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Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015.

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RISOLUZIONE N . 109/E

Roma, 10 dicembre 2014

OGGETTO: Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015.

L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100 per cento, entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Con risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 è stato istituito il codice tributo 1140 ai fini del versamento, mediante il modello F24, del suddetto acconto.

Con riferimento alle modalità di determinazione dell’importo da versare, entro il 16 dicembre 2014, per l’anno 2015 si forniscono le seguenti precisazioni.

Direzione Centrale Normativa

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Detto acconto è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Pertanto, poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare per l’anno 2015 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.

Nel conteggio dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014 non si deve tener conto di quello relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, effettuato ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 1 , per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti per i quali è esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato.

In sostanza, pur essendo l’imposta dovuta in sede di affrancamento la medesima imposta che viene applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria effettivamente realizzate nell’ambito del regime del risparmio amministrato, essa riveste carattere straordinario e come tale non deve assumere rilevanza ai fini del calcolo del suddetto acconto.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

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