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SCHEDA DI SINTESI LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI: PROSPETTIVE DI RIFORMA

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SCHEDA DI SINTESI

LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI: PROSPETTIVE DI RIFORMA

Il gruppo di lavoro sulla riforma della tassazione dei redditi finanziari si è dato l’obiettivo di individuare soluzioni idonee al conseguimento di una maggiore omogeneità, neutralità ed efficienza del sistema di tassazione dei redditi finanziari, posto che le diffuse anomalie di questo sistema si riflettono negativamente sulla concorrenza tra intermediari, sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulle scelte di allocazione del capitale; questioni che soprattutto in un periodo di crisi economica, come quello attuale, derivante dalla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2 non possono essere più trascurate. Come è noto, la tematica della tassazione dei redditi finanziari si presenta particolarmente “insidiosa” per la difficoltà di trovare un fil rouge tra esigenze economiche, finanziarie e politiche. In questa prospettiva, il gruppo di ricerca ha inteso verificare, innanzitutto, la possibilità di avanzare ipotesi di riforma il cui impatto sui conti pubblici risulti positivo o al massimo neutro rispetto alla situazione vigente.

Il gruppo di lavoro si è concentrato sulle seguenti questioni principali:

• Unificazione dei redditi di capitale, attualmente previsti dall’art. 44 del TUIR, e dei redditi diversi di natura finanziaria, di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, in una categoria unitaria definita “Redditi finanziari”;

• Definizione di “reddito finanziario”, determinazione della relativa base imponi- bile e individuazione delle relative modalità di tassazione;

• Abrogazione del “regime del risparmio gestito” e del “regime del risparmio am- ministrato”;

• Introduzione del regime opzionale del “risparmio intermediato”, ampliamento del novero dei soggetti intermediari preposti all’applicazione dello stesso ed in- troduzione dell’opzione per l’intermediario non residente di nominare un rap- presentante fiscale residente per l’assolvimento degli obblighi di liquidazione, riscossione e di dichiarazione.

• Previsione di un “regime dichiarativo” di carattere obbligatorio in caso di man- cato esercizio del regime opzionale del “risparmio intermediato”, ovvero di as- senza del deposito, custodia e amministrazione o gestione degli strumenti finan- ziari o prodotti finanziari;

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• Regolamentazione dei fenomeni connessi al c.d. “Fintech” anche in relazione alla disciplina dei redditi finanziari.

Dal lavoro del gruppo è emersa una proposta di riforma articolata nei seguenti punti:

• Unificazione della disciplina di tutti i redditi finanziari, di qualsiasi natura, nella nuova categoria reddituale denominata “Redditi finanziari” intendendo per tali:

“qualsiasi provento derivante dall’impiego del capitale, nonché le plusvalenze realizzate ed i differenziali conseguiti in dipendenza di o in relazione ai prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque denominati”;

• Elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi finanziari, includendo nell’ambito di applicazione della nuova disciplina tutte le ipotesi attualmente costituenti redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

• Previsione di una norma di chiusura al fine di garantire l’onnicomprensività della categoria, in cui dovranno essere ricompresi anche gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari ibridi, le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti, le perdite derivanti da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale nonché i redditi o le perdite realizzate mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

• Determinazione dei redditi finanziari sommando gli interessi, gli utili, i proventi, le plusvalenze e gli altri differenziali positivi percepiti nel periodo di imposta e sottraendo gli oneri inerenti alla produzione, ivi compresi quelli fiscali, al netto delle perdite e minusvalenze realizzate nel periodo di imposta;

• Introduzione del regime opzionale del “risparmio intermediato”, in forza del quale l’intermediario che ha in deposito, custodia, amministrazione o gestione, i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, co- munque denominati, applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realiz- zati nell’ambito del medesimo rapporto; a titolo provvisorio l’intermediario pre- leva l’imposta sostitutiva sul risultato netto dei redditi finanziari percepiti o rea- lizzati, determinato mensilmente, e la versa entro il 16 del mese successivo, fermo restando l’obbligo dell’intermediario di provvedere, entro il mese di gen- naio dell’anno successivo, al conguaglio tra quanto prelevato mensilmente a ti- tolo d’acconto e quanto effettivamente dovuto su base annuale e al versamento del saldo entro il 16 del mese di febbraio;

