilmente con le norme di riferimento, è tenuto ad assicurare il trasporto anche a studenti di altre scuole che abitano fuori paese.

b) lo svolgimento del servizio di trasporto extrascolastico, in occasione di gite di istruzione, scambi scolastici, visite didattiche, educative, culturali, ricreative, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola o dal Comune ed escursioni, richieste dalle istituzioni scolastiche per attività didattiche e parascolastiche ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale, durante l’orario scolastico, nonché i trasporti all’interno del territorio comunale, richiesti dal Comune, in occasione di ricorrenze e celebrazioni, per gli alunni sia delle scuole dell’infanzia che primaria e secondaria di I grado. Si precisa inoltre che le gite, visite didattiche ed escursioni oggetto del presente servizio- indicativamente 20 uscite annuali sulla scorta dei precedenti anni scolastici- possono essere effettuate sia all’interno del territorio comunale che verso i comuni limitrofi e comunque nell’ambito dell’orario di funzionamento delle scuole e compatibilmente con lo svolgimento del servizio di cui al punto a); sono pertanto escluse dal presente servizio le uscite didattiche la cui durata risulta incompatibile con il normale orario di svolgimento del servizio, la cui organizzazione e spese sono a carico delle istituzioni scolastiche. A tal fine il competente Ufficio comunale comunicherà alla ditta appaltatrice le date nelle quali sono richiesti tali servizi.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con propri capitali, mezzi tecnici, personale ed autoveicoli propri.

Il Comune di Bovino rilascerà, dietro specifica istanza dell’aggiudicatario, apposita licenza di noleggio con conducente, non trasferibile, di durata pari a quella del presente appalto.

In sintesi, i dati del servizio, calcolati sulla base dell’anno scolastico 2017/2018, sono i seguenti:

a) giornate del calendario scolastico annuale: n. 200 circa, con inizio il primo giorno scolastico e termine all’ultimo giorno; in detto numero di giornate è compreso anche il mese di giugno durante il quale le attività educative proseguono solo per la scuola dell’infanzia. I giorni di svolgimento del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali e le altre festività civili e religiose nonché le sospensioni previste dal calendario scolastico regionale e quelle previste dall’Istituto Comprensivo di Bovino.

Potranno verificarsi sospensioni straordinarie dovute a elezioni, ordinanze sindacali o a scioperi del comparto scolastico; in quest’ultime eventualità il Comune provvederà a darne tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice.

b) itinerari e orari sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato, secondo una percorrenza media complessiva di km 170/giorno, ma che potrà variare in più o in meno a

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seconda delle esigenze che emergeranno nei vari anni scolastici e dei giorni di rientro pomeridiano;

c) servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative e gite scolastiche, che si esauriscono nell’arco di una giornata: n. 20 annuali previste.

Il servizio di trasporto scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti normative: D.lgs.

448/1991, D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., D.M. 31.01.1977, D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010, Regolamento (CE) n. 1071/2009 e Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici n. 291/2011. La ditta appaltatrice sarà tenuta inoltre ad osservare la normativa di settore eventualmente adottata in data successiva all’affidamento del servizio.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò fatto salvo le sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente capitolato.

Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, ecc.) l’appaltatore dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante con la massima urgenza. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 -Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e successive modifiche ed integrazioni-. Pertanto la ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata in tre anni scolastici, a partire dall’anno scolastico 2018/2019;

la durata annuale del servizio è normalmente compresa tra il mese di settembre e quello di giugno dell'anno successivo, per i giorni effettivi di scuola.

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico o ravvedesse l’opportunità di sopprimere il servizio, o ne venisse sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso, motivato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 30 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell’anno scolastico, senza alcun indennizzo all'appaltatore.

Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Ove, alla data di scadenza naturale del contratto relativo al presente affidamento non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni per un massimo di tre mesi, sino a quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo affidamento, su richiesta del Comune appaltante inviata con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della scadenza naturale.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto di appalto, l’attivazione del servizio mediante congruo preavviso alla ditta aggiudicataria, che, in tal caso, si impegna a rispettare tutte le norme previste dal presente capitolato.

ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

Il costo giornaliero posto a base d’asta per ogni giorno di effettivo servizio, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, IVA esclusa, è di € 306,00 per ogni giorno di servizio di trasporto ordinario (euro 1,80 a km per giorni 180 annui). Relativamente ai giorni (presuntivamente fissati in n.20) in cui venga effettuata anche una uscita didattica autorizzata dal Comune, non potendosi preventivamente stabilire la percorrenza chilometrica, il costo giornaliero a base di gara è determinato in € 357,00 onnicomprensivi (euro 2,10 a km per giorni 20 annui).

