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CITTA DI BOVINO. (Provincia di Foggia) Settore I- Affari Generali - Servizi sociali e scolastici DISCIPLINARE

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CITTA’ DI BOVINO

(Provincia di Foggia)

Settore I- Affari Generali - Servizi sociali e scolastici

Concessione titolo di città DPR 10.03.2016

DISCIPLINARE

Procedura aperta tramite sistema MePA per l'affidamento in concessione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di asilo nido comunale presso l’immobile di proprietà comunale sito in via A. De Gasperi per gli

anni educativi 2018/2019 e 2019/2020 - CIG:7549388010

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di Asilo nido comunale del comune di Bovino, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione in quanto avente per oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli dell'allegato IX del D.lgs 50/2016 e smi è disciplinato nel Titolo IV – Capo I – Sezione IV del medesimo, artt. 140 e seguenti e si aggiudica conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 140 e 164.

L’Asilo Nido è attualmente iscritto al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio – assistenziali destinate ai minori di cui all’art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, per l’accoglienza di venti minori, come da provvedimento della Regione Puglia -Servizio Politiche di Benessere Sociale e pari Opportunità- n. 941 del 13.10.2014. E’

stato autorizzato al funzionamento ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.i.

con determinazione del responsabile del Settore Affari Generali n. 612 del 25.09.2014.

La gestione del servizio pubblico asilo nido include l’uso dell’immobile di proprietà comunale, sito in via Alcide De Gasperi (la cui planimetria si allega), conforme ai requisiti strutturali previsti dall’art. 53 del Regolamento Regione Puglia n.4/2007, posto nella disponibilità del concessionario a mezzo di comodato d'uso concesso dal Comune.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la gestione amministrativa in ordine all’introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori, dovrà altresì gestire in sostegno e collaborazione con il Comune le domande di iscrizione e relativa graduatoria di ingresso e curare ogni aspetto legato al buon andamento del servizio.

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di Asilo Nido inteso come servizio socio educativo integrato in un sistema di servizi sociali che collabora alla funzione educativa della famiglia e della comunità, che costituisce un servizio di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari, nonché come struttura destinata ad offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

La concessione è finalizzata all’organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido comunale nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal capitolato speciale e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

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Settore I- Affari Generali - Servizi sociali e scolastici

Concessione titolo di città DPR 10.03.2016

In particolare il servizio educativo richiesto al concessionario comprende tutte le attività connesse al funzionamento del servizio di asilo nido, con effettuazione di prestazioni gestionali, organizzative e complementari, con riferimento alle attività di seguito precisate:

1. la gestione del servizio di asilo nido, per un numero massimo di utenti pari a 20, compresi bambini diversamente abili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all’asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie emanate dalla ASL. Nello specifico si tratta della gestione del servizio educativo, la vigilanza e assistenza del bambino, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, e quant’altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido.

2. la gestione di eventuali altri servizi per la prima infanzia - a carattere educativo – ludico – ricreativo, di socializzazione e di cura- che il concessionario, oltre al servizio di asilo nido, potrà realizzare nella struttura, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e fermo restando che l’organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, deve garantire la funzionalità dei diversi servizi.

3. il servizio di refezione comprendente l’acquisto delle derrate alimentari, la preparazione dei pasti in loco e la somministrazione e assistenza ai bambini durante i pasti; il riassetto degli ambienti.

4. la pulizia e la sanificazione dei locali nel rispetto dei criteri ambientali minimi CAM di cui al D.M. 24/5/2012 cui si fa espresso invio per le parti di pertinenza.

5. la manutenzione ordinaria dell’immobile, degli arredi e delle attrezzature, comprensiva dei costi delle utenze, delle tasse e delle sostituzioni od implementazioni che si rendessero necessarie, per tutta la durata della concessione.

6. la fornitura di tutto il materiale di consumo (per l’igiene, didattico, ludico, per la mensa, ecc.)

7. la riscossione e gestione amministrativa dei corrispettivi a carico delle famiglie per il servizio di asilo nido, come determinati annualmente dalla Giunta Comunale, compreso la gestione solleciti e recupero di eventuali crediti di utenti non riconosciuti dal Comune come casi sociali.

