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Furto supermercato: ultime sentenze

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Furto supermercato: ultime sentenze

written by Redazione | 13/09/2021

Furto nel supermercato; furto tentato e non consumato;

impossessamento dei beni esposti alla pubblica fede; sorveglianza continua sulla condotta furtiva; telecamere; sistemi antitaccheggio;

condotta punibile.

Quando ricorre il reato di tentato furto? Quando il reato di furto in un supermercato può definirsi consumato? Quali sono le circostanze aggravanti?

Leggi le ultime sentenze.

Furto in supermercato: il monitoraggio dell’azione furtiva in essere

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa

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o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti” impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Tribunale Genova sez. I, 22/02/2021, n.681

Attenuante del danno di speciale tenuità

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. In tal senso, occorre tenere conto non solo del valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Nel caso di specie, avente a oggetto il furto in un supermercato di 13 confezioni di tonno e di 8 flaconi di collutorio, per il Tribunale non sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sia perché il valore dei beni sottratti non appare del tutto irrisorio, sia perché la vittima ha subito ulteriori effetti pregiudizievoli, quali il rallentamento delle attività del supermercato, con il coinvolgimento del capo della filiale e degli addetti alla sicurezza, distolti dalle loro occupazioni.

Tribunale Napoli sez. V, 02/11/2020, n.6625

L’occultamento della merce

In tema di furto, non sussiste l’aggravante della destrezza ex art. 625, comma 1, n.

4 c.p. nell’ipotesi di furto nel supermercato tramite occultamento della merce, posto che, per la configurazione della predetta aggravante, è necessario non solo l’uso di una particolare abilità, ma anche che la condotta si concretizzi in un “quid pluris” rispetto alle consuete modalità di realizzazione del fatto di reato.

Tribunale Salerno sez. II, 07/07/2020, n.1132

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Furto aggravato

Nel furto con destrezza sussiste l’aggravante del furto dei beni esposti alla pubblica fede nel caso di furto in un supermercato, e quindi in situazione di minorata difesa quando seppur nel negozio sia presente un vigilante questi prestava il proprio servizio solo in altra sede (nel caso di specie solo alle casse) non direttamente nel luogo ove il furto avviene.

Tribunale Taranto sez. I, 06/04/2020, n.345

Esclusione circostanze aggravanti

In tema di furto, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art.

625, n. 2, c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l’aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l’accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato).

Cassazione penale sez. V, 29/11/2019, n.11720

Condizioni di applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità

In tema di furto, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ovvero di valore economico pressoché irrilevante. Ai fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione

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criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res.

(Il caso di specie riguardava il furto da un supermercato di sei blister in cartoncini contenenti monete di diverso taglio per un valore complessivo di euro 156,00, consumato previa effrazione della serranda e delle cassa dell’esercizio commerciale. Pertanto, valutando complessivamente sia il valore della cosa sottratta e sia il danno arrecato con l’azione criminosa, i giudici hanno ritenuto non configurabile l’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.).

Corte appello Roma sez. III, 27/11/2019, n.13191

Tentato furto aggravato da destrezza

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (nella specie, relativa al furto di un portafoglio, la persona offesa era stata distratta dal casuale incontro con un’amica al supermercato, ma la borsa contente il portafoglio non era rimasta incustodita, essendo stata agganciata al carrello e la sottrazione del bene aveva richiesto un’azione “fulminea”.

Pertanto, l’azione dell’imputato di introdurre la mano nella borsa, afferrare il portafoglio ed estrarlo, senza farsi accorgere e a poca distanza dalla vittima, per quanto impegnata in una conversazione, richiedeva comunque una speciale abilità in grado di integrare la circostanza aggravante della destrezza).

Cassazione penale sez. V, 19/11/2019, n.641

Aggravante del mezzo fraudolento:

configurabilità

In tema di furto, è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art.

625, comma 1, n. 2, c.p. anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in

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essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell’azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l’azione furtiva.

(Nella specie, l’aggravante è stata ritenuta sussistente nel caso di apposizione di targhe di altro veicolo, al fine di non essere individuati, ad una vettura alla quale era stato effettuato un rifornimento di carburante senza pagare il dovuto corrispettivo).

Cassazione penale sez. II, 04/10/2019, n.43912

Furto supermercato: consumazione del reato

In caso di furto in un supermercato, la fattispecie deve considerarsi consumata laddove l’imputato sia riuscito a nascondere la merce e portarla oltre la barriera casse anche se la persona offesa sia in quel momento intervenuta a causa del segnale sonoro attivatosi grazie al bar code installato sull’oggetto.