• Ampliamento del novero dei soggetti intermediari preposti all’applicazione del nuovo regime del “risparmio intermediato” ed introduzione della opzione per

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l’intermediario non residente di nominare un rappresentante fiscale residente per l’assolvimento degli obblighi di liquidazione, di riscossione e di dichiara- zione. Se l’intermediario non residente non esercita tale opzione, graverà sul contribuente l’obbligo di indicare i redditi finanziari nella dichiarazione annuale;

• Abrogazione del regime del “risparmio amministrato” e del regime del “rispar- mio gestito”;

• Previsione del regime dell’obbligo dichiarativo dei redditi finanziari da parte del contribuente in caso di mancato esercizio del regime opzionale del “risparmio intermediato”, ovvero di assenza del deposito, custodia, amministrazione o ge- stione degli strumenti finanziari o prodotti finanziari e applicazione della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati, salvo che il contribuente opti per l’appli- cazione dell’imposta sostitutiva sui singoli redditi finanziari corrisposti dal sog- getto erogante sostituto di imposta. In relazione ai redditi finanziari non ricom- presi nel regime opzionale del “risparmio intermediato”, sorge in capo agli inter- mediari, ai soggetti eroganti, ovvero a coloro che intervengono nella percezione o nel realizzo di detti redditi, un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle en- trate.

• Espressa previsione di generale deducibilità di tutti i costi ed oneri, ivi inclusi quelli di natura tributaria (tra cui l’imposta sulle transazioni finanziarie), stretta- mente connessi alla produzione del reddito finanziario su base effettiva o for- fettaria;

• Fissazione di una aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari a quella dell’imposta sul reddito delle società vigente al momento della eroga- zione del reddito ed applicazione della medesima aliquota anche ai redditi deri- vanti da titoli di Stato ed assimilati. Tuttavia, in quest’ultimo caso, l’aliquota deve essere computata su una base imponibile ridotta in misura tale da perve- nire ad una tassazione effettiva di detti redditi pari al 12,50 per cento;

• Riporto delle eccedenze negative risultanti mensilmente dal regime del “rispar- mio intermediato” nei mesi successivi per l’intero ammontare a valere sui futuri redditi finanziari percepiti o realizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Ri- porto dell’eventuale eccedenza negativa annuale, senza limiti temporali, nella misura dell’ottanta per cento del risultato complessivo netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei periodi di imposta successivi nell’ambito dello stesso rapporto di custodia, amministrazione o gestione; analoga previsione di riporto dell’eventuale eccedenza negativa annuale anche nell’ambito del regime dichia- rativo;

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• Recupero dell’eccedenza dell’’imposta sostitutiva liquidata mensilmente dall’in- termediario rispetto all’ammontare dell’imposta dovuta sul risultato comples- sivo netto annuale dei redditi finanziari nell’ambito del regime del “risparmio in- termediato” mediante il computo dell’eccedenza medesima in diminuzione dell’imposta sostitutiva relativa al risultato complessivo netto mensile e annuale dei redditi finanziari del periodo di imposta successivo, e, in caso di incapienza, per l’importo residuo in diminuzione dell’imposta relativa ai periodi di imposta successivi ovvero, a scelta del contribuente, mediante istanza di rimborso o di cessione dell’eccedenza stessa all’intermediario depositario;

• Previsione di analogo meccanismo di riporto delle eccedenze negative e di recu- pero del credito di imposta, nei casi di chiusura del regime del “risparmio inter- mediato”, ovvero di trasferimento del rapporto medesimo ad altro intermedia- rio;

• Previsione di misure volte a disciplinare i fenomeni connessi al c.d. “Fintech”, anche in relazione alla disciplina dei redditi finanziari;

• Previsione di misure volte ad incentivare la sottoscrizione, l’emissione e la cir- colazione di strumenti finanziari relativi ad “investimenti sostenibili”, inten- dendo per tali quegli investimenti volti a creare un impatto positivo misurabile in ambito ambientale e/o sociale e misure volte ad incentivare l’emissione, la sottoscrizione e la circolazione di strumenti finanziari emessi da PMI e Start up innovative;

• Revisione del sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai redditi finanziari;

• Coordinamento del regime tributario dei redditi finanziari con altre forme di im- posizione relative a manifestazioni di ricchezza connesse alle attività finanziarie;

• Introduzione di un regime transitorio e coordinamento della nuova disciplina con le norme contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché nel d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, abrogando le disposizioni con essa incompatibili;

• Previsione di misure di ristoro, sotto forma di crediti di imposta, agli interme- diari per la copertura dei costi degli investimenti necessari per l’adeguamento dei sistemi informatici relativi alla liquidazione e al versamento dell’imposta so- stitutiva del regime del “risparmio intermediato”.