8. la determinazione e riscossione delle rette di frequenza dei servizi aggiuntivi per la prima infanzia.

9. ogni altra attività e/o fornitura di materiali riveniente dal capitolato - progetto gestionale così come definito in sede di gara.

Il concessionario dovrà utilizzare le figure professionali previste dall’art. 53 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i. Oltre al coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, educatori con necessari titoli di studio, personale addetto ai servizi generali, personale dedicato alla cucina; se la struttura ospita minori con problematiche psicosociali educatori professionali e altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste.

Per quanto non dettagliatamente indicato nel presente Disciplinare, si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'oneri.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede per lo svolgimento del servizio in comodato d’uso gratuito l’immobile arredato e delle relative aree pertinenziali di proprietà del Comune. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze e ad altri interventi mentre rimangono a carico del Comune quelle relative alla manutenzione straordinaria. La struttura potrà ospitare, nei termini stabiliti nel capitolato, anche altre tipologie di servizi per l'infanzia, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, dovranno garantire la funzionalità dei diversi servizi e il rispetto della normativa vigente.

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Per il concessionario il corrispettivo sarà costituito esclusivamente dalla gestione funzionale ed economica della struttura affidata con acquisizione dei relativi ricavi per tutta la durata della concessione, anche con risorse finanziarie della Regione Puglia relative all’intervento “Buoni servizio di conciliazione”. Allo stato attuale nessun contributo è riconosciuto al concessionario dal Comune concedente; è fatta salva eventuale rimodulazione della retta mensile o concessione di contributo alla gestione in caso di concessione di contributi a valere sui fondi PAC di cui alla Programmazione Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani (economie del secondo piano di riparto delle risorse relative ai PAC Infanzia). Il Comune, tramite l’Ambito Territoriale di appartenenza, adotta ogni iniziativa per l’erogazione dei finanziamenti di cui ai Buoni Servizio di Conciliazione in favore del concessionario.

Il concessionario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni, fermo restando il numero massimo di 20 bambini previsto come limite dal regolamento regionale n.

4/2007.

Il valore della concessione, per l’intero periodo di 2 anni educativi, ex art. 167 del D.lgs.

50/2016, è stimato in Euro 302.786,00 compreso IVA di legge se dovuta. Detto valore è determinato dal prodotto stimato come segue:

A. retta mensile tempo pieno/bambino IVA inclusa, compreso costo del pasto (ottenuta dalla media delle tariffe, comprensive di Iva, stabilite dalla Regione Puglia con deliberazione n. 901 del 9.5.2012 e precisamente: fascia lattanti € 845,30; fascia semidivezzi € 643,25; fascia divezzi € 575,90) € 688,15 comprensivo del servizio mensa;

B. numero bambini a regime: 20 (venti);

C. mesi del servizio n. 22 decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio e spalmati nel biennio educativo in: n. 4 mesi per l’anno 2018 (settembre/dicembre); n. 11 mesi per l’anno 2019; n. 7 mesi per l’anno 2020 (gennaio/luglio). Alla scadenza del contratto potrà essere effettuata una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara se non conclusa prima della scadenza;

D. orario normale di apertura h 35 settimanali per n. 11 mesi annuali (resta chiuso il mese di agosto salvo offerta servizio aggiuntivo per detto mese).

Ai sensi dell’art. 167 comma 4 lett.a) del D.lgs 50/2016, il valore globale presunto della concessione, comprensivo di eventuale proroga tecnica, è pari a € 454.179,00 così ripartiti:

a) € 302.786,00 –importo attuale complessivo;

b) € 151.393,00 eventuale proroga tecnica annuale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, ivi compreso il costo di tutto il personale necessario alla realizzazione delle attività, il costo dei pasti e tutti i costi necessari volti a garantire un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto Servizio. Dell’importo sopra determinato, la quota destinata a copertura delle spese del personale dovrà essere dettagliata nel quadro economico che sostiene il progetto tecnico da presentare. Il quadro economico dovrà, altresì, presentare in dettaglio i costi di tutte le attività da realizzarsi nell’Asilo Nido.

Il valore così come definito non è vincolante nel suo complesso per la stazione appaltante trattandosi di servizio a domanda di possibile fluttuazione, ed oggetto di variazione sull’andamento dell’attività oggetto di concessione.