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Detti importi sono determinati tenendo conto del numero complessivo presunto di chilometri giornalieri di percorrenza – km 170- e del corrispettivo stabilito rispettivamente in € 1,80 e in

€ 2,10 per ogni chilometro per giorno di servizio ordinario e per giorno di uscita didattica. Tale chilometraggio è puramente indicativo e suscettibile di variazioni in rapporto al numero e domicilio degli iscritti al servizio nell’ambito del territorio comunale. L'offerta della ditta aggiudicataria costituirà il canone giornaliero d'appalto.

L'importo annuo presunto viene determinato pertanto in € 62.220,00 oltre IVA, calcolato sul numero complessivo presunto dei giorni in cui si svolgerà il servizio (gg. 200), per un importo complessivo di € 186.660,00 oltre IVA riferito all'intera durata contrattuale. Detto importo si intende comunque non definitivo, procedendosi alla liquidazione mensile del corrispettivo in base alle prestazioni effettivamente svolte.

Sono indicati pari a 0 (zero) i costi della sicurezza derivanti da interferenze, trattandosi di servizio che viene svolto in ambiente sottratto alla disponibilità giuridica del committente.

1) IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso) € 186.660,00 2) ONERI SICUREZZA AZIENDALI (non soggetti a ribasso) € 0

3) EVENTUALE PROROGA DI MAX ULTERIORI TRE MESI € 18.666,00

4) IMPORTO COMPLESSIVO (1 + 2) € 205.326,00

Nel caso in cui, in base al domicilio degli utenti del servizio, si verificasse un aumento permanente dei chilometri giornalieri di percorrenza fino ad un massimo di 20 Km oltre quelli previsti la ditta è tenuta a svolgere il servizio senza alcun compenso aggiuntivo. Per eccedenze giornaliere superiori a 20 Km alla ditta verrà corrisposta per ogni chilometro superiore a 20 un compenso di € 1,50 a Km.

L’importo si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla ditta appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato; in particolare l’importo è comprensivo di ogni onere derivante dalla fornitura dei mezzi, degli autisti e del personale vigilante per l’accompagnamento dei bambini della scuola materna facenti capo al plesso scolastico di via Dei Mille.

ART. 4 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto scolastico è fornito esclusivamente agli alunni della Scuola d’infanzia e Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Bovino che ne facciano richiesta. Le procedure relative alla richiesta di fruizione del suddetto servizio sono gestite dal Comune, insieme alla scuola, che provvede per ciascun anno scolastico a recepire le istanze e a comunicare all’appaltatore l’elenco degli iscritti con le relative indicazioni su domicilio, percorsi, fermate e scuole frequentate

; l’elenco costituirà titolo degli utenti per l’accesso al servizio stesso.

Nell’anno scolastico 2017/2018 gli alunni che hanno usufruito del servizio sono stati in media 35 distribuiti nei diversi percorsi.

Ha inoltre libero percorso sulle vetture il personale comunale preposto al controllo.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi giornalmente sulla base dei percorsi riportati, a titolo meramente esemplificativo al fine di consentire ai concorrenti la presentazione della loro miglior offerta e con gli orari effettuati nel corso dell’a.s. 2017/2018, nell’allegata tabella per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e determinato dalle autorità scolastiche. A titolo puramente indicativo, si indicano in n. 200 circa i giorni di svolgimento annuale del servizio nel periodo settembre/giugno.

Il servizio comprende il trasporto al mattino, quello di fine mattinata e quello pomeridiano. I percorsi riportati nell’allegata tabella nonché i giorni indicati, si ripete, hanno carattere puramente indicativo e non costituiscono impegno per il Comune, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni per sopravvenute modifiche dei percorsi, per diversa determinazione del calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti. I percorsi, stabiliti pertanto in via definitiva ogni anno, possono subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto. In ogni caso l’appaltatore è corresponsabile per i requisiti di idoneità di percorsi e fermate e dovrà assicurare che tutte le corse garantiscano in ogni caso l’arrivo degli utenti alle rispettive scuole in tempo utile per l’inizio delle lezioni.

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Su richiesta del Comune l’aggiudicatario può essere chiamato ad effettuare una prova dei percorsi assegnati, prima dell’inizio dell’anno scolastico, per verificare i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade e per adeguare i percorsi e le fermate.