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I criteri che hanno guidato il gruppo di lavoro nella redazione della proposta di riforma in oggetto possono essere, sinteticamente, riassunti nei seguenti punti che si riferiscono alle singole lettere della “Proposta di legge delega per la modifica degli artt. 44, 45, 47, 67 e 68 del D.P.R. n. 917/1986”, allegata alla presente scheda di sintesi.

La lettera a) delega il Governo a procedere all’unificazione di tutte le fattispecie reddi- tuali derivanti dall’investimento in prodotti finanziari in una categoria unitaria, denomi- nata “Redditi finanziari”, superando l’attuale distinzione tra “redditi di capitale” e “red- diti diversi di natura finanziaria”. La nuova categoria comprende qualsiasi provento de- rivante dall’impiego del capitale, nonché le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali, positivi o negativi, conseguiti in dipendenza o in relazione all’investimento in prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque denominati. Alla definizione della nuova ca- tegoria dei “Redditi finanziari” si procede attraverso l’elencazione analitica e dettagliata delle singole fattispecie reddituali ad essa riconducibili, cui far seguire una disposizione di chiusura di carattere residuale ed onnicomprensivo.

La lettera b) delega il Governo ad individuare, attraverso un’elencazione analitica, le fattispecie che costituiscono la nuova categoria dei “Redditi finanziari”. Le fattispecie comprese nella nuova categoria corrispondono a tutte le ipotesi che attualmente costi- tuiscono redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, ad eccezione delle se- guenti: le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile [attualmente comprese nell’art. 44, comma 1, lett. c)]; i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia [attualmente compresi nell’art. 44, comma 1, lett. d)]; i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trat- tamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 [attualmente compresi nell’art. 44, comma

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1, lett. g-sexies)]. Le fattispecie da ultimo indicate non costituiscono “redditi finanziari”, bensì redditi diversi e sono individuate in apposite disposizioni aggiunte all’elencazione di cui all’art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

La lettera c) delega il Governo a prevedere una norma di chiusura, al fine di individuare in via residuale ed onnicomprensiva l’ambito di applicazione della categoria dei “Redditi finanziari”. Tale norma di chiusura viene formulata unificando in un’unica disposizione generale le attuali norme di definizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di na- tura finanziaria, contenute rispettivamente nell’art. 44, comma 1, lett. h) e nell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986. Nella norma di chiusura devono es- sere ricompresi altresì gli utili e gli interessi derivanti dagli strumenti finanziari ibridi, le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti, le perdite derivanti da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, nonché i redditi o le perdite realizzate mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e nega- tivi in dipendenza di un evento incerto;

La lettera d) delega il Governo ad introdurre un meccanismo di determinazione dei red- diti finanziari fondato sulla somma degli interessi, degli utili, dei proventi, delle plusva- lenze e degli altri differenziali positivi percepiti nel periodo di imposta e sulla sottrazione degli oneri inerenti alla produzione, ivi compresi quelli fiscali, al netto delle perdite e minusvalenze realizzate nel periodo di imposta;

La lettera e) delega il Governo a prevedere espressamente la generale deducibilità di tutti i costi ed oneri inerenti alla produzione dei “redditi finanziari”. Le ragioni poste alla base di questa scelta sono molteplici, sia di ordine sistematico che di ordine pratico. Essa si traduce, tra l’altro, nel definitivo superamento del principio dell’imposizione “al lordo”, sin qui previsto per i redditi di capitale in senso stretto, che ha portato alla rea- lizzazione di facili arbitraggi fiscali, volti a trasformare le perdite da capitale in minusva- lenze deducibili. Dal punto di vista operativo, la scelta di riconoscere la deducibilità dei

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costi di produzione, ossia di tassare al “netto” e non più al “lordo” tutti i redditi finanziari può determinare difficoltà applicative nella documentazione delle spese e degli oneri deducibili. Al fine di risolvere tale problematica, il Governo è delegato ad individuare modalità di determinazione forfettaria delle spese deducibili, laddove non facilmente documentabili, come alternativa alla deduzione analitica delle spese. In ogni caso, tra le spese deducibili devono essere riconosciuti anche gli oneri tributari (tra cui l’imposta sulle transazioni finanziarie) direttamente correlati all’investimento in prodotti e attività finanziarie.