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al concessionario secondo i termini e le modalità previste e comunicate dal concessionario agli utenti. La retta a carico delle famiglie potrà essere abbattuta grazie ai buoni servizio di conciliazione per l’infanzia.

Il Comune si riserva la facoltà, in seguito all’aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione della contratto; in tal caso il concessionario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta. Al termine del servizio il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione

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avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso.

L’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente.

Non sono previsti oneri di sicurezza. La stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero.

3. FORME DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

La concessione è finanziata mediante riscossione diretta del concessionario dall’utenza.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione dell’asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il concessionario provvederà a richiedere la retta direttamente dagli utenti mediante l’applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico. Con l’atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per l’amministrazione concedente.

Per l’Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno sinteticamente assicurati come segue:

a) Onere a carico delle famiglie, pari alla retta stabilita per il servizio asilo nido, che sarà riscosso mensilmente direttamente dal concessionario.

b) Onere a carico delle famiglie per servizi integrativi, il cui costo sarà determinato e riscosso dal concessionario.

c) Buoni servizio di conciliazione in base ai requisiti previsti dalla Regione Puglia. A tal fine il concessionario è obbligato a richiedere e ad ottenere dall'ente competente l’iscrizione o l’aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Puglia.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l’intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La presente concessione, in quanto avente per oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 è aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice stesso, nonché, trattandosi di concessione di servizi, secondo l’art. 164 e seguenti del medesimo codice. La procedura prevista per la scelta del contraente è quella aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa senza l'elemento del prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 considerata la prevalenza della componente relativa al costo del lavoro, che ha un'incidenza molto alta sul fatturato. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

La presente procedura viene espletata mediante indizione di gara da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul MePA per il servizio richiesto atteso che l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D.

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Lgs. n. 50/2016 e nell’ambito della gestione dei servizi sociali, il servizio di cui trattasi è presente tra le categorie merceologiche attive sul MePA.

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara, se in possesso dei requisiti di seguito specificati, gli operatori economici di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti, anche stabiliti in Stati membri, in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.

Gli operatori economici che sono interessati a presentare offerta devono comunque essere registrati e abilitati alla piattaforma MePA di CONSIP per la categoria merceologica inerente l'oggetto di gara.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

5.1 REQUISITI GENERALI (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

4.1.a- assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.

165/2001 e s.m.i.; inesistenza delle cause ostative di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (disposizioni antimafia); non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e inesistenza di qualsivoglia situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

E' vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli operatori economici abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, a quei consorziati indicati per l’esecuzione, da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; il medesimo divieto opera per i consorziati indicati per l’esecuzione, da un consorzio stabile. La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali sia aggregati, è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di RTI o consorzi i requisiti di ordine generale devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del raggruppamento e da tutte le imprese

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consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 per la soddisfazione dei requisiti di ordine generale.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, c. 1 lett. a - D. Lgs. 50/2016):

5.2.a- iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto per la tipologia di organizzazione) per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione con indicazione della data, numero di iscrizione, forma giuridica dell’impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale con l’attuale compagine dell’operatore economico e contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011.

Se si tratta di operatore straniero di altro Stato membro non residente in Italia è necessario provare l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

5.2.b - oltre al requisito di cui al precedente capoverso (se ricorre) per le Cooperative sociali iscrizione nel registro o albo delle società cooperative. Per le Cooperative sociali occorre l’iscrizione nella sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Puglia con L.R. n. 21/93 e s.m. o iscrizione in altro Albo regionale ex legge 381/91 ove istituito. Nel caso di cooperativa avente sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, occorre che la stessa sia in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Puglia.

In caso di RTI o consorzi i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti allegando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare 18 luglio 2016, n. 3.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 c. 1 lett. b) D. Lgs.

50/2016):

5.3.a - al fine di individuare soggetti che abbiano un’esperienza pregressa maturata relativamente allo specifico servizio oggetto di concessione - a maggior tutela e garanzia per l’Ente e degli utenti- affidabilità e solvibilità dimostrata mediante idonea referenza bancaria, di data non anteriore a quella della richiesta della R.D.O. sul MEPA, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, in cui è attestato che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo economicamente ad assumere la concessione del servizio in oggetto; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l’art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di costituendo consorzio ordinario, la referenza bancaria dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico. In caso di

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raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituito, la certificazione dovrà essere prodotta solo dal raggruppamento o del consorzio ordinario. ln caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate, la certificazione dovrà essere prodotta dal consorzio.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs.