L’appaltatore dovrà rendersi disponibile, nei 10 giorni che precedono l’inizio di ciascun anno scolastico, in tempi e modi da concordare con l’ufficio comunale competente, per adeguate istruzioni circa i percorsi da seguire. In tale occasione verranno comunicati anche gli orari scolastici di entrata e di uscita, indicati annualmente dall’Istituto Comprensivo.

La data precisa di inizio e fine del servizio, per ogni anno scolastico, verrà comunicata in tempo utile dall’Amministrazione Comunale, in base al calendario scolastico. Il funzionamento è previsto per tutti i giorni di lezione per ogni anno scolastico. Gli orari delle corse saranno predisposti dal Responsabile comunale competente e comunicati, prima dell’inizio dell’anno scolastico, all’appaltatore che si impegna ad adottarli senza riserva alcuna. Per ragioni legate alle esigenze di custodia degli alunni e di presa in consegna degli stessi da parte del personale scolastico, l'orario di inizio delle lezioni dovrà essere rigorosamente rispettato. Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze rappresentate dalle autorità scolastiche e pertanto sono anch'essi stabiliti ogni anno.

Il servizio di raccolta dalle fermate prestabilite e trasporto presso la sede scolastica ed il riaccompagnamento degli alunni destinatari del servizio, verrà svolto secondo gli orari che verranno stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico in orari compatibili con l’inizio ed il termine delle lezioni. Qualora in una determinata giornata risulti modificato, per un qualsiasi motivo, l’orario di entrata o di uscita di una scuola, l’aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi al nuovo orario, compatibilmente con le altre esigenze legate ad impegni assunti con il Comune in relazione al servizio. Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate in relazione alle richieste dell’utenza e alle esigenze di organizzazione e di sicurezza del servizio. Anche se sono previsti punti di raccolta l’appaltatore dovrà garantire, laddove possibile e opportuno, la fermata il più vicino possibile al domicilio degli alunni ammessi al servizio

.

Gli alunni devono essere consegnati ai genitori o ad adulti di fiducia degli stessi, segnalati al momento dell’iscrizione al servizio. I genitori degli alunni, previa comunicazione al Comune, possono sottoscrivere apposita autorizzazione a farli scendere alla fermata indicata anche in assenza di genitori/adulti di fiducia.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare, prolungare e/o diminuire percorsi, fermate e orari, nonché di diminuire o aumentare il numero degli autobus da adibire al servizio, a seconda delle necessità od opportunità che si verificassero nel corso dell’appalto, per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione o a seguito di cambiamenti nell’assetto della viabilità e di eventi non prevedibili o se sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o imprevedibili. Le modifiche dovranno, comunque, essere preventivamente approvate dal Comune, sentito l’appaltatore. Anche la percorrenza chilometrica ha valore indicativo e, come tale, non è da intendersi vincolante potendosi verificare l’esigenza di variazioni del percorso e/o delle corse, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento o variazione di prezzo.

Anche l’appaltatore può proporre, durante lo svolgimento del servizio, eventuali variazioni migliorative dei percorsi, che dovranno essere comunque espressamente e preventivamente autorizzate dal Comune. E’ fatto divieto all’appaltatore prendere accordi anche verbali con genitori e/o personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso concordato con il Comune.

Qualora per qualsiasi causa (vacanze impreviste, scioperi, chiusura scuole, ecc.) le lezioni, in taluni giorni e/o in talune scuole, non abbiano luogo e si rendesse quindi necessario sospendere o ridurre in quei giorni il servizio di trasporto, l’appaltatore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

L’appaltatore non può in alcun modo effettuare variazioni o interruzioni del servizio senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Il trasporto dovrà comunque essere garantito, anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze, anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati.

E’ vietata la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun tragitto.

Si precisa che di norma le uscite didattiche richieste all’appaltatore avvengono nell’ambito della fascia oraria 9/12 e 15/18 e cioè in orario che consente di garantire lo svolgimento del servizio

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di trasporto scolastico in entrata ed uscita dalla scuola. Il calendario delle uscite didattiche verrà tenuto dall’ufficio competente del Comune che lo comunica all’appaltatore per tempo.

ART. 6 - AUTOMEZZI E RIMESSA

Per l'espletamento del servizio l’appaltatore dovrà impiegare automezzi adeguati al numero di alunni da trasportare contemporaneamente e alla qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti. Si richiede pertanto la disponibilità minima di n. 2 mezzi di trasporto, con almeno 20 posti a sedere ciascuno, compreso il posto dell’autista e dell’accompagnatore, e di cui almeno uno tipo scuolabus omologato per il trasporto degli alunni da utilizzare quotidianamente e l’altro di riserva per i casi in cui sia necessaria la sostituzione.