La lettera f) delega il Governo ad introdurre il regime opzionale del “risparmio interme- diato”. Il regime del “risparmio intermediato” prevede che l’intermediario che ha in de- posito, custodia, amministrazione o gestione, i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, comunque denominati, applica una imposta sostitu- tiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati nell’ambito del medesimo rapporto; a titolo provvisorio l’interme- diario preleva l’imposta sostitutiva sul risultato netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati, determinato mensilmente, versandola entro il 16 del mese successivo, fermo restando l’obbligo dell’intermediario di provvedere entro il mese di gennaio dell’anno successivo, al conguaglio tra quanto prelevato mensilmente a titolo d’acconto e quanto effettivamente dovuto su base annuale e al versamento del saldo entro il 16 del mese di febbraio.

In tal modo si ottiene un meccanismo di imposizione che consente, per mezzo di una liquidazione periodica mensile, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla singola ma- nifestazione reddituale, ossia ogni qual volta sia percepito o realizzato un reddito finan- ziario.

Pertanto, il singolo intermediario applicherà l’imposta sostitutiva ogni volta in cui, nell’ambito del singolo rapporto, venga ad esistenza il reddito finanziario. L’applicazione di tale regime consentirà, di regola, al contribuente una tassazione ad aliquota propor- zionale più ridotta rispetto all’aliquota media di applicazione dell’IRPEF.

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La lettera g) delega il Governo a prevedere il regime dell’obbligo dichiarativo dei redditi finanziari da parte del contribuente in caso di mancato esercizio del regime del “rispar- mio intermediato”, ovvero di assenza del deposito, custodia, amministrazione o ge- stione degli strumenti finanziari o prodotti finanziari e l’applicazione dell’imposta sosti- tutiva sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati. Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la corretta verifica circa l’assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte del contribuente, gli intermediari, i soggetti eroganti, ovvero coloro che intervengono nella percezione o nel realizzo dei redditi finanziari, sono tenuti a comunicare mensilmente all’Agenzia delle entrate i red- diti finanziari non ricompresi nel regime opzionale del “risparmio intermediato”.

La lettera h) delega il Governo ad ampliare il novero dei soggetti, da qualificarsi come

“intermediari”, preposti all’applicazione del nuovo regime del “risparmio intermediato”.

Tale previsione tende a garantire una massiva e generalizzata applicazione del regime del “risparmio intermediato” attribuendo tale qualifica, ed i corrispettivi obblighi dichia- rativi e di versamento, al numero più ampio possibile di soggetti. La scelta puntuale dei soggetti cui attribuire tale qualifica è demandata al legislatore delegato, ma si prospetta la possibilità di attribuirla a tutti i soggetti che, in qualche modo, si inframezzano tra l’emittente il prodotto finanziario ed il percettore del reddito finanziario, in modo da ricomprendervi senza dubbio anche le piattaforme di c.d. “crowfounding” o le ipotesi di

“microcredito” già ricompresi all’art. 111 TUB. Inoltre, il Governo è delegato ad intro- durre la figura del “rappresentante fiscale degli intermediari esteri” al fine di ampliare l’applicazione del “regime intermediato” e, quindi, consentire l’ottenimento dei sum- menzionati vantaggi derivanti da tale disciplina anche ai redditi finanziari di fonte estera.