50/2016):

Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e aver maturato l'esperienza necessaria per eseguire il servizio oggetto di concessione con un adeguato standard di qualità e nello specifico:

5.4.a - di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio di asilo nido oggetto dell’affidamento, e disponibilità delle figure professionali in possesso dei requisiti previsti all’art.37 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.mi., attuativo della L.R. 19/2006, richieste per l'espletamento del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri e di quanto indicato in sede d’offerta;

5.4.b - di avere svolto direttamente servizi educativi identici a quelli oggetto di gara (servizio di asilo nido con ricettività di almeno 20 posti, oppure gestione di due asili nido la cui somma dei posti sia almeno pari a n.35) di cui almeno uno utilizzando l’istituto della concessione, presso asili nido a titolarità pubblica, per un periodo nell'ultimo triennio 2015, 2016 e 2017 non inferiore a due anni educativi per 11 (undici) mesi in ciascun anno, eseguiti a regola d’arte e con buon esito, indicandone gli estremi (nome dell’asilo, indirizzo, periodo di gestione, numero posti ricettività). Si precisa inoltre che si intende “diretta” l'esecuzione di un servizio come impresa singola o come impresa incaricata dell'esecuzione da parte di un consorzio, per la quota di esecuzione ad essa riferibile; eventuali servizi svolti nell'ambito di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti si computano per la quota di partecipazione del concorrente a tali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

Si invitano i concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nello specifico: il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento e dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento. In ogni caso ogni componente del raggruppamento dovrà apportare il requisito per una percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella domanda di partecipazione. La mandataria, ai sensi dell’art.83 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà comunque apportare i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale requisito non può essere oggetto di avvalimento ma dovrà essere posseduto direttamente dall'impresa, come di seguito meglio specificato.

6. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema della BDNCP - AVCPASS, secondo le disposizioni normative di riferimento e le istruzioni diramate in merito dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione ANAC (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass dovrà indicare il CIG corrispondente alla presente procedura ed inserire i dati richiesti. Pertanto nella documentazione amministrativa (come indicato di seguito) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice PassOE.

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Concessione titolo di città DPR 10.03.2016

Nel caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare la conclusione del procedimento di scelta del contraente, il Comune procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, altresì, che per la verifica delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5 lettera c), si farà riferimento alla linea guida ANAC n. 6 aggiornate con Delibera ANAC n.1008 del 11 ottobre 2017. Pertanto gli operatori economici dovranno dichiarare gli eventuali provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali a carico dell’impresa e/o dei soggetti di cui al comma 3 del citato art.80, che potrebbero concretare un’ipotesi di “grave illecito professionale” in modo da consentire al Comune ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016.

Si ribadisce l’obbligo del partecipante di mettere a conoscenza la stazione appaltante delle vicende pregresse (negligenze ed errori) o fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.

Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale saranno svolte esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della RDO.

Si tenga conto ai fini di cui sopra che Consip, in qualità di gestore del MePA, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi, e procede a verifiche (a campione o in caso di sospetto) sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.).

7 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione devono essere inviati per via telematica attraverso il Sistema MePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.

82/2005. Per la lettura della documentazione di gara firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it

A pena di esclusione, l'offerta telematica e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune in formato elettronico secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip-MePA e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 19.07.2018. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di MePA, che consentono di predisporre quanto richiesto. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo responsabilità dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema. I termini indicati nella piattaforma per la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità. Si procederà all'apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, entro 7/8 giorni da quello fissato per la scadenza delle offerte. Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso nell'area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito del Comune. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo

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www.acquistinretepa.it. Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata del Responsabile della CUC nel rispetto dell'art.77 del D.Lgs 50/2016.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MePA della documentazione che compone l’offerta.