L’appaltatore si impegna comunque a garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi le caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da impegnarsi prontamente in sostituzione di quelli in uso in caso di loro rimessaggio per interventi di manutenzione/riparazione. In caso di guasto del/i mezzo/i che pregiudica l’effettuazione del servizio, l’appaltatore dovrà provvedere alla pronta sostituzione dello stesso al fine di garantire le corse previste per quella giornata. L’appaltatore dovrà utilizzare veicoli sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati o migliori, muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti e darne immediata conoscenza via fax o via e-mail al Comune, e, comunque, entro le 24 ore; comunicherà altresì il ripristino dell’automezzo dopo la riparazione. L’appaltatore non potrà sostituire i mezzi indicati in sede di gara per il servizio con altri di targa diversa se non con autorizzazione del Comune precedentemente richiesta e motivata.

I veicoli utilizzati per il servizio scuolabus devono rispondere a caratteristiche di sicurezza e confortevolezza, essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e, in particolare, sul trasporto scolastico, e comunque devono rispettare le seguenti prescrizioni e dotazioni:

-essere adatti al servizio da espletare e possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento, con le caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva circolare n. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ed avere le caratteristiche costruttive ed ergonomiche di cui al D. M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i, con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010, in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs.

285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);

- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del C.d.S.

(D.Lgs. n.285/92), devono essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del medesimo Codice, e devono circolare muniti di carta di circolazione, nonché di tutti gli altri documenti di circolazione previsti dall’art. 180 dello stesso Codice;

-essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio del presente appalto;

- essere in regola con la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile come previsto nel seguito del capitolato.

Durante l’espletamento del trasporto scolastico, l’appaltatore ha l’obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura “Comune di Bovino - Servizio Trasporto Scolastico”

così da permettere l’identificazione del mezzo da parte dell’utenza.

I mezzi dovranno essere:

a) dotati di cronotachigrafo;

b) dotati di apertura a distanza degli sportelli;

c) dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro, di estintori omologati e revisionati, di fari antinebbia, di catene antineve o idonei pneumatici, qualora le condizioni meteorologiche lo richiedano, di cassetta pronto soccorso omologata;

d) nel caso di scuolabus devono essere dotati a bordo di un sedile idoneo alla conformazione di un adulto (accompagnatore);

e) in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

In sede di dichiarazioni di gara, l’appaltatore dovrà dichiarare la propria disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, a fornire mezzi di trasporto aggiuntivi, con idoneo personale conducente, per il caso di aumento del numero degli alunni aventi diritto al trasporto, tale da determinare la necessità di aumentare i mezzi a disposizione.

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Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto, depositando copia delle carte di circolazione e dei certificati di assicurazione. La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile. Per ogni veicolo adibito al servizio, l’aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina vigente, con l’obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

Nel caso, durante l’anno, fosse necessario adibire al servizio, anche se solo per periodi limitati, automezzi diversi da quelli dichiarati, l’appaltatore dovrà depositare presso il Comune copia delle carte di circolazione, dei certificati di assicurazione, della dichiarazione di regolare revisione del mezzo per i nuovi mezzi impiegati. In caso di imprevisti che portino all’urgenza di impiegare un autobus diverso da quelli dichiarati, l’appaltatore è tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro il successivo giorno lavorativo.

Gli autoveicoli devono essere mantenuti sempre in perfette condizioni di pulizia sia all’interno che all’esterno: a tal fine l’appaltatore deve provvedere periodicamente alla pulizia del mezzo esterna e alla pulizia quotidiana interna con i relativi attrezzi e prodotti necessari.

E’ vietato adibire al servizio mezzi che presentino necessità di riparazione della carrozzeria o non perfettamente in ordine nelle parti meccaniche e nei pneumatici.

La gestione degli autoveicoli, incluse le spese per il pagamento del bollo e dell’assicurazione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli interventi di carrozzeria, le spese per il carburante, per la mano d’opera e per la pulizia dei mezzi e ed in genere per tutti gli interventi necessari al miglior funzionamento e alla conservazione dei mezzi per tutta la durata dell'appalto sono a totale carico dell’appaltatore.

L’appaltatore dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e dell’attestazione di idoneità professionale ed essere in possesso della licenza per l’esercizio del servizio di linea e/o noleggio da rimessa con conducente ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di trasporto pubblico, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio.