L’intermediario estero, per opzione, potrà nominare un proprio rappresentante in Italia, ossia un operatore (necessariamente professionale) incaricato per l’assolvimento degli obblighi di liquidazione, di riscossione e di dichiarazione. Sostanzialmente, si opera at- traverso un contratto di mandato. Il rappresentante, ricevuto dall’intermediario estero

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la comunicazione del flusso di cassa relativo al reddito finanziario erogato ad un soggetto italiano, nonché la relativa provvista, provvede ad applicare l’imposta sostitutiva e a cer- tificarne l’esecuzione. Da evidenziare che la nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti, che intrattengono rapporti con l’Italia, e che non sono dotati di una stabile organizzazione, consente all’intermediario di operare pertanto come un sog- getto residente. La nomina di un rappresentante italiano dell’intermediario estero, ed il relativo assoggettamento agli obblighi dichiarativi e di versamento connessi al “regime del risparmio intermediato”, renderanno necessario il coordinamento, cui è riconosciuta una esplicita delega legislativa, di tali previsioni con la disciplina dello scambio automa- tico di informazioni (nonché, in ipotesi, con gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale dei redditi di fonte estera). Tuttavia, nel caso in cui l’intermediario estero non eserciti tale opzione, troverà obbligatoriamente applicazione il regime dichiarativo.

La lettera i) delega il Governo ad eliminare i regimi attualmente in vigore del “risparmio gestito” e del “risparmio amministrato”, in quanto non più compatibili con le previsioni di cui alle lettere precedenti. È ipotizzabile che, in sede di attuazione della delega, il Go- verno intenda introdurre disposizioni transitorie atte a disciplinare il passaggio al “re- gime intermediato” dei rapporti attualmente soggetti alle due discipline abrogate.

La lettera j) delega il Governo ad allineare l’aliquota prevista per i “redditi finanziari” a quella dell’imposta sul reddito delle società vigente al momento della percezione o rea- lizzazione del reddito finanziario. Per ragioni di equità, nonché di semplificazione, la me- desima aliquota deve essere applicata anche ai redditi derivanti da titoli di Stato ed as- similati. Tuttavia, in quest’ultimo caso, l’aliquota deve essere computata su una base imponibile ridotta in misura tale da pervenire ad una tassazione effettiva di detti redditi pari al 12,50%.

La lettera k) delega il Governo a garantire la possibilità di riportare in avanti le eccedenze negative risultanti mensilmente dal regime del “risparmio intermediato” nei mesi

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successivi per l’intero ammontare a valere sui futuri redditi finanziari percepiti o realiz- zati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il Governo è altresì delegato a garantire il riporto dell’eventuale eccedenza negativa annuale sui redditi finanziari percepiti e rea- lizzati nei periodi di imposta successivi. Rispetto all’attuale regime, si prevede la possi- bilità di operare tale compensazione, senza limiti temporali, ma nella misura dell’ottanta per cento del risultato complessivo netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei periodi di imposta successivi, in relazione allo stesso rapporto di custodia, amministra- zione o gestione. Mutuando il regime delle perdite fiscali dei soggetti IRES, disciplinate dall’art. 84 del TUIR, si prevede la possibilità di compensare i redditi finanziari negativi senza limiti di tempo, seppur con una limitazione quantitativa riferibile al singolo reddito finanziario positivo. Tale meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza negativa an- nuale deve essere prevista anche nell’ambito del regime dichiarativo.

La lettera l) delega il Governo ad introdurre meccanismi di recupero dell’imposta sosti- tutiva liquidata mensilmente dall’intermediario nell’ambito del regime del “risparmio intermediato”, eccedente rispetto all’ammontare dell’imposta dovuta sul risultato com- plessivo netto annuale dei redditi finanziari. Si prevede la possibilità di applicare l’ordi- nario regime di recupero dell’eccedenza d’imposta, riconoscendo al contribuente il di- ritto di computare l’importo in eccedenza in diminuzione dell’imposta sostitutiva rela- tiva al risultato complessivo netto mensile e annuale dei redditi finanziari del periodo di imposta successivo, e, in caso di incapienza, per l’importo residuo in diminuzione dell’imposta relativa ai periodi di imposta successivi. In alternativa, detto credito di im- posta può essere chiesto a rimborso dal contribuente, ovvero dallo stesso ceduto all’in- termediario depositario.

La lettera m) delega il Governo ad introdurre meccanismi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera l) limitatamente alle eventuali eccedenze di imposta derivanti dalla chiusura del rapporto in regime del “risparmio intermediato”, ovvero dal trasferimento del rapporto medesimo ad altro intermediario;

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La lettera n) delega il Governo a regolamentare, in modo coordinato, gli effetti sul re- gime dei “redditi finanziari” derivanti dall’impatto della tecnologia sul settore creditizio, finanziario ed assicurativo (c.d. Fintech). La costituzione di nuove tipologie di interme- diari finanziari non professionali e di nuove forme di rapporti finanziari (es. peer to peer lending, social lending, crowdfunding, etc.) impone la necessità di una regolamenta- zione, anche per i profili fiscali, coordinando eventuali misure già contemplate al ri- guardo dall’attuale ordinamento. L’occasione è utile anche per disciplinare il regime fi- scale delle c.d. “criptovalute” e fenomeni analoghi.