Si invita il concorrente a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da MePA per procedere all’invio dell’offerta.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) devono venire rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto munito del poter di impegnare contrattualmente l’offerente stesso);

b) potranno venire sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti, ma in tal caso dovrà venire allegata copia scannerizzata della relativa procura, unitamente ad attestazione di conformità all’originale ex art.19 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;

c) devono essere rese e sottoscritte dagli offerenti in qualsiasi forma di partecipazione, singola, raggruppata, consorziata, aggregata in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà venire prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; trovano applicazione l’art. 45, comma 1, l’art.83, comma 3, e l’art.86, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’offerente assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dei partecipanti verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione con firma autografa dei dichiaranti dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.

Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 comma 8 lettera a) e dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il partecipante preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z”

ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: - comporta sanzioni penali; - costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.

8- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

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La selezione dei partecipanti avverrà, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 164 e seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, applicando, quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza l'elemento del prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, onde garantire la migliore qualità del servizio. L'elemento relativo al costo del servizio assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Ciò in quanto nella definizione delle tariffe, il costo per il personale (sia educativo che impegnato in funzioni di sistema -personale per direzione amministrativa gestionale e coordinamento pedagogico) costituisce la quota parte più consistente (circa l'80% del costo complessivo) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., con gli oneri connessi, assumendo a riferimento il valore medio del CCNL in vigore per la cooperazione sociale, essendo questo la tipologia contrattuale più diffusa e più rappresentata nella platea regionale degli enti gestori, come riferito dalla Regione Puglia. I costi di gestione invece comprendono le spese per i servizi generali, le forniture, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri, ai quali si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto. Nel caso di specie si reputa che i costi di gestione costituiscono parte del costo non rilevante, considerato anche il comodato d'uso gratuito dell'immobile concesso dal Comune e gli arredi/attrezzature di proprietà comunale già presenti nella struttura e tenuto conto soprattutto della specifica e dettagliata normativa regionale in materia di possesso dei titoli di studio, requisiti professionali e rapporto operatori/utenti previsto dall’art. 53 Regolamento Regionale n.4/2007. Il servizio oggetto della presente procedura è pertanto da considerare rientrante nei servizi ad alta intensità di manodopera, vale a dire quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto (art.95 c.3 d.lgs. n. 50/2016).

Nessun compenso o rimborso di spese spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti, relazioni e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara. I progetti, le relazioni e quant’altro connesso, presentati per partecipare alla gara, non saranno restituiti.

9- AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Si evidenzia che nella presente procedura, oltre che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, anche il requisito della esperienza nella gestione del servizio oggetto di concessione di cui al precedente punto 5.4.b deve essere posseduto dal concorrente, singolo o consorziato o raggruppato erogante i servizi previsti, in quanto trattasi di condizione “soggettiva” che non rientra nell'istituto dell'avvalimento se non nei limiti di seguito specificati: gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste (art. 89 D.Lgs.50/2016). Pertanto, esclusivamente nei seguenti limiti l'operatore economico può ricorrere all’istituto dell’avvalimento: il soggetto che presta i requisiti deve mettere a disposizione anche risorse che serviranno per svolgere il servizio ed il servizio sarà svolto totalmente o parzialmente, a seconda che si tratti di avvalimento totale o parziale, dal soggetto che ha prestato i requisiti per partecipare alla gara. Ciò in quanto il requisito dell’esperienza, eventualmente oggetto di avvalimento, consiste in una condizione soggettiva, del tutto disancorata e diversa dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali di cui avvalersi per la realizzazione del servizio. L’operatore economico che voglia partecipare alla gara utilizzando tale istituto dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che

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partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la sede dell'asilo nido comunale in via Alcide De Gasperi a Bovino è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.

79, comma 2 del D.lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. A tal fine gli operatori interessati, dovranno fissare preventivo appuntamento contattando, possibilmente almeno 24 ore prima dalla data del sopralluogo, il Comune di Bovino ai seguenti punti di contatto: posta elettronica: a.angino@comune.bovino.fg.it -servizisociali@comune.bovino.fg.it- tel. 0881966729-08- Fax 0881961093. La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo sarà oggetto di attestazione da parte del responsabile del procedimento. La attestazione di presa visione dovrà essere presentata nella busta “A” della documentazione amministrativa.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

11-SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo

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dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12-SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto di concessione ed i requisiti tecnico-professionali richiesti al concessionario, è fatto divieto di ricorrere all’istituto della subconcessione. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

13- CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art.50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si fa presente che attualmente il personale in servizio, con il funzionamento dell'asilo a pieno regime- 20 bambini- è costituito da:

- n. 1 coordinatore a 18 ore settimanali;

- n. 3 educatori a 38 ore settimanali;

- n. 1 addetto ai servizi generali a 37 ore settimanali.

14. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MePA, che consentono di predisporre due buste telematiche: "A - Documentazione amministrativa"; "B - Offerta

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tecnica". La mancata separazione della seguente documentazione nelle buste costituirà causa di esclusione.

BUSTA telematica A) - "Documentazione amministrativa":

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MePA, rispettando le modalità di trasmissione indicate, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla gara, consistente in un unico file formato “.zip” con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1.ISTANZA di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni richieste all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

2. DGUE- Documento di Gara Unico europeo- debitamente compilato recependo sia i contenuti delle presenti norme sia le indicazioni di cui alle apposite linee guida riportate nella Circolare M.I.T. n. 3/2016, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Considerato che la procedura di gara in oggetto è svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma MePA, il modello DGUE presente a Sistema deve essere compilato, trasformato in PDF, firmato digitalmente e inserito nel plico telematico, Busta A.

Si evidenzia che:

- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) nonché dell’art. 46, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalla parti da II a VI;

- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, il DGUE deve venire compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopracitato art.45, comma 2, lettere b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;

- nel caso di avvalimento, oltre al DGUE dell’operatore economico concorrente, che indicherà l’ausiliario nella parte II, sezione C, l’ausiliario dovrà presentare un proprio DGUE;

- la parte II, sezione B, deve essere riprodotta inserendo i dati dei legali rappresentanti e degli altri soggetti riconducibili all’elenco di cui all’art.80, comma 3, del D.lgs.50/2016.

3. (se ricorre) AVVALIMENTO. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà dichiarare che intende ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, comma 2 e 3 del D.1gs.50/2016 e nello specifico: a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE; b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; e) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a

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mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

4. CAUZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della concessione del servizio posto a base di gara- euro 349.264,00- costituita alternativamente: - da assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Bovino, allegato alla domanda di ammissione; - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Milano- Agenzia di Bovino- Iban IT36H0558478300000000000150, avente oggetto la gara; - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs.58/98 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve, a pena di esclusione:

1) Contenere l’impegno del fidejussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

2) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3) Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

4) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Se la cauzione provvisoria è rilasciata in contanti occorre allegare impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016, impegno che può essere contenuto nell’ambito del documento costituente la cauzione provvisoria nel caso di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa.

Saranno applicate le riduzioni della garanzia provvisoria previste dal comma 7 dell’articolo 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni il concorrente deve segnalare e documentare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione di RTI o di consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett.b e c dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 il concorrente può godere della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio o le consorziate esecutrici sono in possesso dei sopra detti requisiti, attestato da ciascuna impresa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.

b) e c) del D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

(15)

CITTA’ DI BOVINO

(Provincia di Foggia)

Settore I- Affari Generali - Servizi sociali e scolastici

Concessione titolo di città DPR 10.03.2016

Per quanto non previsto si intendono richiamate integralmente le norme dell’art. 93 del DLgs 50/2016.

La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio per il caso di sola mancata allegazione della garanzia a condizione che la garanzia stessa sia stata predisposta prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La presentazione di cauzione di importo inferiore a quanto richiesto potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che la garanzia sia stata predisposta prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

5. CAPITOLATO, controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. o Consorzio i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate che effettueranno il servizio.

6. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO rilasciata dal Comune.

7.RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC (es. scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), utilizzando il CIG sopra indicato, nella misura dovuta in relazione al valore complessivo del presente appalto, secondo quanto fissato nella Delibera dell’ANAC n. 1377/2016 dalla quale deriva che per la presente procedura è necessario effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il versamento del contributo obbligatorio nella misura di € 35,00.

8. DOCUMENTO “PASSOE” in formato pdf rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul sistema CONSIP. Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

BUSTA telematica B - OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara e in funzione dei criteri di seguito indicati.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente

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