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l’appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie responsabili previa comunicazione del fatto accaduto al Responsabile del Servizio competente del Comune da parte dell’appaltatore.

L’appaltatore per il ricovero dei mezzi dovrà utilizzare apposita rimessa/deposito, anche all'aperto, provvista di agibilità edilizia per l’uso specifico qualora non sia all'aperto, in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo. E’ richiesta l’ubicazione della rimessa in territorio comunale o limitrofo - max entro 20 Km dalla sede comunale considerando l'itinerario più corto e considerando quale “partenza” l’indirizzo della sede del palazzo comunale e quale

“arrivo” l’indirizzo della sede della rimessa- al fine di garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari previsti, nonché – in caso di avaria dei mezzi adibiti al trasporto – la loro tempestiva sostituzione. Qualora la rimessa sia posta al di fuori del territorio comunale in territorio limitrofo, comunque entro 20 Km dalla sede comunale, i chilometri percorsi dai mezzi adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio dei mezzi non saranno computati ai fini della determinazione del corrispettivo e i relativi oneri si intendono pertanto posti a carico dell’appaltatore.

ART. 7 - PERSONALE

L’appaltatore dovrà gestire il servizio garantendo un adeguato organico. Il personale addetto al servizio del trasporto scolastico, ed in particolare il personale addetto alla guida in servizio di scuolabus, deve possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. 23/02/1999 n. 88, come modificato con DM 19/2001

,

ed essere in possesso di idonea patente di guida (patente di abilitazione alla guida – categoria D o D+E) e della Carta Qualificazione Conducente (CQC) ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada e dai Decreti del MIT del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010. La documentazione relativa al possesso di tali requisiti, insieme all’organigramma del personale, deve essere prodotta al Comune prima dell’inizio del servizio, pena la decadenza dall'affidamento. Successivamente, prima dell’avvio di ogni anno scolastico, l’appaltatore deve fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del CQC del conducente di categoria rispondente. E’ onere dell’appaltatore inoltre comunicare preventivamente ogni variazione dei nominativi del personale impiegato per il servizio.

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L’appaltatore dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio, evitando turn over se non per cause di forza maggiore (quali, a titolo non esaustivo, dimissioni dall’impresa; modifica di funzione conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute;

sostituzioni opportune richieste dal Comune per motivi comportamentali, ecc.).

Tutto il personale deve essere in regola con tutte le norme di igiene e idoneità sanitaria normativamente previste.

I conducenti hanno la responsabilità civile e penale degli alunni che trasportano e non possono anticipare l’orario di consegna degli stessi alle famiglie, fatta salva una tolleranza di 5 minuti in meno o in più sull’orario di fermata e fatti salvi i casi di guasti imprevisti al mezzo.

I conducenti dovranno espletare il servizio con diligenza, usare modi corretti con l’utenza ed in particolare, durante lo svolgimento del servizio, è loro vietato:

- fumare sugli autobus;

- far salire sugli autobus persone estranee al servizio;

- portare animali sugli autobus;

- deviare il percorso per esigenze personali;

- abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza.

I conducenti sono altresì tenuti a:

- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate in condizioni di sicurezza e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in particolare nei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio autobus);

- porre in atto, di propria iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;

- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento sia verbale che fisico dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del c.p., o l’uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del minore;

- mantenere una velocità nei limiti di sicurezza;

- dotarsi di telefono cellulare al fine di dare, di volta in volta, immediata comunicazione di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;

- riferire al Comune eventuali problemi emersi nel corso del tragitto;

- invitare le famiglie degli utenti, in caso di loro richieste o reclami, a rivolgersi direttamente al competente ufficio comunale. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione comunale;

- concordare con il Comune eventuali comunicazioni alle famiglie, che in nessun caso sono lasciate alla discrezionalità degli autisti;

- recepire il Regolamento comunale per il Diritto allo Studio, approvato con delibera di C.C. n.

33 del 14.11.2011 nella parte relativa al trasporto scolastico in vigore e le sue eventuali successive modifiche;

- effettuare il servizio di trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia esclusivamente in presenza di accompagnatore. In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento danni.

La vigilanza sugli utenti del servizio deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico ausiliario, nel momento in cui i minori varcano il cancello d'ingresso della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa. Il personale dell'appaltatore non può lasciare i minori incustoditi davanti alla scuola ove il cancello non risulti aperto, contravvenendo all'obbligo di vigilanza. Pertanto al momento dell'entrata a scuola deve accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale scolastico ausiliario, coordinato dal dirigente scolastico, e quindi esattamente nel momento in cui i minori sono consegnati a detto personale. Gli alunni i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili saranno trattenuti e custoditi sul mezzo; è in ogni caso dovere del conducente e dell'accompagnatore adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

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Il conducente risponde, in solido con l’appaltatore, di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali ad esempio salita e discesa dall’autobus. L'autista deve assicurarsi che tutti gli alunni trasportati abbiano la possibilità di sedersi.