La lettera o) delega il Governo a prevedere misure di sostegno per favorire due tipologie di investimenti, segnatamente: 1) investimenti volti a creare un impatto positivo misu- rabile in ambito sociale e/o ambientale (c.d. “Finanza sostenibile”); 2) investimenti ri- conducibili alla c.d. “quarta rivoluzione industriale”, volti a valorizzare la ricerca, l’inno- vazione, la digitalizzazione e la competitività del Paese, anche tramite incentivi all’emis- sione, alla sottoscrizione ed alla circolazione di strumenti finanziari emessi da imprese ed enti che si occupano di tali attività e con riferimento ai relativi redditi finanziari. Con riferimento alla “Finanza sostenibile” si tratta di un’occasione preziosa che deve essere colta nella relativa dimensione “storica”, anche in considerazione dell’entrata in vigore del Regolamento UE sulla tassonomia in materia, anche ai fini del raggiungimento di alcuni degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Con riferimento agli investimenti in imprese ed enti che si occupano di attività di ricerca, innovative e tecnologiche si tratta di ope- rare in coerenza con le previsioni del Piano Impresa 4.0 sviluppandone ulteriormente i contenuti e lo spettro di applicazione.

Tutto ciò anche prevedendo misure che tendano a favorire l’impiego del risparmio pri- vato in investimenti nei predetti ambiti, garantendo comunque le dovute tutele dello stesso risparmio.

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La lettera p) delega il Governo alla revisione del sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai redditi finanziari.

La lettera q) delega il Governo ad intervenire per coordinare il regime dei redditi finan- ziari con altre forme di imposizione tributaria volte a colpire manifestazioni di capacità economica connesse alle attività finanziaria. In particolare l’esistenza – oltre all’imposi- zione reddituale oggetto della Legge Delega – di forme di imposizione “patrimoniale”

(rappresentate dall’imposta di bollo sul rendiconto degli strumenti finanziari posti in cu- stodia ed amministrazione di intermediari finanziari e dall’imposta sul valore delle atti- vità finanziarie detenute all’estero) e sui trasferimenti (imposta sulle transazioni finan- ziarie applicabile a determinati strumenti finanziari), necessità di un’attività di coordina- mento anche per garantire il precetto costituzionale che tende a garantire la progressi- vità del Sistema tributario.

La lettera r) delega il Governo ad introdurre disposizioni transitorie atte a disciplinare il passaggio al regime del “risparmio intermediato”, nonché ad abrogare le norme conte- nute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nel d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e nel d.lgs. 21 novem- bre 1997, n. 461, poiché incompatibili con la nuova disciplina.

La lettera s) delega il Governo ad introdurre misure di ristoro, sotto forma di crediti d’imposta, agli intermediari, tese a coprire i costi degli investimenti che si rendono ne- cessari per l’adeguamento dei sistemi informatici relativi alla liquidazione e al versa- mento dell’imposta sostitutiva del regime del “risparmio intermediato”.

Il "successo" della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi finanziari, in ter- mini di efficacia ed efficienza della relativa imposizione, dipende essenzialmente dalla presenza degli intermediari finanziari che intervengono nell'attuazione di tale

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imposizione con una serie di obblighi sostanziali (applicazione di ritenute ed imposte so- stitutive) e formali (comunicazioni verso l'Amministrazione finanziaria).

Tale "successo" è testimoniato anche dalla sostanziale assenza di fenomeni di evasione e di elusione dell'imposizione sui predetti redditi, in presenza di intermediari che appli- cano il prelievo.

Anche successivamente all'attuazione della delega, il ruolo degli intermediari sarà fon- damentale per continuare a garantire la migliore applicazione del prelievo.

Anzi tale ruolo sarà ulteriormente rafforzato, ove possibile, a seguito dell'attuazione della delega.

Da qui la scelta di definire il regime di imposizione come "regime del risparmio interme- diato".

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