Cassazione penale sez. IV, 20/12/2018, n.3447

Furto al supermercato e dispositivo antitaccheggio

Integra il reato di furto consumato la condotta di colui che prenda la merce dagli scaffali del supermercato e la occulti, per poi superare la barriera delle casse avviandosi all’uscita, non rilevando, ai fini della configurabilità del mero tentativo, che solo in quel momento sia visto e fermato dal personale addetto al controllo, in virtù dello scattare del segnale acustico attivato dal sensore di rilevamento del codice a barre posto sul prodotto.

Cassazione penale sez. IV, 20/12/2018, n.3447

Aggravante della destrezza

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolati abilità, astuzia o

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avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento da parte del detentore della cosa.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, non ha ritenuto integrata l’aggravante della destrezza ex articolo 625 n. 4 del Cp, in quanto l’imputato, colpevole di aver sottratto beni alimentari all’interno di un supermercato, si era limitato a profittare di un momento di distrazione del personale in servizio presso l’esercizio commerciale, senza mettere in atto alcun particolare artificio.

Corte appello Napoli sez. VI, 02/10/2018, n.7077

Impossessamento mediante la sottrazione della cosa altrui

È integrato il reato di furto tentato e non consumato solo se non vi sia impossessamento mediante la sottrazione della cosa altrui. (Nel caso di specie, si trattava del furto di oggetti in un supermercato ed anche se vi era la videosorveglianza e gli addetti al controllo della merce era da ritenersi furto consumato perché gli imputati non furono visti compiere l’azione e riuscirono a portare gli oggetti nell’autovettura che poi fu controllata dalla Polizia che si era insospettita dai movimenti degli stessi).

Corte appello L’Aquila, 18/05/2018, n.1338

Furto di portafoglio nel supermercato

Non si configura il tentativo ma l’ipotesi consumata del reato nel caso di furto nel supermercato consistente nella sottrazione di un portafogli ai danni di un cliente dello stesso, effettuata con l’aiuto di un complice che ha distratto la vittima, qualora gli addetti alla sorveglianza intervengano dopo che l’agente si sia impossessato dell’oggetto, sottraendolo, in via definitiva, al soggetto passivo, persona diversa dai titolari della signora sulla merce a tutela del quale il servizio di monitoraggio a distanza era stato predisposto.

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Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.54

Furto in supermercato: telecamere e controllo di un addetto alla sorveglianza

In tema di furto in un supermercato è integrato il tentativo e non il furto consumato se vi siano telecamere che monitorizzano l’azione ovvero vi sia il controllo di un addetto alla sorveglianza.(Nel caso di specie si trattava di furto di magliette in un grande magazzino).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. II, 19/07/2018, n.2987

Superamento delle casse

Nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non come reato consumato, non rileva il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse.

Cassazione penale sez. V, 25/09/2017, n.54311

Sottrazione di beni esposti in un supermercato e dotati di antitaccheggio

Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo

“antitaccheggio”, in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla “res”. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in parola.

Corte appello Palermo sez. IV, 20/04/2017, n.1697

Tentativo di furto in un supermercato

In tema di furto in supermercato il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa

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(o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo.

Laddove dunque l’impossessamento è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo.

Tribunale Chieti, 17/07/2017, n.810

Monitoraggio dell’azione furtiva

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Cassazione penale sez. IV, 26/02/2016, n.27151

Chi risponde del reato di furto?

Rispondono del reato di tentato furto ex art. 110, 56, 624 e 625 n. 7 c.p. coloro che si impossessano di bottiglie di superalcolici all’interno di un supermercato quando non emerge l’effettiva consumazione del reato indicato poiché i soggetti non erano ancora usciti dalla sfera di vigilanza e di controllo degli addetti all’esercizio commerciale che vigilavano sul comportamento degli agenti (nella specie: le bottiglie erano state occultate all’interno della giacca e gli stessi

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avevano posto in essere un tentativo di allontanarsi di corsa dal negozio senza pagare il relativo prezzo).

Tribunale Perugia, 10/12/2015, n.829

Intenzione delittuosa

In tema di delitto tentato, la condotta è punibile soltanto se sorretta da dolo e la volontà di realizzare l’evento delittuoso deve risultare dall’insieme degli atti posti in essere dall’agente, i quali devono presentare i requisiti della idoneità e della univocità e, quindi, devono poter denotare il proposito criminoso perseguito dall’agente con la consapevolezza e la volontà di realizzarlo. (Nella specie, relativa ad un tentativo di furto in supermercato, l’imputato è stato assolto per carenza degli elementi probatori idonei ad una affermazione di responsabilità ragionevolmente certa).

Tribunale Terni, 28/02/2015, n.114

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