L’appaltatore si impegna a vietare a tutti i propri autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell’uscita da scuola e della salita degli alunni da trasportare e ad impegnarsi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

Il Comune ha la facoltà di richiedere all’appaltatore stesso la sostituzione degli autisti che, a suo insindacabile e motivato giudizio, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio. In tal caso l’appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione.

ART. 8 – CUSTODIA DEGLI ALUNNI - ACCOMPAGNAMENTO

L’appaltatore è tenuto a garantire la sorveglianza dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia durante tutto il percorso di a/r delle scuole dell’infanzia; si precisa che l’accompagnatore sull’autobus della scuola dell’infanzia è obbligatorio ai sensi del D.M.

31/01/1997. La mancata presenza dell’accompagnatore sul percorso della scuola dell’infanzia non consentirà l’esecuzione del servizio di trasporto.

Per le caratteristiche del servizio di custodia, è necessario che l’appaltatore assuma personale idoneo, avente la maggiore età, in possesso del titolo minimo per l’istruzione obbligatoria e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale. Il Comune può comunque richiederne la sostituzione in caso di comportamento non adeguato alle esigenze del servizio.

L’accompagnatore deve:

a) collaborare con gli operatori scolastici per non lasciare incustoditi gli alunni al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola nel tragitto dallo scuolabus all’entrata della scuola e viceversa.

b) accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;

c) controllare che gli alunni trasportati non arrechino danno a sè stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;

d) esercitare una attenta sorveglianza degli alunni durante il tragitto e in, particolar modo, nei momenti di salita e discesa dal mezzo.

Il personale di custodia non copre comunque la piena responsabilità del conducente verso i trasportati, durante tutto il periodo di permanenza sullo scuolabus, cioè dal momento in cui gli alunni salgono al momento in cui scendono, limitatamente a quanto prescritto dagli artt.1681 e 1682 del Codice Civile.

Gli oneri per gli accompagnatori preposti alla sorveglianza degli utenti, relativamente al trasporto scolastico della scuola dell’infanzia, sono a carico dell’appaltatore.

ART. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI

E’ fatto obbligo all’appaltatore osservare le disposizioni relative ai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria dei lavoratori del settore specifico ed a farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge, nonché quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Comune di Bovino resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.

L’appaltatore è responsabile verso l’amministrazione appaltante dell’osservanza delle suddette norme.

L’appaltatore è inoltre tenuto all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso il Comune di Bovino è sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

L’appaltatore si obbliga inoltre a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche dotando il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L’inosservanza degli obblighi afferenti la sfera lavorativa del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato, accertata dall’Amministrazione o a questa

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segnalata dai competenti organi a ciò preposti, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento degli obblighi di cui sopra.

ART. 10- RESPONSABILE REFERENTE DELL’APPALTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Al momento dell’avvio del servizio l’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione il nominativo del Responsabile dell’appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio, e assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell’organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di verifica del servizio. Egli avrà il compito di mantenere i rapporti col Comune, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi, che dovessero insorgere sul servizio di trasporto scolastico.

Per poter garantire l’assolvimento del ruolo prescritto il responsabile dell’appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e dovrà garantire di potersi presentare al Comune quando richiesto ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza.

L’Amministrazione provvede a nominare un direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato, prima dell'avvio del servizio, all’appaltatore.

Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra il referente dell'appaltatore ed il direttore dell’esecuzione del servizio comunale.

ART. 11 - VERIFICA DI GESTIONE E MODALITA’ DI CONTROLLO

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, l’andamento dello stesso, anche con la collaborazione degli utenti.

L’appaltatore è tenuto a collaborare per l’effettuazione di tali verifiche.

La modalità di controllo da parte del Comune, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato, si esplicano:

1) con proprio personale attraverso sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme relative ai percorsi, alle fermate, agli orari, al personale ed ai mezzi;

2) con proprio personale per verificare il rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato quali: - le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e le certificazioni richieste; - la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione; - il rispetto dei diritti degli utenti.

Le eventuali inadempienze riscontrate verranno contestate all'appaltatore che potrà, entro cinque giorni dalla contestazione, presentare eventuali controdeduzioni.

L’appaltatore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per il quale impegnerà i necessari operatori. All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato dall’Amministrazione comunale dopo la data di aggiudicazione, secondo la normativa vigente in materia.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.

50/2016, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione.

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi alla stipulazione nel termine fissato e non dovessero sussistere giusti motivi, valutati positivamente dall’Amministrazione comunale per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione.

Il presente capitolato speciale fa parte integrante del contratto.

Tutte le spese relative alla registrazione e riproduzione del contratto (bolli, registro, ecc.) sono a totale carico della ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il Comune può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

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A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto della ditta, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire ai sensi dell’art.

106 del D.Lgs. n. 50/2016, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) del valore netto dell’importo contrattuale.

Resta salva per l’Amministrazione comunale la possibilità dell’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria rilasciata da istituti assicurativi regolarmente autorizzati, purché rilasciate ai sensi di legge.

In tal caso, l’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente Capitolato;

- di obbligarsi a versare all’Amministrazione a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice degli appalti da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo d’appalto.

Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta rilasciato dall’Amministrazione comunale e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato in assenza di contestazioni.

All’importo della garanzia, ove ricorrano i presupposti, si applicano le riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si segnala in particolare la riduzione del cinquanta per cento a favore:

a) degli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) delle microimprese, delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, da piccole e medie imprese (non cumulabile con la riduzione del punto a). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART.14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

E’ posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L’appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di trasporto, sia per quanto riguarda l’incolumità e la sicurezza delle persone trasportate - precisando che detta responsabilità si intende estesa anche ai sinistri subiti dai trasportati durante le operazioni preparatorie e/o accessorie rispetto allo svolgimento del servizio di trasporto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le soste e le fermate -, che per gli eventuali danni a terzi, per gli infortuni causati al personale addetto al servizio e per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati; pertanto il Comune si ritiene sollevato da ogni qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni subiti da terzi, in dipendenza dell’espletamento del servizio da parte dell’appaltatore e l'appaltatore rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune.

Per ogni veicolo adibito al servizio, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso, e dovrà fornirne copia al Comune, di polizza assicurativa verso terzi (R.C. Auto), con massimali nei termini di legge; in ogni caso il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi tuttavia in

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alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso, sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

Prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto e per ciascun veicolo adibito al servizio, la ditta è tenuta a fornire gli estremi della relativa copertura assicurativa, con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e scadenza.

La garanzia per i terzi trasportati deve comprendere i passeggeri trasportati e deve essere corredata dalla clausola di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

- danni subiti da terzi trasportati;

- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.

Quale ulteriore garanzia per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA degli scuolabus, la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare a proprie spese, ovvero a comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, oggetto dell’appalto affidato. Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dovrà essere stipulata o estesa con riferimento al presente appalto;

- dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;

- dovrà prevedere un massimale unico per ciascun sinistro e per ciascuna persona non inferiore a € 1.000.000,00 per RCT; il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune;

- dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte, come pure l’ammontare dei danni, o di parte di essi, non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali.

Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte, alla responsabilità dell'appaltatore il Comune si riserva di recedere dall'affidamento del servizio. Inoltre qualora venga meno, per qualsiasi causa, la copertura assicurativa prestata dalle prescritte polizze e la stessa non venga ripristinata su richiesta del Comune, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d’appalto.

L'appaltatore dovrà altresì presentare ogni anno l’attestazione di avvenuto pagamento dei premi assicurativi di cui sopra.

Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 15 - PENALI

Qualora, in seguito ai controlli effettuati dal Comune, si riscontrassero inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, anche se le stesse comportano sanzione pecuniaria per violazione alle norme di circolazione stradale, saranno applicate all’appaltatore le sanzioni di seguito fissate.

Si riporta di seguito l’elenco delle violazioni con la relativa sanzione:

- mancato rispetto dei punti di fermata stabiliti o variazione non autorizzata del percorso € 200,00;

- ritardo superiore tra i cinque ed i dieci minuti sugli orari stabiliti, fatti salvi i casi di forza maggiore, € 200,00;

- mancato rispetto delle regole di comportamento di cui al presente capitolato € 200,00;

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- mancata dichiarazione del mezzo usato, mancata consegna delle certificazioni relative al mezzo (mancata consegna copia carta di circolazione- mancata consegna certificato assicurazione- mancata segnalazione cambio automezzo), cattiva manutenzione del mezzo (stato carrozzeria e pulizia interna ed esterna) € 100,00;

- assenza dell’accompagnatore nei casi previsti per ogni corsa di andata o ritorno € 500,00;

- trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo € 100,00;

- utilizzo di automezzo non idoneo € 1.000,00;

- trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti € 500,00;

- sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno € 500,00;

- per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive € 1.000,00;

- infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in casi di particolare gravità € 1.500,00.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all’appaltatore, l’Amministrazione Comunale si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Se le situazioni sopra riportate dovessero presentarsi una terza volta, il Comune può decidere la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento.

L’applicazione della sanzione avviene previa contestazione scritta (fax o posta) da parte dell’Amministrazione Comunale e viene riscossa mediante la ritenuta diretta sul pagamento del corrispettivo mensile dovuto all’appaltatore.

L’appaltatore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Trascorsi i 5 gg. stabiliti, nel caso in cui l’appaltatore non avesse dato risposta e/o se tale risposta non fosse ritenuta valida, l’Ente appaltante provvederà ad applicare le sanzioni previste, previa comunicazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato e, comunque, entro e non oltre 15 gg. dalla data del prelievo.

ART. 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

a) interruzione del servizio senza giusta causa;

b) reiterati comportamenti che giustificano l’applicazione di una penale e che si verificano più di 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

d) mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall’amministrazione;

e) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa;

f) non ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità del servizio;

g) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;

h) inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;

i) casi fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;

j) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

k) subappalto non autorizzato;

l) motivi di pubblico interesse;

m) altri casi previsti nel presente capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

E’ comunque facoltà dell’Amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra

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qualsiasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Amministrazione Comunale avrà diritto di recedere dal contratto, oltre che per cause imputabili all’appaltatore, anche per cause di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria o per ragioni di interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

A fronte degli inadempimenti dell’appaltatore, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso, dovendo comunque quest’ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.

Nel caso di cessione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria ad altra ditta, sarà discrezione dell’Ente appaltante proseguire il rapporto di servizio con la nuova ditta o recedere dal contratto.

Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno alla ditta, a carico della quale resterà l’onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

ART. 17 - PAGAMENTI

Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponde all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.

Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico è effettuato dall’Amministrazione a seguito della ricezione di fatture elettroniche mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di ogni singola fattura elettronica.

In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale impiegato dall’appaltatore, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamento fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In particolare nel caso il DURC segnali un’adempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà procedere a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi, e al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC, agli Enti di cui sopra.

Il corrispettivo determinato in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata contrattuale, salvo l’adeguamento di legge secondo quanto specificato nel presente capitolato.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.

136/2010 utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

Il prezzo risultante dalla gara resta invariato fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019; in seguito, a partire dall’anno scolastico 2019/2020 e per ogni anno di valenza del contratto, i prezzi oggetto potranno essere assoggettati a revisione periodica, secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici. Da tale data l’appaltatore potrà chiedere l’adeguamento del corrispettivo in base all’indice ISTAT dell’anno precedente.

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La revisione dei prezzi è effettuata con specifica istruttoria condotta dal Responsabile di Servizio competente, assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi nel mese di settembre di ogni anno rispetto al mese di settembre dell’anno precedente.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Stante la specificità e delicatezza del servizio nonché dell’utenza alla quale è rivolto, non è consentito il subappalto del servizio di trasporto scolastico assunto, dovendosi l’Ente garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell’impresa aggiudicataria, sotto pena della immediata risoluzione del contratto stesso e risarcimento dei danni.

È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Il Foro di Foggia sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto. È escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Resta inteso che l’insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare sospensione, interruzione o pregiudizio alcuno alla prosecuzione del servizio.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale e, successivamente, l’esecuzione del contratto, potranno essere effettuate dall’Ente appaltante sia mezzo telefax sia a mezzo PEC;

in questo caso, la data di trasmissione risultante dal rapporto di trasmissione costituirà data certa ad ogni effetto di legge nei confronti delle ditte partecipanti e/o della ditta aggiudicataria.

In applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione n. 75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. In caso di violazione di tali obblighi, il responsabile comunale competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del settore comunale competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici, con particolare riferimento alla normativa in materia di trasporti pubblici e di trasporto scolastico nonché al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali).

ART. 22- TUTELA DELLA PRIVACY- Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bovino nella persona del Sindaco pro tempore.

Il Titolare ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE n. 679/2016 ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta: società in9’ s.r.l., con sede a Trani (BT) alla Via Gen.le Ettore Baldassarre n. 48 (P.IVA 08088520724).

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